1 La durata della conservazione nel sistema di trattamento dei dati raccolti nel quadro di un procedimento penale è retta dalle disposizioni vigenti per il fascicolo secondo il diritto di procedura penale applicabile.
2 I dati raccolti per l’esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria sono conservati nel sistema di trattamento finché necessario per lo scopo perseguito, ma al massimo per 30 anni dalla fine della sorveglianza.
3 I dati raccolti durante la ricerca di una persona scomparsa sono conservati nel sistema di trattamento finché necessario per lo scopo perseguito, ma al massimo per 30 anni dalla fine della sorveglianza.
4 La durata della conservazione nel sistema di trattamento dei dati raccolti durante la ricerca di una persona condannata a una pena detentiva è retta dal diritto processuale penale applicabile. I dati raccolti durante la ricerca di una persona nei cui confronti è stata ordinata una misura privativa della libertà sono conservati nel sistema di trattamento finché necessario per lo scopo perseguito, ma al massimo per 30 anni dalla fine della sorveglianza.
4bis I dati raccolti nell’ambito dell’esecuzione della LAIn23 sono conservati nel sistema di trattamento finché necessario per lo scopo perseguito, ma al massimo per 30 anni dalla fine della sorveglianza.24
4ter I dati raccolti nell’ambito di localizzazioni tramite telefonia mobile ai sensi dell’articolo 23q capoverso 3 LMSI25 sono conservati nel sistema di trattamento al massimo per 100 giorni dalla fine della sorveglianza. Se sussiste un motivo concreto per ritenere che tali dati possano servire in un procedimento penale, il termine di conservazione è retto dalle disposizioni del diritto di procedura penale applicabile.26
5 L’autorità investita del procedimento o, se nessuna autorità ne è più investita, l’ultima che ne è stata investita è responsabile del rispetto dei termini stabiliti nei capoversi 1–4ter.27 Prima della scadenza del termine di conservazione dei dati informa il Servizio su come procedere con i dati da eliminare dal sistema di trattamento conformemente al diritto applicabile. Trascorsi 30 anni dalla fine della sorveglianza, il Servizio si informa presso l’autorità menzionata su come procedere con i dati ancora presenti nel sistema.
6 Il Consiglio federale precisa le modalità del rispetto dei termini e stabilisce le modalità dell’informazione secondo il capoverso 5.