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Art. 12 In generale
1 I medici di fiducia eseguono le visite secondo le istruzioni e le direttive dell’AMS. Essi utilizzano i moduli di visita ufficiali e uno speciale programma elettronico.20 2 I risultati delle visite sono trasmessi all’AMS conformemente all’articolo 18.21 3 Il segreto medico è garantito; il medico in capo emana a tale scopo le istruzioni che s’impongono. 4 Se per l’accertamento dell’attitudine sono richieste visite speciali, il medico di fiducia sottopone il caso ad uno specialista. È comunque il medico di fiducia che decide, nell’ambito della sua responsabilità, se il candidato può essere dichiarato idoneo. 20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 16 mar. 2007, in vigore dal 15 apr. 2007 (RU 2007 1161). 21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 16 mar. 2007, in vigore dal 15 apr. 2007 (RU 2007 1161).
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Art. 13 Ricusazione
1 Il medico di fiducia, se conosce la persona da visitare da un’altra attività, può adempiere il suo compito di medico di fiducia unicamente se non ha nessun pregiudizio nei riguardi del paziente. 2 Del resto l’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 196822 sulla procedura amministrativa (detta qui di seguito «legge sulla procedura amministrativa») è applicabile per analogia.
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Art. 14 Obbligo di informare
1 Chiunque intende sottoporsi alla visita deve dichiarare per scritto al medico di fiducia, se è già stato visitato a tale fine da un altro medico di fiducia e con quale esito. 2 Se questa dichiarazione o un’altra indicazione sul suo stato di salute non risulta conforme al vero o sono stati dissimulati fatti essenziali, l’UFAC può negare o ritirare la licenza; sono fatte salve conseguenze penali, in particolare in virtù dell’articolo 21a.23 3 Salvo motivi validi, le visite periodiche di controllo devono essere eseguite dallo stesso medico.24 23 Nuovo testo giusta il n. I 7 dell'O del DATEC del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1155). 24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 16 mar. 2007, in vigore dal 15 apr. 2007 (RU 2007 1161).
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Art. 15 Certificati
1 I medici di fiducia rilasciano alla persona visitata un certificato steso su modulo ufficiale firmato personalmente; il certificato attesta l’attitudine o l’inattitudine. 2 Se il medico di fiducia attesta l’inattitudine, egli trasmette senza indugio il relativo modulo all’AMS per via elettronica.25 3 Il medico di fiducia, nell’ambito della sua competenza medica, può vincolare la dichiarazione d’attitudine a certe condizioni (obbligo di portare gli occhiali, ecc.) o ridurre la durata di validità del certificato.26 25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 16 mar. 2007, in vigore dal 15 apr. 2007 (RU 2007 1161). 26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 16 mar. 2007, in vigore dal 15 apr. 2007 (RU 2007 1161).
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Art. 16 Riconoscimento di certificati esteri 27
L’ UFAC può accettare da candidati residenti all’estero certificati di medici che sono autorizzati nel rispettivo Stato a effettuare visite in qualità di medico di fiducia, a condizione che dette visite corrispondano alle norme internazionali. 27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 16 mar. 2007, in vigore dal 15 apr. 2007 (RU 2007 1161).
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Art. 17 Onorari 28
1 Gli onorari per le visite di medicina aeronautica come anche per eventuali visite speciali ordinate dal medico di fiducia sono calcolati di regola secondo le tariffe concordate in base alla legge federale del 20 marzo 198129 sull’assicurazione contro gli infortuni (tariffe Tarmed).30 2 Gli onorari per le visite di medicina aeronautica, per eventuali visite speciali e per visite complementari effettuate durante la procedura di ricorso sono, purché non esistano disposizioni contrarie, a carico della persona visitata. 28Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFTCE del 1° nov. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1928). 29 RS 832.20 30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 16 mar. 2007, in vigore dal 15 apr. 2007 (RU 2007 1161).
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Art. 18 Conservazione e trasmissione degli atti 31
1 I medici di fiducia devono conservare i protocolli delle visite come anche gli altri eventuali documenti conformemente alle istruzioni del medico in capo e consegnarli a quest’ultimo al termine della loro attività di medico di fiducia. 2 Dopo ogni visita, il relativo protocollo deve essere inviato senza indugio all’AMS per via elettronica, per mezzo di uno speciale programma; questo programma deve garantire, in ogni momento, il rispetto del segreto professionale, in particolare attraverso la protezione contro l’accesso da parte di persone non autorizzate. 3 Eccezionalmente, gli atti possono essere inviati per posta, in particolare in caso di problemi tecnici di trasmissione. 31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 16 mar. 2007, in vigore dal 15 apr. 2007 (RU 2007 1161).
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