Ordinanza
sugli aiuti finanziari all’istruzione aeronautica
(OAFA)
del 31 ottobre 2018 (Stato 1° gennaio 2019)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 111 della legge federale del 21 dicembre 19481 sulla navigazione aerea (LNA)
e l’articolo 37b capoverso 3 della legge federale del 22 marzo 19852 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata
e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin);
in esecuzione degli articoli 103a e 103b LNA,
ordina:
1
Art. 1 Istruzioni che beneficiano di un aiuto finanziario
1 L’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) concede, impiegando il prodotto dell’imposta sugli oli minerali destinata al traffico aereo (art. 37a cpv. 1 lett. c e 37f lett. e LUMin), aiuti finanziari per le seguenti istruzioni:
- a.
- pilota professionista per aereo ed elicottero:
- 1.
- pilota di linea senza qualifica di tipo (Frozen ATPL, Frozen Airline Transport Pilot Licence),
- 2.
- pilota professionista con qualifica di volo strumentale (CPL/IR, Commercial Pilot Licence/Instrumental Rating);
- b.
- pilota professionista per elicottero per una qualifica per atterraggi in montagna (MOU, Mountain);
- c.
- istruttore di volo per aereo ed elicottero:
- 1.
- istruttore di volo (FI, Flight Instructor),
- 2.
- istruttore di volo per voli strumentali (IRI, Instrument Rating Instructor),
- 3.
- istruttore di volo per atterraggi in montagna (MI, Mountain Instructor),
- 4.
- istruttore di classe (CRI, Class Rating Instructor);
- d.
- personale di manutenzione di aeromobili:
2 Per ciascuna categoria, ogni anno il numero di candidati a cui sono concessi aiuti finanziari non deve superare il fabbisogno dell’aviazione civile svizzera, determinato empiricamente sulla base dei tre anni precedenti.
3 Non sono concessi aiuti finanziari per le istruzioni di competenza delle Forze aeree.
3 Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni, nella sua versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 3 dell’Allegato dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).
Art. 2 Attitudine e selezione dei candidati
Possono candidarsi coloro che al momento di presentare la domanda:
- a.
- soddisfano i requisiti legali d’ammissione all’istruzione; e
- b.
- dispongono di un posto per l’istruzione.
Art. 3 Ordine di priorità
1 Se il numero di candidati per l’istruzione di pilota professionista (art. 1 cpv. 1 lett. a e b) supera il fabbisogno o i mezzi finanziari previsti per questo ambito, l’UFAC seleziona secondo il seguente ordine i candidati che:
- a.
- possiedono una raccomandazione senza restrizioni, basata sugli accertamenti svolti durante l’istruzione aeronautica preparatoria (SPHAIR) e una conferma di assunzione di un’impresa aeronautica svizzera;
- b.
- possiedono una raccomandazione senza restrizioni da parte di SPHAIR;
- c.
- secondo accertamenti che l’UFAC fa svolgere, risultano idonei a diventare piloti professionisti.
2 Per le altre categorie professionali sono selezionati secondo il seguente ordine i candidati che:
- a.
- possiedono una conferma di assunzione di un’impresa aeronautica svizzera;
- b.
- secondo accertamenti che l’UFAC fa svolgere, risultano idonei alla professione in questione.
3 Nella conferma di assunzione l’impresa aeronautica certifica di impiegare il candidato dopo la conclusione con successo dell’istruzione almeno per la seguente durata:
- a.
- pilota professionista per aereo: almeno tre anni per almeno il 60 per cento di un posto a tempo pieno oppure 1200 ore entro tre anni;
- b.
- pilota professionista per elicottero: almeno tre anni per almeno il 60 per cento di un posto a tempo pieno oppure 600 ore entro tre anni;
- c.
- istruttore di volo per aereo: 100 ore di lezioni di volo in aereo o in motoveleggiatore (TMG, Touring Motor Glider) oltre che la vigilanza su almeno 25 voli con a bordo solo allievi piloti entro tre anni;
- d.
