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Art. 1 Campo d’applicazione 3
La presente ordinanza si applica al Servizio Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (Servizio SCPT), alle autorità di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettere a‑f OSCPT e alle persone obbligate a collaborare di cui all’articolo 2 LSCPT. 3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 686).
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Art. 2 Obbligo d’informare sul quadro legale
Le persone obbligate a collaborare sono tenute a informare i collaboratori responsabili delle sorveglianze e i terzi da esse incaricati: - a.
- sulla confidenzialità delle misure di sorveglianza;
- b.
- sul segreto postale e delle telecomunicazioni;
- c.
- sulle conseguenze penali secondo l’articolo 321ter del Codice penale4 e l’articolo 39 LSCPT.
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Art. 3 Sicurezza della comunicazione 5
1Il Servizio SCPT, le autorità e le persone obbligate a collaborare comunicano tra loro mediante i seguenti mezzi di trasmissione sicuri: - a.
- il sistema di trattamento del Servizio SCPT;
- b.
- le soluzioni di criptaggio per messaggi di posta elettronica di cui all’allegato 1; o
- c.
- d’intesa con il Servizio SCPT, un altro mezzo equivalente.
2Soltanto persone in precedenza designate possono inviare e ricevere comunicazioni confidenziali tra le persone obbligate a collaborare e il Servizio SCPT. 5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 686).
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Art. 4 Forma di trasmissione dei mandati
1 Il Servizio SCPT trasmette i mandati alle persone obbligate a collaborare per scritto per via elettronica. 2 Segnatamente in casi urgenti può conferire per telefono un mandato per una sorveglianza o una domanda d’informazioni; il mandato dev’essere trasmesso il giorno lavorativo seguente per scritto per via elettronica.
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Art. 5 Centro di contatto
1 Ogni persona obbligata a collaborare secondo l’articolo 2 lettere a–c LSCPT (fornitore) comunica al Servizio SCPT un centro di contatto responsabile delle sorveglianze e delle informazioni raggiungibile telefonicamente e per posta elettronica. Su richiesta del Servizio SCPT, anche le persone obbligate a collaborare secondo l’articolo 2 lettere d–f LSCPT devono designare un simile centro di contatto. 2 Il fornitore comunica al Servizio SCPT i dati di contatto attuali, in particolare nome, cognome, funzione, numero di telefono diretto e indirizzo di posta elettronica degli interlocutori, nonché le chiavi crittografiche. 3 Indica un indirizzo postale in Svizzera al quale è possibile consegnare in modo giuridicamente valido in particolare comunicazioni, citazioni, mandati di sorveglianza e altre decisioni.
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Art. 6 Termini per il trattamento
1 Il Servizio SCPT e i fornitori trattano gli ordini, le domande e i mandati in entrata prima della scadenza dei termini previsti nella presente ordinanza. 2 Se il Servizio SCPT o uno dei terzi da esso incaricati assume l’esecuzione di un mandato di sorveglianza, non soggiace ai termini di trattamento applicabili ai fornitori secondo gli articoli 16–18.
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Art. 7 Garanzia della qualità del trasferimento dei dati
1 La qualità del trasferimento dei dati è garantita da un monitoraggio automatizzato e, se necessario, da test supplementari. I fornitori e il Servizio SCPT collaborano a tale scopo. Dopo aver sentito il fornitore, il Servizio SCPT elabora un piano di test. 2 Dopo aver consultato il fornitore, il Servizio SCPT definisce per scritto i dettagli relativi alla garanzia della qualità del trasferimento dei dati. 3 Al fine di garantire la qualità del trasferimento dei dati, il fornitore adotta le seguenti misure: - a.
- in virtù dell’allegato 1 e delle istruzioni del Servizio SCPT, mette a disposizione del Servizio SCPT i dati relativi ai test, i servizi di telecomunicazione e i servizi di comunicazione derivati utilizzati per informazioni e collegamenti test. Comunica immediatamente al Servizio SCPT eventuali cambiamenti riguardanti i collegamenti test o i loro identificativi nonché i dati relativi ai test;
- b.
- concede l’accesso sul posto o a distanza al Servizio SCPT per permettere il collegamento delle apparecchiature di test o la gestione di informazioni e collegamenti test. Le misure adottate in questo contesto sono in particolare:
- 1.
- la configurazione delle informazioni e dei collegamenti test secondo le istruzioni del Servizio SCPT e l’accesso di quest’ultimo alle apparecchiature di test collegate o alle apparecchiature terminali mobili,
- 2.
- su richiesta del Servizio SCPT, l’hosting delle apparecchiature di test congiuntamente alle informazioni e ai collegamenti test corrispondenti presso il fornitore o i terzi da esso incaricati;
- 3.
- su richiesta del Servizio SCPT, accessi a Internet.
4 I collaboratori del fornitore o i terzi da esso incaricati forniscono sostegno al Servizio SCPT, se necessario sul posto, per l’attuazione delle misure di cui al capoverso 3.
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Art. 8 Guasti ai sistemi dei fornitori
1 Il fornitore che, a causa di un guasto ai propri sistemi, è temporaneamente impossibilitato ad adempiere i suoi obblighi in materia di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni o di fornitura delle informazioni, lo comunica immediatamente al Servizio SCPT. Se la comunicazione avviene per telefono, trasmette successivamente una comunicazione scritta entro cinque giorni lavorativi. 2 La comunicazione non esonera il fornitore dall’obbligo di eseguire sorveglianze o fornire informazioni. 3 Il fornitore ripara il guasto quanto prima e tiene al corrente il Servizio SCPT sullo stato del guasto.
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Art. 9 Guasti alla rete di trasferimento
Le parti interessate riparano congiuntamente i guasti alle reti di trasferimento che rientrano nella sfera di competenza comune. Si tengono reciprocamente al corrente sullo stato del guasto.
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