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Ordinanza
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L’Ufficio federale dell’aviazione civile2, visto l’articolo 22 della legge federale del 21 dicembre 19483 ordina: 2 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. 3 RS 748.0 5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAC del 9 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3094). |
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Art. 16
1 Il territorio della Confederazione Svizzera e del Principato del Liechtenstein costituisce una sola regione di ricerca e di salvataggio. Essa è delimitata dai rispettivi confini politici. 2 Le Forze aeree sono designate come centro svizzero di coordinamento di ricerche e di salvataggio della navigazione aerea civile. L’Ufficio federale dell’aviazione civile indica nella Pubblicazione di informazioni aeronautiche (AIP) Svizzera, capitolo SAR, come raggiungere il centro di coordinamento.7 3 Le operazioni di ricerca sono effettuate dalle Forze aeree. 4 I dettagli sono regolati mediante contratto. 6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAC del 9 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3094). 7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAC del 22 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20202769). |
Art. 28
I centri di controllo della circolazione aerea, i capi degli aerodromi e gli altri organi della polizia aerea informano il centro di coordinamento, per la via più breve, quando un aeromobile ha perso il collegamento con gli organi di controllo o ha superato il limite di ritardo massimo ammissibile. 8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAC del 9 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3094). |
Art. 3
1 Il centro di coordinamento comunica allo Stato d’immatricolazione dell’aeromobile, al suo esercente nonchè alle autorità, ai servizi e alle organizzazioni interessati l’inizio delle operazioni di ricerca. 2 Se è il caso, il centro di coordinamento informa dell’inizio delle operazioni di ricerche anche i vicini centri di coordinamento stranieri, e chiede, se necessario, la loro collaborazione. |
Art. 4
Il centro di coordinamento cerca di ottenere tutte le informazioni disponibili sull’aeromobile (piano di volo, avviso di volo, aerodromi di deviazione previsti, atterramenti forzati, infortuni, ecc.), per poter stabilire la rotta seguita e localizzare la zona di ricerche. |
Art. 59
I centri di controllo del traffico aereo cercano di contattare l’aeromobile e di determinarne la posizione in aria o al suolo. 9Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAC del 23 gen. 1996, in vigore dal 1° mar. 1996 (RU 1996 767). |
Art. 6
1 Il centro di coordinamento può valersi di aeroplani per esplorare le zone in cui si presume che l’aeromobile sia caduto o abbia eseguito un atterramento forzato. 2 Gli equipaggi degli aeroplani usati per le ricerche, muniti dell’attrezzatura necessaria, tenteranno di stabilire il collegamento con l’aeromobile o di intercettare le sue trasmissioni. |
Art. 9
1 Di regola, i primi soccorsi sono prestati dalle autorità locali, alle quali, in caso di necessità, il centro di coordinamento fornisce rinforzi. 2 Se il relitto si trova in un luogo difficilmente accessibile, il centro di coordinamento può organizzare le operazioni di soccorso valendosi di colonne terrestri o di aeroplani. |
Art. 10
1 Il contenuto dei pacchi di soccorso lanciati dagli aeroplani ai superstiti è segnalato coi seguenti nastri colorati:
2 Se il pacco contiene materiale dei vari gruppi sopra indicati, esso porta i nastri dei colori che entrano in considerazione. 3 I pacchi contengono le istruzioni stampate concernenti il modo d’uso dei vari materiali. Tali istruzioni sono redatte in tedesco, francese, italiano e inglese. |
Art. 12
1 Le comunicazioni terra-aria avranno luogo mediante segnali ottici. I superstiti useranno il codice internazionale A e gli equipaggi di ricerche e di soccorso il codice internazionale B, indicati nell’allegato. 2 Gli equipaggi degli aeromobili che hanno visto e compreso un segnale ottico a terra lo confermeranno mediante il lancio di un messaggio o mediante un movimento oscillatorio delle ali dell’aeroplano. |
Allegato 10
10Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAC dell’8 ott. 1981, in vigore dal 1° dic. 1981 (RU 1981 1736). |
(art. 12) |
Codice internazionale B per i segnali ottici terra-aria ad uso degli equipaggi di ricerche e di salvataggio a terra |
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