- istruttore di volo per elicottero: 100 ore di lezioni di volo in elicottero oltre che la vigilanza su almeno 25 voli con a bordo solo allievi piloti entro tre anni;
- e.
- istruttore per volovelista: 30 ore di lezioni di volo oppure lezioni per 60 decolli, a condizione che venga trattato l’intero programma d’istruzione per il rilascio di una licenza di volovelista (SPL, Sailplane Pilot Licence) entro tre anni;
- f.
- istruttore delle categorie IRI, MI e CRI: 100 ore di lezioni di volo in aereo entro tre anni;
- g.
- personale di manutenzione d’aeromobili: almeno tre anni per almeno il 60 per cento di un posto a tempo pieno.
Art. 4 Centri di formazione
1 Gli aiuti finanziari sono concessi per formazioni svolte presso centri di formazione in Svizzera, che dispongono di un certificato o di un’autorizzazione dell’UFAC per svolgere le loro attività.
2 Un aiuto finanziario può essere concesso alle persone che seguono un’istruzione dispensata da un centro di formazione all’estero, qualora:
- a.
- in Svizzera non esista un centro di formazione idoneo; e
- b.
- il centro di formazione soddisfi il livello di formazione di cui al capoverso 1.
Art. 5 Ammontare dell’aiuto finanziario
1 L’aiuto finanziario ammonta al massimo al 50 per cento dei costi d’istruzione computabili. Nel caso di persone che non hanno la nazionalità svizzera e che vengono in Svizzera specificamente per l’istruzione in questione, l’aiuto finanziario ammonta al massimo al 30 per cento dei costi d’istruzione computabili.
2 Sono considerati costi computabili i costi fatturati dal centro di formazione per l’attività di istruzione, in particolare i costi per il materiale didattico, il noleggio dei velivoli scuola, dei simulatori o di apparecchi analoghi, nella misura in cui spetti al candidato sostenerli.
3 I costi computabili per le seguenti categorie sono limitati come segue:
- a.
- pilota professionista per aereo:
- 1.
- Frozen ATP: a 120 000 franchi,
- 2.
- CPL/IR: a 100 000 franchi;
- b.
- pilota professionista per elicottero:
- 1.
- Frozen ATP: a 160 000 franchi,
- 2.
- CPL/IR: a 100 000 franchi,
- 3.
- MOU: a 10 000 franchi;
- c.
- istruttore di volo per aereo ed elicottero:
- 1.
- FI/A: a 20 000 franchi,
- 2.
- FI/H: a 25 000 franchi,
- 3.
- FI/S: a 8000 franchi,
- 4.
- IRI: a 15 000 franchi,
- 5.
- MI/A: a 8000 franchi,
- 6.
- MI/H (fino a 2000 m s.l.m) a 20 000 franchi,
- 7.
- MI/H: (sopra 2000 m s.l.m) a 4000 franchi,
- 8.
- FI/TMG: a 5500 franchi,
- 9.
- CRI: a 10 000 franchi;
- d.
- personale di manutenzione di aeromobili:
- 1.
- categorie di licenza A e B: a 8000 franchi,
- 2.
- certificato nazionale per specialista: a 8000 franchi.
Art. 6 Modalità di pagamento
1 L’aiuto finanziario è versato:
- a.
- durante l’istruzione se è presentata una conferma di assunzione secondo l’articolo 3 capoverso 3;
- b.
- negli altri casi, dopo la conclusione con successo dell’istruzione e di un contratto di lavoro presso un’impresa aeronautica svizzera che prevede un’occupazione nella misura prevista all’articolo 3 capoverso 3.
2 L’aiuto finanziario è versato al candidato.
Art. 7 Obbligo di rimborso
1 Il candidato perde il diritto all’aiuto finanziario assegnato ed è tenuto a rimborsare all’UFAC l’ammontare dell’aiuto finanziario percepito, qualora:
- a.
