Ordinanza del DATEC
concernente le imprese di manutenzione di aeromobili
(OIMA)1
del 19 marzo 2004 (Stato 1° agosto 2008)
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3617).
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia
e delle comunicazioni,
visti gli articoli 57 capoversi 1 e 2 e 58 capoverso 2 della legge federale del
21 dicembre 19482 sulla navigazione aerea (LNA),3
ordina:
2 RS 748.0
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3617).
Sezione 1: In generale
Art. 1 Oggetto, campo d’applicazione e diritto applicabile 4
1 La presente ordinanza si applica alle imprese che eseguono o certificano lavori di manutenzione ai sensi dell’ordinanza del DATEC del 18 settembre 19955 concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA).
2 Essa si applica nella misura in cui non sia applicabile, conformemente al numero 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 19996 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, uno dei seguenti regolamenti CE nella versione vincolante per la Svizzera:
- a.
- regolamento (CE) n. 1592/2002;
- b.
- regolamento (CE) n. 2042/2003.
3 Essa si applica alle imprese che eseguono o certificano lavori di manutenzione su aeromobili, motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti, nonché alle imprese svizzere operanti presso l’aeroporto di Basilea-Mulhouse.
4 Sempre che non siano applicabili prescrizioni estere più severe, la presente ordi-nanza si applica per analogia anche alle imprese svizzere che eseguono o certificano lavori di manutenzione:
- a.
- in Svizzera su aeromobili, motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti esteri;
- b.
- all’estero su aeromobili, motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti svizzeri;
- c.
- all’estero su aeromobili, motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti esteri.
5 Sono fatti salvi gli accordi internazionali concernenti la manutenzione di aeromo-bili, motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti.
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3617).
6 RS 0.748.127.192.68. La versione vincolante per la Svizzera è riportata nell’all. all’Acc. e può essere consultata o richiesta all’UFAC. Indirizzo: Ufficio federale dell’aviazione civile, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).
Art. 27
7 Abrogato dal n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3617).
Art. 3 Definizioni
Nella presente ordinanza s’intende per: 8
- a.
- impresa di manutenzione: impresa titolare di una licenza per l’esecuzione di lavori di manutenzione di aeromobili;
- b.
- direttore responsabile:la persona che, nell’impresa di manutenzione di
aeromobili, detiene l’autorità generale e che può disporre dei mezzi per
finanziare tutti gli acquisti necessari per eseguire i lavori di manutenzione previsti e per effettuarli secondo le norme fissate dalle autorità; - c.9
- persona autorizzata a certificare:persona che, in virtù dell’ordinanza del 25 agosto 200010 concernente il personale di manutenzione d’aeromobili (OPMA) oppure dell’allegato III al regolamento (CE) n. 2042/200311, è abilitata dall’UFAC a rilasciare certificati di riammissione in servizio;
- d.
- manuale dell’impresa di manutenzione:insieme di documenti in cui l’impresa di manutenzione disciplina la propria organizzazione, le proprie procedure nonché l’esecuzione, la sorveglianza e la certificazione dei lavori di manutenzione;
- e.
- registrazioni di manutenzione:documenti quali schede tecniche, rapporti di lavoro, certificati di manutenzione, rapporti di prova o attestati di prova;
- f.12
- lavori di manutenzione: lavori di controllo, revisione, modifica, sostituzione e riparazione su aeromobili, motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti.
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3617).
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3617).
10 RS 748.127.2
11 Conformemente al n. 3 dell’all. all’Acc. sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).
12 Introdotta dal n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3617).
Sezione 2. Licenza di manutenzione
Art. 4 Obbligo di licenza e ambito di regolamentazione
1 Le imprese che effettuano o certificano lavori di manutenzione conformemente all’articolo 1 devono disporre di una licenza di impresa di manutenzione di aeromobili (licenza di manutenzione).
2 La licenza di manutenzione non è necessaria per le imprese che eseguono lavori di manutenzione in subappalto e che sono sorvegliate e certificate dall’impresa di manutenzione appaltatrice ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2.
