Ordinanza
concernente la salvaguardia della sovranità
sullo spazio aereo
(OSS)
del 23 marzo 2005 (Stato 1° gennaio 2018)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 12 capoverso 1, 21 capoverso 1 e 40 capoverso 1
della legge federale del 21 dicembre 19481 sulla navigazione aerea (LNA);
visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19952;
in esecuzione degli articoli 1 e 3 lettera c della Convenzione del 7 dicembre 19443 relativa all’aviazione civile internazionale (Convenzione di Chicago),4
ordina:
1 RS 748.0
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore da 1° gen. 2018 (RU 2017 7561).
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza stabilisce le misure per la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo svizzero e per l’applicazione delle norme sulla navigazione aerea. Essa disciplina inoltre le competenze.
Art. 2 Definizioni
Nella presente ordinanza sono utilizzate le definizioni seguenti:
- a.
- sovranità sullo spazio aereo: diritto di uno Stato di disciplinare in modo vincolante l’utilizzazione dello spazio aereo sopra il suo territorio e di imporre l’applicazione di tale disciplinamento;
- b.
- navigazione aerea non limitata: libera utilizzazione dello spazio aereo conformemente alle prescrizioni internazionali e al diritto federale;
- c.
- navigazione aerea limitata: limitazione della libera utilizzazione dello spazio aereo decisa dal Consiglio federale;
- d.
- periodo di accresciuta tensione: periodo in cui regna una situazione di crisi senza che la navigazione aerea sia limitata;
- e.
- violazione grave delle norme sulla navigazione aerea: violazione delle norme sulla navigazione aerea che determina un pericolo concreto per la navigazione aerea stessa;
- f.
- violazione grave della sovranità sullo spazio aereo: violazione della sovranità sullo spazio aereo che lede gli interessi della difesa integrata;
- g.
- identificazione con l’ausilio di mezzi tecnici: verifica della conformità delle informazioni radar e radio con i dati dei piani di volo;
- h.
- identificazione con aeromobili occupati: determinazione del tipo, dell’appartenenza e del contrassegno di un aeromobile mediante contatto visivo tra l’equipaggio di un aeromobile svizzero e tale aeromobile;
- i.
- intervento: intervento nel processo decisionale di un equipaggio riguardante la scelta dell’itinerario o il proseguimento del volo, compresa la minaccia di ricorrere alla forza o di impiegare immediatamente le armi nei limiti delle norme o condizioni vigenti;
- j.
- misure di polizia aerea: raccolta e diffusione di informazioni, identificazione, intervento;
- k.5
- aeromobili da combattimento non armati: aeromobili che in linea di principio dispongono di un armamento, ma non possono utilizzarlo a causa della mancanza delle relative munizioni.
5 Introdotta dal n. I dell’O del 14 mar. 2014, in vigore da 1° apr. 2014 (RU 2014 701).
Art. 3 Collaborazione
1 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) stabilisce, d’intesa con il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), le modalità per la vigilanza dello spazio aereo e le misure da adottare per salvaguardare la sovranità su tale spazio ed evitare violazioni gravi delle norme sulla navigazione aerea.
2 L’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) e le Forze aeree collaborano e si appoggiano reciprocamente nella concretizzazione di tali misure.
Art. 4 Aeromobili militari esteri e altri aeromobili di Stato 6
1 Il sorvolo del territorio svizzero da parte di aeromobili militari esteri e altri aeromobili di Stato nonché il loro atterraggio sul territorio svizzero necessitano di un’autorizzazione (diplomatic clearance).
2 L’UFAC rilascia, fatto salvo il capoverso 4, le autorizzazioni per sorvoli e atterraggi conformemente all’allegato. Il rilascio avviene d’intesa con la Direzione del diritto internazionale pubblico, le Forze aeree e la Segreteria di Stato dell’economia, nella misura in cui sono interessate.
3 Al di fuori degli orari d’ufficio le Forze aeree rilasciano le autorizzazioni al posto dell’UFAC. Sono applicabili le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni secondo il capoverso 2. Le Forze aeree decidono in merito a casi non procrastinabili e informano senza indugio i servizi coinvolti di cui al capoverso 2.
