Disposizioni esecutive del DATEC
dell’ordinanza sui requisiti per i motori di battelli
nelle acque svizzere
(DE-OMBat)
del 28 agosto 2017 (Stato 1° aprile 2020)
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia
e delle comunicazioni (DATEC),
visto l’articolo 18 capoverso 1 dell’ordinanza del 14 ottobre 20151 sui requisiti
per i motori di battelli nelle acque svizzere (OMBat),
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Campo d’applicazione 2
Le presenti disposizioni esecutive sono applicabili ai motori impiegati per la propulsione di battelli o di generatori su battelli, come pure ai sistemi di post-trattamento dei gas di scarico di tali motori (art. 13 e 15 OMBat).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 723).
Art. 2 Definizioni
A sensi delle presenti disposizioni esecutive valgono le seguenti definizioni:
- a.
- controllo periodico dei gas di scarico: manutenzione periodica di cui all’articolo 2 lettera d OMBat;
- b.
- controllo dei sistemi di filtri antiparticolato: controllo periodico dell’efficacia del sistema di filtri antiparticolato di un motore in occasione del quale viene misurato il numero di particelle;
- c.
- documento sulla manutenzione relativa ai gas di scarico: prova del genere e dell’ampiezza degli interventi sul motore e sul sistema di filtri antiparticolato come pure dei controlli periodici dei gas di scarico e dei controlli dei sistemi di filtri antiparticolato durante tutto il periodo di utilizzo del motore e del sistema di filtri antiparticolato;
- d.
- verifica dei gas di scarico: verifica del controllo periodico dei gas di scarico eseguita dall’autorità di immatricolazione o dalla polizia.
Sezione 2: Controllo periodico dei gas di scarico, controllo periodico dei sistemi di filtri antiparticolato e verifica dei gas di scarico
Art. 3 Obbligo di eseguire il controllo periodico dei gas di scarico e il controllo sui motori dotati di sistemi di filtri antiparticolato 3
I motori e i sistemi di post-trattamento dei gas di scarico di battelli immatricolati devono essere sottoposti, a intervalli regolari, ai controlli periodici dei gas di scarico e ad altri controlli.
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 723).
Art. 4 Portata del controllo periodico dei gas di scarico dei motori ad accensione comandata e ad accensione per compressione nonché dei sistemi di post-trattamento dei gas di scarico di tali motori 4
1 La portata minima dei controlli periodici dei gas di scarico sui motori ad accensione comandata e ad accensione per compressione nonché sui sistemi di post-trattamento dei gas di scarico di tali motori è retta dalle disposizioni di cui all’allegato 1 numero 6. Vanno osservate, per garantire una manutenzione ineccepibile, eventuali disposizioni supplementari o derogatorie del fabbricante riguardo alla portata e alla periodicità di tali controlli.5
2 Il controllo periodico dei gas di scarico comprende in particolare il controllo della necessaria regolazione e la manutenzione o la sostituzione dei componenti guasti e usurati.
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 723).
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 723).
Art. 5 Controllo dei sistemi di filtri antiparticolato
Durante il controllo dei sistemi di filtri antiparticolato deve essere misurato il numero di particelle alla fine di tutti i sistemi di filtri antiparticolato, se presenti. Nel quadro di queste misurazioni non deve essere superato il valore limite di 2,5×105 particelle/cm3 (= 250 000 particelle/cm3) conformemente all’articolo 15 capoverso 1 OMBat. La misurazione del numero di particelle si effettua secondo la procedura stabilita nell’Allegato A5 della direttiva dell’Ufficio federale dell’ambiente sulle misure funzionali e tecniche per la limitazione delle emissioni di inquinanti atmosferici dai cantieri (Direttiva aria cantieri); edizione completata, stato febbraio 20166.
6 Disponibile in Internet alla pagina: www.bafu.admin.ch > Pubblicazioni, media > Pubblicazioni > Aria.
Art. 6 Conferma del controllo periodico dei gas di scarico e del numero di particelle
1 Il servizio incaricato di svolgere il controllo periodico dei gas di scarico e la misurazione del numero di particelle conferma al proprietario o al detentore del battello i lavori svolti e le regolari condizioni del motore o del sistema di filtri antiparticolato nel documento sulla manutenzione relativa ai gas di scarico di cui alla sezione 4 delle presenti disposizioni esecutive.
2 Se durante il controllo periodico dei gas di scarico vengono constatate modifiche ai componenti rilevanti per i gas di scarico non collaudate o non registrate nella licenza di navigazione o se il valore limite del numero di particelle risulta superato, il controllo non può essere confermato.
Art. 7 Apparecchi di misurazione
La misurazione del numero di particelle va eseguita mediante strumenti di misurazione per nanoparticelle dei motori a combustione che adempiono i requisiti dell’ordinanza del 15 febbraio 20067 sugli strumenti di misurazione (OStrM) e dell’ordinanza del DFGP del 19 marzo 20068 sugli strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione (OSGS).
