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Ordinanza
sugli impianti di telecomunicazione
(OIT)

del 25 novembre 2015 (Stato 16 luglio 2021)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 21a capoverso 2, 22 capoverso 5, 31 capoverso 1, 32, 32a, 33 capoverso 2, 34 capoverso 1ter, 59 capoverso 3, 62 e 64 capoverso 2 della legge del 30 aprile 19971 sulle telecomunicazioni (LTC);
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19952 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),3

ordina:

1 RS 784.10

2 RS 946.51

3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6213).

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto  

La pre­sen­te or­di­nan­za di­sci­pli­na:

a.
l’of­fer­ta, la mes­sa a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to, la mes­sa in ser­vi­zio, l’in­stal­la­zio­ne e l’eser­ci­zio de­gli im­pian­ti di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 3 let­te­ra d LTC;
b.
il ri­co­no­sci­men­to dei la­bo­ra­to­ri di pro­va e de­gli or­ga­ni­smi di va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà;
c.
il con­trol­lo de­gli im­pian­ti di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne.
Art. 2 Definizioni  

1 Nel­la pre­sen­te or­di­nan­za si in­ten­de per:

a.
im­pian­to di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne: un pro­dot­to elet­tri­co o elet­tro­ni­co che emet­te o ri­ce­ve in­ten­zio­nal­men­te in­for­ma­zio­ni tra­mi­te on­de ra­dio o un pro­dot­to elet­tri­co o elet­tro­ni­co che de­ve es­se­re com­ple­ta­to da un ac­ces­so­rio, co­me un’an­ten­na, per emet­te­re o ri­ce­ve­re in­ten­zio­nal­men­te in­for­ma­zio­ni tra­mi­te on­de ra­dio;
b.
im­pian­to col­le­ga­to per fi­lo: qual­sia­si pro­dot­to elet­tri­co o elet­tro­ni­co de­sti­na­to a tra­smet­te­re in­for­ma­zio­ni per fi­lo o uti­liz­za­to per ta­le sco­po;
c.
im­pian­to ter­mi­na­le di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne:qual­sia­si im­pian­to de­sti­na­to ad es­se­re col­le­ga­to in qual­sia­si mo­do, di­ret­ta­men­te o in­di­ret­ta­men­te, a in­ter­fac­ce di re­ti di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne uti­liz­za­te, in­te­ra­men­te o par­zial­men­te, per for­ni­re ser­vi­zi di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne (art. 3 lett. b LTC);
d.
in­ter­fac­cia:
1.
un pun­to ter­mi­na­le di una re­te di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne uti­liz­za­to, in­te­ra­men­te o par­zial­men­te, per for­ni­re ser­vi­zi di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne, os­sia un pun­to di col­le­ga­men­to ma­te­ria­le tra­mi­te il qua­le l’uti­liz­za­to­re può ave­re ac­ces­so al­la re­te di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne (in­ter­fac­cia di re­ti di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne uti­liz­za­ta in­te­ra­men­te o par­zial­men­te per for­ni­re se­vi­zi di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne), co­me pu­re le sue spe­ci­fi­che tec­ni­che, o
2.
un’in­ter­fac­cia che spe­ci­fi­ca il cam­mi­no ra­dioe­let­tri­co tra gli im­pian­ti di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne (in­ter­fac­cia ra­dio), co­me pu­re le sue spe­ci­fi­che tec­ni­che;
e.
of­fer­ta: il fat­to di pro­por­re la mes­sa a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to di im­pian­ti di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne, espo­nen­do­li in lo­ca­li com­mer­cia­li, pre­sen­tan­do­li in espo­si­zio­ni, pro­spet­ti, ca­ta­lo­ghi, nei me­dia elet­tro­ni­ci o in al­tro mo­do;
f.
mes­sa a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to: qual­sia­si for­ni­tu­ra di im­pian­ti di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne per la di­stri­bu­zio­ne, il con­su­mo o l’uso sul mer­ca­to sviz­ze­ro, a ti­to­lo one­ro­so o gra­tui­to;
g.
im­mis­sio­ne in com­mer­cio:la pri­ma mes­sa a di­spo­si­zio­ne di un im­pian­to di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne sul mer­ca­to sviz­ze­ro;
h.
mes­sa in ser­vi­zio: la pri­ma in­stal­la­zio­ne e il pri­mo eser­ci­zio di un im­pian­to di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne, in­di­pen­den­te­men­te dal fat­to che la tra­smis­sio­ne o la ri­ce­zio­ne del­le in­for­ma­zio­ni sia­no ope­ra­te con o sen­za suc­ces­so;
i.
in­stal­la­zio­ne: il fat­to di met­te­re im­pian­ti di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne in sta­to di eser­ci­zio;
j.
eser­ci­zio:l’uti­liz­za­zio­ne di im­pian­ti di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne, in­di­pen­den­te­men­te dal fat­to che la tra­smis­sio­ne o la ri­ce­zio­ne del­le in­for­ma­zio­ni sia­no ope­ra­te con o sen­za suc­ces­so;
k.
in­ter­fe­ren­za:l’ef­fet­to, sul­la ri­ce­zio­ne in un si­ste­ma di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne, di un’ener­gia in­de­si­de­ra­ta pro­vo­ca­ta da un’emis­sio­ne, ir­ra­dia­zio­ne o in­du­zio­ne. Ta­le ef­fet­to si ma­ni­fe­sta con un peg­gio­ra­men­to del­la qua­li­tà di tra­smis­sio­ne op­pu­re con una de­for­ma­zio­ne o una per­di­ta del con­te­nu­to dell’in­for­ma­zio­ne che sa­reb­be di­spo­ni­bi­le in as­sen­za di que­sta ener­gia in­de­si­de­ra­ta;
l.
fab­bri­can­te: ogni per­so­na fi­si­ca o giu­ri­di­ca che pro­du­ce un im­pian­to di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne, o che lo fa pro­get­ta­re o pro­dur­re, e im­met­te in com­mer­cio ta­le im­pian­to con il pro­prio no­me o il pro­prio mar­chio;
m.
man­da­ta­rio: ogni per­so­na fi­si­ca o giu­ri­di­ca con se­de in Sviz­ze­ra che ha ri­ce­vu­to da un fab­bri­can­te un man­da­to scrit­to che la au­to­riz­za ad agi­re a suo no­me in re­la­zio­ne a de­ter­mi­na­ti com­pi­ti;
n.
im­por­ta­to­re: ogni per­so­na fi­si­ca o giu­ri­di­ca con se­de in Sviz­ze­ra che im­met­te sul mer­ca­to sviz­ze­ro un im­pian­to di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne pro­ve­nien­te dall’este­ro;
o.
di­stri­bu­to­re: ogni per­so­na fi­si­ca o giu­ri­di­ca pre­sen­te nel­la ca­te­na di for­ni­tu­ra, di­ver­sa dal fab­bri­can­te e dall’im­por­ta­to­re, che met­te un im­pian­to di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to;
obis.4
for­ni­to­re di ser­vi­zi su or­di­na­zio­ne: ogni per­so­na fi­si­ca o giu­ri­di­ca che pro­po­ne, nel qua­dro di un’at­ti­vi­tà com­mer­cia­le, al­me­no due dei ser­vi­zi se­guen­ti: de­po­si­to, con­fe­zio­na­men­to, eti­chet­ta­tu­ra e spe­di­zio­ne, sen­za es­se­re pro­prie­ta­ria dei pro­dot­ti in que­stio­ne, ec­cet­to i ser­vi­zi po­sta­li ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 2 let­te­ra a del­la leg­ge del 17 di­cem­bre 20105 sul­le po­ste e di qual­sia­si al­tro ser­vi­zio di tra­spor­to mer­ci;
p.6
ope­ra­to­ri eco­no­mi­ci: il fab­bri­can­te, il man­da­ta­rio, l’im­por­ta­to­re, il di­stri­bu­to­re, il for­ni­to­re di ser­vi­zi su or­di­na­zio­ne e ogni per­so­na fi­si­ca o giu­ri­di­ca che sog­gia­ce a ob­bli­ghi re­la­ti­vi al­la pro­du­zio­ne di pro­dot­ti, al­la lo­ro mes­sa a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to o al­la lo­ro mes­sa in ser­vi­zio;
pbis.7
for­ni­to­re di ser­vi­zi del­la so­cie­tà dell’in­for­ma­zio­ne: ogni per­so­na fi­si­ca o giu­ri­di­ca che pro­po­ne un ser­vi­zio del­la so­cie­tà dell’in­for­ma­zio­ne, va­le a di­re qual­sia­si ser­vi­zio pre­sta­to nor­mal­men­te die­tro re­tri­bu­zio­ne, a di­stan­za, per via elet­tro­ni­ca e su ri­chie­sta in­di­vi­dua­le di un de­sti­na­ta­rio di ser­vi­zi;
q.
mar­chio di con­for­mi­tà: mar­chio me­dian­te il qua­le il fab­bri­can­te in­di­ca che l’im­pian­to di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne è con­for­me al­le di­spo­si­zio­ni ap­pli­ca­bi­li del­la le­gi­sla­zio­ne sviz­ze­ra che ne pre­ve­do­no l’ap­po­si­zio­ne.

