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Art. 1 Competenza
1 Le operazioni di ricerca e di salvataggio di aeromobili civili svizzeri e di aeromobili civili e militari stranieri sono condotte dal servizio di ricerche e di salvataggio dell’aviazione civile (servizio di ricerche e di salvataggio). 2 Le Forze aeree possono chiedere la collaborazione del servizio di ricerche e di salvataggio per le operazioni di ricerca e di salvataggio di velivoli militari svizzeri. |
Art. 3 Collaborazione di altri servizi
Per effettuare le operazioni di ricerca e di salvataggio, può essere richiesta la collaborazione di altri servizi dell’amministrazione federale e, d’intesa con i Cantoni e i Comuni, della polizia e di altri organi cantonali e comunali. |
Art. 5 Attraversamento della frontiera
1 I servizi federali competenti agevolano nella misura del possibile l’ammissione e il soggiorno temporaneo sul territorio svizzero del personale straniero che collabora, d’intesa con le Forze aeree, alle operazioni di ricerca e di salvataggio. 2 Essi facilitano l’entrata in Svizzera delle merci e del materiale esteri utilizzati per le operazioni di ricerca e di salvataggio. |
Art. 6 Circolazione aerea
1 L’Ufficio federale disciplina la circolazione aerea nelle zone in cui sono eseguite operazioni di ricerca e di salvataggio di aeromobili o operazioni di soccorso mediante aeromobili in caso di catastrofi. 2 Esso può vietare o limitare il sorvolo di queste zone agli aeromobili che non sono necessari allo svolgimento delle operazioni. |
Art. 7 Spese
1 Le spese delle operazioni di ricerca e di salvataggio sono pagate dall’Ufficio federale, che ne chiede il rimborso all’esercente dell’aeromobile o al terzo che le ha cagionate. 2 Su decisione esplicita del Consiglio federale o quando si tratti di operazioni di ricerca e di salvataggio concernenti aeromobili stranieri immatricolati in uno Stato che prende a suo carico le spese di ricerca e di salvataggio di aeromobili svizzeri sul suo territorio, le spese sono assunte dalla Confederazione. |
Art. 8 Diritto previgente: abrogazione
Il decreto del Consiglio federale dell’11 marzo 19552 concernente il servizio di ricerche e di salvataggio della navigazione aerea civile è abrogato. 2[RU 1955 327, 1994 3028n. II 3] |