Art. 8 Scadenze per il controllo periodico dei gas di scarico e il controllo dei sistemi di filtri antiparticolato
1 Le scadenze dei controlli periodici dei gas di scarico e dei controlli dei sistemi di filtri antiparticolato sono le seguenti:
- a.
- un anno per i battelli passeggeri, i battelli adibiti al trasporto professionale di persone con una capacità massima di 12 passeggeri, i battelli da noleggio e i battelli adibiti al trasporto di merci;
- b.
- tre anni per gli altri battelli.
2 Esse possono essere superate di tre mesi al massimo.
3 Le scadenze per l’esecuzione dei controlli periodici dei gas di scarico e dei sistemi di filtri antiparticolato si applicano a prescindere da eventuali altri termini prescritti dal fabbricante per la manutenzione dei motori di battelli o dei sistemi di filtri antiparticolato.
Art. 9 Verifica dei gas di scarico
1 Le verifiche dei gas di scarico possono essere eseguite in qualsiasi momento dall’autorità competente o dalla polizia.
2 Nell’ambito delle verifiche dei gas di scarico è possibile eseguire misurazioni dei gas di scarico sui motori e sui sistemi di post-trattamento dei gas di scarico.9
3 Se, durante la verifica dei gas di scarico, ragioni fondate inducono a dubitare della corretta esecuzione dell’ultimo controllo periodico dei gas di scarico certificato, occorre predisporre un nuovo controllo. Ciò è altresì il caso se si riscontrano guasti o difetti ai dispositivi rilevanti per le emissioni di gas di scarico.
4 La misurazione dei gas di scarico relativa alle verifiche dei gas di scarico va effettuata esclusivamente con strumenti di misurazione delle frazioni di gas di scarico conformi ai requisiti di cui all’OStrM10 e all’OSGS11.
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 723).
10 RS 941.210
11 RS 941.242
Sezione 3: Esecuzione del controllo periodico dei gas di scarico e del controllo periodico dei sistemi di filtri antiparticolato
Art. 10 Presupposti per l’esecuzione dei controlli periodici dei gas di scarico e dei controlli periodici dei sistemi di filtri antiparticolato
1 I controlli periodici dei gas di scarico e i controlli periodici dei sistemi di filtri antiparticolato possono essere effettuati unicamente da persone e aziende autorizzate dall’autorità competente.
2 Le autorità competenti rilasciano l’autorizzazione a persone e aziende che dispongono delle conoscenze, dei documenti di officina, degli attrezzi di lavoro e dei dispositivi come pure degli apparecchi di misurazione necessari per l’esecuzione a regola d’arte dei controlli periodici dei gas di scarico e dei controlli periodici dei sistemi di filtri antiparticolato.
3 Le conoscenze necessarie di cui al capoverso 2 sono considerate date, se la persona responsabile del controllo periodico dei gas di scarico o del controllo periodico dei sistemi di filtri antiparticolato presenta alle autorità competenti uno dei seguenti documenti di prova:
- a.
- un attestato federale di capacità come meccatronico d’automobili o meccanico di manutenzione per automobili, meccanico di macchine edili, meccanico di macchine agricole o un altro attestato professionale federale conseguito in seguito a una formazione equivalente nel campo dei motori a combustione;
- b.
- un attestato federale di capacità di manutentore nautico, sempre che la formazione sia iniziata a partire dal 2016;
- c.
- un documento in cui il fabbricante di motori di battelli o l’importatore svizzero dei motori la autorizzano a effettuare controlli periodici dei gas di scarico su motori di battelli;
- d.
- un documento attestante che nell’ambito della sua formazione professionale ha acquisito conoscenze in materia di motori a combustione e che ha seguito con profitto, presso un’organizzazione specializzata riconosciuta dalle autorità competenti, un corso sulla manutenzione relativa ai gas di scarico dei motori di battelli;
- e.
- un documento attestante che ha seguito con profitto, presso un’organizzazione specializzata riconosciuta dalle autorità competenti, un corso sui motori a combustione e sulla manutenzione relativa ai gas di scarico dei motori di battelli.
Art. 11 Autorizzazione a eseguire controlli periodici dei gas di scarico o controlli periodici dei sistemi di filtri antiparticolato
1 Se una persona o un’azienda è interessata a eseguire controlli periodici dei gas di scarico o controlli periodici dei sistemi di filtri antiparticolato, deve confermare i dati riportati nel modulo di domanda di cui all’allegato 2 e inviare la domanda all’autorità competente. È competente l’autorità del Cantone dove è situata l’azienda. L’autorità competente decide in merito alla domanda. Può eseguire controlli.
2 Le persone o le aziende con sede all’estero possono essere autorizzate a eseguire controlli periodici dei gas di scarico o controlli periodici dei sistemi di filtri antiparticolato. In tal caso si applicano gli stessi presupposti per il rilascio dell’autorizzazione vigenti per le persone o le aziende con sede in Svizzera. È competente l’autorità del Cantone in cui la persona o l’azienda inoltra la domanda.