2 L’im­por­ta­zio­ne di im­pian­ti di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne de­sti­na­ti al mer­ca­to sviz­ze­ro è equi­pa­ra­ta a un’im­mis­sio­ne in com­mer­cio.

3 L’of­fer­ta di un im­pian­to di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne è equi­pa­ra­ta a una mes­sa a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to.

4 Un com­po­nen­te o una sot­tou­ni­tà de­sti­na­to a es­se­re in­cor­po­ra­to dall’uti­liz­za­to­re in un im­pian­to di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne e su­scet­ti­bi­le di in­ci­de­re sul­la con­for­mi­tà del sud­det­to im­pian­to ai re­qui­si­ti es­sen­zia­li del­la pre­sen­te or­di­nan­za (art. 7) è equi­pa­ra­to a un im­pian­to di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne.

5 Un kit di mon­tag­gio di un im­pian­to di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne è equi­pa­ra­to a un im­pian­to di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne.

6 L’oc­cu­pa­zio­ne di una o più fre­quen­ze al­lo sco­po di im­pe­di­re o di­stur­ba­re le te­le­co­mu­ni­ca­zio­ni o la ra­dio­dif­fu­sio­ne è equi­pa­ra­ta al­la tra­smis­sio­ne di in­for­ma­zio­ni.

7 L’im­mis­sio­ne in com­mer­cio di un im­pian­to di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne usa­to im­por­ta­to è equi­pa­ra­ta a un’im­mis­sio­ne in com­mer­cio di un im­pian­to di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne nuo­vo, sal­vo se sia già sta­to im­mes­so sul mer­ca­to sviz­ze­ro un im­pian­to di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne nuo­vo iden­ti­co.

8 Un im­por­ta­to­re o un di­stri­bu­to­re è equi­pa­ra­to a un fab­bri­can­te:

a.
se im­met­te in com­mer­cio un im­pian­to di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne con il pro­prio no­me o mar­chio; o
b.
se mo­di­fi­ca un im­pian­to già im­mes­so in com­mer­cio tan­to da pre­giu­di­car­ne la con­for­mi­tà al­la pre­sen­te or­di­nan­za.
9 La ri­pa­ra­zio­ne di un im­pian­to di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne è equi­pa­ra­ta a un eser­ci­zio.

4 In­tro­dot­ta dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vi­go­re dal 16 lug. 2021 (RU 2020 6213).

5 RS 783.0

6 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vi­go­re dal 16 lug. 2021 (RU 2020 6213).

7 In­tro­dot­ta dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vi­go­re dal 16 lug. 2021 (RU 2020 6213).

Art. 3 Interfacce  

1 L’Uf­fi­cio fe­de­ra­le del­le co­mu­ni­ca­zio­ni (UF­COM) sta­bi­li­sce le pre­scri­zio­ni tec­ni­che ap­pli­ca­bi­li al­le in­ter­fac­ce e le pub­bli­ca nel­la Rac­col­ta uf­fi­cia­le del­le leg­gi fe­de­ra­li sot­to for­ma di rin­vio8.

2 Es­so sta­bi­li­sce l’ubi­ca­zio­ne del­le in­ter­fac­ce te­nen­do con­to del­la pras­si in­ter­na­zio­na­le.

8 Que­ste pre­scri­zio­ni pos­so­no es­se­re con­sul­ta­te o ot­te­nu­te die­tro pa­ga­men­to pres­so l’Uf­fi­cio fe­de­ra­le del­le co­mu­ni­ca­zio­ni, rue de l’Ave­nir 44, ca­sel­la po­sta­le, 2501 Bien­ne o al se­guen­te in­di­riz­zo In­ter­net: www.uf­com.ch.

Art. 4 Norme tecniche  

1 L’UF­COM può in­ca­ri­ca­re or­ga­ni­smi sviz­ze­ri di nor­ma­zio­ne in­di­pen­den­ti di ela­bo­ra­re nor­me tec­ni­che od oc­cu­par­se­ne di­ret­ta­men­te.

2 Es­so pub­bli­ca nel Fo­glio fe­de­ra­le sot­to for­ma di rin­vio9 le nor­me tec­ni­che de­fi­ni­te se­con­do l’ar­ti­co­lo 31 ca­po­ver­so 2 let­te­ra a LTC.

9 Le nor­me pos­so­no es­se­re con­sul­ta­te gra­tui­ta­men­te od ot­te­nu­te a pa­ga­men­to pres­so l’As­so­cia­zio­ne sviz­ze­ra di nor­ma­liz­za­zio­ne (SNV), Sul­ze­ral­lee 70, 8404Win­ter­thur;, o pres­so l’ASUT, Klö­ster­li­stu­tz 8, 3013Ber­na.

Art. 5 Classi d’impianti di radiocomunicazione  

1 L’UF­COM sta­bi­li­sce, te­nen­do con­to del­la pras­si in­ter­na­zio­na­le, le clas­si d’im­pian­ti di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne e gli im­pian­ti che le com­pon­go­no, e ne com­pi­la l’elen­co10.

2 Una clas­se com­pren­de ca­te­go­rie d’im­pian­ti di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne con­si­de­ra­ti si­mi­li e le in­ter­fac­ce ra­dio al­le qua­li gli im­pian­ti so­no adi­bi­ti. Un im­pian­to può ap­par­te­ne­re a più clas­si d’im­pian­ti.

10 Que­sto elen­co può es­se­re con­sul­ta­to o ot­te­nu­to die­tro pa­ga­men­to pres­so l’Uf­fi­cio fe­de­ra­le del­le co­mu­ni­ca­zio­ni, rue de l’Ave­nir 44, ca­sel­la po­sta­le, 2501 Bien­ne o al se­guen­te in­di­riz­zo In­ter­net: www.uf­com.ch.

Capitolo 2: Messa a disposizione sul mercato di impianti di radiocomunicazione nuovi

Sezione 1: Conformità

Art. 6 Condizioni della messa a disposizione sul mercato  

1 Gli im­pian­ti di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne pos­so­no es­se­re mes­si a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to uni­ca­men­te se sod­di­sfa­no le di­spo­si­zio­ni del­la pre­sen­te or­di­nan­za e se so­no ade­gua­ta­men­te in­stal­la­ti, sot­to­po­sti a ma­nu­ten­zio­ne e uti­liz­za­ti con­for­me­men­te ai fi­ni pre­vi­sti.

2 In de­ro­ga al ca­po­ver­so 1, la mes­sa a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to d’im­pian­ti di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne de­sti­na­ti a es­se­re im­pie­ga­ti dal­le au­to­ri­tà per ga­ran­ti­re la si­cu­rez­za pub­bli­ca sog­gia­ce agli ar­ti­co­li 26 e 27, a con­di­zio­ne che non sia­no di­spo­ni­bi­li sul mer­ca­to al­tri im­pian­ti con­for­mi al­le pre­scri­zio­ni del­la pre­sen­te or­di­nan­za, i qua­li adem­pio­no lo stes­so sco­po.

Art. 7 Requisiti essenziali  

1 Gli im­pian­ti di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne de­vo­no es­se­re co­strui­ti in mo­do da ga­ran­ti­re:

a.
la pro­te­zio­ne del­la sa­lu­te, la si­cu­rez­za del­le per­so­ne e de­gli ani­ma­li do­me­sti­ci, e la pro­te­zio­ne dei be­ni, com­pre­si i re­qui­si­ti di si­cu­rez­za ai sen­si dell’or­di­nan­za del 25 no­vem­bre 201511 sui pro­dot­ti elet­tri­ci a bas­sa ten­sio­ne (OPBT), ma sen­za i li­mi­ti di ten­sio­ne;
b.
un li­vel­lo ade­gua­to di com­pa­ti­bi­li­tà elet­tro­ma­gne­ti­ca ai sen­si dell’or­di­nan­za del 25 no­vem­bre 201512 sul­la com­pa­ti­bi­li­tà elet­tro­ma­gne­ti­ca (OCEM).

2 Gli im­pian­ti di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne de­vo­no es­se­re co­strui­ti in mo­do da uti­liz­za­re ef­fi­ca­ce­men­te lo spet­tro del­le ra­dio­fre­quen­ze e da con­tri­bui­re a un’uti­liz­za­zio­ne ot­ti­ma­le al fi­ne di evi­ta­re in­ter­fe­ren­ze.