4 Richieste di notevole portata politica, in particolare domande di autorizzazione per voli volti a favorire la preparazione o l’appoggio di azioni militari, sono sottoposte dal DATEC al Consiglio federale per decisione. I servizi interessati del Dipartimento devono essere inclusi nella preparazione delle decisioni.
5 In caso di decolli e atterraggi sono fatte salve le disposizioni doganali.
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 mar. 2014, in vigore da 1° apr. 2014 (RU 2014 701).
Sezione 2: Vigilanza, controlli e misure
Art. 5 Vigilanza
1 Con i mezzi tecnici e operativi di cui dispongono, le Forze aeree vigilano ai fini della salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo. Gli organi della sicurezza aerea appoggiano le Forze aeree, segnatamente mediante l’identificazione con l’ausilio di mezzi tecnici.
2 Le Forze aeree provvedono, 24 ore su 24, all’allestimento della situazione aerea identificata.
3 Esse annunciano senza indugio agli organi della sicurezza aerea gli aeromobili da parte dei quali constatano una violazione dello spazio aereo o una violazione grave delle norme sulla navigazione aerea.
Art. 6 Controlli
1 L’UFAC controlla il rispetto delle norme sulla navigazione aerea civile.
2 Con i mezzi tecnici e operativi di cui dispongono, gli organi della sicurezza aerea controllano il rispetto delle norme sulla navigazione aerea da parte del traffico aereo civile e militare. Informano immediatamente le Forze aeree qualora sussistano indizi di una violazione dello spazio aereo o di una grave inosservanza delle norme sulla navigazione aerea.7
3 Se i voli sono assistiti dai servizi del controllo della navigazione aerea, gli organi della sicurezza aerea controllano segnatamente che siano rispettate:
- a.
- le autorizzazioni rilasciate, affinché sia evitato il sorvolo delle regioni in cui si svolgono operazioni militari;
- b.
- le condizioni legate ai diritti di sorvolo accordati agli aeromobili di Stato esteri.
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore da 1° gen. 2018 (RU 2017 7561).
Art. 7 Misure di polizia aerea
1 Le Forze aeree decidono in merito all’esecuzione di misure di polizia aerea. Esse possono delegare questa competenza, interamente o parzialmente, agli organi della sicurezza aerea.
2 L’UFAC può chiedere alle Forze aeree l’esecuzione di misure di polizia aerea.
3 Se qualsiasi altra misura è insufficiente, le Forze aeree, con i mezzi tecnici e operativi di cui dispongono, ricorrono all’intervento nei confronti degli aeromobili che violano la sovranità sullo spazio aereo o che violano gravemente le norme sulla navigazione aerea; esse procedono segnatamente all’intercettazione per l’identificazione e, se necessario, obbligano detti aeromobili a lasciare lo spazio aereo svizzero o ad atterrare su un aerodromo idoneo.
4 Durante le operazioni d’intercettazione di aeromobili è prestata la massima attenzione alla sicurezza della navigazione aerea. In caso di aeromobili civili, occorre evitare assolutamente di mettere in pericolo vite umane.
5 Le norme vincolanti per la Svizzera che figurano negli allegati8 alla Convenzione del 7 dicembre 19449 relativa all’aviazione civile internazionale sono applicabili alle misure di polizia aerea. Del rimanente, è determinante il livello tecnico attuale, segnatamente quale risulta dalle raccomandazioni dell’allegato 2 della Convenzione.
6 Le procedure sono pubblicate nella Pubblicazione svizzera d’informazioni aeronautiche (AIP). L’UFAC può dichiarare applicabili le deroghe non ancora pubblicate nell’AIP mediante pubblicazione nelle notizie per il personale incaricato delle operazioni aeree (NOTAM).
7 Le Forze aeree sono abilitate ad addestrarsi alle procedure d’intercettazione. Le condizioni per le pertinenti esercitazioni sono stabilite d’intesa con l’UFAC.
8 Gli all. non sono pubblicati nella RU. Possono essere consultati od ottenuti presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile, 3003 Berna.
Art. 8 Misure penali e amministrative
In caso di violazione della sovranità sullo spazio aereo o delle norme sulla navigazione aerea, l’UFAC adotta le necessarie misure penali o amministrative.
