I compiti della sicurezza aerea di Skyguide comprendono: 1. Gestione del traffico aereo - 1.1
- Gestione dello spazio aereo
- 1.1.1
- elaborazione di proposte per l’ottimizzazione e la modifica della struttura dello spazio aereo all’attenzione dell’UFAC.
- 1.1.2
- gestione dello spazio aereo, compreso l’esercizio dell’Airspace Management Cell (AMC) della Svizzera, in particolare:
- –
- l’amministrazione di tutti gli spazi aerei, zone e regioni secondo l’articolo 1 lettera b della presente ordinanza,
- –
- l’amministrazione delle rotte ATS,
- –
- il coordinamento di esigenze particolari negli spazi aerei delle classi C e D,
- –
- il coordinamento di voli che necessitano di un’autorizzazione del servizio della navigazione aerea conformemente all’ordinanza del DATEC del 24 novembre 199472 sulle categorie speciali di aeromobili,
- –
- il coordinamento tra i tiri dell’esercito e la sicurezza aerea (Koordination Schiessen Flugsicherung, KOSIF).
- 1.2
- Gestione dei flussi e delle capacità del traffico aereo
- 1.3
- Ricezione e gestione di piani di volo e di rapporti concernenti i servizi della navigazione aerea, compresi i servizi degli uffici di pista ATS (ATS Reporting Office; ARO).
2. Servizi di controllo del traffico aereo - 2.1
- Servizio di controllo dei voli in rotta
- 2.1.1
- per i voli effettuati secondo le regole del volo strumentale nello spazio aereo delle classi C, D e E, compresi i voli strumentali sulla Low Flight Network (LFN);
- 2.1.2
- per i voli secondo le regole del volo a vista nello spazio aereo delle classi C e D, per quanto necessario.
- 2.2
- Servizio di controllo degli avvicinamenti e dei decolli nella corrispondente regione di controllo terminale (TMA) o regione di avvicinamento e di decollo
- 2.2.1
- per tutti gli avvicinamenti e i decolli su aerodromi secondo le regole del volo strumentale;
- 2.2.2
- per gli avvicinamenti e i decolli secondo le regole del volo strumentale su aree d’atterraggio d’ospedale, aree d’atterraggio esterne o per il collegamento di regioni alla LFN;
- 2.2.3
- per gli avvicinamenti e i decolli secondo le regole del volo a vista, per quanto necessario.
- 2.3
- Servizio di controllo d’aerodromo per tutto il traffico aereo a terra e nella corrispondente zona di controllo (CTR) per un volume di servizi concordato conformemente all’articolo 3a
- 2.3.1
- presso gli aeroporti della categoria I;
- 2.3.2
- presso gli aerodromi della categoria II;
- 2.3.3
- presso gli aerodromi militari a favore del traffico civile, per quanto necessario.
3. Servizi d’informazione di volo - 3.1
- FIS per voli in rotta secondo le regole del volo strumentale e a vista
- 3.1.1
- per tutti i voli con aeromobili certificati per conversazioni radiotelefoniche con il servizio della sicurezza aerea;
- 3.1.2
- nello spazio aereo fino a un’altezza dal suolo alla quale ci si attende lo svolgimento di voli in rotta che tenga conto delle specificità geografiche;
- 3.1.3
- nel quadro dei servizi di controllo del traffico aereo secondo il n. 2.
- 3.2
- AFIS per aerodromi della categoria II, per un volume di servizi concordato secondo l’articolo 3a, per quanto non sia fornito il servizio di controllo d’aerodromo.
4. Servizio d’allarme - Nel quadro della fornitura dei servizi di cui ai numeri 1.3, 2 e 3
- 4.1
- allarme in caso di voli in ritardo o di voli che richiedono l’aiuto del servizio di ricerche e di salvataggio;
- 4.2
- sostegno alle operazioni di soccorso per aeromobili in situazione di emergenza e degli organi competenti.
5. Servizi di telecomunicazione, navigazione e sorveglianza - 5.1
- Servizio di telecomunicazione
- 5.1.1
- fornitura dei necessari servizi di telecomunicazione terra/terra e terra/bordo per i servizi di controllo del traffico aereo secondo il n. 2;
- 5.1.2
- fornitura dei necessari servizi di telecomunicazione terra/terra con altri fornitori di servizi di controllo del traffico aereo.
