Sezione 2: Dati e trattamento dei dati |
Art. 3 Dati
1 Il sistema di trattamento contiene i seguenti dati:
2 Il sistema di trattamento è in grado di trattare i seguenti dati:
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Art. 4 Origine dei dati
1 I dati registrati nel sistema di trattamento provengono:
2 Le autorità possono completare i dati delle sorveglianze soltanto con le caratteristiche di trattamento secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera c e le chiavi crittografiche secondo la lettera g; non è consentito importare altri dati relativi alle indagini. |
Art. 5 Funzioni per il trattamento delle informazioni e dei dati delle sorveglianze
1 Per il trattamento delle informazioni e dei dati delle sorveglianze sono previste le seguenti funzioni:
2 Le funzioni si applicano soltanto ai dati a cui la persona che le esegue ha accesso. |
Art. 6 Trattamento dei dati per lo svolgimento e il controllo delle pratiche
Per lo svolgimento e il controllo delle pratiche il Servizio SCPT tratta i seguenti dati:
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Art. 7 Diritto di accesso al sistema di trattamento
1 Su richiesta mediante l’apposito modulo, il Servizio SCPT crea conti utente personali per l’accesso al sistema di trattamento dei seguenti gruppi di persone, per quanto tali accessi siano necessari all’adempimento dei loro compiti:
2 Su ordine della persona competente, il Servizio SCPT può autorizzare singoli collaboratori delle autorità di cui all’articolo 9 capoversi 1–3 LSCPT ad assegnare accessi, per quanto ciò sia necessario all’adempimento dei loro compiti. I collaboratori continuano a essere responsabili per l’utilizzo degli accessi assegnati e documentano l’assegnazione in modo tracciabile. 3 Il Servizio SCPT verifica periodicamente se sussistono sempre le condizioni per i diritti di accesso. 4 I diritti di accesso al sistema di trattamento sono disciplinati nell’allegato. Il Servizio SCPT precisa tali diritti in un regolamento per il trattamento dei dati (art. 21 dell’ordinanza del 14 giugno 19934 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati). |
Art. 8 Diritto di accesso ai dati di singole sorveglianze
1 L’ordine di sorveglianza indica al Servizio SCPT quali collaboratori delle autorità di cui all’articolo 9 capoversi 1–3 LSCPT hanno accesso ai dati di quali sorveglianze. Dopo l’autenticazione, i collaboratori ottengono l’accesso, mediante procedura di richiamo, ai dati delle sorveglianze previsti nell’ordine. 2 Le persone interessate secondo l’articolo 279 del Codice di procedura penale5 o l’articolo 70j della procedura penale militare del 23 marzo 19796, l’articolo 33 della legge federale del 25 settembre 20157 sulle attività informative (LAIn) e gli articoli 35 e 36 LSCPT e secondo la legge federale del 19 giugno 19928 sulla protezione dei dati, nonché i relativi rappresentanti legali possono trasmettere una domanda di accesso ai dati delle sorveglianze all’autorità competente secondo l’articolo 10 capoversi 1–3 LSCPT. Per il tramite delle autorità competenti e in virtù delle disposizioni applicabili a tali autorità, dette persone ottengono accesso ai dati di cui hanno bisogno per esercitare il loro diritto di consultare gli atti o di accedere ai dati. 3 Il Servizio SCPT autorizza singoli collaboratori delle autorità secondo l’articolo 7 capoverso 2 ad assegnare accessi all’interno della propria autorità ea persone autorizzate secondo il capoverso 2, per quanto ciò sia necessario all’adempimento dei loro compiti o all’esercizio dei diritti di terzi. 4 Il Servizio SCPT precisa il capoverso 3 in un regolamento per il trattamento dei dati. |
Art. 9 Interfacce
Il sistema di trattamento dispone di interfacce:
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Sezione 4: Accesso ai dati delle sorveglianze mediante procedura di richiamo, distruzione e archiviazione dei dati |
Art. 13 Accesso ai dati delle sorveglianze mediante procedura di richiamo
1 I dati delle sorveglianze restano a disposizione delle autorità mediante procedura di richiamo, con tutte le funzioni per il trattamento ai sensi dell’articolo 5, al massimo fino:
2 Successivamente i dati vengono conservati nel sistema di trattamento per un periodo prolungato, con funzioni per il trattamento ridotte, sino alla fine del termine di conservazione di cui all’articolo 11 LSCPT. L’autorità competente può ordinare che i dati siano già precedentemente conservati in questo modo. 3 In caso di modifiche tecniche sostanziali al sistema di trattamento, i dati restano ancora a disposizione delle autorità per un periodo di sei–12 mesi con tutte le funzioni per il trattamento. |
Art. 14 Distruzione
1 Prima della scadenza del termine di conservazione di cui all’articolo 11 LSCPT, l’ultima autorità investita del procedimento dà istruzione al Servizio SCPT di:
2 Se, alla scadenza del termine di conservazione, non è possibile risalire all’autorità competente o se questa, benché sollecitata, non fornisce istruzioni, il Servizio SCPT crea un supporto di dati. Consegna il supporto alla massima autorità giudiziaria cantonale o al Tribunale penale federale. Dopo aver ricevuto conferma della ricezione e della leggibilità dei dati, distrugge i dati nel sistema. Verbalizza l’operazione. 3 I dati relativi a informazioni sono memorizzati per 12 mesi, poi sono conservati per la durata del termine di cui all’articolo 11 LSCPT con funzioni di trattamento ridotte e quindi distrutti.9 9 La correzione del 27 feb. 2018 concerne soltanto il testo francese (RU 2018 937). |
Art. 15 Archiviazione
1 I dati della Confederazione con valore archivistico destinati alla distruzione sono offerti all’Archivio federale svizzero per archiviazione. I dati senza valore archivistico sono distrutti. 2 Se previsto dal diritto cantonale, i dati dei Cantoni destinati alla distruzione sono offerti all’autorità cantonale competente. Conformemente all’articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 26 giugno 199810 sull’archiviazione, l’archiviazione dei dati dei Cantoni è di competenza dei Cantoni medesimi. 10 RS 152.1 |
Allegato |
(art. 7 cpv. 4) |