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Art. 1 Oggetto 4
1 La presente ordinanza disciplina la costruzione e l’esercizio di battelli e impianti infrastrutturali delle imprese pubbliche di navigazione. 2 Alla costruzione, all’attrezzatura e all’esercizio di battelli adibiti al trasporto di passeggeri da parte di imprese di navigazione che non sono titolari di una concessione federale si applicano soltanto gli articoli 5–14, 17–19, 21–40, 43, 44 capoversi 1–3, 45 capoversi 1 e 2, 45a, 46, 47, 48 capoverso 1, 49–51, 57 e 57a nonché le relative disposizioni esecutive del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC). 3 Alla costruzione, all’attrezzatura e all’esercizio di battelli che servono al trasporto professionale di 12 passeggeri al massimo si applicano soltanto gli articoli 22, 27 capoversi 1 e 2, 28–36, 38 e 39 e le relative disposizioni esecutive del DATEC nonché gli articoli 107–114, 124 e 131–140a dell’ordinanza dell’8 novembre 19785 sulla navigazione interna. 4 Sono fatte salve le convenzioni internazionali e le prescrizioni basate sulle medesime. 4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159). 5 RS 747.201.1
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Art. 2 Definizioni 6
Nella presente ordinanza s’intende per: - a.
- imprese pubbliche di navigazione: le imprese di navigazione titolari di una concessione federale e quelle titolari di un’autorizzazione federale;
- b.
- impianti infrastrutturali: le costruzioni e le installazioni necessarie all’esercizio di battelli, segnatamente gli impianti di approdo, i cantieri e gli impianti di rifornimento di carburante;
- c.
- vettori energetici particolari:i combustibili o i carburanti diversi da benzina, diesel, energia a vapore o energia elettrica; in caso di dubbio sulla natura di un vettore energetico, decide l’Ufficio federale dei trasporti (UFT);
- d.
- analisi dei rischi: la procedura sistematica per l’analisi preliminare dei rischi nella fase successiva all’entrata in esercizio (fase di esercizio):
- 1.
- di un impianto infrastrutturale, in considerazione della destinazione d’uso e dell’ambiente in cui verrà costruito,
- 2.
- di un battello, in considerazione del tipo di battello, della destinazione d’uso e dell’ambiente in cui circolerà;
- e.
- rapporto sulla sicurezza: il rapporto (descrizione della costruzione) in cui si dimostra che la costruzione e l’esercizio del battello o dell’impianto infrastrutturale possono essere effettuati in sicurezza e secondo le prescrizioni della presente ordinanza e delle disposizioni esecutive e in cui sono stabilite misure per affrontare i rischi;
- f.
- rapporto di perizia: il rapporto in cui un perito attesta se l’oggetto da lui esaminato adempie le prescrizioni applicabili.
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159).
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Art. 3 Vigilanza
1 L’autorità di vigilanza per le imprese di navigazione titolari di una concessione federale è l’UFT.7 2 Autorità di vigilanza per le imprese di navigazione che non sono titolari di una concessione federale sono le autorità cantonali competenti. 7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159).
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Art. 4 Emolumenti
L’UFT8 federale riscuote emolumenti giusta l’ordinanza del 1° luglio 19879 sugli emolumenti relativi ai compiti dell’Ufficio federale dei trasporti. 8 Nuova espr. giusta il n. I dell’O dell’11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 9[RU 1987 10521795, 1992 573art. 25 cpv. 3, 1993 1375art. 7 2599, 1996 146n. I 3 470 art. 55 cpv. 3. RU 1999754all. n. 1]. Vedi ora l’O del 25 nov. 1998 sugli emolumenti dell’UFT (RS 742.102).
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Art. 5 Obbligo di diligenza 10
1 La pianificazione, il calcolo, la costruzione e la manutenzione dei battelli e degli impianti infrastrutturali devono essere conformi alle disposizioni della presente ordinanza e alle disposizioni esecutive nonché essere eseguiti secondo le regole riconosciute della tecnica e sotto la direzione di specialisti. 2 Sono considerate regole riconosciute della tecnica segnatamente le prescrizioni applicabili concernenti la costruzione di battelli emanate da società di classificazione riconosciute nonché le prescrizioni e le norme nazionali e internazionali concernenti la costruzione di battelli. In caso di dubbio decide l’UFT. 3 Le parti dei battelli e degli impianti, in particolare i dispositivi di sorveglianza e di manovra, devono essere costruite e installate in modo da permettere un esercizio sicuro. Inoltre, devono essere costruite in modo da permettere la manutenzione e i controlli e un loro agevole impiego. 4 Per le parti d’importanza essenziale per la sicurezza occorre poter dimostrare che i materiali utilizzati presentano caratteristiche adatte alla funzione di tali parti. 10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159).
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Art. 5a Periti 11
1 La funzione di perito può essere svolta soltanto da persone che: - a.
- nel settore da ispezionare, hanno assolto una formazione o un perfezionamento adeguati alla complessità del progetto e alla sua rilevanza per la sicurezza;
- b.
- hanno già sviluppato, costruito o installato di persona su battelli impianti o sottosistemi paragonabili a quelli da ispezionare, oppure hanno già eseguito di persona ispezioni e perizie di tali impianti o sottosistemi; e
- c.
- sono indipendenti.
2 È indipendente chi: - a.
- non è prevenuto riguardo alla questione in oggetto nell’esercizio di un’altra funzione;
- b.
- non è sottoposto a istruzioni; e
- c.
- non percepisce un onorario dipendente dal risultato dell’esame.
3 È consentito ricorrere anche a persone giuridiche in qualità di periti se queste hanno alle loro dipendenze periti che adempiono le condizioni del capoverso 1. 11 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159).
