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Disposizioni esecutive del DATEC
dell’ordinanza sui requisiti per i motori di battelli
nelle acque svizzere
(DE-OMBat)

del 28 agosto 2017 (Stato 1° aprile 2020)

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia
e delle comunicazioni (DATEC),

visto l’articolo 18 capoverso 1 dell’ordinanza del 14 ottobre 20151 sui requisiti
per i motori di battelli nelle acque svizzere (OMBat),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione 2  

Le pre­sen­ti di­spo­si­zio­ni ese­cu­ti­ve so­no ap­pli­ca­bi­li ai mo­to­ri im­pie­ga­ti per la pro­pul­sio­ne di bat­tel­li o di ge­ne­ra­to­ri su bat­tel­li, co­me pu­re ai si­ste­mi di po­st-trat­ta­men­to dei gas di sca­ri­co di ta­li mo­to­ri (art. 13 e 15 OM­Bat).

2 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DA­TEC del 19 feb. 2020, in vi­go­re dal 1° apr. 2020 (RU 2020 723).

Art. 2 Definizioni  

A sen­si del­le pre­sen­ti di­spo­si­zio­ni ese­cu­ti­ve val­go­no le se­guen­ti de­fi­ni­zio­ni:

a.
con­trol­lo pe­rio­di­co dei gas di sca­ri­co: ma­nu­ten­zio­ne pe­rio­di­ca di cui all’ar­ti­co­lo 2 let­te­ra d OM­Bat;
b.
con­trol­lo dei si­ste­mi di fil­tri an­ti­par­ti­co­la­to: con­trol­lo pe­rio­di­co dell’ef­fi­ca­cia del si­ste­ma di fil­tri an­ti­par­ti­co­la­to di un mo­to­re in oc­ca­sio­ne del qua­le vie­ne mi­su­ra­to il nu­me­ro di par­ti­cel­le;
c.
do­cu­men­to sul­la ma­nu­ten­zio­ne re­la­ti­va ai gas di sca­ri­co: pro­va del ge­ne­re e dell’am­piez­za de­gli in­ter­ven­ti sul mo­to­re e sul si­ste­ma di fil­tri an­ti­par­ti­co­la­to co­me pu­re dei con­trol­li pe­rio­di­ci dei gas di sca­ri­co e dei con­trol­li dei si­ste­mi di fil­tri an­ti­par­ti­co­la­to du­ran­te tut­to il pe­rio­do di uti­liz­zo del mo­to­re e del si­ste­ma di fil­tri an­ti­par­ti­co­la­to;
d.
ve­ri­fi­ca dei gas di sca­ri­co: ve­ri­fi­ca del con­trol­lo pe­rio­di­co dei gas di sca­ri­co ese­gui­ta dall’au­to­ri­tà di im­ma­tri­co­la­zio­ne o dal­la po­li­zia.

Sezione 2: Controllo periodico dei gas di scarico, controllo periodico dei sistemi di filtri antiparticolato e verifica dei gas di scarico

Art. 3 Obbligo di eseguire il controllo periodico dei gas di scarico e il controllo sui motori dotati di sistemi di filtri antiparticolato 3  

I mo­to­ri e i si­ste­mi di po­st-trat­ta­men­to dei gas di sca­ri­co di bat­tel­li im­ma­tri­co­la­ti de­vo­no es­se­re sot­to­po­sti, a in­ter­val­li re­go­la­ri, ai con­trol­li pe­rio­di­ci dei gas di sca­ri­co e ad al­tri con­trol­li.

3 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DA­TEC del 19 feb. 2020, in vi­go­re dal 1° apr. 2020 (RU 2020 723).

Art. 4 Portata del controllo periodico dei gas di scarico dei motori ad accensione comandata e ad accensione per compressione nonché dei sistemi di post-trattamento dei gas di scarico di tali motori 4  

1 La por­ta­ta mi­ni­ma dei con­trol­li pe­rio­di­ci dei gas di sca­ri­co sui mo­to­ri ad ac­cen­sio­ne co­man­da­ta e ad ac­cen­sio­ne per com­pres­sio­ne non­ché sui si­ste­mi di po­st-trat­ta­men­to dei gas di sca­ri­co di ta­li mo­to­ri è ret­ta dal­le di­spo­si­zio­ni di cui all’al­le­ga­to 1 nu­me­ro 6. Van­no os­ser­va­te, per ga­ran­ti­re una ma­nu­ten­zio­ne inec­ce­pi­bi­le, even­tua­li di­spo­si­zio­ni sup­ple­men­ta­ri o de­ro­ga­to­rie del fab­bri­can­te ri­guar­do al­la por­ta­ta e al­la pe­rio­di­ci­tà di ta­li con­trol­li.5