3 L’UF­COM sta­bi­li­sce, te­nen­do con­to del­la pras­si in­ter­na­zio­na­le, i re­qui­si­ti es­sen­zia­li sup­ple­men­ta­ri ap­pli­ca­bi­li, co­me pu­re gli im­pian­ti di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne o le clas­si d’im­pian­ti ai qua­li es­si si ri­fe­ri­sco­no, sul­la ba­se de­gli at­ti de­le­ga­ti cor­ri­spon­den­ti del­la Com­mis­sio­ne eu­ro­pea. I re­qui­si­ti sup­ple­men­ta­ri so­no i se­guen­ti:

a.
gli im­pian­ti de­vo­no in­te­ra­gi­re con ac­ces­so­ri, in par­ti­co­la­re con ca­ri­ca­bat­te­ria stan­dar­diz­za­ti;
b.
gli im­pian­ti de­vo­no in­te­ra­gi­re con al­tre ap­pa­rec­chia­tu­re ra­dio via re­te;
c.
gli im­pian­ti pos­so­no es­se­re col­le­ga­ti ad in­ter­fac­ce del cor­ri­spon­den­te ti­po in Sviz­ze­ra;
d.
gli im­pian­ti non de­vo­no dan­neg­gia­re la re­te o il suo fun­zio­na­men­to, né abu­sa­re del­le ri­sor­se del­la re­te ar­re­can­do quin­di un de­te­rio­ra­men­to inac­cet­ta­bi­le del ser­vi­zio;
e.
gli im­pian­ti de­vo­no con­te­ne­re ele­men­ti di sal­va­guar­dia per ga­ran­ti­re la pro­te­zio­ne dei da­ti per­so­na­li e del­la vi­ta pri­va­ta de­gli uti­liz­za­to­ri e de­gli ab­bo­na­ti;
f.
gli im­pian­ti de­vo­no sup­por­ta­re ca­rat­te­ri­sti­che spe­cia­li che con­sen­ta­no di tu­te­lar­si dal­le fro­di;
g.
gli im­pian­ti de­vo­no sup­por­ta­re fun­zio­ni spe­cia­li che per­met­ta­no l’ac­ces­so a ser­vi­zi d’emer­gen­za;
h.
gli im­pian­ti de­vo­no sup­por­ta­re ca­rat­te­ri­sti­che spe­cia­li che fa­ci­li­ti­no il lo­ro uso da par­te di uten­ti di­sa­bi­li;
i.
gli im­pian­ti de­vo­no sup­por­ta­re al­cu­ne ca­rat­te­ri­sti­che che im­pe­di­sco­no di in­tro­dur­re un soft­ware nell’ap­pa­rec­chia­tu­ra ra­dio, se non è sta­ta di­mo­stra­ta la con­for­mi­tà del­la com­bi­na­zio­ne dell’ap­pa­rec­chia­tu­ra ra­dio e del soft­ware.
Art. 8 Rispetto dei requisiti essenziali  

1 Si pre­sup­po­ne che gli im­pian­ti di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne pro­dot­ti se­con­do le nor­me tec­ni­che di cui all’ar­ti­co­lo 31 ca­po­ver­so 2 let­te­ra a LTC sod­di­sfi­no i re­qui­si­ti es­sen­zia­li per quan­to ri­guar­da gli aspet­ti sot­to­po­sti al­la di­spo­si­zio­ne ci­ta­ta.

2 In ca­so di mo­di­fi­ca di una nor­ma tec­ni­ca de­si­gna­ta, l’UF­COM pub­bli­ca nel Fo­glio fe­de­ra­le la da­ta a par­ti­re dal­la qua­le la pre­sun­zio­ne di con­for­mi­tà vie­ne a ca­de­re per gli im­pian­ti di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne con­for­mi al­la ver­sio­ne pre­ce­den­te.13

13 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vi­go­re dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6213).

Art. 9 Rispetto dei requisiti di utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze  

Un im­pian­to di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne può es­se­re mes­so a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to sol­tan­to se ri­spet­ta i re­qui­si­ti per l’uti­liz­za­zio­ne del­lo spet­tro del­le ra­dio­fre­quen­ze di al­me­no una del­le pre­scri­zio­ni tec­ni­che ap­pli­ca­bi­li al­le in­ter­fac­ce ra­dio de­ter­mi­na­te dall’UF­COM ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 3 ca­po­ver­so 1.

Art. 10 Obbligo d’informazione sulla conformità della combinazione degli impianti di radiocomunicazione e dei software  

1 I fab­bri­can­ti di im­pian­ti di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne e di soft­ware che per­met­to­no di uti­liz­za­re que­sti im­pian­ti con­for­me­men­te al lo­ro sco­po for­ni­sco­no all’UF­COM in­for­ma­zio­ni sul­la con­for­mi­tà ai re­qui­si­ti es­sen­zia­li del­la pre­sen­te or­di­nan­za per le com­bi­na­zio­ni pre­vi­ste di im­pian­ti di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne e di soft­ware.

2 Le in­for­ma­zio­ni ri­sul­ta­no da una va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà ef­fet­tua­ta se­con­do gli ar­ti­co­li 12 e 13 e so­no ag­gior­na­te con­ti­nua­men­te.

3 Te­nen­do con­to del­la pras­si in­ter­na­zio­na­le, l’UF­COM, sta­bi­li­sce le ca­te­go­rie o le clas­si d’im­pian­ti di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne che sog­giac­cio­no ai re­qui­si­ti del ca­po­ver­so 1 ed ema­na le pre­scri­zio­ni am­mi­ni­stra­ti­ve ne­ces­sa­rie.

Art. 11 Registrazione degli impianti di radiocomunicazione 14  

1 Te­nen­do con­to del­la pras­si in­ter­na­zio­na­le, l’UF­COM sta­bi­li­sce le ca­te­go­rie di im­pian­ti di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne che pre­sen­ta­no un bas­so li­vel­lo di con­for­mi­tà ai re­qui­si­ti es­sen­zia­li del­la pre­sen­te or­di­nan­za.

2 I fab­bri­can­ti de­vo­no re­gi­stra­re pres­so l’UF­COM gli im­pian­ti di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne ap­par­te­nen­ti al­le ca­te­go­rie di cui al ca­po­ver­so 1 pri­ma che gli im­pian­ti di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne di ta­li ca­te­go­rie sia­no im­mes­si in com­mer­cio.

3 L’UF­COM at­tri­bui­sce a ogni im­pian­to di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne re­gi­stra­to un nu­me­ro di re­gi­stra­zio­ne. I fab­bri­can­ti de­vo­no ap­por­re ta­le nu­me­ro su­gli im­pian­ti im­mes­si in com­mer­cio.

4 Te­nen­do con­to del­la pras­si in­ter­na­zio­na­le, l’UF­COM ema­na le pre­scri­zio­ni tec­ni­che e am­mi­ni­stra­ti­ve ne­ces­sa­rie.

14 In vi­go­re dal 12 giu. 2018 (ve­di art. 45 cpv. 2).

Sezione 2: Valutazione della conformità

Art. 12 Principio  

1 Il fab­bri­can­te pro­ce­de a una va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà de­gli im­pian­ti di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne al fi­ne di sod­di­sfa­re i re­qui­si­ti es­sen­zia­li del­la pre­sen­te or­di­nan­za. La va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà tie­ne con­to di tut­te le con­di­zio­ni di fun­zio­na­men­to pre­vi­ste e, per i re­qui­si­ti es­sen­zia­li di cui all’ar­ti­co­lo 7 ca­po­ver­so 1 let­te­ra a, tie­ne con­to an­che del­le con­di­zio­ni ra­gio­ne­vol­men­te pre­ve­di­bi­li.

2 Nel ca­so in cui gli im­pian­ti di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne pos­sa­no ave­re più con­fi­gu­ra­zio­ni, la va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà ser­ve a sta­bi­li­re se que­sti sod­di­sfa­no i re­qui­si­ti es­sen­zia­li del­la pre­sen­te or­di­nan­za per tut­te le con­fi­gu­ra­zio­ni pos­si­bi­li.

Art. 13 Procedure applicabili  

1 Il fab­bri­can­te de­ve di­mo­stra­re la con­for­mi­tà de­gli im­pian­ti di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne ai re­qui­si­ti es­sen­zia­li di cui all’ar­ti­co­lo 7 ca­po­ver­so 1 tra­mi­te una del­le se­guen­ti pro­ce­du­re di va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà:

a.
il con­trol­lo in­ter­no del­la pro­du­zio­ne (al­le­ga­to 2);
b.
l’esa­me del ti­po se­gui­to dal­la con­for­mi­tà al ti­po sul­la ba­se del con­trol­lo in­ter­no del­la pro­du­zio­ne (al­le­ga­to 3);
c.
la ga­ran­zia to­ta­le del­la qua­li­tà (al­le­ga­to 4).

2 Se il fab­bri­can­te ha ap­pli­ca­to le nor­me tec­ni­che sta­bi­li­te dall’UF­COM (art. 31 cpv. 2 lett. a LTC) per va­lu­ta­re la con­for­mi­tà de­gli im­pian­ti di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne ai re­qui­si­ti es­sen­zia­li di cui all’ar­ti­co­lo 7 ca­po­ver­si 2 e 3, ri­cor­re a scel­ta a una del­le pro­ce­du­re di cui al ca­po­ver­so 1 let­te­re a–c (al­le­ga­ti 2–4).