- 5.2
- Servizio di navigazione
- 5.2.1
- fornitura dei necessari servizi di navigazione nel settore delle aerovie;
- 5.2.2
- servizi di navigazione specifici su richiesta degli aerodromi.
- 5.3
- Servizio di sorveglianza
- 5.3.1
- fornitura dei necessari servizi di sorveglianza per i servizi di controllo del traffico aereo secondo il n. 2,
- 5.3.2
- servizi di sorveglianza specifici su richiesta degli aerodromi.
6. Servizi d’informazione aeronautica, in particolare - 6.1
- gestione, archiviazione e storicizzazione di dati e informazioni aeronautici della Svizzera, compresi i relativi metadati;
- 6.2
- allestimento, aggiornamento e pubblicazione del Manuale d’informazione aeronautica, dell’AIP per voli strumentali nonché dell’AIP per voli a vista (manuale VFR), compresa la pubblicazione dei relativi aggiornamenti e supplementi;
- 6.3
- esercizio e manutenzione di un’applicazione basata su Internet per la preparazione dei voli. L’accesso all’applicazione avviene mediante codice identificativo personale;
- 6.4
- pubblicazione delle carte aeronautiche della Svizzera in collaborazione con l’Ufficio federale di topografia:
- 6.4.1
- carta OACI 1:500 000, in formato cartaceo e digitale,
- 6.4.2
- carta area Zurigo e Ginevra 1:250 000, in formato cartaceo e digitale,
- 6.4.3
- carta di volo a vela 1:300 000, in formato cartaceo e digitale;
- 6.5
- avvisi agli aeronauti (NOTAM)
- 6.5.1
- gestione e pubblicazione dei NOTAM,
- 6.5.2
- visualizzazione dei NOTAM per i voli a vista (DABS);
- 6.6
- messa a disposizione, pubblicazione e trasmissione di dati e informazioni aeronautici:
- 6.6.1
- coordinamento e controllo incrociato dei dati aeronautici con la banca europea dei dati aeronautici (EAD),
- 6.6.2
- aggiornamento, messa a disposizione, trasmissione e pubblicazione di dati e informazioni aeronautici,
- 6.6.3
- aggiornamento, messa a disposizione, trasmissione e pubblicazione dei set di dati aeronautici esistenti definiti nei capitoli 10 e 11 dell’allegato 15 alla Convenzione di Chicago nonché dei set di dati destinati alla pubblicazione delle carte aeronautiche o altri prodotti relativi alle informazioni aeronautiche;
- 6.7
- gestione della biblioteca nazionale dei Manuali d’informazione aeronautica esteri.
7. Servizi speciali per la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo conformemente al relativo mandato delle Forze aeree o dell’UFAC, in particolare - 7.1
- rifiuto dell’autorizzazione per aeromobili esteri nel territorio svizzero o del Principato del Liechtenstein:
- –
- per aeromobili di Stato sprovvisti di autorizzazione di sorvolo o di atterraggio valida conformemente all’articolo 4 dell’ordinanza del 23 maggio 200573 concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo (diplomatic clearance),
- –
- per aeromobili di imprese di trasporti aerei il cui esercizio è stato vietato o limitato conformemente al regolamento (CE) n. 2111/200574;
- 7.2
- coordinamento con l’UFAC e le Forze aeree per il sorvolo o l’atterraggio di aeromobili di Stato nel territorio svizzero o del Principato del Liechtenstein;
- 7.3
- notifiche all’UFAC e alle Forze aeree nei casi in cui risultano opportune misure di polizia aerea conformemente all’articolo 7 dell’ordinanza del 23 marzo 2005 concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo;
- 7.4
- rapporti all’UFAC e alle Forze aeree sui voli di Stato effettuati e su irregolarità.
8. Servizio di valutazione delle procedure di volo, se rispondente a un’esigenza operativa riconosciuta - 8.1
- elaborazione e modifica delle procedure di avvicinamento, di decollo e di rotta;
- 8.2
- verifica delle procedure di avvicinamento, di decollo e di rotta.
9. Servizi per l’aviazione militare in applicazione dell’articolo 4a capoverso 1 della presente ordinanza conformemente al mandato di prestazioni separato delle Forze aeree. 72 RS 748.941 73 RS 748.111.1 74 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull’identità del vettore aereo effettivo che abroga l’articolo 9 della direttiva 2004/36/CE.
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