2 Il con­trol­lo pe­rio­di­co dei gas di sca­ri­co com­pren­de in par­ti­co­la­re il con­trol­lo del­la ne­ces­sa­ria re­go­la­zio­ne e la ma­nu­ten­zio­ne o la so­sti­tu­zio­ne dei com­po­nen­ti gua­sti e usu­ra­ti.

4 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DA­TEC del 19 feb. 2020, in vi­go­re dal 1° apr. 2020 (RU 2020 723).

5 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DA­TEC del 19 feb. 2020, in vi­go­re dal 1° apr. 2020 (RU 2020 723).

Art. 5 Controllo dei sistemi di filtri antiparticolato  

Du­ran­te il con­trol­lo dei si­ste­mi di fil­tri an­ti­par­ti­co­la­to de­ve es­se­re mi­su­ra­to il nu­me­ro di par­ti­cel­le al­la fi­ne di tut­ti i si­ste­mi di fil­tri an­ti­par­ti­co­la­to, se pre­sen­ti. Nel qua­dro di que­ste mi­su­ra­zio­ni non de­ve es­se­re su­pe­ra­to il va­lo­re li­mi­te di 2,5×105 par­ti­cel­le/cm3 (= 250 000 par­ti­cel­le/cm3) con­for­me­men­te all’ar­ti­co­lo 15 ca­po­ver­so 1 OM­Bat. La mi­su­ra­zio­ne del nu­me­ro di par­ti­cel­le si ef­fet­tua se­con­do la pro­ce­du­ra sta­bi­li­ta nell’Al­le­ga­to A5 del­la di­ret­ti­va dell’Uf­fi­cio fe­de­ra­le dell’am­bien­te sul­le mi­su­re fun­zio­na­li e tec­ni­che per la li­mi­ta­zio­ne del­le emis­sio­ni di in­qui­nan­ti at­mo­sfe­ri­ci dai can­tie­ri (Di­ret­ti­va aria can­tie­ri); edi­zio­ne com­ple­ta­ta, sta­to feb­bra­io 20166.

6 Di­spo­ni­bi­le in In­ter­net al­la pa­gi­na: www.ba­fu.ad­min.ch > Pub­bli­ca­zio­ni, me­dia > Pub­bli­ca­zio­ni > Aria.

Art. 6 Conferma del controllo periodico dei gas di scarico e del numero di particelle  

1 Il ser­vi­zio in­ca­ri­ca­to di svol­ge­re il con­trol­lo pe­rio­di­co dei gas di sca­ri­co e la mi­su­ra­zio­ne del nu­me­ro di par­ti­cel­le con­fer­ma al pro­prie­ta­rio o al de­ten­to­re del bat­tel­lo i la­vo­ri svol­ti e le re­go­la­ri con­di­zio­ni del mo­to­re o del si­ste­ma di fil­tri an­ti­par­ti­co­la­to nel do­cu­men­to sul­la ma­nu­ten­zio­ne re­la­ti­va ai gas di sca­ri­co di cui al­la se­zio­ne 4 del­le pre­sen­ti di­spo­si­zio­ni ese­cu­ti­ve.

2 Se du­ran­te il con­trol­lo pe­rio­di­co dei gas di sca­ri­co ven­go­no con­sta­ta­te mo­di­fi­che ai com­po­nen­ti ri­le­van­ti per i gas di sca­ri­co non col­lau­da­te o non re­gi­stra­te nel­la li­cen­za di na­vi­ga­zio­ne o se il va­lo­re li­mi­te del nu­me­ro di par­ti­cel­le ri­sul­ta su­pe­ra­to, il con­trol­lo non può es­se­re con­fer­ma­to.

