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Ordinanza
concernente la navigazione sul lago di Costanza
(Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza, RNC)1

del 17 marzo 1976 (Stato 1° gennaio 2014)2

1 Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 27 giu. 2001, approvata dal CF il 21 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2002 284283).

2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3659).

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 56 della legge federale del 3 ottobre 19753 sulla navigazione interna;
visto l’articolo 5 della Convenzione del 1° giugno 19734 per la navigazione
sul Lago di Costanza;
approvando il Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza adottato
il 13 gennaio 1976 dalla Commissione internazionale della navigazione,

ordina:5

3 RS 747.201

4 RS 0.747.223.11

5 Introdotto dal n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3659).

Parte prima: Norme generali

Parte seconda: Norme di circolazione

Capo I: In genere

Capo II: Contrassegni delle navi

Capo III: Segnaletica delle navi

Capo IV: Segnali acustici e radiotelefonia 34

34 Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 18 apr. 2013, approvata dal CF il 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3659).

Capo V: Segnaletica dell’idrovia

Capo VI: Norme di rotta

Capo VII: Norme di stazionamento

Capo VIII: Sostanze che possono inquinare le acque e merci pericolose53

53 Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 23 ott. 2003, approvata dal CF il 24 mar. 2004, in vigore dal 1° mag. 2004 (RU 2004 20812079).

Capo IX: Navigazione delle navi passeggeri

Capo X: Disposizioni speciali per il Reno

Capo XI: Diversi

Parte terza: Disposizioni d’ammissione

Capo XII: Autorizzazione per condurre navi

Capo XIII: Costruzione ed equipaggiamento delle navi

Capo XIV: Ammissione e ispezione delle navi

Capo XV: Equipaggio

Parte quarta: Disposizioni finali

Disposizione finale della modificazione del 4 giugno 1991 131

La presente modificazione si applica ai veicoli muniti di motori di nave che sono ammessi, per la prima volta, dopo il 1° gennaio 1993 in virtù dell’ordinanza per la navigazione sul lago di Costanza.

Disposizione finale della modificazione del 23 giugno 1995 132

I requisiti contenuti nell’articolo 13.20 capoversi 3 e 6 relativi alla spinta idrostatica degli attrezzi di salvataggio si applicano unicamente agli attrezzi di salvataggio su navi ammesse per la prima volta dopo l’entrata in vigore della presente modifica.

Allegato A

Segnali acustici

A. Segnali acustici delle navi

Segnale acustico

Significato

Articolo


un suono breve

«Accosto a dritta»

4.02

(1)

– –
due suoni brevi

«Accosto a sinistra»

«L’incrocio deve avvenire a dritta»

4.02

6.04
10.04

(1)

(4)
(1)

– – –
tre suoni brevi

«Batto a ritroso»

4.02

(1)

– – – –
quattro suoni brevi

«Sono incapace di manovrare»

4.02

(1)


un suono prolungato

«Attenzione» o «Avanzo in linea
retta»

«Segnale di uscita da un porto»

«Segnale di foschia delle navi, eccettuate quelle prioritarie»

«Segnale di passaggio di ponti»

4.02

6.10

6.14

10.05

(1)

(2)

(1)

(1)

— —
due suoni prolungati

«Segnale di foschia delle navi
prioritarie»

6.14

(2)

— — —
tre suoni prolungati

«Segnale d’entrata in un porto delle navi prioritarie, dei convogli rimorchiati e delle navi in difficoltà»

6.10

(2)

— — — —
serie di suoni prolungati

«Segnale delle navi in pericolo»

6.16

B. Segnali acustici degli impianti

– – – – – –
due suoni brevi tre volte il minuto o rintocchi continui di campana

«Segnale di foschia dei porti, degli imbar­caderi e degli impianti avvertitori di nebbia»

4.03

Allegato B 133

133Aggiornato giusta le Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 29 apr. 1988, approvata dal CF il 21 dic. 1988 (RU 1989 207211), del 23 giu. 1995, approvata dal CF il 29 nov. 1995 (RU 1996 976984), del 27 giu. 2001, approvata dal CF il 21 nov. 2001 2002 (RU 2002 284283) e del 16 giu. 2005, approvata dal CF il 2 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 57396681).

