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Art. 1 Campo d’applicazione
1 La presente ordinanza si applica ai fornitori di servizi postali che sottostanno all’obbligo di notifica ordinaria o all’obbligo di notifica semplificata (art. 3 e 8 OPO). 2 Essa si applica ai rapporti di lavoro tra:
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Art. 2 Standard minimi
1 Il salario lordo dei lavoratori ammonta almeno a 19 franchi all’ora.2 2 La durata massima della settimana lavorativa convenuta contrattualmente è di 44 ore. 3 Gli standard minimi si applicano dall’inizio del rapporto di lavoro e indipendentemente dal tasso di occupazione. 2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della PostCom del 6 ott. 2022, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2022 739). |
Art. 3 Informazioni sul rispetto degli standard minimi
1 I fornitori che sottostanno all’obbligo di notifica ordinaria devono produrre ogni anno la prova del rispetto degli standard minimi. 2 La PostCom può esigere dai fornitori che sottostanno all’obbligo di notifica ordinaria o all’obbligo di notifica semplificata informazioni sul rispetto degli standard minimi. |