Art. 7 Apparecchi di misurazione  

La mi­su­ra­zio­ne del nu­me­ro di par­ti­cel­le va ese­gui­ta me­dian­te stru­men­ti di mi­su­ra­zio­ne per na­no­par­ti­cel­le dei mo­to­ri a com­bu­stio­ne che adem­pio­no i re­qui­si­ti dell’or­di­nan­za del 15 feb­bra­io 20067 su­gli stru­men­ti di mi­su­ra­zio­ne (OStrM) e dell’or­di­nan­za del DFGP del 19 mar­zo 20068 su­gli stru­men­ti di mi­su­ra­zio­ne dei gas di sca­ri­co dei mo­to­ri a com­bu­stio­ne (OSGS).

Art. 8 Scadenze per il controllo periodico dei gas di scarico e il controllo dei sistemi di filtri antiparticolato  

1 Le sca­den­ze dei con­trol­li pe­rio­di­ci dei gas di sca­ri­co e dei con­trol­li dei si­ste­mi di fil­tri an­ti­par­ti­co­la­to so­no le se­guen­ti:

a.
un an­no per i bat­tel­li pas­seg­ge­ri, i bat­tel­li adi­bi­ti al tra­spor­to pro­fes­sio­na­le di per­so­ne con una ca­pa­ci­tà mas­si­ma di 12 pas­seg­ge­ri, i bat­tel­li da no­leg­gio e i bat­tel­li adi­bi­ti al tra­spor­to di mer­ci;
b.
tre an­ni per gli al­tri bat­tel­li.

2 Es­se pos­so­no es­se­re su­pe­ra­te di tre me­si al mas­si­mo.

3 Le sca­den­ze per l’ese­cu­zio­ne dei con­trol­li pe­rio­di­ci dei gas di sca­ri­co e dei si­ste­mi di fil­tri an­ti­par­ti­co­la­to si ap­pli­ca­no a pre­scin­de­re da even­tua­li al­tri ter­mi­ni pre­scrit­ti dal fab­bri­can­te per la ma­nu­ten­zio­ne dei mo­to­ri di bat­tel­li o dei si­ste­mi di fil­tri an­ti­par­ti­co­la­to.

Art. 9 Verifica dei gas di scarico  

1 Le ve­ri­fi­che dei gas di sca­ri­co pos­so­no es­se­re ese­gui­te in qual­sia­si mo­men­to dall’au­to­ri­tà com­pe­ten­te o dal­la po­li­zia.

2 Nell’am­bi­to del­le ve­ri­fi­che dei gas di sca­ri­co è pos­si­bi­le ese­gui­re mi­su­ra­zio­ni dei gas di sca­ri­co sui mo­to­ri e sui si­ste­mi di po­st-trat­ta­men­to dei gas di sca­ri­co.9

3 Se, du­ran­te la ve­ri­fi­ca dei gas di sca­ri­co, ra­gio­ni fon­da­te in­du­co­no a du­bi­ta­re del­la cor­ret­ta ese­cu­zio­ne dell’ul­ti­mo con­trol­lo pe­rio­di­co dei gas di sca­ri­co cer­ti­fi­ca­to, oc­cor­re pre­di­spor­re un nuo­vo con­trol­lo. Ciò è al­tre­sì il ca­so se si ri­scon­tra­no gua­sti o di­fet­ti ai di­spo­si­ti­vi ri­le­van­ti per le emis­sio­ni di gas di sca­ri­co.

4 La mi­su­ra­zio­ne dei gas di sca­ri­co re­la­ti­va al­le ve­ri­fi­che dei gas di sca­ri­co va ef­fet­tua­ta esclu­si­va­men­te con stru­men­ti di mi­su­ra­zio­ne del­le fra­zio­ni di gas di sca­ri­co con­for­mi ai re­qui­si­ti di cui all’OStrM10 e all’OSGS11.

9 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DA­TEC del 19 feb. 2020, in vi­go­re dal 1° apr. 2020 (RU 2020 723).

10 RS 941.210

11 RS 941.242

Sezione 3: Esecuzione del controllo periodico dei gas di scarico e del controllo periodico dei sistemi di filtri antiparticolato

Art. 10 Presupposti per l’esecuzione dei controlli periodici dei gas di scarico e dei controlli periodici dei sistemi di filtri antiparticolato  

1 I con­trol­li pe­rio­di­ci dei gas di sca­ri­co e i con­trol­li pe­rio­di­ci dei si­ste­mi di fil­tri an­ti­par­ti­co­la­to pos­so­no es­se­re ef­fet­tua­ti uni­ca­men­te da per­so­ne e azien­de au­to­riz­za­te dall’au­to­ri­tà com­pe­ten­te.

