Sezione 1: Valori limite d’emissione e certificati di rumore degli aeromobili iscritti nella matricola svizzera |
Art. 1 Campo d’applicazione e diritto applicabile
1 La presente sezione regola i valori limite delle emissioni di rumore e di sostanze nocive per gli aeromobili a motore iscritti, o destinati a essere iscritti, nella matricola svizzera. 2 Essa si applica tuttavia soltanto agli aeromobili che non sono sottoposti a una delle regolamentazioni seguenti:
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 29 lug. 2013, in vigore dal 1° set. 2013 (RU 2013 2647). 3 Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 feb. 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE 4 Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 ago. 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione 6 RS 0.748.0. Il testo dell’all. non è pubblicato nella RU. Può essere consultato o ordinato presso l’UFAC, l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (Organisation de l’aviation civile internationale, Groupe de la vente des documents, 999, rue de l’Université, Montréal, Québec, Canada H3C 5H7) o sul sito www.icao.int. 7 Le deroghe notificate dalla Svizzera possono essere consultate presso l’UFAC. |
Art. 2 Eccezioni
1 L’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) può, in singoli casi, concedere deroghe alle disposizioni relative ai valori limite d’emissione indicate all’articolo 1 capoverso 2 per:
2 L’UFAC autorizza l’esercizio di tali aeromobili a determinate condizioni, in particolare limitando l’impiego essenzialmente allo scopo particolare. |
Art. 3 Velivoli della categoria Ecolight
1 Ai velivoli della categoria Ecolight si applica la procedura di misurazione di cui al capitolo 10, paragrafi 10.2–10.6 dell’allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago8. 2 In deroga al capitolo 10, paragrafo 10.4 dell’allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago, il livello sonoro dei velivoli della categoria Ecolight non può superare 65 dB(A). 3 La potenza dei relativi motori, misurata sul motore effettivamente installato sul velivolo interessato (potenza installata, potenza all’asse), non deve eccedere 90 kW (121 PS) in condizioni di atmosfera standard internazionale (International Standard Atmosphere; ISA). 4 I velivoli della categoria Ecolight equipaggiati con motori a combustione devono potere funzionare con carburante senza piombo, conformemente all’allegato 5 dell’ordinanza del 16 dicembre 19859 contro l’inquinamento atmosferico. |
Art. 3a Autogiri ammessi nella categoria speciale 10
1 Per gli autogiri ammessi nella categoria speciale si applica la procedura di misurazione di cui al capitolo 10, paragrafi 10.2–10.6 dell’allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago11. 2 In deroga al capitolo 10, paragrafo 10.4 dell’allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago, il livello sonoro di questi aeromobili non può superare 65 dB(A). 3 Per gli autogiri a motore a combustione, la potenza dei motori, misurata sul motore effettivamente installato (potenza installata, potenza dell’asse), non deve eccedere 90kW (121 PS) in condizioni di atmosfera standard internazionale (International Standard Atmosphere; ISA). 4 Gli autogiri equipaggiati con motore a combustione devono potere funzionare con carburante senza piombo, conformemente all’allegato 5 dell’ordinanza del 16 dicembre 198512 contro l’inquinamento atmosferico. 10 Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 24 giu. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2191). 11 RS 0.748.0 |
Art. 3b Velivoli a propulsione elettrica ammessi nella categoria speciale 13
1 Per i velivoli a propulsione elettrica ammessi nella categoria speciale si applica la procedura di misurazione di cui al capitolo 10, paragrafi 10.2–10.6 dell’allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago14. 2 In deroga al capitolo 10, paragrafo 10.4 dell’allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago, il livello sonoro dei velivoli a propulsione elettrica non può superare 65 dB(A). 13 Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 24 giu. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2191). 14 RS 0.748.0 |
Art. 4 Velivoli per l’istruzione di base e velivoli rimorchiatori
1 Per i voli destinati all’istruzione di base e al rimorchio di alianti possono essere utilizzati soltanto velivoli che soddisfano una delle seguenti condizioni:
1bis Gli autogiri non possono essere utilizzati per l’istruzione di base.16 2 In singoli casi debitamente motivati, l’UFAC può concedere deroghe a tempo determinato, in particolare per:
15 RS 0.748.0 16 Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 24 giu. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2191). |
Art. 5 Certificati di rumore
L’UFAC rilascia i seguenti certificati di rumore per gli aeromobili non certificati secondo le prescrizioni del regolamento (CE) n. 748/201217 o dell’allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago18:19
17 Vedi la nota all’art. 1 cpv. 2 lett. a. 18 RS 0.748.0 19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 29 lug. 2013, in vigore dal 1° set. 2013 (RU 2013 2647). 20 Introdotta dal n. I dell’O del DATEC del 24 giu. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2191). |
Sezione 2: Restrizioni d’esercizio per gli aeromobili non iscritti nella matricola svizzera |
Art. 6 Divieto di velivoli troppo rumorosi
1 I velivoli subsonici a reazione il cui certificato di rumore non rispetta le norme della seconda parte, capitolo 3 dell’allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago21, non sono autorizzati ad atterrare sugli aerodromi svizzeri. 2 L’UFAC può concedere deroghe per motivi gravi, in particolare per:
3 L’esercente dell’aerodromo può prevedere nel regolamento d’esercizio oneri per i voli o i velivoli a cui l’UFAC ha concesso una deroga. 21 RS 0.748.0 |
Art. 7 Restrizioni pronunciate dall’esercente dell’aerodromo
Nel regolamento d’esercizio l’esercente dell’aerodromo può limitare l’esercizio di aeromobili stranieri che:
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