3 Se il fab­bri­can­te non ha ap­pli­ca­to o ha ap­pli­ca­to so­lo par­zial­men­te le nor­me tec­ni­che sta­bi­li­te dall’UF­COM (art. 31 cpv. 2 lett. a LTC) per va­lu­ta­re la con­for­mi­tà de­gli im­pian­ti di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne ai re­qui­si­ti es­sen­zia­li di cui all’ar­ti­co­lo 7 ca­po­ver­si 2 e 3, o se non esi­sto­no nor­me tec­ni­che sta­bi­li­te, ri­cor­re a scel­ta, per quan­to ri­guar­da que­sti re­qui­si­ti es­sen­zia­li, a una del­le pro­ce­du­re di cui al ca­po­ver­so 1 let­te­ra b (al­le­ga­to 3) o c (al­le­ga­to 4).

Art. 14 Documentazione tecnica  

1 Il fab­bri­can­te al­le­sti­sce una do­cu­men­ta­zio­ne tec­ni­ca pri­ma dell’im­mis­sio­ne in com­mer­cio dell’im­pian­to di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne e la tie­ne ag­gior­na­ta. La do­cu­men­ta­zio­ne tec­ni­ca de­ve:

a.
per­met­te­re la va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà dell’im­pian­to di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne ai re­qui­si­ti es­sen­zia­li del­la pre­sen­te or­di­nan­za;
b.
di­mo­stra­re la con­for­mi­tà dell’im­pian­to a det­ti re­qui­si­ti.

2 La do­cu­men­ta­zio­ne tec­ni­ca pre­ci­sa le esi­gen­ze ap­pli­ca­bi­li e co­pre, nel­la mi­su­ra ne­ces­sa­ria al­la va­lu­ta­zio­ne, la pro­get­ta­zio­ne, la pro­du­zio­ne e il fun­zio­na­men­to dell’im­pian­to di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne.

3 La do­cu­men­ta­zio­ne tec­ni­ca com­pren­de un’ana­li­si e una va­lu­ta­zio­ne ade­gua­te di uno o più ri­schi.15

4 La do­cu­men­ta­zio­ne tec­ni­ca de­ve con­te­ne­re, se del ca­so, al­me­no gli ele­men­ti se­guen­ti:

a.
una de­scri­zio­ne ge­ne­ra­le dell’im­pian­to di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne com­pren­den­te:
1.
fo­to­gra­fie o di­se­gni che il­lu­stra­no le ca­rat­te­ri­sti­che ester­ne, il mar­chio e la con­fi­gu­ra­zio­ne in­ter­na,
2.
le ver­sio­ni dei soft­ware e firm­ware che in­ci­do­no sul­la con­for­mi­tà ai re­qui­si­ti es­sen­zia­li del­la pre­sen­te or­di­nan­za,
3.
le istru­zio­ni per l’uso e il mon­tag­gio;
b.
i di­se­gni di pro­get­ta­zio­ne e pro­du­zio­ne non­ché gli sche­mi di com­po­nen­ti, sot­tou­ni­tà, cir­cui­ti e al­tri ele­men­ti ana­lo­ghi;
c.
le de­scri­zio­ni e le spie­ga­zio­ni ne­ces­sa­rie al­la com­pren­sio­ne di ta­li di­se­gni e sche­mi e del fun­zio­na­men­to dell’im­pian­to di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne;
d.
un elen­co del­le nor­me tec­ni­che di cui all’ar­ti­co­lo 31 ca­po­ver­so 2 let­te­ra a LTC, ap­pli­ca­te in­te­ra­men­te o so­lo in par­te, e in ca­so di man­ca­ta ap­pli­ca­zio­ne del­le nor­me di cui all’ar­ti­co­lo 31 ca­po­ver­so 2 let­te­ra a LTC, le so­lu­zio­ni adot­ta­te per sod­di­sfa­re i re­qui­si­ti es­sen­zia­li del­la pre­sen­te or­di­nan­za, com­pre­so un elen­co del­le al­tre spe­ci­fi­che tec­ni­che per­ti­nen­ti ap­pli­ca­te. In ca­so di ap­pli­ca­zio­ne par­zia­le del­le nor­me tec­ni­che di cui all’ar­ti­co­lo 31 ca­po­ver­so 2 let­te­ra a LTC, la do­cu­men­ta­zio­ne tec­ni­ca spe­ci­fi­ca le par­ti che so­no sta­te ap­pli­ca­te;
e.
una co­pia del­la di­chia­ra­zio­ne di con­for­mi­tà re­dat­ta se­con­do l’al­le­ga­to 5;
f.
se è sta­to uti­liz­za­to il mo­du­lo di va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà de­scrit­to nell’al­le­ga­to 3, una co­pia del cer­ti­fi­ca­to dell’esa­me del ti­po e dei suoi al­le­ga­ti co­me con­se­gna­ti dall’or­ga­ni­smo di va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà coin­vol­to;
g.
i ri­sul­ta­ti dei cal­co­li di pro­get­ta­zio­ne rea­liz­za­ti, dei con­trol­li ef­fet­tua­ti e al­tri ele­men­ti del­lo stes­so ge­ne­re;
h.
le re­la­zio­ni sul­le pro­ve ef­fet­tua­te;
i.
una spie­ga­zio­ne del­la con­for­mi­tà ai re­qui­si­ti di cui all’ar­ti­co­lo 9 e l’in­clu­sio­ne o l’esclu­sio­ne del­le in­for­ma­zio­ni sull’im­bal­lag­gio ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 19.

5 Se la do­cu­men­ta­zio­ne tec­ni­ca non è re­dat­ta in una del­le lin­gue uf­fi­cia­li del­la Sviz­ze­ra o in in­gle­se, l’UF­COM può chie­der­ne la tra­du­zio­ne in­te­gra­le o par­zia­le in una di que­ste lin­gue.

15 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vi­go­re dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6213).

Art. 15 Dichiarazione di conformità  

1 Ogni im­pian­to di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne mes­so a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to de­ve es­se­re cor­re­da­to, a di­scre­zio­ne del fab­bri­can­te, di una di­chia­ra­zio­ne di con­for­mi­tà ai re­qui­si­ti es­sen­zia­li com­ple­ta se­con­do l’al­le­ga­to 5 o ab­bre­via­ta se­con­do l’al­le­ga­to 6.

2 La di­chia­ra­zio­ne di con­for­mi­tà è re­dat­ta dal fab­bri­can­te o dal suo man­da­ta­rio con­for­me­men­te ai mo­del­li fi­gu­ran­ti ne­gli al­le­ga­ti 5 e 6. La di­chia­ra­zio­ne di con­for­mi­tà, ag­gior­na­ta re­go­lar­men­te, at­te­sta la con­for­mi­tà ai re­qui­si­ti es­sen­zia­li.

3 La di­chia­ra­zio­ne di con­for­mi­tà de­ve es­se­re re­dat­ta o tra­dot­ta in una del­le lin­gue uf­fi­cia­li del­la Sviz­ze­ra o in in­gle­se.

4 Se l’im­pian­to di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne è sog­get­to a più re­go­la­men­ta­zio­ni che esi­go­no una di­chia­ra­zio­ne di con­for­mi­tà, va re­dat­ta una so­la di­chia­ra­zio­ne. Un dos­sier con­te­nen­te di­ver­se di­chia­ra­zio­ni in­di­vi­dua­li è equi­pa­ra­to a una di­chia­ra­zio­ne sin­go­la.

Art. 16 Conservazione della dichiarazione di conformità e della documentazione tecnica  

1 Il fab­bri­can­te, il suo man­da­ta­rio o, se nes­su­no dei due ri­sie­de in Sviz­ze­ra, l’im­por­ta­to­re de­vo­no po­ter pre­sen­ta­re una co­pia del­la di­chia­ra­zio­ne di con­for­mi­tà e del­la do­cu­men­ta­zio­ne tec­ni­ca du­ran­te die­ci an­ni a de­cor­re­re dal­la da­ta dell’im­mis­sio­ne in com­mer­cio dell’im­pian­to.

2 In ca­so di im­mis­sio­ne in com­mer­cio di se­rie di im­pian­ti di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne, il ter­mi­ne de­cor­re dal­la da­ta dell’im­mis­sio­ne in com­mer­cio dell’ul­ti­mo esem­pla­re del­la se­rie in que­stio­ne.

3 Il for­ni­to­re di ser­vi­zi su or­di­na­zio­ne sog­gia­ce all’ob­bli­go di cui al ca­po­ver­so 1:

a.
se il fab­bri­can­te e il suo man­da­ta­rio non ri­sie­do­no in Sviz­ze­ra; e
b.
se l’im­por­ta­to­re im­por­ta l’im­pian­to per il pro­prio uti­liz­zo.16

16 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vi­go­re dal 16 lug. 2021 (RU 2020 6213).

