Art. 13a38
In virtù dell’articolo 91 capoverso 1 lettera i della legge federale del 21 dicembre 194839 sulla navigazione aerea, è punito chiunque: - a.
- in quanto collaboratore di un esercente di aeroporto, di un’impresa di trasporto aereo, di un’impresa terza incaricata da un esercente di aeroporto o da un’impresa di trasporto aereo, di un fornitore di servizi della sicurezza aerea, di un agente regolamentato, di un mittente conosciuto o responsabile di merci o di posta, di un fornitore regolamentato o conosciuto di provviste di bordo, di un fornitore conosciuto di forniture per l’aeroporto, di un organismo di controllo indipendente o di un organismo di formazione esterno: 40
- 1.
- viola uno degli obblighi di cui agli articoli 4 capoverso 2, 5 capoverso 2, 5a capoverso 2, 8 capoverso 1 lettera a, 9, 12 o 13 capoverso 1,
- 2.
- viola l’obbligo di esecuzione di controlli di sicurezza,
- 3.
- viola l’obbligo di proteggere o sorvegliare i passeggeri, il bagaglio a mano, il bagaglio da stiva, le merci o la posta, le provviste di bordo, le forniture dell’aeroporto oppure gli aeromobili protetti ai fini della sicurezza,
- 4.41
- disattende l’obbligo di formare personale,
- 4bis.42 disattende l’obbligo di impiegare soltanto personale formato e, se necessario, certificato,
- 5.
- viola l’obbligo di eseguire controlli della qualità oppure di aggiornare i programmi di sicurezza,
- 6.
- viola l’obbligo di notificare eventi rilevanti per la sicurezza;
- b.
- esercita senza autorizzazione un’attività per la quale è necessaria un’autorizzazione conformemente all’articolo 6.
38 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541). 39 RS 748.0 40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 apr. 2016, in vigore dal 15 mag. 2016 (RU 2016 1269). 41 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 apr. 2016, in vigore dal 15 mag. 2016 (RU 2016 1269). 42 Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 20 apr. 2016, in vigore dal 15 mag. 2016 (RU 2016 1269).
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