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Art. 7 Morte o lesione personale dei passeggeri
1 Il vettore è responsabile del danno derivante dalla morte o dalla lesione personale di un passeggero a seguito di un incidente avvenuto a bordo dell’aeromobile oppure durante le operazioni di imbarco e di sbarco. 2 Il vettore non può escludere o limitare la propria responsabilità per i danni che non superano il valore di 113 100 diritti speciali di prelievo per passeggero.4 3 Il vettore non è responsabile dei danni che superano il valore di 113 100 diritti speciali di prelievo per passeggero qualora provi che:5 - a.
- il danno non è dovuto alla negligenza o a un altro atto oppure omissione pregiudizievole del vettore, dei suoi dipendenti o incaricati; o
- b.
- il danno è dovuto unicamente alla negligenza o a un altro atto oppure omissione pregiudizievole di terzi.
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 feb. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 743). 5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 feb. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 743).
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Art. 8 Distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli
1 Il vettore è responsabile del danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli consegnati se il danno si è verificato a bordo dell’aeromobile oppure nel corso di qualsiasi periodo durante il quale il vettore aveva in custodia i bagagli consegnati. 2 La responsabilità del vettore è esclusa se il danno deriva dalla natura o da un vizio proprio dei bagagli. 3 Se il vettore ammette di aver perso i bagagli oppure se i bagagli non giungono a destinazione entro 21 giorni dalla data prevista, il passeggero può far valere nei confronti del vettore i diritti che gli derivano dal contratto di trasporto. 4 Per i bagagli non consegnati e gli effetti personali, il vettore è responsabile qualora il danno derivi da sua colpa ovvero da colpa dei suoi dipendenti o incaricati. 5 La responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli e degli effetti personali è limitata alla somma di 1131 diritti speciali di prelievo per passeggero, a meno che al momento della consegna il passeggero abbia dichiarato un valore più elevato e pagato un’eventuale tassa supplementare. In tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all’interesse reale del mittente alla consegna a destinazione.6 6 Le disposizioni del capoverso 5 non si applicano qualora venga dimostrato che il danno deriva da un atto o omissione del vettore, dei suoi dipendenti o incaricati, compiuto con l’intenzione di provocare un danno o temerariamente e con la consapevolezza che probabilmente ne deriverà un danno, sempreché, nel caso di atto oppure di omissione di dipendenti o incaricati, venga anche fornita la prova che costoro hanno agito nell’esercizio delle loro funzioni. 6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 feb. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 743).
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Art. 9 Distruzione, perdita o deterioramento della merce
1 Il vettore è responsabile del danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento della merce se il danno si è verificato durante il trasporto aereo. 2 La responsabilità del vettore è limitata alla somma di 19 diritti speciali di prelievo per chilogrammo, a meno che al momento della consegna il passeggero abbia dichiarato un valore più elevato e pagato un’eventuale tassa supplementare. In tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all’interesse reale del mittente alla consegna a destinazione.7 3 Il vettore non è responsabile se risulta che la distruzione, la perdita o il deterioramento della merce deriva da uno o alcuni dei seguenti fatti: - a.
- natura o vizio intrinseco della merce;
- b.
- imballaggio difettoso della merce effettuato da persona diversa dal vettore o dai suoi dipendenti o incaricati;
- c.
- un evento bellico o un conflitto armato;
- d.
- un atto dell’autorità pubblica compiuto in relazione all’entrata, uscita o transito della merce.
4 Il trasporto aereo ai sensi del capoverso 1 comprende il periodo nel corso del quale la merce si trova sotto la custodia del vettore. L’articolo 18 paragrafo 4 della Convenzione di Montreal si applica per analogia al periodo del trasporto. 7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 feb. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 743).
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Art. 10 Ritardo
1 Il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. 2 La responsabilità del vettore è limitata: - a.
- alla somma di 4694 diritti speciali di prelievo per passeggero in caso di ritardo nel trasporto di passeggeri;
- b.
- alla somma di 1131 diritti speciali di prelievo per passeggero in caso di ritardo nel trasporto di bagagli, a meno che al momento della consegna il passeggero abbia dichiarato un valore più elevato e pagato un’eventuale tassa supplementare; in tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all’interesse reale del passeggero alla consegna a destinazione;
- c.