Art. 17 Laboratori di prova e organismi di valutazione della conformità  

1 I la­bo­ra­to­ri di pro­va e gli or­ga­ni­smi di va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà che sti­la­no rap­por­ti o ri­la­scia­no cer­ti­fi­ca­ti de­vo­no es­se­re:

a.
ac­cre­di­ta­ti con­for­me­men­te all’or­di­nan­za del 17 giu­gno 199617 sull’ac­cre­di­ta­men­to e sul­la de­si­gna­zio­ne (OAccD);
b.
ri­co­no­sciu­ti in Sviz­ze­ra in vir­tù di ac­cor­di in­ter­na­zio­na­li; op­pu­re
c.
au­to­riz­za­ti in al­tro mo­do dal di­rit­to sviz­ze­ro.

2 Chi si fon­da su do­cu­men­ti di un or­ga­ni­smo di­ver­so da quel­li ci­ta­ti nel ca­po­ver­so 1 de­ve pro­va­re con ve­ro­si­mi­glian­za che le pro­ce­du­re di pro­va o di va­lu­ta­zio­ne e le qua­li­fi­che di det­to or­ga­ni­smo sod­di­sfa­no le esi­gen­ze sviz­ze­re (art. 18 cpv. 2 LOTC).

3 Ol­tre agli ob­bli­ghi pre­vi­sti dall’OAccD, gli or­ga­ni­smi di va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà de­vo­no:

a.
par­te­ci­pa­re al­le at­ti­vi­tà di re­go­la­men­ta­zio­ne in ma­te­ria di im­pian­ti di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne e di pia­ni­fi­ca­zio­ne del­le fre­quen­ze;
b.
sod­di­sfa­re gli ob­bli­ghi d’in­for­ma­zio­ne pre­vi­sti ne­gli al­le­ga­ti 3 e 4.

4 L’UF­COM ema­na le pre­scri­zio­ni am­mi­ni­stra­ti­ve ne­ces­sa­rie in re­la­zio­ne agli ob­bli­ghi di cui al ca­po­ver­so 3 let­te­ra a, te­nen­do con­to del­la pras­si in­ter­na­zio­na­le.

Sezione 3: Informazioni

Art. 18 Marchio di conformità, informazioni d’identificazione e rintracciabilità  

1 Ogni im­pian­to di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne de­ve re­ca­re il mar­chio di con­for­mi­tà con­for­me­men­te all’al­le­ga­to 1 nu­me­ro 1 o il mar­chio di con­for­mi­tà este­ro di cui nell’al­le­ga­to 1 nu­me­ro 2.

2Il mar­chio di con­for­mi­tà de­ve es­se­re ap­po­sto in mo­do vi­si­bi­le, leg­gi­bi­le e in­de­le­bi­le sull’im­pian­to di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne o sul­la sua tar­ghet­ta, a me­no che ciò non sia pos­si­bi­le o giu­sti­fi­ca­to dal­la na­tu­ra dell’im­pian­to. De­ve es­se­re ap­po­sto in mo­do vi­si­bi­le e leg­gi­bi­le sull’im­bal­lag­gio.

3Ogni im­pian­to di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne de­ve re­ca­re, se del ca­so, il nu­me­ro d’iden­ti­fi­ca­zio­ne dell’or­ga­ni­smo di va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà. Que­sto nu­me­ro ha la stes­sa al­tez­za del mar­chio di con­for­mi­tà.

4 Ogni im­pian­to di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne de­ve es­se­re iden­ti­fi­ca­to tra­mi­te il ti­po, il lot­to, il nu­me­ro di se­rie o qual­sia­si al­tra in­for­ma­zio­ne che ne con­sen­ta un’iden­ti­fi­ca­zio­ne uni­vo­ca. Qua­lo­ra le di­men­sio­ni o la na­tu­ra dell’im­pian­to di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne non lo con­sen­ta­no, que­ste in­for­ma­zio­ni de­vo­no fi­gu­ra­re sull’im­bal­lag­gio dell’im­pian­to di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne o in un do­cu­men­to di ac­com­pa­gna­men­to.

5 Ogni im­pian­to di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne de­ve re­ca­re il no­me, la ra­gio­ne so­cia­le o il mar­chio re­gi­stra­to del fab­bri­can­te non­ché l’in­di­riz­zo po­sta­le al qua­le può es­se­re con­tat­ta­to. Ove ciò non sia pos­si­bi­le, que­ste in­for­ma­zio­ni de­vo­no fi­gu­ra­re sull’im­bal­lag­gio dell’im­pian­to o in un do­cu­men­to di ac­com­pa­gna­men­to. L’in­di­riz­zo pre­ci­sa un uni­co luo­go ove il fab­bri­can­te può es­se­re con­tat­ta­to. I da­ti so­no in­di­ca­ti in una lin­gua che può es­se­re fa­cil­men­te com­pre­sa da­gli uti­liz­za­to­ri fi­na­li.

6 Se il fab­bri­can­te non ha se­de in Sviz­ze­ra, ogni im­pian­to di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne de­ve an­che re­ca­re il no­me, la ra­gio­ne so­cia­le o il mar­chio re­gi­stra­to dell’im­por­ta­to­re, non­ché l’in­di­riz­zo po­sta­le al qua­le può es­se­re con­tat­ta­to. Ove ciò non sia pos­si­bi­le, que­ste in­for­ma­zio­ni de­vo­no fi­gu­ra­re sull’im­bal­lag­gio dell’im­pian­to o in un do­cu­men­to di ac­com­pa­gna­men­to. I da­ti so­no in­di­ca­ti in una lin­gua che può es­se­re fa­cil­men­te com­pre­sa da­gli uti­liz­za­to­ri fi­na­li.

6bis Se il fab­bri­can­te e il suo man­da­ta­rio non ri­sie­do­no in Sviz­ze­ra e l’im­por­ta­to­re im­por­ta l’im­pian­to per il pro­prio uti­liz­zo, ogni im­pian­to di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne de­ve an­che re­ca­re il no­me, la ra­gio­ne so­cia­le o il mar­chio re­gi­stra­to del for­ni­to­re di ser­vi­zi su or­di­na­zio­ne, non­ché l’in­di­riz­zo po­sta­le al qua­le può es­se­re con­tat­ta­to. Se ciò non è pos­si­bi­le, que­ste in­for­ma­zio­ni de­vo­no fi­gu­ra­re sull’im­bal­lag­gio dell’im­pian­to o in un do­cu­men­to di ac­com­pa­gna­men­to. I da­ti so­no in­di­ca­ti in una lin­gua che può es­se­re fa­cil­men­te com­pre­sa da­gli uti­liz­za­to­ri fi­na­li.18

7 L’UF­COM ema­na le pre­scri­zio­ni am­mi­ni­stra­ti­ve ne­ces­sa­rie.

18 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vi­go­re dal 16 lug. 2021 (RU 2020 6213).

Art. 19 Altre informazioni  

1 Ogni im­pian­to di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne de­ve es­se­re cor­re­da­to da istru­zio­ni e in­for­ma­zio­ni sul­la si­cu­rez­za. Le istru­zio­ni con­ten­go­no tut­te le in­di­ca­zio­ni ne­ces­sa­rie per uti­liz­za­re l’im­pian­to di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne con­for­me­men­te al suo sco­po. Fra le in­di­ca­zio­ni fi­gu­ra, se del ca­so, una de­scri­zio­ne de­gli ac­ces­so­ri e dei com­po­nen­ti (soft­ware in­clu­si) che con­sen­to­no l’eser­ci­zio con­for­me al­lo sco­po dell’im­pian­to di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne.

2 Ogni im­pian­to di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne emit­ten­te de­ve es­se­re cor­re­da­to dal­le se­guen­ti in­for­ma­zio­ni:

a.
le ban­de di fre­quen­ze uti­liz­za­te dall’im­pian­to di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne;
b.
la po­ten­za di tra­smis­sio­ne mas­si­ma sul­le ban­de di fre­quen­ze uti­liz­za­te dall’im­pian­to di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne;
c.
se del ca­so, le re­stri­zio­ni d’eser­ci­zio, in par­ti­co­la­re l’ob­bli­go di di­spor­re di una con­ces­sio­ne per l’eser­ci­zio.

3 L’in­di­ca­zio­ne di cui al ca­po­ver­so 2 let­te­ra c de­ve es­se­re ri­por­ta­ta an­che sull’im­bal­lag­gio.

4 Per gli im­pian­ti di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne il cui eser­ci­zio è sot­to­po­sto a re­stri­zio­ni, le of­fer­te fat­te sen­za pre­sen­ta­zio­ne di un esem­pla­re fi­si­co, se­gna­ta­men­te su In­ter­net o tra­mi­te un pro­spet­to, de­vo­no chia­ra­men­te in­di­ca­re ta­li re­stri­zio­ni.