Sezione 4: Documento sulla manutenzione relativa ai gas di scarico (documento sulla manutenzione)
Art. 12 Contenuto e forma
1 Il documento sulla manutenzione comprende come minimo le voci e i dati di cui all’allegato 1. Deve contenere segnatamente i dati tecnici necessari. Deve essere redatto in una delle tre lingue ufficiali..
2 L’editore è libero quanto alla presentazione formale; il documento sulla manutenzione può essere integrato nel libretto di manutenzione del motore.
3 I dati riguardanti i lavori di manutenzione e i controlli che non sono oggetto delle presenti disposizioni esecutive vanno indicati chiaramente come tali nel documento sulla manutenzione.
Art. 13 Rilascio del documento sulla manutenzione
Il documento sulla manutenzione deve essere rilasciato e firmato dal fabbricante o dal titolare del certificato di omologazione relativo ai gas di scarico nonché dal suo rappresentante o da un’azienda specializzata, autorizzata secondo l’allegato 2.
Art. 14 Esibizione del documento sulla manutenzione
1 Il proprietario o il detentore di un battello deve poter esibire il documento sulla manutenzione per i motori e i sistemi di filtri antiparticolato in servizio. Fanno eccezione i motori esenti dal controllo periodico dei gas di scarico secondo l’articolo 3 capoverso 2.
2 Il documento sulla manutenzione va esibito all’autorità competente in occasione della messa in servizio di un motore soggetto al controllo periodico dei gas di scarico o al controllo del sistema di filtri antiparticolato.
3 Esso deve sempre essere custodito a bordo del battello in modo da poterlo esibire, se richiesto, all’autorità competente o alla polizia.
Art. 15 Adeguamento del documento sulla manutenzione di motori modificati
Se sono state apportate modifiche a componenti di un motore rilevanti per i gas di scarico nonché collaudati e registrati nella licenza di navigazione, la persona che le ha eseguite deve adeguare i relativi dati nel documento sulla manutenzione del motore stesso.
Art. 16 Aggiornamento del documento sulla manutenzione
1 Dopo il controllo periodico dei gas di scarico e dopo il controllo periodico del sistema di filtri antiparticolato il documento sulla manutenzione relativa ai gas di scarico deve essere debitamente compilato nonché datato, firmato e provvisto del timbro dell’azienda dalla persona che è stata autorizzata dall’autorità competente a effettuare il controllo periodico dei gas di scarico o il controllo periodico del sistema di filtri antiparticolato.
2 Con la propria firma tale persona conferma che il controllo periodico dei gas di scarico o del sistema di filtri antiparticolato del motore è stato eseguito in modo completo e a regola d’arte.
Art. 17 Documento sulla manutenzione mancante o scaduto
Nel caso in cui il documento sulla manutenzione manchi o sia scaduto, il proprietario o il detentore del battello deve procurarsene uno nuovo.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 18 Abrogazione di un altro atto normativo
Le disposizioni esecutive del DATEC del 9 gennaio 200912 dell’ordinanza sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere sono abrogate.
12 [RU 2009 387]
Art. 19 Disposizioni transitorie
1 Se non è possibile determinare senza dubbi la data della prima messa in servizio di un motore, nel documento sulla manutenzione va indicata la data del primo controllo periodico dei gas di scarico.
2 I documenti già disponibili sulla manutenzione relativa ai gas di scarico dei motori in servizio possono continuare a essere impiegati finché è esaurito lo spazio per le ulteriori registrazioni dei controlli periodici dei gas di scarico.
3 I documenti sulla manutenzione relativa ai gas di scarico dei motori dotati di un sistema di filtri antiparticolato, in cui non figura una voce per la conferma dei controlli periodici di questi sistemi di filtri antiparticolato, possono continuare a essere impiegati. I controlli periodici devono essere confermati con un protocollo di misurazione (stampato).
4 Le persone e le aziende autorizzate a eseguire i controlli periodici dei gas di scarico secondo il diritto previgente possono continuare a eseguire tali controlli, sempre che continuino ad adempiere le condizioni per l’autorizzazione.
5 Il primo controllo di un sistema di filtri antiparticolato deve essere eseguito al più tardi entro il 1° gennaio 2019. Se è già attestata l’esecuzione di un controllo di un sistema di filtri antiparticolato durante l’anno civile precedente il 1° gennaio 2019, il controllo successivo può essere effettuato nel rispetto delle scadenze di cui all’articolo 8 capoversi 1 e 2.
Art. 20 Entrata in vigore
Le presenti disposizioni esecutive entrano in vigore il 1° gennaio 2018.
Allegato 1 1313 Aggiornato dal n. II dell’O del DATEC del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 723).
13 Aggiornato dal n. II dell’O del DATEC del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 723).