Disposizioni generali (1 - 2)
Organo direttivo (3 - 5)
Comitato (6 - 8)
Commissione architettura (9 - 10)
Disposizioni comuni (11 - 13)
Entrata in vigore (14 - 14)
Sezione 3: Comitato |
Art. 6 Compiti
Il comitato ha i seguenti compiti:
|
Art. 7 Composizione
1 Sono membri del comitato:
2 Il comitato è presieduto dal procuratore generale della Confederazione. 3 Per i membri di cui al capoverso 1 lettere b, c, e, f, i e j è necessaria la delega scritta della rispettiva organizzazione. La comunicazione deve essere indirizzata al procuratore generale della Confederazione. |
Art. 8 Organizzazione
1 Il comitato si riunisce ogni tre mesi a Berna. Se necessario, il procuratore generale della Confederazione può convocare altre sedute. 2 Il procuratore generale della Confederazione invia le convocazioni alle sedute. Le sedute ordinarie sono fissate in un piano annuale. 3 Il Ministero pubblico della Confederazione dirige la segreteria e tiene il verbale. Invia le convocazioni e i punti all’ordine del giorno con un anticipo di almeno dieci giorni lavorativi in caso di sedute ordinarie e di almeno cinque giorni lavorativi in caso di sedute straordinarie. 4 I membri del comitato possono chiedere di iscrivere altri punti all’ordine del giorno fino a cinque giorni lavorativi prima della seduta e proporre di tenere altre sedute. |
Sezione 6: Entrata in vigore |