5 Le in­for­ma­zio­ni so­no re­dat­te in mo­do com­pren­si­bi­le per gli uti­liz­za­to­ri, nel­la lin­gua uf­fi­cia­le del luo­go di ven­di­ta dell’im­pian­to. Nel­le lo­ca­li­tà bi­lin­gui de­vo­no es­se­re re­dat­te nel­le due lin­gue uf­fi­cia­li.

6 L’UF­COM ema­na le pre­scri­zio­ni am­mi­ni­stra­ti­ve ne­ces­sa­rie, te­nen­do con­to del­la pras­si in­ter­na­zio­na­le.

Art. 20 Restrizioni  

Se un im­pian­to di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne ri­ce­ven­te che per­met­te di ascol­ta­re sia tra­smis­sio­ni di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne pub­bli­che che tra­smis­sio­ni di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne non pub­bli­che ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 179bis del Co­di­ce pe­na­le19, l’of­fer­ta e le in­for­ma­zio­ni for­ni­te con l’im­pian­to de­vo­no li­mi­tar­si a men­zio­na­re l’ascol­to del­le tra­smis­sio­ni pub­bli­che.

Sezione 4: Obblighi generali degli operatori economici

Art. 21 Obblighi d’identificazione  

1 Su ri­chie­sta dell’UF­COM, gli ope­ra­to­ri eco­no­mi­ci iden­ti­fi­ca­no:

a.
qual­sia­si ope­ra­to­re eco­no­mi­co che ab­bia for­ni­to lo­ro un im­pian­to di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne;
b.
qual­sia­si ope­ra­to­re eco­no­mi­co al qua­le ab­bia­no for­ni­to un im­pian­to di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne.

2 Es­si de­vo­no es­se­re in gra­do di pre­sen­ta­re le in­for­ma­zio­ni di cui al ca­po­ver­so 1 per die­ci an­ni a de­cor­re­re dal­la da­ta in cui è sta­to for­ni­to lo­ro l’im­pian­to di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne e per die­ci an­ni a de­cor­re­re dal­la da­ta in cui es­si han­no for­ni­to l’im­pian­to di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne.

Art. 22 Obblighi legati al trasporto e allo stoccaggio  

Gli im­por­ta­to­ri e i di­stri­bu­to­ri de­vo­no ga­ran­ti­re che, fin­tan­to che un im­pian­to di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne è sot­to la lo­ro re­spon­sa­bi­li­tà, le con­di­zio­ni di stoc­cag­gio o di tra­spor­to non com­pro­met­ta­no la sua con­for­mi­tà ai re­qui­si­ti es­sen­zia­li del­la pre­sen­te or­di­nan­za.

Art. 23 Obblighi di controllo  

1 Lad­do­ve ri­te­nu­to ne­ces­sa­rio in con­si­de­ra­zio­ne dei ri­schi pre­sen­ta­ti da­gli im­pian­ti di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne, i fab­bri­can­ti e gli im­por­ta­to­ri ese­guo­no, per pro­teg­ge­re la sa­lu­te e la si­cu­rez­za de­gli uti­liz­za­to­ri fi­na­li, una pro­va a cam­pio­ne su­gli im­pian­ti di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne mes­si a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to e, se ne­ces­sa­rio, al­le­sti­sco­no un re­gi­stro dei re­cla­mi, de­gli im­pian­ti di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne non con­for­mi o ri­chia­ma­ti e in­for­ma­no i di­stri­bu­to­ri di ta­le con­trol­lo.

2 I fab­bri­can­ti o gli im­por­ta­to­ri che ri­ten­go­no o han­no mo­ti­vo di sup­por­re che un im­pian­to di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne da es­si im­mes­so in com­mer­cio non sia con­for­me al­la pre­sen­te or­di­nan­za de­vo­no adot­ta­re sen­za in­du­gio le mi­su­re cor­ret­ti­ve ne­ces­sa­rie per ren­de­re con­for­me ta­le im­pian­to o, se ne­ces­sa­rio, ri­ti­rar­lo o ri­chia­mar­lo.

3 I di­stri­bu­to­ri che ri­ten­go­no o han­no mo­ti­vo di sup­por­re che un im­pian­to di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne da es­si mes­so a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to non sia con­for­me al­la pre­sen­te or­di­nan­za de­vo­no as­si­cu­rar­si che sia­no pre­se le mi­su­re cor­ret­ti­ve ne­ces­sa­rie per ren­de­re con­for­me ta­le im­pian­to o, se ne­ces­sa­rio, ri­ti­rar­lo o ri­chia­mar­lo.

4 Qua­lo­ra l’im­pian­to di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne pre­sen­ti un ri­schio, i fab­bri­can­ti, i man­da­ta­ri, gli im­por­ta­to­ri e i di­stri­bu­to­ri de­vo­no in­for­mar­ne im­me­dia­ta­men­te l’UF­COM, in­di­can­do in par­ti­co­la­re in mo­do det­ta­glia­to i mo­ti­vi del­la non con­for­mi­tà e le mi­su­re cor­ret­ti­ve adot­ta­te.20

5 Qua­lo­ra l’im­pian­to di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne pre­sen­ti un ri­schio, i for­ni­to­ri di ser­vi­zi su or­di­na­zio­ne de­vo­no in­for­mar­ne im­me­dia­ta­men­te l’UF­COM, in­di­can­do in par­ti­co­la­re in mo­do det­ta­glia­to i mo­ti­vi del­la non con­for­mi­tà e le mi­su­re cor­ret­ti­ve adot­ta­te, nel ca­so in cui né il fab­bri­can­te, né il suo man­da­ta­rio ri­sie­da­no in Sviz­ze­ra e l’im­por­­ta­to­re ab­bia im­por­ta­to l’im­pian­to per il pro­prio uti­liz­zo.21

20 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vi­go­re dal 16 lug. 2021 (RU 2020 6213).

21 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vi­go­re dal 16 lug. 2021 (RU 2020 6213).

Art. 24 Obblighi di collaborazione  

1 Su ri­chie­sta mo­ti­va­ta dell’UF­COM, gli ope­ra­to­ri eco­no­mi­ci de­vo­no for­nir­gli tut­te le in­for­ma­zio­ni e la do­cu­men­ta­zio­ne ne­ces­sa­rie a di­mo­stra­re la con­for­mi­tà dell’im­pian­to di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne al­la pre­sen­te or­di­nan­za.

2 Le in­for­ma­zio­ni e la do­cu­men­ta­zio­ne de­vo­no es­se­re for­ni­te per scrit­to in for­ma­to car­ta­ceo o elet­tro­ni­co, in una lin­gua che può es­se­re fa­cil­men­te com­pre­sa dall’UF­COM.

3 Su ri­chie­sta dell’UF­COM, gli ope­ra­to­ri eco­no­mi­ci e i for­ni­to­ri di ser­vi­zi del­la so­cie­tà dell’in­for­ma­zio­ne col­la­bo­ra­no nell’ese­cu­zio­ne di tut­te le mi­su­re vol­te a eli­mi­na­re i ri­schi che un im­pian­to di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne da es­si mes­so a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to pre­sen­ta. Que­sto ob­bli­go si ap­pli­ca an­che al man­da­ta­rio per gli im­pian­ti di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne che rien­tra­no nel suo man­da­to.22

22 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vi­go­re dal 16 lug. 2021 (RU 2020 6213).