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Art. 6 Considerazione di altri interessi 12
1 Nella pianificazione, nella costruzione, nell’esercizio e nella manutenzione degli impianti infrastrutturali occorre tener conto delle esigenze della pianificazione del territorio, della protezione dell’ambiente nonché della protezione della natura e del paesaggio. 2 Nella pianificazione, nella costruzione e nell’esercizio dei battelli e degli impianti infrastrutturali occorre considerare adeguatamente le esigenze dei disabili. 12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159).
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Art. 7 Prescrizioni completive 13
Per quanto la presente ordinanza e le sue disposizioni esecutive non dispongano altrimenti, sono applicabili: - a.
- per la costruzione, l’esercizio e la manutenzione delle parti elettriche dei battelli e degli impianti infrastrutturali, la legislazione federale sull’elettricità, in particolare l’ordinanza del 7 novembre 200114 sugli impianti a bassa tensione;
- b.
- per l’utilizzo di impianti ad aria compressa e caldaie a vapore, l’ordinanza del 15 giugno 200715 sull’utilizzo di attrezzature a pressione;
- c.
- per gli impianti di propulsione, l’ordinanza del 13 dicembre 199316 sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere;
- d.
- per l’attrezzatura relativa ai fanali e agli apparecchi sonori dei battelli, l’ordinanza dell’8 novembre 197817 sulla navigazione interna.
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Art. 8 Deroghe alle prescrizioni 18
1 In casi eccezionali l’autorità competente può ordinare misure che derogano alle prescrizioni della presente ordinanza allo scopo di prevenire pericoli per le persone e per le cose. 2 In casi eccezionali può autorizzare, in presenza di condizioni d’esercizio semplici o di nuove conoscenze, misure che derogano alle prescrizioni della presente ordinanza, se il richiedente dimostra, in base a un’analisi dei rischi, che è garantita la protezione dell’ambiente e che con le misure autorizzate: - a.
- è garantito lo stesso livello di sicurezza; o
- b.
- non insorgono rischi inaccettabili e sono adottate tutte le misure proporzionate per diminuire i rischi.
3 In casi eccezionali può autorizzare, per scopi speciali nell’ambito di manifestazioni limitate nel tempo, l’impiego di battelli che non adempiono le prescrizioni della presente ordinanza, se ciò consente di evitare un onere sproporzionato. La sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio a bordo nonché la protezione dell’ambiente devono essere garantite. 18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159).
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Art. 9 Riconoscimento di altri attestati
L’autorità competente può rinunciare del tutto o parzialmente all’ispezione di singoli elementi di costruzione o del materiale di costruzione utilizzato se è esibito un attestato valido rilasciato da un’autorità svizzera o straniera o da un servizio d’ispezione o di omologazione riconosciuto.
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Art. 10 Compiti e competenze dell’autorità di vigilanza 19
1 L’autorità competente sorveglia la costruzione, l’esercizio e la manutenzione dei battelli e degli impianti infrastrutturali in funzione dei rischi. 2 Può esigere rapporti sulla sicurezza, analisi dei rischi e altre prove. Può procedere autonomamente a ispezioni a campione. 3 Se constata che un battello o un impianto infrastrutturale può pregiudicare la sicurezza di persone o beni o la protezione dell’ambiente oppure se vi sono indizi concreti in merito, ordina che l’impresa di navigazione adotti le misure necessarie per garantire tale sicurezza e tale protezione. 4 Se le misure adottate dall’impresa di navigazione non sono sufficienti a garantire la sicurezza di persone o beni e la protezione dell’ambiente, può: - a.
- ordinare che l’impresa di navigazione adotti misure ulteriori; o
- b.
- incaricare terzi di adottare le misure appropriate.
5 Può limitare o vietare l’esercizio con effetto immediato, ritirare la licenza di navigazione o sbarrare un impianto infrastrutturale, nella misura in cui la sicurezza di persone o di beni o la protezione dell’ambiente lo impone. 19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159).
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Art. 11 Collaborazione 20
1 Le imprese di navigazione sono tenute a fornire in ogni momento informazioni e a presentare tutta la documentazione pertinente ai rappresentanti dell’autorità competente, nonché a garantire loro il trasporto gratuito e il libero accesso ai battelli e agli impianti infrastrutturali. 2 Devono coadiuvare gratuitamente i rappresentanti dell’autorità competente e i periti da essa incaricati nelle attività di ispezione e di controllo. 20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159).
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Art. 12 Responsabilità delle imprese di navigazione 21
Le imprese di navigazione provvedono affinché la costruzione dei battelli e degli impianti infrastrutturali sia conforme alle prescrizioni, il loro esercizio sia sicuro e la manutenzione sia effettuata. 21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159).
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Art. 13 Organizzazione dell’esercizio 22
L’organizzazione dell’esercizio deve corrispondere alle caratteristiche dell’impresa di navigazione e allo stato tecnico dei battelli, degli impianti di propulsione, dei gruppi ausiliari, dei vettori energetici utilizzati e degli impianti infrastrutturali; deve inoltre garantire la manutenzione. 22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159).
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Art. 14 Prescrizioni d’esercizio 23
Le imprese di navigazione emanano le necessarie prescrizioni d’esercizio. 23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159).
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Art. 15 Obbligo di notifica delle imprese pubbliche di navigazione 24
1 Le imprese pubbliche di navigazione informano regolarmente l’UFT sullo stato dei propri battelli e impianti infrastrutturali. Il DATEC emana prescrizioni sul genere, sull’ampiezza e sullo scadenzario delle notifiche da trasmettere. 2 Per il rimanente si applica l’ordinanza del 17 dicembre 201425 concernente le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti. 24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159). 25 RS 742.161
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