Art. 910
10 Abrogato dal n. I dell’O del 22 nov. 2017, con effetto da 1° gen. 2018 (RU 2017 7561).
Sezione 3: Misure applicabili in caso di eventi particolari e in periodi di accresciuta tensione
Art. 10 Vigilanza e identificazione
1 In caso di eventi particolari, il Comando delle Forze aeree può ordinare misure per la vigilanza mirata dello spazio aereo e per una identificazione mirata degli aeromobili.
2 In periodi di accresciuta tensione, il Comando delle Forze aeree può ordinare misure straordinarie per la vigilanza permanente dell’intero traffico aereo e per l’identificazione di tutti gli aeromobili nello spazio aereo sottoposto alla sovranità svizzera.
3 Le Forze aeree informano l’UFAC in merito alle misure ordinate.
Art. 11 Violazioni delle norme sulla navigazione aerea e della sovranità sullo spazio aereo
In caso di violazione delle norme sulla navigazione aerea o della sovranità sullo spazio aereo, le Forze aeree adottano le misure necessarie. In casi gravi informano la Direzione del diritto internazionale pubblico.
Sezione 4: Salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo in caso di navigazione aerea limitata
Art. 12 Conseguenze delle limitazioni
1 Se, in virtù dell’articolo 7 LNA, il Consiglio federale ha limitato o vietato l’uso dello spazio aereo, per l’utilizzazione di tale spazio aereo è necessaria un’autorizzazione del Comando delle Forze aeree.
2 Il Comando delle Forze aeree stabilisce nell’autorizzazione i dettagli dell’utilizzazione dello spazio aereo e degli aerodromi. Consulta dapprima la Direzione del diritto internazionale pubblico, l’UFAC, l’Ufficio dei trasporti dell’approvvigionamento economico del Paese e l’Amministrazione federale delle dogane.
3 I divieti e le limitazioni non si applicano agli aeromobili militari svizzeri.
Art. 13 Procedura d’autorizzazione
1 La domanda d’autorizzazione è presentata al Comando delle Forze aeree.
2 Per un sorvolo senza atterraggio, come pure per voli da e per l’estero, il Comando delle Forze aeree chiede il parere della Direzione del diritto internazionale pubblico. Per voli nell’interesse dell’approvvigionamento economico del Paese, chiede inoltre il parere dell’Ufficio dei trasporti dell’approvvigionamento economico del Paese.
3 Il Comando delle Forze aeree notifica la decisione al richiedente e ne informa i servizi federali interessati.
Art. 1411
11 Abrogato dal n. I dell’O del 22 nov. 2017, con effetto da 1° gen. 2018 (RU 2017 7561).
Sezione 5: Rapporti e informazione
Art. 15 Rapporti in caso di violazioni della sovranità sullo spazio aereo o delle norme sulla navigazione aerea
1Le Forze aeree e gli organi della sicurezza aerea presentano un rapporto all’UFAC su ogni violazione presunta o constatata della sovranità sullo spazio aereo o delle norme sulla navigazione aerea, nonché sulle ingiunzioni di atterrare e sull’impiego delle armi.
2 In casi gravi, l’UFAC informa immediatamente il DATEC, all’attenzione del Consiglio federale, e, se necessario, la Direzione del diritto internazionale pubblico.
Art. 16 Informazione sulle limitazioni alla navigazione aerea
1 Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) informa i governi esteri sulle limitazioni alla navigazione aerea.
2 L’UFAC informa gli utenti dello spazio aereo.
3 Il Dipartimento competente per il singolo caso informa la popolazione.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 17 Diritto previgente: abrogazione
Sono abrogate:
- a.
- l’ordinanza del 17 ottobre 198412 concernente la salvaguardia della sovranità dello spazio aereo;
- b.
- l’ordinanza dell’8 novembre 198913 concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo in caso di navigazione aerea non limitata.
12 [RU 1984 1195, 1997 814, 2001 509, 2003 253]
13 [RU 1989 2360, 2001 511]
Art. 18 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2005.
Allegato 1414 Introdotto dal n. II dell’O del 14 mar. 2014, in vigore da 1° apr. 2014 (RU 2014 701).
14 Introdotto dal n. II dell’O del 14 mar. 2014, in vigore da 1° apr. 2014 (RU 2014 701).