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Art. 1 Definizioni
Nella presente ordinanza si intende per:
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Art. 2 Adempimento dell’obbligo di fornire il servizio universale: maggioranze richieste
1 La Posta deve detenere la maggioranza del capitale e dei voti nelle società del gruppo Posta alle quali demanda l’adempimento dell’obbligo di fornire il servizio universale nel settore dei servizi postali. 2 La Posta può demandare l’adempimento dell’obbligo di fornire il servizio universale nel settore dei servizi postali soltanto alle società che controlla direttamente. 3 Nel consiglio d’amministrazione delle società del gruppo Posta a cui è stato demandato l’adempimento dell’obbligo di fornire il servizio universale nei settori dei servizi postali e del traffico dei pagamenti i rappresentanti della Posta devono detenere la maggioranza. Il consiglio d’amministrazione di queste società deve essere composto di un numero dispari di membri. |
Art. 3 Adempimento dell’obbligo di fornire il servizio universale: gestione e controllo
1 D’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni provvede affinché gli statuti della Posta contengano disposizioni in materia di gestione e controllo dell’adempimento dell’obbligo di fornire il servizio universale. 2 La Posta assicura la gestione e il controllo dell’adempimento dell’obbligo di fornire il servizio universale demandato alle società del gruppo Posta attraverso:
3 Il consiglio d’amministrazione della Posta deve dapprima sottoporre per parere gli statuti di cui al capoverso 2 lettera a e le relative modifiche al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni e all’Amministrazione federale delle finanze. |
Art. 5 Retribuzioni dei quadri
In seno alla Posta e alle società del gruppo Posta, i membri degli organi direttivi, i quadri dirigenti e il personale con retribuzione analoga sono assoggettati, per analogia, all’articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 20002 sul personale federale e alle disposizioni dell’ordinanza del 19 dicembre 20033 sulla retribuzione dei quadri. |
Art. 6 Disposizioni transitorie
1 A partire dalla sua trasformazione rispettivamente dal suo scorporo, la Posta e PostFinance sono assoggettate integralmente all’imposta. Nel quadro della trasformazione, gli attivi e i passivi sono rivalutati, senza alcuna incidenza fiscale, fino a raggiungere il valore delle riserve latenti. Gli utili derivanti dalla rivalutazione non sono ripartiti secondo l’attribuzione adottata sinora tra servizi universali e servizi liberi. 2 In vista dell’allestimento del bilancio d’apertura della Posta e dello scorporo di PostFinance si applica quanto segue:
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Allegato |
(art. 7) |
Modifica del diritto vigente |
Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue: ....4 4 Le mod. possono essere consultate alla RU2012 6089. |