Ordinanza dell’UFAC
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L’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC), visto l’articolo 59 capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 19482 sulla navigazione aerea (LNA); ordina: 2 RS 748.0 4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAC del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 20111163). |
Sezione 1: Contrassegni degli aeromobili immatricolati 5
5Introdotto dall’art. 22 n.3 dell’O del DATEC del 24 nov. 1994 sulle categorie speciali di aeromobili, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 19943076). |
Art. 1 Contrassegni 6
Al momento della domanda di intavolazione nella matricola svizzera degli aeromobili UFAC attribuisce un contrassegno di nazionalità e di immatricolazione. 6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAC del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 20111163). |
Art. 2 Contrassegno di nazionalità
1 Il contrassegno di nazionalità degli aeromobili svizzeri si compone delle lettere HB e dello stemma della Confederazione svizzera. 2 Su richiesta fondata, l’UFAC7 può dispensare l’esercente di un aeromobile svizzero dall’apposizione dello stemma.8 3 Con l’accordo dell’autorità dello Stato d’immatricolazione, l’UFAC può autorizzare l’apposizione dello stemma svizzero su un aeromobile che non è intavolato nella matricola svizzera:
7 Nuova espressione giusta il n. I dell’O dell’UFAC del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 20111163). Di detta mod. è tenuta conto in tutto il presente testo. 8Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAC del 17 feb. 1993, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993976). |
Art. 3 Contrassegno d’immatricolazione
1 Il contrassegno d’immatricolazione dei velivoli, elicotteri e palloni consiste in un gruppo di tre lettere. 2 Il contrassegno d’immatricolazione degli altri aeromobili consiste in un gruppo di quattro cifre al massimo. |
Art. 5 Apposizione delle lettere e delle cifre
1 Le lettere e le cifre devono essere apposte verticalmente o inclinate di 30 gradi al massimo verso la destra o la sinistra ed essere sprovviste di ornamenti (allegato, fig. 1 e 2). Esse possono essere di forma rotonda o quadrata.9 1bis Le lettere e le cifre devono essere di una grandezza e di un colore uniformi.10 2 Le lettere e le cifre dovranno essere distanti 5 cm almeno dal bordo di qualsiasi elemento dell’aeromobile; saranno apposte su superfici piane. La loro leggibilità non sarà sminuita da traverse, giunti o convessità di elementi. 3 Un trattino figurerà tra il contrassegno di nazionalità HB e quello d’immatricolazione. 9Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAC del 17 feb. 1993, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993976). 10Introdotto dal n. I dell’O dell’UFAC del 17 feb. 1993, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993976). |
Art. 6 Apposizione dello stemma 11
1 Lo stemma dev’essere apposto con i colori ufficiali ed essere sprovvisto di qualsiasi ornamento. La croce dello stemma è di colore bianco, verticale e isolata; i suoi bracci sono di un sesto più lunghi che larghi. Il campo rosso dello stemma deve avere un’altezza di almeno 15 cm e distinguersi dai colori dell’aeromobile; all’occorrenza, lo stemma dovrà avere un bordo nero o bianco. Il modello che si trova nell’allegato alla presente ordinanza è determinante per la forma e la grandezza dello stemma (allegato, fig. 3). 2 Sui velivoli, gli elicotteri con impennaggio verticale, i motoveleggiatori, gli alianti e i dirigibili, lo stemma può essere apposto sull’impennaggio verticale, nei seguenti modi:
3 Lo stemma può anche essere apposto unicamente sulla fusoliera nel prolungamento del contrassegno d’immatricolazione, distaccato però dallo stesso;12 questi due elementi devono formare un’unità; l’altezza dello stemma dev’essere identica a quella delle lettere del contrassegno d’immatricolazione (allegato, fig. 5). 4 I palloni devono portare una bandiera svizzera di almeno 100 cm di lato, ben visibile dal basso. Essa va fissata alla rete o all’involucro, oppure può essere integrata a quest’ultimo (allegato, fig. 6). 11Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAC del 17 feb. 1993, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993976). 12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAC del 21 set. 2000, in vigore dal 1° nov. 2000 (RU 2000 2488). |
Art. 7 Apposizione sui velivoli, motoveleggiatori, alianti e dirigibili 13
1 I contrassegni di nazionalità e d’immatricolazione devono essere apposti parallelamente all’asse longitudinale dell’aeromobile. 2 Le lettere e le cifre vanno apposte sia su ogni lato della fusoliera, tra il bordo d’uscita dell’ala e il bordo d’attacco dell’impennaggio di coda, sia sui due lati dell’impennaggio di coda verticale. Se si tratta di un impennaggio a derive multiple, vanno apposte unicamente sul lato esterno delle derive esterne. Sui velivoli e gli elicotteri, a fusoliera tubolare o a traliccio, vanno apposte sui due lati e su una superficie adeguata. È parimenti ammessa l’iscrizione sul lato esterno delle carenature dei propulsori. L’altezza delle iscrizioni dev’essere di almeno 30 cm per i velivoli e gli elicotteri la cui massa massima al decollo è superiore ai 5700 kg e di almeno 20 cm per gli altri velivoli ed elicotteri nonché per i motoveleggiatori, gli alianti e i dirigibili. Se, a causa della particolare configurazione dell’aeromobile, le lettere e le cifre non possono essere apposte in quest’ordine di grandezza, i caratteri devono almeno corrispondere ai 3/5 del diametro della fusoliera o della sua altezza, misurati a uguale distanza dal bordo di uscita dell’ala e dal bordo d’attacco dell’impennaggio. Sugli elicotteri di particolare costruzione, si prende come riferimento il centro della superficie fissa o della trave di coda. L’altezza dei caratteri non dev’essere inferiore ai 15 cm (allegato, fig. 7). 