2 Le au­to­ri­tà com­pe­ten­ti ri­la­scia­no l’au­to­riz­za­zio­ne a per­so­ne e azien­de che di­spon­go­no del­le co­no­scen­ze, dei do­cu­men­ti di of­fi­ci­na, de­gli at­trez­zi di la­vo­ro e dei di­spo­si­ti­vi co­me pu­re de­gli ap­pa­rec­chi di mi­su­ra­zio­ne ne­ces­sa­ri per l’ese­cu­zio­ne a re­go­la d’ar­te dei con­trol­li pe­rio­di­ci dei gas di sca­ri­co e dei con­trol­li pe­rio­di­ci dei si­ste­mi di fil­tri an­ti­par­ti­co­la­to.

3 Le co­no­scen­ze ne­ces­sa­rie di cui al ca­po­ver­so 2 so­no con­si­de­ra­te da­te, se la per­so­na re­spon­sa­bi­le del con­trol­lo pe­rio­di­co dei gas di sca­ri­co o del con­trol­lo pe­rio­di­co dei si­ste­mi di fil­tri an­ti­par­ti­co­la­to pre­sen­ta al­le au­to­ri­tà com­pe­ten­ti uno dei se­guen­ti do­cu­men­ti di pro­va:

a.
un at­te­sta­to fe­de­ra­le di ca­pa­ci­tà co­me mec­ca­tro­ni­co d’au­to­mo­bi­li o mec­ca­ni­co di ma­nu­ten­zio­ne per au­to­mo­bi­li, mec­ca­ni­co di mac­chi­ne edi­li, mec­ca­ni­co di mac­chi­ne agri­co­le o un al­tro at­te­sta­to pro­fes­sio­na­le fe­de­ra­le con­se­gui­to in se­gui­to a una for­ma­zio­ne equi­va­len­te nel cam­po dei mo­to­ri a com­bu­stio­ne;
b.
un at­te­sta­to fe­de­ra­le di ca­pa­ci­tà di ma­nu­ten­to­re nau­ti­co, sem­pre che la for­ma­zio­ne sia ini­zia­ta a par­ti­re dal 2016;
c.
un do­cu­men­to in cui il fab­bri­can­te di mo­to­ri di bat­tel­li o l’im­por­ta­to­re sviz­ze­ro dei mo­to­ri la au­to­riz­za­no a ef­fet­tua­re con­trol­li pe­rio­di­ci dei gas di sca­ri­co su mo­to­ri di bat­tel­li;
d.
un do­cu­men­to at­te­stan­te che nell’am­bi­to del­la sua for­ma­zio­ne pro­fes­sio­na­le ha ac­qui­si­to co­no­scen­ze in ma­te­ria di mo­to­ri a com­bu­stio­ne e che ha se­gui­to con pro­fit­to, pres­so un’or­ga­niz­za­zio­ne spe­cia­liz­za­ta ri­co­no­sciu­ta dal­le au­to­ri­tà com­pe­ten­ti, un cor­so sul­la ma­nu­ten­zio­ne re­la­ti­va ai gas di sca­ri­co dei mo­to­ri di bat­tel­li;
e.
un do­cu­men­to at­te­stan­te che ha se­gui­to con pro­fit­to, pres­so un’or­ga­niz­za­zio­ne spe­cia­liz­za­ta ri­co­no­sciu­ta dal­le au­to­ri­tà com­pe­ten­ti, un cor­so sui mo­to­ri a com­bu­stio­ne e sul­la ma­nu­ten­zio­ne re­la­ti­va ai gas di sca­ri­co dei mo­to­ri di bat­tel­li.
Art. 11 Autorizzazione a eseguire controlli periodici dei gas di scarico o controlli periodici dei sistemi di filtri antiparticolato  

1 Se una per­so­na o un’azien­da è in­te­res­sa­ta a ese­gui­re con­trol­li pe­rio­di­ci dei gas di sca­ri­co o con­trol­li pe­rio­di­ci dei si­ste­mi di fil­tri an­ti­par­ti­co­la­to, de­ve con­fer­ma­re i da­ti ri­por­ta­ti nel mo­du­lo di do­man­da di cui all’al­le­ga­to 2 e in­via­re la do­man­da all’au­to­ri­tà com­pe­ten­te. È com­pe­ten­te l’au­to­ri­tà del Can­to­ne do­ve è si­tua­ta l’azien­da. L’au­to­ri­tà com­pe­ten­te de­ci­de in me­ri­to al­la do­man­da. Può ese­gui­re con­trol­li.