Capitolo 3: Eccezioni

Art. 25  

1 Non so­no sog­get­ti al­le di­spo­si­zio­ni del ca­pi­to­lo 2:

a.23
gli im­pian­ti di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne in­stal­la­ti ed eser­ci­ta­ti esclu­si­va­men­te su fre­quen­ze at­tri­bui­te all’eser­ci­to, per sco­pi mi­li­ta­ri, per sco­pi di pro­te­zio­ne ci­vi­le o per al­tri sco­pi le­ga­ti a si­tua­zio­ni straor­di­na­rie, sem­pre che non sia­no in­stal­la­ti ed eser­ci­ta­ti su una re­te di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne co­mu­ne con al­tri or­ga­ni­smi;
b.
gli im­pian­ti di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne in­stal­la­ti ed eser­ci­ta­ti esclu­si­va­men­te per sco­pi di spe­ri­men­ta­zio­ne tec­ni­ca, sul­la ba­se di una con­ces­sio­ne di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne ri­la­scia­ta ap­po­si­ta­men­te;
c.
gli im­pian­ti di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne in­stal­la­ti ed eser­ci­ta­ti su fre­quen­ze su­pe­rio­ri a 3000 GHz;
d.
gli im­pian­ti di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne per ra­dioa­ma­to­ri che non so­no mes­si a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to;
e.
i kit di mon­tag­gio (art. 2 cpv. 5) per ra­dioa­ma­to­ri, a pre­scin­de­re dal­la mes­sa a di­spo­si­zio­ne o me­no sul mer­ca­to;
f.24
gli im­pian­ti di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne per ra­dioa­ma­to­ri mes­si a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to, che so­no sta­ti mo­di­fi­ca­ti per uso pro­prio da un ra­dioa­ma­to­re au­to­riz­za­to con­for­me­men­te all’ar­ti­co­lo 44 ca­po­ver­so 1 let­te­re a e b dell’or­di­nan­za del 18 no­vem­bre 202025 sull’uti­liz­za­zio­ne del­lo spet­tro del­le ra­dio­fre­quen­ze (OUS);
g.
gli im­pian­ti di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne che per­so­ne aven­ti do­mi­ci­lio o se­de all’este­ro in­stal­la­no tem­po­ra­nea­men­te ed eser­ci­ta­no per un pe­rio­do non su­pe­rio­re a tre me­si, se:
1.
l’in­stal­la­zio­ne e l’eser­ci­zio di ta­li im­pian­ti so­no am­mes­si nel re­la­ti­vo Sta­to, e
2.
la po­ten­za e le fre­quen­ze de­gli im­pian­ti so­no con­for­mi al­le pre­scri­zio­ni tec­ni­che de­fi­ni­te dall’UF­COM;
h.26
gli im­pian­ti di ra­dio­te­le­fo­nia e di ra­dio­na­vi­ga­zio­ne in­stal­la­ti ed eser­ci­ta­ti esclu­si­va­men­te su ae­ro­mo­bi­li con oc­cu­pan­ti, che ser­vo­no a coor­di­na­re il traf­fi­co ae­reo e a ga­ran­ti­re un pi­lo­tag­gio si­cu­ro de­gli ae­ro­mo­bi­li, e che so­no ri­co­no­sciu­ti a ta­le sco­po dall’Uf­fi­cio fe­de­ra­le dell’avia­zio­ne ci­vi­le; que­st’ul­ti­mo in­for­ma l’UF­COM de­gli im­pian­ti ri­co­no­sciu­ti;
hbis.27
gli im­pian­ti di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne in­stal­la­ti su ae­ro­mo­bi­li sen­za oc­cu­pan­ti, la cui pro­get­ta­zio­ne è cer­ti­fi­ca­ta con­for­me­men­te all’ar­ti­co­lo 56 pa­ra­gra­fo 1 del re­go­la­men­to (UE) 2018/113928 e che so­no de­sti­na­ti a fun­zio­na­re uni­ca­men­te su fre­quen­ze at­tri­bui­te dal Re­go­la­men­to del­le ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ni del 17 no­vem­bre 199529 per un’uti­liz­za­zio­ne ae­ro­nau­ti­ca pro­tet­ta;
i.
i kit di va­lu­ta­zio­ne su mi­su­ra per pro­fes­sio­ni­sti de­sti­na­ti a es­se­re uti­liz­za­ti uni­ca­men­te in strut­tu­re di ri­cer­ca e di svi­lup­po a ta­li fi­ni;
j.
gli im­pian­ti di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne emit­ten­ti per mi­su­ra­zio­ni e per pro­ve che, in­stal­la­ti ed eser­ci­ta­ti da per­so­ne spe­cia­liz­za­te nel set­to­re del­le te­le­co­mu­ni­ca­zio­ni, ser­vo­no a in­di­vi­dua­re e a dia­gno­sti­ca­re i pro­ble­mi al mo­men­to del­la mes­sa in ser­vi­zio, dell’in­stal­la­zio­ne o dell’eser­ci­zio de­gli im­pian­ti di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne op­pu­re per de­ter­mi­na­re le lo­ro ca­rat­te­ri­sti­che e ve­ri­fi­ca­re il lo­ro cor­ret­to fun­zio­na­men­to;
k.
gli im­pian­ti di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne ri­ce­ven­ti per mi­su­ra­zio­ni e per pro­ve, che ser­vo­no a in­di­vi­dua­re e a dia­gno­sti­ca­re i pro­ble­mi al mo­men­to del­la mes­sa in ser­vi­zio, dell’in­stal­la­zio­ne o dell’eser­ci­zio de­gli im­pian­ti di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne op­pu­re per de­ter­mi­na­re le lo­ro ca­rat­te­ri­sti­che e ve­ri­fi­ca­re il lo­ro cor­ret­to fun­zio­na­men­to.

2 Gli im­pian­ti di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne che rien­tra­no nel cam­po d’ap­pli­ca­zio­ne del ca­pi­to­lo 3 del­la pre­sen­te or­di­nan­za sog­giac­cio­no all’OPBT30 e all’OCEM31 per quan­to con­cer­ne le con­di­zio­ni re­la­ti­ve al­la mes­sa a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to. So­no fat­ti sal­vi gli ar­ti­co­li 36–40 del­la pre­sen­te or­di­nan­za.

3 Gli im­pian­ti di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne di cui al ca­po­ver­so 1 let­te­re b e g non pos­so­no es­se­re mes­si a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to.

23 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vi­go­re dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6213).

24 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vi­go­re dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6213).

25 RS 784.102.1

26 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vi­go­re dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6213).

27 In­tro­dot­ta dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vi­go­re dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6213).

28 Re­go­la­men­to (UE) 2018/1139 del Par­la­men­to eu­ro­peo e del Con­si­glio, del 4 lu­glio 2018, re­can­te nor­me co­mu­ni nel set­to­re dell’avia­zio­ne ci­vi­le, che isti­tui­sce un’Agen­zia dell’Unio­ne eu­ro­pea per la si­cu­rez­za ae­rea e che mo­di­fi­ca i re­go­la­men­ti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le di­ret­ti­ve 2014/30/UE e 2014/53/UE del Par­la­men­to eu­ro­peo e del Con­si­glio, e abro­ga i re­go­la­men­ti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Par­la­men­to eu­ro­peo e del Con­si­glio e il re­go­la­men­to (CEE) n. 3922/91 del Con­si­glio, ver­sio­ne del­la GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

29 RS0.784.403.1

30 RS 734.26

31 RS 734.5

Capitolo 4: Disposizioni particolari

Sezione 1: Impianti di radiocomunicazione impiegati dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica

Art. 26 Omologazione degli impianti  

1 Fat­to sal­vo l’ar­ti­co­lo 6 ca­po­ver­so 2, gli im­pian­ti di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne de­sti­na­ti ad es­se­re im­pie­ga­ti dal­le au­to­ri­tà per ga­ran­ti­re la si­cu­rez­za pub­bli­ca pos­so­no es­se­re mes­si a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to sol­tan­to do­po es­se­re sta­ti omo­lo­ga­ti dall’UF­COM. L’omo­lo­ga­zio­ne ri­la­scia­ta dall’UF­COM va­le per tut­ti gli im­pian­ti del­lo stes­so ti­po.

2 Gli im­pian­ti di cui al ca­po­ver­so 1 de­vo­no sod­di­sfa­re i re­qui­si­ti es­sen­zia­li di cui all’ar­ti­co­lo 7 ca­po­ver­so 1 let­te­ra a.

3 Gli im­pian­ti di cui al ca­po­ver­so 1 de­vo­no an­che sod­di­sfa­re de­ter­mi­na­ti re­qui­si­ti in ma­te­ria di uti­liz­za­zio­ne del­lo spet­tro ai sen­si de­gli ar­ti­co­li 7 ca­po­ver­so 2 e 9 non­ché di com­pa­ti­bi­li­tà elet­tro­ma­gne­ti­ca ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 7 ca­po­ver­so 1 let­te­ra b.32

4 Gli im­pian­ti omo­lo­ga­ti de­vo­no es­se­re iden­ti­fi­ca­ti con­for­me­men­te all’ar­ti­co­lo 18 ca­po­ver­so 4 e re­ca­re il nu­me­ro di omo­lo­ga­zio­ne ri­la­scia­to dall’UF­COM. De­vo­no es­se­re cor­re­da­ti del­le in­for­ma­zio­ni ne­ces­sa­rie per l’uso pre­vi­sto.

5 L’UF­COM ema­na le pre­scri­zio­ni tec­ni­che e am­mi­ni­stra­ti­ve ne­ces­sa­rie.

32 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vi­go­re dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6213).

Art. 27 Autorizzazione per la messa a disposizione sul mercato  

1 Chiun­que vuo­le met­te­re a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to de­gli im­pian­ti di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne di cui all’ar­ti­co­lo 26 ca­po­ver­so 1 de­ve dap­pri­ma ot­te­ne­re un’au­to­riz­za­zio­ne dell’UF­COM. Que­st’ul­ti­mo può vin­co­lar­la a con­di­zio­ni e one­ri. Ema­na le pre­scri­zio­ni am­mi­ni­stra­ti­ve ne­ces­sa­rie.

2 In ca­so di man­ca­to ri­spet­to del­le con­di­zio­ni e de­gli one­ri re­la­ti­vi all’au­to­riz­za­zio­ne, l’UF­COM può ri­ti­ra­re que­st’ul­ti­ma sen­za in­den­niz­zo.