Art. 5 Imprese di manutenzione all’estero
Alle imprese di manutenzione all’estero non vengono rilasciate licenze di manutenzione.
Art. 6 Campi di attività
Nella licenza di manutenzione sono indicati i campi di attività nei quali l’impresa è autorizzata a operare. L’UFAC13 emana direttive in merito ai campi di attività per i quali è possibile ottenere una licenza di manutenzione.
13 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3617). Di detta modifica è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 7 Eccezioni
L’UFAC, dietro richiesta motivata, può autorizzare un’impresa di manutenzione a derogare a determinate disposizioni della presente ordinanza o a eseguire lavori di manutenzione non indicati nella licenza di manutenzione. L’autorizzazione speciale può essere vincolata a oneri o condizioni particolari.
Sezione 3: Condizioni per il rilascio di una licenza di manutenzione
Art. 8 Domanda
La domanda di rilascio di una licenza di manutenzione va presentata all’UFAC sugli appositi moduli e completa della documentazione necessaria, al più tardi tre mesi prima della data prevista per l’inizio dell’attività.
Art. 9 Contenuto della domanda
Il richiedente deve dimostrare che:
- a.
- l’impresa è iscritta nel registro di commercio in Svizzera o non è soggetta all’obbligo di registrazione;
- b.
- l’impresa dispone di un manuale dell’impresa di manutenzione (art. 10);
- c.
- sono a disposizione locali e impianti adatti, che permettono al personale di manutenzione di eseguire i propri compiti in modo adeguato (art. 11);
- d.
- l’impresa è dotata di personale proprio (art. 12);
- e.
- l’impresa dispone degli equipaggiamenti, delle attrezzature e del materiale necessari (art. 13);
- f.
- la documentazione necessaria par l’esecuzione dei lavori di manutenzione è disponibile e aggiornata (art. 14).
Art. 10 Manuale dell’impresa di manutenzione
1 Il richiedente allestisce, in una delle tre lingue ufficiali o in inglese, un manuale dell’impresa di manutenzione e lo sottopone all’UFAC per approvazione.
2 Il manuale contiene le indicazioni e le procedure di cui all’allegato 1. L’UFAC può modificare l’allegato 1. L’UFAC emana direttive in merito alla forma e alla struttura del manuale di manutenzione.
3 ...14
4 Il manuale dell’impresa di manutenzione, o le sue parti determinanti, devono essere accessibili alle persone elencate nel manuale stesso. L’impresa di manutenzione provvede affinché il manuale sia costantemente aggiornato.
5 L’UFAC può prescrivere cambiamenti se lo ritiene necessario per assicurare una regolare manutenzione degli aeromobili. Il manuale viene modificato di conseguenza.
6 Le modifiche del manuale dell’impresa di manutenzione concernenti i punti di cui all’allegato 1 sono soggette all’approvazione dell’UFAC.
14 Abrogato dal n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3617).
Art. 11 Locali
1 L’impresa di manutenzione deve disporre, per tutti i lavori previsti, di locali e impianti adatti. Questi devono offrire condizioni di lavoro adeguate ai lavori da svolgere e protezione contro le intemperie e la contaminazione dei posti di lavoro.
2 Devono inoltre essere disponibili uffici adeguati per la pianificazione e la direzione dei lavori, nonché per la conservazione delle registrazioni di manutenzione.
3 I posti di lavoro vanno disposti tenendo conto delle caratteristiche dei lavori da svolgere.
4 I motori, le eliche, le parti d’aeromobile, gli equipaggiamenti, l’attrezzatura, il materiale e le apparecchiature di controllo vanno immagazzinati in locali adeguati.15 Le parti utilizzabili devono essere depositate separatamente da quelle che non lo sono e in modo che non possano essere né danneggiate, né alterate nella loro qualità.
15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3617).
Art. 12 Personale
1 L’impresa di manutenzione notifica all’UFAC per approvazione:
- a.