- alla somma di 19 diritti speciali di prelievo per chilogrammo in caso di ritardo nel trasporto di merci, a meno che al momento della consegna il mittente abbia dichiarato un valore più elevato e pagato un’eventuale tassa supplementare; in tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all’interesse reale del mittente alla consegna a destinazione.8
3 Il vettore non è responsabile del danno dovuto a ritardo se dimostra che lui o i suoi dipendenti o incaricati hanno adottato tutte le misure ragionevolmente necessarie per evitare il danno oppure che non è stato loro possibile adottarle. 4Le disposizioni del capoverso 2 lettere a e b non si applicano qualora venga dimostrato che il danno deriva da un atto o omissione del vettore, dei suoi dipendenti o incaricati, compiuto con l’intenzione di provocare un danno o temerariamente e con la consapevolezza che probabilmente ne deriverà un danno, sempreché, nel caso di atto o omissione di dipendenti o incaricati, venga anche fornita la prova che costoro hanno agito nell’esercizio delle loro funzioni. 5 Sono riservate le disposizioni di diritto internazionale concernenti i ritardi nel trasporto aereo di passeggeri che si applicano in Svizzera. 8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 feb. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 743).
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Art. 11 Risarcimento e riparazione
1 In caso di decesso o di lesione corporale del passeggero la qualità di avente diritto, la forma e le modalità di calcolo del risarcimento e della riparazione sono determinate in base alle disposizioni del Codice delle obbligazioni9. 2 Se in caso di decesso o di lesione corporale dello stesso passeggero, parecchi aventi diritto possono pretendere il versamento di indennità per un importo complessivo superiore a 113 100 diritti speciali di prelievo, il giudice riduce le indennità in proporzione al rapporto fra questo valore massimo e l’importo complessivo.10 3 Per il calcolo della riparazione, in caso di danno materiale, sono applicabili a titolo complementare le disposizioni del Codice delle obbligazioni sul contratto di trasporto. 9RS 220 10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 feb. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 743).
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Art. 12 Liberazione dalla responsabilità
1 Il vettore, qualora dimostri che la persona che chiede il risarcimento o il suo avente causa ha provocato il danno o vi ha contributo per negligenza, atto illecito o omissione, è esonerato in tutto o in parte dalle proprie responsabilità nei confronti dell’istante, nella misura in cui la negligenza o l’atto illecito o l’omissione ha provocato il danno o vi ha contribuito. 2 Allorché la richiesta di risarcimento viene presentata da persona diversa dal passeggero, a motivo della morte o della lesione subita da quest’ultimo, il vettore è parimenti esonerato in tutto o in parte dalle sue responsabilità nella misura in cui dimostri che tale passeggero ha provocato il danno o vi ha contribuito per negligenza, atto illecito o omissione.
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Art. 13 Termini per la presentazione di reclami
1 Il ricevimento senza riserve del bagaglio consegnato o della merce da parte della persona avente diritto alla consegna costituisce, salvo prova contraria, presunzione che gli stessi sono stati consegnati in buono stato e conformemente al titolo di trasporto. 2In caso di danno ai bagagli registrati o alle merci, il destinatario deve, appena constatato il danno, presentare reclamo scritto al vettore immediatamente e comunque entro sette giorni dalla data del ricevimento, in caso di bagaglio consegnato, ed entro 14 giorni dalla data di ricevimento, in caso di merce. 3In caso di ritardo nella ricezione dei bagagli registrati o di merci, il destinatario deve presentare reclamo scritto al vettore entro 21 giorni dalla data in cui il bagaglio o la merce sono stati messi a sua disposizione. 4In mancanza di reclamo nei predetti termini, si estinguono le azioni nei confronti del vettore, salvo in caso di frode da parte di quest’ultimo.
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Art. 14 Prescrizione
Il diritto al risarcimento per danni si prescrive nel termine di due anni a decorrere dal giorno di arrivo a destinazione o dal giorno previsto per l’arrivo a destinazione dell’aeromobile o dal giorno in cui il trasporto è stato interrotto.
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Art. 15 Anticipi di pagamento
1In caso di incidente aereo che provoca la morte o il ferimento del passeggero, il vettore provvede agli anticipi di pagamento a favore della persona o delle persone fisiche aventi diritto al risarcimento per far fronte alle loro immediate necessità economiche. Gli anticipi devono essere versati entro 15 giorni dall’identificazione delle persone fisiche che hanno diritto a un’indennità. 2 In caso di decesso l’anticipo non può essere inferiore alla somma di 16 000 diritti speciali di prelievo. 3 Gli anticipi non equivalgono a un riconoscimento della responsabilità. Essi possono essere dedotti dagli importi versati successivamente a titolo d’indennizzo. 4 Il presente articolo si applica anche al campo d’applicazione della Convenzione di Montreal.
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