Ordinanza
sull’organizzazione della Posta Svizzera
(OOP)
del 24 ottobre 2012 (Stato 1° dicembre 2012)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 9 capoverso 4 e 12 della legge federale del 17 dicembre 20101 sull’organizzazione della Posta Svizzera (LOP),
ordina:
1 RS 783.1
1
Art. 1 Definizioni
Nella presente ordinanza si intende per:
- a.
- Posta: Posta Svizzera secondo l’articolo 1 LOP;
- b.
- PostFinance: PostFinance SA secondo l’articolo 14 capoverso 1 LOP;
- c.
- società del gruppo Posta:PostFinance e le imprese controllate direttamente o indirettamente dalla Posta, in particolare le società di capitali.
Art. 2 Adempimento dell’obbligo di fornire il servizio universale: maggioranze richieste
1 La Posta deve detenere la maggioranza del capitale e dei voti nelle società del gruppo Posta alle quali demanda l’adempimento dell’obbligo di fornire il servizio universale nel settore dei servizi postali.
2 La Posta può demandare l’adempimento dell’obbligo di fornire il servizio universale nel settore dei servizi postali soltanto alle società che controlla direttamente.
3 Nel consiglio d’amministrazione delle società del gruppo Posta a cui è stato demandato l’adempimento dell’obbligo di fornire il servizio universale nei settori dei servizi postali e del traffico dei pagamenti i rappresentanti della Posta devono detenere la maggioranza. Il consiglio d’amministrazione di queste società deve essere composto di un numero dispari di membri.
Art. 3 Adempimento dell’obbligo di fornire il servizio universale: gestione e controllo
1 D’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni provvede affinché gli statuti della Posta contengano disposizioni in materia di gestione e controllo dell’adempimento dell’obbligo di fornire il servizio universale.
2 La Posta assicura la gestione e il controllo dell’adempimento dell’obbligo di fornire il servizio universale demandato alle società del gruppo Posta attraverso:
- a.
- disposizioni negli statuti delle società del gruppo Posta interessate;
- b.
- contratti di prestazioni con i rappresentati da lei nominati in seno al consiglio d’amministrazione delle società del gruppo Posta interessate;
- c.
- contratti scritti stipulati tra le società del gruppo Posta interessate.
3 Il consiglio d’amministrazione della Posta deve dapprima sottoporre per parere gli statuti di cui al capoverso 2 lettera a e le relative modifiche al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni e all’Amministrazione federale delle finanze.
Art. 4 Conduzione uniforme della Posta e delle società del gruppo Posta
Il consiglio d’amministrazione della Posta è responsabile per una conduzione uniforme della Posta e delle società del gruppo Posta.
Art. 5 Retribuzioni dei quadri
In seno alla Posta e alle società del gruppo Posta, i membri degli organi direttivi, i quadri dirigenti e il personale con retribuzione analoga sono assoggettati, per analogia, all’articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 20002 sul personale federale e alle disposizioni dell’ordinanza del 19 dicembre 20033 sulla retribuzione dei quadri.
Art. 6 Disposizioni transitorie
1 A partire dalla sua trasformazione rispettivamente dal suo scorporo, la Posta e PostFinance sono assoggettate integralmente all’imposta. Nel quadro della trasformazione, gli attivi e i passivi sono rivalutati, senza alcuna incidenza fiscale, fino a raggiungere il valore delle riserve latenti. Gli utili derivanti dalla rivalutazione non sono ripartiti secondo l’attribuzione adottata sinora tra servizi universali e servizi liberi.
2 In vista dell’allestimento del bilancio d’apertura della Posta e dello scorporo di PostFinance si applica quanto segue:
- a.
- i beneficiari di una rendita di vecchiaia, d’invalidità o per superstiti versata dalla Cassa pensioni Posta devono essere attribuiti alla Posta e alle società del gruppo Posta;
- b.
- PostFinance deve mettere a bilancio secondo lo standard contabile «Swiss GAAP FER 16» gli impegni di previdenza per il proprio personale e per i beneficiari di rendite che le sono attribuiti.
Art. 7 Modifica del diritto vigente
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
Art. 8 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2012.