- il nome del direttore responsabile ritenuto idoneo dal richiedente;
- b.
- i nomi dei dirigenti subordinati al direttore responsabile.
2 Queste persone sono responsabili, nei limiti del manuale dell’impresa di manutenzione, dell’osservanza delle prescrizioni della presente ordinanza.
3 L’impresa di manutenzione deve disporre di personale sufficiente per pianificare, eseguire, sorvegliare e verificare i lavori previsti o assicurati per contratto. Se la mole di lavoro supera quella prevista, l’impresa può impiegare temporaneamente personale supplementare, il quale tuttavia non può rilasciare certificati di manutenzione; è fatto salvo il capoverso 7.
4 Un numero sufficiente di dipendenti dell’impresa addetti alla manutenzione deve essere abilitato, conformemente all’OPMA16 oppure all’allegato III al regolamento (CE) n. 2042/200317, a rilasciare certificati di riammissione in servizio. L’UFAC può fissare questo numero caso per caso, tenendo conto dei lavori di manutenzione previsti.18
5Le imprese di manutenzione che eseguono e certificano lavori di manutenzione su aeromobili, esclusi gli alianti, i palloni e gli alianti con gruppo propulsore estraibile/retraibile devono disporre di almeno una persona che:
- a.
- possieda una licenza adeguata secondo l’allegato III al regolamento (CE) n. 2042/2003 o di cui all’articolo 20 OPMA;
- b.
- possieda la licenza da almeno 3 anni;
- c.
- abbia svolto le attività previste negli ultimi 2 anni;
- d.
- sia impiegata a tempo pieno;
- e.
- possieda conoscenze nei seguenti ambiti:
- 1.
- utilizzazionedei documenti di manutenzione per eseguire lavori di manutenzione complessi,
- 2.
- procedure di verifica della conformitàdei lavori di manutenzione complessi alle esigenze di navigabilità,
- 3.
- lavori amministrativi, in particolare l’allestimento o la valutazione di rapporti dei voli di controllo, la tenuta dei documenti tecnici, la redazione di rapporti di lavoro e di rapporti riguardanti la pesatura degli aeromobili.19
6 L’impresa di manutenzione conserva:
- a.
- registrazioni sulle persone abilitate al rilascio di certificati, nelle quali sono riportati i dettagli delle rispettive autorizzazioni;
- b.
- per almeno due anni dopo la conclusione del rapporto di lavoro o l’abbandono della relativa attività, una copia delle registrazioni concernenti le
persone abilitate al rilascio di certificati.
7 Per lavori di manutenzione specialistici, l’impresa di manutenzione può far capo a uno specialista esterno ai sensi dell’articolo 6 OPMA.
16 RS 748.127.2
17 Conformemente al n. 3 dell’all. all’Acc. sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).
18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3617).
19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3617).
Art. 13 Attrezzatura, materiale e apparecchiature di controllo 20
1 Al momento di effettuare i lavori di manutenzione, l’impresa di manutenzione deve disporre dell’attrezzatura, del materiale e delle apparecchiature di controllo necessari.21
2 Le apparecchiature di controllo vanno verificate o tarate regolarmente secondo le norme riconosciute dall’UFAC. L’impresa di manutenzione conserva una registrazione delle verifiche eseguite e delle norme applicate.
20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3617).
21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3617).
Art. 14 Documenti di manutenzione
1 Al momento di eseguire i lavori di manutenzione, l’impresa deve disporre dei documenti di manutenzione necessari secondo l’articolo 25 ODNA22.
2 Se l’impresa allestisce anche documenti propri, la loro elaborazione deve avvenire secondo una procedura definita nel manuale dell’impresa di manutenzione.
3 I documenti di manutenzione sono costantemente aggiornati e sono messi a disposizione del personale in forma adeguata per lo svolgimento dei lavori.
22 RS 748.215.1
Sezione 4: Ispezione dell’impresa e licenza di manutenzione
Art. 15 Ispezione dell’impresa
1 L’UFAC, dopo aver ricevuto e verificato la documentazione completa di cui all’articolo 8, effettua un’ispezione dell’impresa di manutenzione in presenza di un rappresentante di quest’ultima.