2 Le per­so­ne o le azien­de con se­de all’este­ro pos­so­no es­se­re au­to­riz­za­te a ese­gui­re con­trol­li pe­rio­di­ci dei gas di sca­ri­co o con­trol­li pe­rio­di­ci dei si­ste­mi di fil­tri an­ti­par­ti­co­la­to. In tal ca­so si ap­pli­ca­no gli stes­si pre­sup­po­sti per il ri­la­scio dell’au­to­riz­za­zio­ne vi­gen­ti per le per­so­ne o le azien­de con se­de in Sviz­ze­ra. È com­pe­ten­te l’au­to­ri­tà del Can­to­ne in cui la per­so­na o l’azien­da inol­tra la do­man­da.

Sezione 4: Documento sulla manutenzione relativa ai gas di scarico (documento sulla manutenzione)

Art. 12 Contenuto e forma  

1 Il do­cu­men­to sul­la ma­nu­ten­zio­ne com­pren­de co­me mi­ni­mo le vo­ci e i da­ti di cui all’al­le­ga­to 1. De­ve con­te­ne­re se­gna­ta­men­te i da­ti tec­ni­ci ne­ces­sa­ri. De­ve es­se­re re­dat­to in una del­le tre lin­gue uf­fi­cia­li..

2 L’edi­to­re è li­be­ro quan­to al­la pre­sen­ta­zio­ne for­ma­le; il do­cu­men­to sul­la ma­nu­ten­zio­ne può es­se­re in­te­gra­to nel li­bret­to di ma­nu­ten­zio­ne del mo­to­re.

3 I da­ti ri­guar­dan­ti i la­vo­ri di ma­nu­ten­zio­ne e i con­trol­li che non so­no og­get­to del­le pre­sen­ti di­spo­si­zio­ni ese­cu­ti­ve van­no in­di­ca­ti chia­ra­men­te co­me ta­li nel do­cu­men­to sul­la ma­nu­ten­zio­ne.

Art. 13 Rilascio del documento sulla manutenzione  

Il do­cu­men­to sul­la ma­nu­ten­zio­ne de­ve es­se­re ri­la­scia­to e fir­ma­to dal fab­bri­can­te o dal ti­to­la­re del cer­ti­fi­ca­to di omo­lo­ga­zio­ne re­la­ti­vo ai gas di sca­ri­co non­ché dal suo rap­pre­sen­tan­te o da un’azien­da spe­cia­liz­za­ta, au­to­riz­za­ta se­con­do l’al­le­ga­to 2.

Art. 14 Esibizione del documento sulla manutenzione  

1 Il pro­prie­ta­rio o il de­ten­to­re di un bat­tel­lo de­ve po­ter esi­bi­re il do­cu­men­to sul­la ma­nu­ten­zio­ne per i mo­to­ri e i si­ste­mi di fil­tri an­ti­par­ti­co­la­to in ser­vi­zio. Fan­no ec­ce­zio­ne i mo­to­ri esen­ti dal con­trol­lo pe­rio­di­co dei gas di sca­ri­co se­con­do l’ar­ti­co­lo 3 ca­po­ver­so 2.

2 Il do­cu­men­to sul­la ma­nu­ten­zio­ne va esi­bi­to all’au­to­ri­tà com­pe­ten­te in oc­ca­sio­ne del­la mes­sa in ser­vi­zio di un mo­to­re sog­get­to al con­trol­lo pe­rio­di­co dei gas di sca­ri­co o al con­trol­lo del si­ste­ma di fil­tri an­ti­par­ti­co­la­to.

3 Es­so de­ve sem­pre es­se­re cu­sto­di­to a bor­do del bat­tel­lo in mo­do da po­ter­lo esi­bi­re, se ri­chie­sto, all’au­to­ri­tà com­pe­ten­te o al­la po­li­zia.