Segnaletica dell’idrovia 134134

134 Per legenda dei colori vedi alla fine del presente all.

Generalità

1.
Eccettuate le boe gialle secondo la lettera G, i segnali devono avere la forma prevista nell’allegato. La loro lunghezza dal lato più piccolo rispettivamente il loro diametro, dev’essere almeno di 0,80 m.
2.
Il retro di un segnale, se non reca indicazioni, dev’essere colorato in bianco.
3.
Di note, il segnali possono essere illuminati.

A. Segnali di divieto

A.1

Divieto di passaggio o superficie d’acqua sbarrata

a.
Per ogni nave

Due segnali luminosi

b.
Per le navi motorizzate

A.2

Divieto di sorpasso

A.3

Divieto di incrociare e sorpassare

A.4

Divieto di stazionare

A.5

Divieto d’ancorare

A.6

Divieto d’ormeggiare

A.7

Divieto di virare

A.8

Divieto di cagionare urti d’onda o risucchi

A.9

Divieto di navigare fuori dei limiti indicati

A.10

Sci nautico vietato

A.11

Divieto di usare le tavole a vela

A.12

Divieto per navi a vela

B. Segnali d’obbligo

B.1

Obbligo di prendere la direzione indicata dalla freccia

B.2

Obbligo di fermarsi in determinate condizioni

B.3

Obbligo di non superare una velocità indicata (in km/h)

B.4

Obbligo di emettere un segnale acustico

B.5

Obbligo di osservare una prudenza particolare

C. Segnali di limitazione

C.1

Altezza del passaggio limitata

C.2

Larghezza del passaggio limitata

C.3

L’idrovia si restringe; il numero indicato sul segnale rappresenta, i metri, la distanza dalla riva, cui devono tenersi le navi

D. Segnali di raccomandazione

D.1

Passaggio raccomandato dei ponti

a.
Nei due sensi

b.
Solo nel senso dal quale il segnale è visibile

o

D.2

Raccomandazione di tenersi entro lo spazio indicato in «verde»

E. Segnali d’indicazione

E.1

Autorizzazione di stazionare

E.2

Autorizzazione di ancorare

E.3

Fine di un divieto o di un obbligo

E.4

Sci nautico autorizzato

E.5

Tavole a vela autorizzate

E.6

Segnalazione del pescaggio minimo di 2 m

Quando il livello dell’acqua corrisponde a 2,5 m sulla scala di Costanza, il pescaggio minimo nel luogo segnalato, verso il largo, è di 2 m.

Il numero recato sul segnale corrisponde a quello dell’indicazione sistematica delle varie carte per la navigazione sul lago di Costanza.

E.7

Segnalazione di bassifondi e ostacoli

E.8

Gli ostacoli alla navigazione e gli sbarramenti possono anche essere segnalati con una luce bianca lampeggiante o intermittente.

F. Tavole, targhe e iscrizioni completive

I segnali principali possono essere completati con tavole, targhe o iscrizioni com­pletive, segnatamente nel modo seguente:

1.
Targhe indicanti la distanza alla quale va osservata la prescrizione o si trova la particolarità indicata nel segnale principale. Le targhe sono poste sopra il se­gnale principale.

Esempio:

Obbligo di non superare 12 km/h a 1000 m

2.
Frecce indicanti il senso del tratto sui s’applica il segnale principale.

Esempio:

Autorizzazione di stazionare

3.
Targhe recanti spiegazioni o indicazioni completive. Le targhe sono poste sotto il segnale principale.

Esempio:

Arresto per la dogana

G. Boe gialle; segnalazione dei limiti di superficie cui s’applicano disposizioni particolari

H. Segnali d’avvertimento di tempesta

H.1 Segnale d’avvertimento di vento forte

Fuoco arancio intermittente, circa 40 volte il minuto.

L’avviso di vento forte segnala la possibilità di forti raffiche di vento, di velocità compresa tra i 25 e i 33 nodi (a partire dal grado 6 della scala Beaufort).

H.2 Segnale d’avvertimento di tempesta

Fuoco arancio intermittente, circa 90 volte il minuto.

L’avviso di tempesta segnala l’arrivo di forti raffiche di vento, di velocità pari o superiore a 34 nodi (a partire dal grado 8 della scala Beaufort).

Allegato C 135

135Non pubblicato nella RU (RU 1992 83, 1996 9842586, 2002 284, 2005 5739). Estratti possono essere ottenuti presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 (www.bundespublikationen.ch).

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