2 La data dell’ispezione è fissata dall’UFAC.
3 L’UFAC può far capo a esperti esterni per l’ispezione.
4 Il risultato dell’ispezione è messo a verbale e comunicato al richiedente.
5 Se dall’ispezione emerge che non sono soddisfatte tutte le condizioni per il rilascio di una licenza di manutenzione, l’UFAC comunica al richiedente le misure supplementari da adottare e gli fissa un termine appropriato.
6 Se il richiedente non adotta le misure necessarie entro il termine fissato, si considera che l’ispezione non è superata.
Art. 16 Licenza di manutenzione
1 Se tutte le condizioni sono soddisfatte, l’UFAC rilascia al richiedente la licenza di manutenzione, sulla quale figura il campo o i campi di attività ammessi, conformemente al manuale dell’impresa di manutenzione.
2 La licenza di manutenzione ha durata illimitata. In casi particolari, l’UFAC può limitare la durata di validità.23
3 L’UFAC effettua almeno ogni 24 mesi un’ispezione di ciascuna impresa ai sensi dell’articolo 15 al fine di verificare l’osservanza delle prescrizioni vigenti.24
4 ...25
23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3617).
24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3617).
25 Abrogato dal n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3617).
Art. 17 Estensione della licenza di manutenzione
1 L’impresa di manutenzione che intende ottenere un’estensione dei campi di attività indicati sulla propria licenza deve superare un’ispezione.
2 A questa ispezione si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 8–15.
Art. 18 Cambiamenti concernenti l’impresa di manutenzione
1 I cambiamenti di rilievo quali la modifica della ragione sociale, il cambiamento di sede, l’apertura o la chiusura di succursali, la nomina di un nuovo direttore responsabile o di nuovi dirigenti oppure i cambiamenti riguardanti le officine, le procedure, i campi di attività e le persone abilitate a emettere certificati devono essere comunicati immediatamente all’UFAC e sono subordinati alla sua approvazione.
2 Se le condizioni per il mantenimento di una licenza non sono temporaneamente soddisfatte per una delle ragioni di cui al capoverso 1, l’UFAC può fissare condizioni o oneri che l’impresa di manutenzione deve rispettare per poter continuare comunque la sua attività. All’occorrenza, esso adatta la licenza alla nuova situazione.
Art. 19 Revoca o limitazione della validità
In applicazione dell’articolo 92 LNA, l’UFAC può decidere la revoca temporanea o definitiva della licenza di manutenzione oppure limitare il campo di attività dell’impresa se constata che:
- a.
- non sono più soddisfatte le condizioni determinanti per il rilascio della licenza;
- b.
- i lavori di manutenzione sono stati eseguiti in modo gravemente lacunoso o con ripetuta incuria;
- c.
- gli viene impedito l’accesso all’impresa di manutenzione o se gli viene rifiutata la visione dei documenti necessari per verificare il rispetto delle presenti prescrizioni;
- d.
- l’impresa di manutenzione non paga le tasse che le vengono imputate.
Sezione 5: Diritti dell’impresa di manutenzione
Art. 20
1 Nei limiti del campo di attività stabilito nella licenza di manutenzione e nel manua-le dell’impresa di manutenzione, quest’ultima è autorizzata a effettuare e certificare lavori di manutenzione su aeromobili, motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti secondo gli articoli 24–40 ODNA26 nei seguenti luoghi:27
- a.
- nelle sedi dell’impresa indicate nella licenza di manutenzione;
- b.
- in casi isolati, in qualunque luogo, nella misura in cui l’aeromobile in questione non è idoneo al volo;
- c.28
- in qualunque luogo, se si tratta di lavori di manutenzione occasionali e non complessi, la cui esecuzione è prevista nel manuale dell’impresa di manutenzione.
