Ordinanza del DATEC
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Art. 1 Oggetto 4
1 La presente ordinanza dichiara applicabili i seguenti regolamenti JAR emanati dalle Autorità aeronautiche comuni (JAA: Joint Aviation Authorities)5 concernenti la certificazione di simulatori di volo (JAR-FSTD):
1bis La presente ordinanza si applica unicamente alle licenze alle quali non è applicabile il regolamento (UE) n. 1178/20116.7 2 Nel campo d’applicazione della presente ordinanza i diritti e gli obblighi degli esercenti di simulatori sono disciplinati dai regolamenti JAR-FSTD.8 4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 30 mar. 2009, in vigore dal 1° mag. 2009 (RU 2009 1565). 5 Indirizzo: Joint Aviation Authorities, Saturnusstraat 8–10, P.O. Box 3000, NL-2130 KA Hoofddorp, Paesi Bassi (www.jaa.nl). 6 Regolamento (UE) n.1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al n. 3 dell’all. all’Acc. del 21 giu. 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68). 7 Introdotto dal n. 3 dell’all. all’O del DATEC del 27 apr. 2012 concernente le licenze del personale aeronavigante secondo il regolamento (UE) n. 1178/2011, in vigore dal 15 mag. 2012 (RU 2012 2397). 8 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. all’O del DATEC del 27 apr. 2012 concernente le licenze del personale aeronavigante secondo il regolamento (UE) n. 1178/2011, in vigore dal 15 mag. 2012 (RU 2012 2397). |
Art. 2 Versione ufficiale
1 I regolamenti sono vincolanti nella versione pubblicata dalle JAA. Essi non sono tradotti. 2 I regolamenti non sono pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Possono essere consultati presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC9)10 o ottenuti dietro pagamento presso il servizio competente delle JAA11. 9 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del DATEC del 30 mar. 2009, in vigore dal 1° mag. 2009 (RU 2009 1565). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. 10 Indirizzo: Ufficio federale dell’aviazione civile, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch) 11 Indirizzo: IHS, 321 Inverness Drive South, Englewood, Colorado 80112; www.ihs.com. Indirizzo in Svizzera: Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthur; www.snv.ch |
Art. 3 Rilascio dei certificati JAR-FSTD 12
L’UFAC rilascia i certificati in base ai regolamenti JAR-FSTD (JAR-FSTD-Certificate). 12 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del DATEC del 30 mar. 2009, in vigore dal 1° mag. 2009 (RU 2009 1565). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. |
Art. 4 Direttive
1 L’UFAC può emanare direttive a complemento delle disposizioni contenute nei regolamenti JAR, in particolare per tenere conto delle specificità e degli sviluppi tecnici. 2 Le direttive possono essere consultate o ottenute presso l’UFAC. |
Art. 5 Diniego, ritiro o limitazione di un certificato JAR-FSTD
In applicazione dell’articolo 92 della legge federale del 21 dicembre 194813 sulla navigazione aerea (LNA), l’UFAC può negare il rilascio di un certificato JAR-FSTD, decidere il suo ritiro temporaneo o definitivo, compresi i diritti ad esso inerenti, o limitare il suo campo di applicazione, segnatamente se la persona che ne chiede l’ottenimento o che ne è titolare:
13 RS 748.0 |
Art. 6 Deroghe
1 In casi giustificati, segnatamente per prevenire casi di rigore o per tenere conto degli sviluppi tecnici, l’UFAC può autorizzare deroghe a singole disposizioni della presente ordinanza. 2 Esso può limitare le deroghe nel tempo e vincolarle a condizioni o oneri. |