Art. 15 Adeguamento del documento sulla manutenzione di motori modificati  

Se so­no sta­te ap­por­ta­te mo­di­fi­che a com­po­nen­ti di un mo­to­re ri­le­van­ti per i gas di sca­ri­co non­ché col­lau­da­ti e re­gi­stra­ti nel­la li­cen­za di na­vi­ga­zio­ne, la per­so­na che le ha ese­gui­te de­ve ade­gua­re i re­la­ti­vi da­ti nel do­cu­men­to sul­la ma­nu­ten­zio­ne del mo­to­re stes­so.

Art. 16 Aggiornamento del documento sulla manutenzione  

1 Do­po il con­trol­lo pe­rio­di­co dei gas di sca­ri­co e do­po il con­trol­lo pe­rio­di­co del si­ste­ma di fil­tri an­ti­par­ti­co­la­to il do­cu­men­to sul­la ma­nu­ten­zio­ne re­la­ti­va ai gas di sca­ri­co de­ve es­se­re de­bi­ta­men­te com­pi­la­to non­ché da­ta­to, fir­ma­to e prov­vi­sto del tim­bro dell’azien­da dal­la per­so­na che è sta­ta au­to­riz­za­ta dall’au­to­ri­tà com­pe­ten­te a ef­fet­tua­re il con­trol­lo pe­rio­di­co dei gas di sca­ri­co o il con­trol­lo pe­rio­di­co del si­ste­ma di fil­tri an­ti­par­ti­co­la­to.

2 Con la pro­pria fir­ma ta­le per­so­na con­fer­ma che il con­trol­lo pe­rio­di­co dei gas di sca­ri­co o del si­ste­ma di fil­tri an­ti­par­ti­co­la­to del mo­to­re è sta­to ese­gui­to in mo­do com­ple­to e a re­go­la d’ar­te.

Art. 17 Documento sulla manutenzione mancante o scaduto  

Nel ca­so in cui il do­cu­men­to sul­la ma­nu­ten­zio­ne man­chi o sia sca­du­to, il pro­prie­ta­rio o il de­ten­to­re del bat­tel­lo de­ve pro­cu­rar­se­ne uno nuo­vo.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 18 Abrogazione di un altro atto normativo  

Le di­spo­si­zio­ni ese­cu­ti­ve del DA­TEC del 9 gen­na­io 200912 dell’or­di­nan­za sul­le pre­scri­zio­ni in ma­te­ria di gas di sca­ri­co dei mo­to­ri di bat­tel­li nel­le ac­que sviz­ze­re so­no abro­ga­te.

Art. 19 Disposizioni transitorie  

1 Se non è pos­si­bi­le de­ter­mi­na­re sen­za dub­bi la da­ta del­la pri­ma mes­sa in ser­vi­zio di un mo­to­re, nel do­cu­men­to sul­la ma­nu­ten­zio­ne va in­di­ca­ta la da­ta del pri­mo con­trol­lo pe­rio­di­co dei gas di sca­ri­co.

2 I do­cu­men­ti già di­spo­ni­bi­li sul­la ma­nu­ten­zio­ne re­la­ti­va ai gas di sca­ri­co dei mo­to­ri in ser­vi­zio pos­so­no con­ti­nua­re a es­se­re im­pie­ga­ti fin­ché è esau­ri­to lo spa­zio per le ul­te­rio­ri re­gi­stra­zio­ni dei con­trol­li pe­rio­di­ci dei gas di sca­ri­co.

3 I do­cu­men­ti sul­la ma­nu­ten­zio­ne re­la­ti­va ai gas di sca­ri­co dei mo­to­ri do­ta­ti di un si­ste­ma di fil­tri an­ti­par­ti­co­la­to, in cui non fi­gu­ra una vo­ce per la con­fer­ma dei con­trol­li pe­rio­di­ci di que­sti si­ste­mi di fil­tri an­ti­par­ti­co­la­to, pos­so­no con­ti­nua­re a es­se­re im­pie­ga­ti. I con­trol­li pe­rio­di­ci de­vo­no es­se­re con­fer­ma­ti con un pro­to­col­lo di mi­su­ra­zio­ne (stam­pa­to).

4 Le per­so­ne e le azien­de au­to­riz­za­te a ese­gui­re i con­trol­li pe­rio­di­ci dei gas di sca­ri­co se­con­do il di­rit­to pre­vi­gen­te pos­so­no con­ti­nua­re a ese­gui­re ta­li con­trol­li, sem­pre che con­ti­nui­no ad adem­pie­re le con­di­zio­ni per l’au­to­riz­za­zio­ne.

