1 L’UFAC determina, in base a ispezioni dell’impresa, se alla stessa può essere rilasciata una licenza d’impresa di costruzione. Esso esegue le ispezioni, dopo aver ricevuto la documentazione completa da parte del richiedente, in presenza di un rappresentante dell’impresa stessa.
2 Esso fissa la data delle ispezioni.
3 Per le ispezioni, può convocare esperti esterni.
4 Il risultato delle ispezioni viene annotato in un rapporto d’ispezione e comunicato al richiedente entro due settimane.
5 Se le ispezioni dimostrano che non sono soddisfatte tutte le condizioni, l’UFAC lo comunica al richiedente per scritto. Fissa un termine appropriato entro il quale porvi rimedio.
6 Se il richiedente non ha preso le misure necessarie entro il termine stabilito, le ispezioni si intendono negative.
7 Le imprese titolari di un’approvazione dell’impresa di produzione conformemente all’allegato I parte 21 sezione A capitolo G del regolamento (UE) n. 748/201225, non sono subordinate ad alcuna ispezione supplementare per il rilascio di una licenza d’impresa di costruzione conformemente alla presente ordinanza, sempreché siano applicati gli stessi processi di fabbricazione.
24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 305).
25 Conformemente al n. 3 dell’all. all’Acc. sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).