1 Le Forze aeree decidono in merito all’esecuzione di misure di polizia aerea. Esse possono delegare questa competenza, interamente o parzialmente, agli organi della sicurezza aerea.
2 L’UFAC può chiedere alle Forze aeree l’esecuzione di misure di polizia aerea.
3 Se qualsiasi altra misura è insufficiente, le Forze aeree, con i mezzi tecnici e operativi di cui dispongono, ricorrono all’intervento nei confronti degli aeromobili che violano la sovranità sullo spazio aereo o che violano gravemente le norme sulla navigazione aerea; esse procedono segnatamente all’intercettazione per l’identificazione e, se necessario, obbligano detti aeromobili a lasciare lo spazio aereo svizzero o ad atterrare su un aerodromo idoneo.
4 Durante le operazioni d’intercettazione di aeromobili è prestata la massima attenzione alla sicurezza della navigazione aerea. In caso di aeromobili civili, occorre evitare assolutamente di mettere in pericolo vite umane.
5 Le norme vincolanti per la Svizzera che figurano negli allegati8 alla Convenzione del 7 dicembre 19449 relativa all’aviazione civile internazionale sono applicabili alle misure di polizia aerea. Del rimanente, è determinante il livello tecnico attuale, segnatamente quale risulta dalle raccomandazioni dell’allegato 2 della Convenzione.
6 Le procedure sono pubblicate nella Pubblicazione svizzera d’informazioni aeronautiche (AIP). L’UFAC può dichiarare applicabili le deroghe non ancora pubblicate nell’AIP mediante pubblicazione nelle notizie per il personale incaricato delle operazioni aeree (NOTAM).
7 Le Forze aeree sono abilitate ad addestrarsi alle procedure d’intercettazione. Le condizioni per le pertinenti esercitazioni sono stabilite d’intesa con l’UFAC.
8 Gli all. non sono pubblicati nella RU. Possono essere consultati od ottenuti presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile, 3003 Berna.
9 RS 0.748.0