5 Il pri­mo con­trol­lo di un si­ste­ma di fil­tri an­ti­par­ti­co­la­to de­ve es­se­re ese­gui­to al più tar­di en­tro il 1° gen­na­io 2019. Se è già at­te­sta­ta l’ese­cu­zio­ne di un con­trol­lo di un si­ste­ma di fil­tri an­ti­par­ti­co­la­to du­ran­te l’an­no ci­vi­le pre­ce­den­te il 1° gen­na­io 2019, il con­trol­lo suc­ces­si­vo può es­se­re ef­fet­tua­to nel ri­spet­to del­le sca­den­ze di cui all’ar­ti­co­lo 8 ca­po­ver­si 1 e 2.

Art. 20 Entrata in vigore  

Le pre­sen­ti di­spo­si­zio­ni ese­cu­ti­ve en­tra­no in vi­go­re il 1° gen­na­io 2018.

Allegato 1 13

13 Aggiornato dal n. II dell’O del DATEC del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 723).

(art. 4 cpv. 1 e 12 cpv. 1)

Documento sulla manutenzione relativa ai gas di scarico (documento sulla manutenzione)

Il documento sulla manutenzione deve comprendere le voci e i dati (requisiti minimi) seguenti in una delle tre lingue ufficiali (tedesco, francese o italiano).

1. Frontespizio

Titolo da apporre sul documento (nelle tre lingue ufficiali):

Abgaswartungsdokument
Fiche d’entretien du système antipollution
Documento sulla manutenzione relativa ai gas di scarico

Possono essere aggiunte ulteriori informazioni.

2. Disposizioni di legge

Il testo completo degli articoli 3 e 8 capoverso 1 delle presenti disposizioni esecutive.

3. Estensore del documento

4. Data della prima messa in servizio del motore

5. Dati relativi al motore forniti dal costruttore

Marca
Tipo (modello)
Numero
Numero di controllo dell’omologazione relativa ai gas di scarico, numero della conferma sulla conformità del motore ai requisiti di cui alla direttiva 2013/53/UE14 o al certificato dell’omologazione relativa ai gas di scarico
Fascia del numero massimo di giri secondo la norma «ISO 3046, 2009-12, Hubkolben-Verbrennungsmotoren – Anforderungen – Teil 4: Drehzahlregelung» oppure «EN 8665, 2006-12, Kleine Wasserfahrzeuge – Schiffsantriebs-Hubkolben-Verbrennungsmotoren – Leistungsmessungen und Leistungsangaben (ISO 8665:2006)»15
Numero di giri al minimo in min-1

6. Lavori e controlli da eseguire nell’ambito del controllo periodico dei gas di scarico

6.1 Motori ad accensione comandata

6.1.1 Carburazione

Aspirazione d’aria, stato filtro dell’aria/protezione fiamme, sincronizzatore della valvola a farfalla, stato dispositivo di comando, stato parti periferiche, regolazione valvola starter, regolatore della miscela, dispositivo di partenza a freddo, iniettore, ugelli iniettore, piombature

6.1.2 Accensione

Tipo di candela (indice termico), stato delle candele, potenza d’accensione in g/min-1, bobina di accensione, distributore d’accensione, stato ruttore d’accensione, angolo di camma, punto d’accensione in g/min-1, stato condensatori, piombature

6.1.3 Motore

Filtro carburante, estrattore dell’acqua, gioco della valvola, stato dell’olio, livello dell’olio, compressione, perdite d’olio (motore, cambio intermedio, elevatore, assetto, cambio, apparecchi accessori), perdite d’acqua (motore, perdite dell’acqua di raffreddamento, pompa dell’acqua, rotore)

6.1.4 Dispositivo di evacuazione del gas di scarico

Stato, tenuta turbocompressore/dispositivo evacuazione dei gas di scarico, ritorno dei gas di scarico, giro di prova, numero dei giri al minimo, numero dei giri a pieno regime, temperatura d’esercizio, residui di olio o carburante nell’acqua, sistema di raffreddamento (filtro dell’acqua di raffreddamento, immissione acqua di raffreddamento), sincronizzazione dei giri del motore (twin inst.), emissione di fumo (stato e funzione dei sistemi di controllo delle emissioni e della valvola di aerazione del carter)