3 Le lettere e le cifre devono figurare tra l’altro sull’intradosso dell’ala sinistra, possibilmente ad uguale distanza dai bordi d’attacco e di uscita alari. L’estremità superiore dei caratteri dev’essere diretta verso il bordo d’attacco. Sui velivoli, l’altezza minima dei caratteri dev’essere di 50 cm, sui motoveleggiatori ed alianti di 40 cm. Se a causa della particolare configurazione dell’aeromobile, le lettere e le cifre non possono essere apposte in quest’ordine di grandezza, i caratteri devono corrispondere almeno ai 3/5 della profondità dell’ala, misurati a uguale distanza dalla radice e dall’estremità alare. L’altezza dei caratteri non dev’essere inferiore ai 30 cm. Sugli elicotteri, le lettere devono essere apposte anche sulla parte inferiore della fusoliera; l’estremità superiore delle lettere dev’essere diretta verso il bordo anteriore della fusoliera. L’altezza minima dei caratteri dev’essere di 40 cm (allegato, fig. 8). 13Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAC del 17 feb. 1993, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993976). |
Art. 8 Apposizione sui palloni
1 Sui palloni, i caratteri saranno apposti, di norma orizzontalmente, su due punti opposti, laddove la sezione orizzontale è più grande. Avranno almeno un’altezza di 50 cm. 2 ...14 14Abrogato dal n. I dell’O dell’UFAC del 17 feb. 1993 (RU 1993976). |
Art. 10 Casi particolari
1 Se il tipo particolare o le dimensioni dell’aeromobile non permettono d’apporre i contrassegni di nazionalità e d’immatricolazione al posto regolamentare o nelle dimensioni prescritte, l’UFAC determina la maniera d’esecuzione. 2 L’UFAC può prevedere deroghe alla presente ordinanza per gli aeromobili classificati nella categoria speciale, sottocategoria «aeromobili storici» giusta l’articolo 7 dell’ordinanza dell’8 luglio 198515 concernente l’ammissione e la manutenzione degli aeromobili.16 15[RU 1985 15672230, 1993 2322, 1994 3076art. 22 n. 2, 1995 125. RU 1995 4897art. 53]. Vedi ora l’O del DATEC del 18 set. 1995 concernente la navigabilità degli aeromobili ( 748.215.1). 16Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAC del 17 feb. 1993, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993976). |
Art. 11 ... 17
1 Ogni aeromobile, salvo gli alianti, saranno muniti di una placca d’identità. 2 La placca d’identità dovrà essere di una materia il cui punto di fusione sia superiore ai 1300° C. 3 La placca d’identità misurerà almeno 10 cm di lunghezza e 3 cm di larghezza e mostrerà le lettere HB ed i contrassegni d’immatricolazione dell’aeromobile. I caratteri saranno incisi ad una profondità di 1 mm ed avranno almeno 1,5 cm di altezza. 4 La placca d’identità dev’essere ben visibile e fissata vicino all’entrata o in coda su una parte fissa dell’aeromobile.18 5 Sui palloni, la placca d’identità va fissata alla navicella. Se la navicella è utilizzata per diversi palloni, si fisserà la corrispondente placca d’identità a ogni contrassegno d’immatricolazione.19 17 Abrogato dal n. I dell’O dell’UFAC del 4 mar. 2011, con effetto dal 1° apr. 2011 (RU 20111163). 18Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAC del 17 feb. 1993, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993976). 19Introdotto dal n. I dell’O dell’UFAC del 17 feb. 1993, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993976). |
Sezione 2: Contrassegni degli aeromobili non immatricolati 20
20Introdotto dall’art. 22 n.3 dell’O del DATEC del 24 nov. 1994 sulle categorie speciali di aeromobili, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 19943076). |
Art. 11a Alianti da pendio 21
1 Gli alianti da pendio devono essere muniti di un contrassegno d’identificazione ben visibile, costituito di cinque cifre al massimo, di un’altezza di 40 cm, da applicare sulla parte inferiore della superficie portante. 2 Il contrassegno deve essere conforme all’iscrizione che figura nell’attestato dell’assicurazione responsabilità civile dell’esercente dell’aliante da pendio. 3 L’attribuzione e la gestione dei contrassegni d’identificazione è di competenza di un organismo riconosciuto dall’UFAC. 4 Gli alianti da pendio devono essere inoltre muniti di una targa ben visibile che rechi le seguenti indicazioni:
21Introdotto dall’art. 22 n.3 dell’O del DATEC del 24 nov. 1994 sulle categorie speciali di aeromobili, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 19943076). |
Sezione 3: Disposizioni finali 22
22Introdotto dall’art. 22 n.3 dell’O del DATEC del 24 nov. 1994 sulle categorie speciali di aeromobili, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 19943076). |
Art. 12 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza dell’UFAC del 14 maggio 196523 concernente i contrassegni di nazionalità e d’immatricolazione degli aeromobili è abrogata. 23[RU 1965 436, 1967 246, 1970 1616] |
Allegato 24
24Nuovo testo giusta il n. II dell’O dell’UFAC del 17 feb. 1993 (RU 1993 9761790). Aggiornato giusta il n. I dell’O dell’UFAC del 21 set. 2000, in vigore dal 1° nov. 2000 (RU 2000 2488). |
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(art. 5 cpv. 1, 6 cpv. 1 a 4, 7 cpv. 2 e 3) Figura 1
Misure obbligatorie:
Figura 2 Inclinazione massima di 30° verso sinistra rispetto alla verticale Inclinazione massima di 30° verso destra rispetto alla verticale Altre indicazioni come per le lettere e cifre verticali Figure 4–8: Le figure non sono riprodotte in scala. |