- interrompa la formazione senza motivo valido;
- b.
- non inizi l’attività presso l’impresa entro 12 mesi dalla conclusione con successo dell’istruzione; oppure
- c.
- non eserciti l’attività almeno nella misura prevista all’articolo 3 capoverso 3.
2 Un’impresa aeronautica, che ha fornito una conferma di assunzione, deve rimborsare all’UFAC l’ammontare dell’aiuto finanziario, se, per motivi a essa imputabili, non assume il candidato entro 12 mesi dalla conclusione con successo dell’istruzione oppure non lo occupa nella misura prevista all’articolo 3 capoverso 3.
3 Un’impresa aeronautica, che assume un candidato dopo la conclusione con successo dell’istruzione, deve rimborsare all’UFAC l’ammontare dell’aiuto finanziario se, per motivi a essa imputabili, l’occupazione del candidato non raggiunge la misura prevista all’articolo 3 capoverso 3.
4 Se motivi determinanti sono imputabili sia all’impresa aeronautica che al candidato, entrambi sono tenuti a rimborsare l’UFAC in maniera proporzionale alla loro parte di responsabilità.
5 Per evitare casi di rigore, l’UFAC può decidere di limitare la perdita del diritto all’aiuto finanziario o l’obbligo di rimborso a una parte della somma interessata.
6 L’UFAC determina l’ammontare dei rimborsi dovuti.
Art. 8 Domanda
1 Un aiuto finanziario è concesso solo su domanda del candidato.
2 La domanda di aiuto finanziario deve essere presentata all’UFAC prima dell’inizio dell’istruzione.
3 Alla domanda devono essere allegati:
- a.
- un preventivo definitivo dei costi d’istruzione computabili allestito dal centro di formazione;
- b.
- tutti i documenti utili relativi al centro di formazione prescelto, qualora quest’ultimo non sia tenuto a disporre di un certificato o di un’autorizzazione dell’UFAC o si trovi all’estero (art. 4 cpv. 2);
- c.
- se disponibile, la conferma di assunzione;
- d.
- se disponibili, le raccomandazioni della procedura di selezione del programma SPHAIR o di un’impresa aeronautica.
4 Su richiesta del candidato, l’UFAC decide in via pregiudiziale se un centro di formazione che non è tenuto a disporre di un certificato o di un’autorizzazione dell’UFAC o che si trova all’estero soddisfa le condizioni di cui all’articolo 4 capoverso 2.
Art. 9 Decisione
L’UFAC si pronuncia mediante decisione.
Art. 10 Presentazione delle fatture e pagamento
1 Il candidato presenta all’UFAC le fatture parziali e totali relative ai costi di istruzione computabili.
2 Se l’aiuto finanziario è versato durante l’istruzione (art. 6 cpv. 1 lett. a), la quota parte dei costi di istruzione computabili fatturati che è indicata nella decisione è versata per un periodo contabile, fino a concorrenza dell’importo massimo indicato nella decisione.
Art. 11 Attestati di istruzione e di assunzione
1 Il candidato presenta all’UFAC un attestato di istruzione. Se l’istruzione non è stata conclusa, ne espone i motivi all’UFAC.
2 L’impresa aeronautica che ha fornito una conferma di assunzione deve presentare all’UFAC un attestato di occupazione del candidato. Se l’assunzione non avviene oppure non raggiunge la misura prevista all’articolo 3 capoverso 3, occorre esporre i motivi all’UFAC.
Art. 12 Disposizione transitoria
Le procedure di domanda e di ricorso, pendenti alla data dell’entrata in vigore della presente ordinanza, sono trattate secondo l’ordinanza del 1° luglio 20155 sugli aiuti finanziari all’istruzione aeronautica.
5 [RU 2015 2479]
Art. 13 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 1° luglio 20156 sugli aiuti finanziari all’istruzione aeronautica è abrogata.
6 [RU 2015 2479]
Art. 14 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.