1 L’impresa di manutenzione notifica all’UFAC per approvazione:
- a.
- il nome del direttore responsabile ritenuto idoneo dal richiedente;
- b.
- i nomi dei dirigenti subordinati al direttore responsabile.
2 Queste persone sono responsabili, nei limiti del manuale dell’impresa di manutenzione, dell’osservanza delle prescrizioni della presente ordinanza.
3 L’impresa di manutenzione deve disporre di personale sufficiente per pianificare, eseguire, sorvegliare e verificare i lavori previsti o assicurati per contratto. Se la mole di lavoro supera quella prevista, l’impresa può impiegare temporaneamente personale supplementare, il quale tuttavia non può rilasciare certificati di manutenzione; è fatto salvo il capoverso 7.
4 Un numero sufficiente di dipendenti dell’impresa addetti alla manutenzione deve essere abilitato, conformemente all’OPMA16 oppure all’allegato III al regolamento (CE) n. 2042/200317, a rilasciare certificati di riammissione in servizio. L’UFAC può fissare questo numero caso per caso, tenendo conto dei lavori di manutenzione previsti.18
5Le imprese di manutenzione che eseguono e certificano lavori di manutenzione su aeromobili, esclusi gli alianti, i palloni e gli alianti con gruppo propulsore estraibile/retraibile devono disporre di almeno una persona che:
- a.
- possieda una licenza adeguata secondo l’allegato III al regolamento (CE) n. 2042/2003 o di cui all’articolo 20 OPMA;
- b.
- possieda la licenza da almeno 3 anni;
- c.
- abbia svolto le attività previste negli ultimi 2 anni;
- d.
- sia impiegata a tempo pieno;
- e.
- possieda conoscenze nei seguenti ambiti:
- 1.
- utilizzazionedei documenti di manutenzione per eseguire lavori di manutenzione complessi,
- 2.
- procedure di verifica della conformitàdei lavori di manutenzione complessi alle esigenze di navigabilità,
- 3.
- lavori amministrativi, in particolare l’allestimento o la valutazione di rapporti dei voli di controllo, la tenuta dei documenti tecnici, la redazione di rapporti di lavoro e di rapporti riguardanti la pesatura degli aeromobili.19
6 L’impresa di manutenzione conserva:
- a.
- registrazioni sulle persone abilitate al rilascio di certificati, nelle quali sono riportati i dettagli delle rispettive autorizzazioni;
- b.
- per almeno due anni dopo la conclusione del rapporto di lavoro o l’abbandono della relativa attività, una copia delle registrazioni concernenti le
persone abilitate al rilascio di certificati.
7 Per lavori di manutenzione specialistici, l’impresa di manutenzione può far capo a uno specialista esterno ai sensi dell’articolo 6 OPMA.
16 RS 748.127.2
17 Conformemente al n. 3 dell’all. all’Acc. sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).
18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3617).
19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3617).