2 L’impresa di manutenzione può delegare lavori di manutenzione a imprese che li effettuano in subappalto, a condizione che sia in grado di assicurarne la conformità e di certificare l’esecuzione dei lavori secondo le prescrizioni.
26 RS 748.215.1
27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3617).
28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3617).
Sezione 6: Obblighi dell’impresa di manutenzione
Art. 21 Procedure di esercizio
L’impresa di manutenzione allestisce procedure di esercizio riconosciute
dall’UFAC, per garantire la corretta esecuzione e conclusione dei lavori di manutenzione conformemente agli articoli 23–40 ODNA29 nonché il rispetto delle disposizioni della presente ordinanza.
29 RS748.215.1
Art. 22 Registrazioni concernenti i lavori di manutenzione
1 L’impresa di manutenzione deve:
- a.
- registrare i dettagli di tutti i lavori effettuati;
- b.
- conservare una copia di tutte le registrazioni di manutenzione per due anni dalla data del rilascio del certificato di riammissione in servizio30.
2 L’UFAC può imporre un obbligo di conservazione più lungo per le registrazioni riguardanti determinati lavori di manutenzione.
30 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3617). Di detta modifica è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 23 Forma e contenuto del certificato di riammissione in servizio
1 Il certificato di riammissione in servizio contiene indicazioni generali sui lavori eseguiti, il riferimento dei documenti di manutenzione utilizzati, la date e il luogo in cui i lavori si sono conclusi, il nome e il numero di licenza dell’impresa di manutenzione e della persona abilitata a rilasciare il certificato, nonché la firma di quest’ultima.
2 L’UFAC può emanare direttive in merito alla forma del certificato di riammissione in servizio.
Art. 24 Obbligo di notifica
1 Entro un termine di 72 ore, l’impresa di manutenzione notifica all’UFAC e all’esercente dell’aeromobile tutti i difetti, i disturbi tecnici e le sollecitazioni anormali constatate su un aeromobile, un motore, un’elica, una parte d’aeromobile o un equipaggiamento e che potrebbero pregiudicare la sicurezza.31
2 La notifica viene effettuata su un modulo riconosciuto dall’UFAC e contiene tutte le informazioni rilevanti a conoscenza dell’impresa.
3 L’UFAC disciplina in una direttiva i dettagli relativi all’obbligo di notifica.
31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3617).
Art. 25 Comunicazioni tecniche 32
1 L’UFAC emana, sotto forma di comunicazioni tecniche, direttive e comunicazioni sulle imprese di manutenzione e sulla differenza tra lavori di manutenzione complessi e non complessi.
2 L’UFAC pubblica le comunicazioni tecniche.
3 Una copia delle comunicazioni tecniche può essere ottenuta, dietro pagamento, presso l’UFAC33.
32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3617).
33 Indirizzo: Ufficio federale dell’aviazione civile, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).
Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 26 Modifica del diritto vigente
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato 2.
Art. 27 Disposizioni transitorie
1 Le domande di rilascio della licenza di manutenzione secondo l’OJAR-14534 ancora pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza continuano, di regola, ad essere trattate in base all’OJAR-145. Le domande pendenti relative ad attività che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza vengono trattate, su richiesta, secondo le disposizioni della medesima.
2 Le imprese in possesso di una licenza di manutenzione secondo l’OJAR-145 e che eseguono o certificano lavori di manutenzione su aeromobili per i quali è richiesta obbligatoriamente una licenza secondo la presente ordinanza devono ottenerla entro il 1° aprile 2005. Fino alla decorrenza di tale termine si applicano le disposizioni dell’OJAR-145.
34 [RU 1995 4892, 2000 2407art. 7 n. 1, 2004 1661all. 2 n. 2. RU 2008 3617]
Art. 27a Disposizioni transitorie della modifica del 14 luglio 2008 35
Le persone autorizzate secondo l’articolo 12 capoverso 5 della versione della presente ordinanza precedente alla modifica del 14 luglio 2008 continuano a soddisfare le condizioni dell’articolo 12 capoverso 5.
35 Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3617).
Art. 28 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2004.