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Art. 1 Campo d’applicazione e oggetto
1 La presente ordinanza si applica alle seguenti categorie di personale dei servizi della sicurezza aerea:
2 Essa disciplina per le categorie di personale di cui al capoverso 1:
3 Le licenze dei controllori del traffico aereo sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 216/20082 e dal regolamento (UE) 2015/3403. I controllori del traffico aereo sottostanno comunque alle disposizioni penali di cui all’articolo 8 della presente ordinanza. 2 Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE nella versione vincolante per la Svizzera secondo il punto 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68). 3 Regolamento (UE) 2015/340 della Commissione, del 20 febbraio 2015, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti licenze e certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione nella versione vincolante per la Svizzera secondo il punto 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68). |
Art. 2 Altro diritto applicabile
Ai requisiti posti alle categorie di personale secondo la presente ordinanza nonché alla loro formazione si applicano per analogia:
4 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 3. 5 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 3. |
Art. 3 Direttive
1 Per attuare le prescrizioni di cui all’articolo 2, l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) può emanare direttive (Means of Compliance). 2 Se le direttive sono rispettate, si può presumere che i requisiti stabiliti dalle prescrizioni di cui all’articolo 2 siano soddisfatti. 3 Chi deroga alle direttive è tenuto a provare all’UFAC che i requisiti sono soddisfatti in altro modo. |
Art. 5 Requisiti medici
Per l’esercizio della loro attività, gli addetti FISO necessitano di un certificato medico in corso di validità di classe 3 secondo l’allegato IV del regolamento (UE) 2015/3406. 6 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 3. |
Art. 6 Licenze
1 Gli addetti FISO che soddisfano i requisiti della presente ordinanza ricevono una licenza per compiti rilevanti per la sicurezza (SRT). 2 I controllori del traffico aereo titolari di una licenza conformemente al regolamento (UE) 2015/3407 che forniscono un servizio FIS o un servizio AFIS, non necessitano di un’ulteriore licenza SRT. 7 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 3. |
Art. 7 Abilitazioni e specializzazioni
1 Una licenza secondo la presente ordinanza comprende le abilitazioni e le specializzazioni ai sensi dell’articolo 4 definizioni 7, 13, 16, 21 e 30 del regolamento (UE) 2015/3408. 2 Le abilitazioni FIS e AFIS possono essere abbinate alla specializzazione in monitoraggio radar (Radar Monitoring, RAM). 3 La specializzazione RAM autorizza il titolare della licenza a fornire, sulla base delle informazioni della postazione radar, i seguenti servizi:
8 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 3. |
Art. 8 Disposizioni penali
È punito conformemente all’articolo 91 capoverso 1 lettera i della legge federale del 21 dicembre 19489 sulla navigazione aerea chiunque:
9 RS 748.0 10 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 3. |
Art. 10 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del DATEC del 13 gennaio 201411 sulle licenze di determinate categorie di personale dei servizi di navigazione aerea è abrogata. 11 [RU 2014 185] |