6.1.5 Dati di identificazione del motore e del dispositivo di comando (tipo, numero di serie ecc.)

6.2 Motori ad accensione per compressione

6.2.1 Iniettore

Numero dei giri al minimo, regolazione del numero di giri senza carico, inizio mandata, pressione di compressione, stato ugelli iniettore (salvo prescrizioni diverse del fabbricante: pressione d’iniezione, forma del getto d’iniezione, piombature)

6.2.2 Motore

Aspirazione d’aria, pulizia/sostituzione del filtro dell’aria, filtro del carburante/separatore d’acqua, dispositivo di partenza a freddo, controllo/regola­zione del gioco della valvola, selezione, eliminazione e cancellazione dei codici di errore, stato dell’olio, livello dell’olio, perdite d’olio (motore, cambio intermedio, elevatore, assetto, cambio, apparecchi accessori), perdite d’acqua (motore, perdite dell’acqua di raffreddamento, pompa dell’acqua, rotore)

6.2.3 Dispositivo di evacuazione dei gas di scarico

Stato, tenuta turbocompressore/dispositivo evacuazione dei gas di scarico, ritorno dei gas di scarico, aggiunta di additivi

6.2.4 Giro di prova

Numero di giri al minimo, temperatura d’esercizio, sistema di raffredda­mento (filtro dell’acqua di raffreddamento, immissione acqua di raffreddamento), sincronizzazione dei giri del motore (twin inst.), pressione d’uscita del turbocompressore, residui d’olio o carburante nell’acqua, emissione di fumo/ fuliggine, stato e funzionamento dei sistemi di controllo delle emissioni e della valvola di aerazione del carter

6.2.5 Dati di identificazione del motore e del dispositivo di comando (tipo, numero di serie ecc.)

6.3 Sistemi di filtri antiparticolato

Numero di particelle nel gas di scarico (protocollo di misurazione)

7. Conferma

Conferma provvista di data, firma e timbro dell’azienda dell’esecuzione completa e a regola d’arte del controllo periodico dei gas di scarico e del controllo del sistema di filtri antiparticolato secondo le disposizioni del fabbricante e con l’utilizzo degli apparecchi di misurazione prescritti.

14 Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE, GU L 354 del 28.12.2013, pag. 90.

15 Le norme menzionate possono essere consultate gratuitamente od ottenute a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthur; www.snv.ch.

Allegato 2

(art. 11 cpv. 1 e 13)

Domanda di autorizzazione come azienda addetta ai controlli dei gas di scarico

L’azienda soddisfa le seguenti condizioni:

1. Responsabile

Cognome: Nome:

Firma:

2. Strumenti di controllo

Le aziende che intendono effettuare i controlli periodici dei gas di scarico devono disporre degli attrezzi di lavoro usuali di un’impresa qualificata e degli attrezzi e strumenti di controllo prescritti dal fabbricante.

Le aziende che intendono effettuare misurazioni sui sistemi di filtri antiparticolato devono disporre di uno strumento autorizzato secondo le presenti disposizioni esecutive per la misurazione del numero di particelle.

3. Requisiti del responsabile

L’azienda dispone di personale qualificato, in possesso delle conoscenze teoriche e pratiche necessarie per effettuare a regola d’arte i controlli periodici dei gas di scarico. Se vengono eseguiti anche controlli periodici dei sistemi di filtri antiparticolato, il personale addetto a tali controlli deve essere sufficientemente qualificato.

Se l’azienda che intende effettuare il servizio di controllo periodico dei gas di scarico soddisfa i requisiti summenzionati, è pregata di inviare la presente domanda all’autorità competente (ufficio della navigazione o polizia lacuale) del Cantone in cui essa è situata o effettua la maggior parte dei controlli periodici dei gas di scarico. L’Ufficio è autorizzato a eseguire controlli.

Osservazioni particolari:

L’azienda soddisfa le condizioni summenzionate e chiede pertanto di poter eseguire i seguenti controlli e manutenzioni ai sensi dell’articolo 13 dell’ordinanza del 14 ottobre 201516 sui requisiti per i motori di battelli nelle acque svizzere (OMBat):

controlli periodici dei gas di scarico di motori ad accensione comandata
controlli periodici dei gas di scarico di motori ad accensione per compressione
controlli periodici di sistemi di filtri antiparticolato

Ditta:

Data:

Indirizzo:

NPA/Luogo:

Tel. :

Firma e timbro

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