Ordinanza del DATEC
concernente gli emolumenti del Servizio
d’omologazione di natanti
(OEmSON)1
(Stato 1° marzo 2008)747.201.55
del 2 luglio 2001 (Stato 1° marzo 2008)
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC dell'8 feb. 2008 (RU 2008 553).
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia
e delle comunicazioni,
visto l’articolo 11 capoverso 1 dell’ordinanza del 23 gennaio 19852 sull’esame del tipo dei natanti,
ordina:
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Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina gli emolumenti riscossi dal Servizio d’omologazione di natanti per le perizie e altri atti ufficiali.
Art. 2 Obbligo di pagare gli emolumenti
1 Per le prestazioni del Servizio d’omologazione è percepito un emolumento.
2 Se l’emolumento chiesto per una prestazione è dovuto da più persone, queste ne rispondono solidalmente.
3 La persona che ha inoltrato una richiesta d’esame e non presenta il natante all’ora e al giorno stabiliti per l’esame stesso deve pagare l’emolumento di base, a meno che non abbia revocato l’iscrizione del natante presso il Servizio d’omologazione almeno due giorni lavorativi prima della data d’esame o non abbia rinunciato all’esame.
Art. 3 Spese
1 Le spese possono essere calcolate separatamente e secondo i costi effettivi. Sono fatturate assieme agli emolumenti.
2 Sono considerati spese i costi non coperti dalle tariffe degli emolumenti, in particolare le tasse postali e di telecomunicazione, i supplementi per gli invii espresso, l’esecuzione di duplicati e di traduzioni.
Art. 4 Emolumenti per prestazioni amministrative 3
Gli emolumenti per le seguenti prestazioni amministrative ammontano a:
franchi | ||
| verbale dell’esame tecnico | 30.– |
| certificato tipo | 50.– |
| registrazione nel certificato tipo | 30.– |
3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC dell'8 feb. 2008 (RU 2008 553).
Art. 5 Emolumenti per l’esame tecnico 4
1 L’emolumento di base per l’esame tecnico delle imbarcazioni sportive e delle imbarcazioni da diporto ammonta a:
franchi | ||
| fino a 10 m di lunghezza | 120.– |
| oltre 10 m di lunghezza | 150.– |
2 Per le imbarcazioni sportive e le imbarcazioni da diporto sono riscossi i seguenti supplementi:
franchi | |||
| per le imbarcazioni con motore entrobordo | 30.– | |
| per il controllo: | ||
1. | dell’illuminazione | 30.– | |
2. | della protezione delle acque | 30.– | |
3. | degli impianti sanitari | 30.– | |
4. | degli impianti fissi per il carburante | 30.– | |
5. | delle cisterne fisse delle acque nere | 30.– | |
| per la misurazione del rumore in esercizio | 200.– | |
| per la misurazione delle vele: | ||
1. | fino a 15 m2 di superficie velica | 100.– | |
2. | oltre 15 m2 di superficie velica | 150.– |
3 Per le imbarcazioni da diporto sono inoltre riscossi i seguenti supplementi per il calcolo:
franchi | ||
| del numero delle persone | 30.– |
| della potenza propulsiva | 30.– |
| del bordo libero | 30.– |
| della stabilità | 30.– |
4 Per i controlli successivi sono riscossi solamente gli emolumenti di cui ai capoversi 2 e 3.
5 Per gli altri natanti l’emolumento è calcolato conformemente all’articolo 7.
4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC dell'8 feb. 2008 (RU 2008 553).
Art. 65
5 Abrogato dal n. I dell'O del DATEC dell'8 feb. 2008 (RU 2008 553).
Art. 7 Emolumenti per gli altri atti ufficiali
1 Gli emolumenti per gli altri atti sono calcolati in ragione del dispendio di tempo.
2 Essi variano tra 100 e 150 franchi per ora di lavoro. Gli emolumenti dipendono dal volume e dalla difficoltà del lavoro e si applicano alle prestazioni che non corrispondono al volume ordinario dell’esame.
Art. 8 Riduzione o esenzione
Il Servizio d’omologazione può ridurre l’importo degli emolumenti o esentare dalla loro corresponsione, in particolare se:
- a.
- l’atto ufficiale è nel suo interesse;
- b.
- il controllo successivo è effettuato senza colpa del titolare del certificato tipo.
Art. 9 Decisione sugli emolumenti 6
1 Gli emolumenti sono oggetto di una decisione formale, se la persona tenuta a versarli lo chiede.
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6 Nuovo testo giusta il n. V 6 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).
7 Abrogato dal n. V 6 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).
Art. 10 Scadenza e termine di pagamento
1 L’emolumento è esigibile:
- a.
- al momento della comunicazione scritta all’assoggettato;
- b.
- in caso d’impugnazione, al momento in cui la decisione su ricorso passa in giudicato.
2 Il termine di pagamento è di 30 giorni a partire dalla data di esigibilità.
Art. 11 Riscossione
1 Il Servizio d’omologazione stabilisce le modalità di pagamento.
2 La consegna del verbale dell’esame tecnico e del certificato tipo può essere rifiutata fino al saldo degli emolumenti.
Art. 12 Prescrizione
1 Il credito per emolumenti si prescrive in cinque anni dalla data di scadenza.
2 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo con il quale il credito è fatto valere presso l’assoggettato.
Art. 13 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 5 agosto 19978 concernente gli emolumenti della Commissione per l’esame federale del tipo dei natanti è abrogata.
8 [RU 1997 2017]
Art. 14 Disposizioni transitorie
1 Per gli esami non ancora conclusi all’entrata in vigore della presente ordinanza si applicano le disposizioni previgenti.
2 Agli esami di imbarcazioni sportive per le quali la richiesta d’esame del tipo è stata presentata a partire dal 1° maggio 2001 sono applicabili gli emolumenti di cui alla presente ordinanza.
Art. 15 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 16 luglio 2001.