3 L’UF­COM tie­ne a di­spo­si­zio­ne del­le au­to­ri­tà di cui al ca­po­ver­so 4 un elen­co del­le per­so­ne ti­to­la­ri di un’au­to­riz­za­zio­ne ai sen­si del ca­po­ver­so 1 e un elen­co de­gli im­pian­ti omo­lo­ga­ti ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 26 ca­po­ver­so 1.

4 Gli im­pian­ti di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne di cui all’ar­ti­co­lo 26 ca­po­ver­so 1 pos­so­no es­se­re of­fer­ti o mes­si a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to sol­tan­to per:

a.
le au­to­ri­tà di po­li­zia, le au­to­ri­tà di per­se­gui­men­to pe­na­le o le au­to­ri­tà pre­po­ste all’ese­cu­zio­ne del­le pe­ne;
b.
il Ser­vi­zio del­le at­ti­vi­tà in­for­ma­ti­ve del­la Con­fe­de­ra­zio­ne;
c.
l’eser­ci­to;
d.
le au­to­ri­tà com­pe­ten­ti per le ri­cer­che in si­tua­zio­ni di emer­gen­za o le ri­cer­che di per­so­ne con­dan­na­te.33

33 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vi­go­re dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6213).

Art. 27a Dimostrazione 34  

1 Chiun­que in­ten­de in­stal­la­re ed eser­ci­ta­re per di­mo­stra­zio­ne un im­pian­to di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne de­sti­na­to a es­se­re im­pie­ga­to dal­le au­to­ri­tà per ga­ran­ti­re la si­cu­rez­za pub­bli­ca e che non è sta­to omo­lo­ga­to dall’UF­COM ne­ces­si­ta di un’au­to­riz­za­zio­ne ri­la­scia­ta da que­st’ul­ti­mo.

2 L’UF­COM ri­la­scia l’au­to­riz­za­zio­ne se la di­mo­stra­zio­ne non osta­co­la ec­ces­si­va­men­te l’eser­ci­zio re­go­la­re at­tua­le o fu­tu­ro del­le fre­quen­ze nel­le ban­de in que­stio­ne.

3 La di­mo­stra­zio­ne è au­to­riz­za­ta uni­ca­men­te nel qua­dro sta­bi­li­to dall’UF­COM. Que­st’ul­ti­mo sta­bi­li­sce in par­ti­co­la­re la du­ra­ta e il luo­go del­la di­mo­stra­zio­ne non­ché le ban­de di fre­quen­ze in cui le emis­sio­ni so­no au­to­riz­za­te. Le emis­sio­ni al di fuo­ri di que­ste ban­de de­vo­no es­se­re il più bas­se pos­si­bi­le.

34 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vi­go­re dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6213).

Art. 28 Restrizioni d’esercizio 35  

Gli im­pian­ti di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne di cui all’ar­ti­co­lo 26 ca­po­ver­so 1 pos­so­no es­se­re eser­ci­ta­ti sol­tan­to dal­le au­to­ri­tà di cui all’ar­ti­co­lo 27 ca­po­ver­so 4 al­le con­di­zio­ni fis­sa­te ne­gli ar­ti­co­li 53–59 OUS36.

35 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vi­go­re dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6213).

36 RS 784.102.1

Sezione 2: Fiere e dimostrazioni

Art. 29  

1 Chiun­que espo­ne un im­pian­to di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne che non sod­di­sfa le con­di­zio­ni ri­chie­ste per la sua mes­sa a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to de­ve in­di­ca­re chia­ra­men­te che que­sto non è con­for­me al­le pre­scri­zio­ni e che non può es­se­re mes­so a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to o mes­so in ser­vi­zio.

2 Chiun­que in­ten­de in­stal­la­re ed eser­ci­ta­re per di­mo­stra­zio­ne un im­pian­to di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne che non sod­di­sfa le con­di­zio­ni ri­chie­ste per la sua mes­sa a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to de­ve ot­te­ne­re la ne­ces­sa­ria con­ces­sio­ne (art. 30 OUS37).38

3 So­no fat­ti sal­vi gli ar­ti­co­li 22 OPBT39 e 22 OCEM40.

37 RS 784.102.1

38 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vi­go­re dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6213).

39 RS 734.26

40 RS 734.5

Capitolo 5: Messa a disposizione sul mercato e dimostrazione di nuovi impianti di telecomunicazione collegati per filo

Art. 30 Messa a disposizione sul mercato  

1 Gli im­pian­ti di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne col­le­ga­ti per fi­lo pos­so­no es­se­re mes­si a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to sol­tan­to se sod­di­sfa­no le di­spo­si­zio­ni ap­pli­ca­bi­li dell’OPBT41 e dell’OCEM42 per quan­to con­cer­ne le con­di­zio­ni del­la mes­sa a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to.

2 Non sot­to­stan­no al ca­po­ver­so 1 ma pos­so­no es­se­re mes­si in ser­vi­zio ed eser­ci­ta­ti sol­tan­to se non met­to­no in pe­ri­co­lo le per­so­ne e i be­ni e non in­ter­fe­ri­sco­no con il traf­fi­co del­le te­le­co­mu­ni­ca­zio­ni o la ra­dio­dif­fu­sio­ne, gli im­pian­ti ter­mi­na­li di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne col­le­ga­ti per fi­lo:

a.
mes­si in ser­vi­zio ed eser­ci­ta­ti esclu­si­va­men­te per sco­pi di spe­ri­men­ta­zio­ne tec­ni­ca per al mas­si­mo 18 me­si;
b.
mes­si in ser­vi­zio ed eser­ci­ta­ti esclu­si­va­men­te dai be­ne­fi­cia­ri isti­tu­zio­na­li di pri­vi­le­gi, im­mu­ni­tà e fa­ci­li­ta­zio­ni di cui all’ar­ti­co­lo 2 ca­po­ver­so 1 let­te­re a, b, d–f, i, k e l del­la leg­ge del 22 giu­gno 200743 sul­lo Sta­to ospi­te, all’in­ter­no dei pro­pri edi­fi­ci o in un’area con­ti­gua.
Art. 31 Dimostrazione  

1 Chiun­que in­ten­de met­te­re in ser­vi­zio ed eser­ci­ta­re per di­mo­stra­zio­ne un im­pian­to ter­mi­na­le di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne che non sod­di­sfa le con­di­zio­ni ri­chie­ste per la mes­sa a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to, al­lac­cian­do­lo al­le re­te di un for­ni­to­re di ser­vi­zi di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne, de­ve ot­te­ne­re il con­sen­so di que­st’ul­ti­mo.

2 So­no fat­ti sal­vi gli ar­ti­co­li 22 OMBT44 e 22 OCEM45.

Capitolo 6: Messa in servizio, installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione

Art. 32 Messa in servizio ed esercizio  

1 Gli im­pian­ti di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne con­tem­pla­ti dal­la pre­sen­te or­di­nan­za e mes­si in ser­vi­zio de­vo­no es­se­re con­for­mi al­la pre­sen­te or­di­nan­za.

2 Gli im­pian­ti di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne col­le­ga­ti per fi­lo mes­si in ser­vi­zio de­vo­no es­se­re con­for­mi al­le di­spo­si­zio­ni ap­pli­ca­bi­li dell’OCEM46 per quan­to con­cer­ne le con­di­zio­ni di mes­sa in ser­vi­zio.

3 Gli im­pian­ti di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne de­vo­no es­se­re cor­ret­ta­men­te in­stal­la­ti, sot­to­po­sti a ma­nu­ten­zio­ne ed eser­ci­ta­ti con­for­me­men­te agli sco­pi pre­vi­sti.

4 Un im­pian­to di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne de­ve es­se­re mes­so in ser­vi­zio ed eser­ci­ta­to con­for­me­men­te al­le istru­zio­ni del fab­bri­can­te.

5 Se un for­ni­to­re di ser­vi­zi met­te in ser­vi­zio un im­pian­to di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne, de­ve ri­spet­ta­re le re­go­le tec­ni­che ri­co­no­sciu­te.

6 La ri­pa­ra­zio­ne di un im­pian­to di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne de­ve es­se­re ef­fet­tua­ta con­for­man­te ai re­qui­si­ti es­sen­zia­li e a quel­li in ma­te­ria di uti­liz­zo del­lo spet­tro del­le fre­quen­ze.

Art. 33 Impianti di telecomunicazione collegati per filo basati sulla tecnologia CPL  

1 Al­lo sco­po di evi­ta­re in­ter­fe­ren­ze, l’UF­COM può ema­na­re pre­scri­zio­ni tec­ni­che e am­mi­ni­stra­ti­ve con­cer­nen­ti la mes­sa in ser­vi­zio, l’in­stal­la­zio­ne e l’eser­ci­zio di im­pian­ti di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne col­le­ga­ti per fi­lo che uti­liz­za­no la re­te elet­tri­ca, com­pre­si gli im­pian­ti in­ter­ni, per tra­smet­te­re da­ti (cor­ren­te por­tan­te in li­nea, CPL).

2 La mes­sa in ser­vi­zio di im­pian­ti CPL per la tra­smis­sio­ne di da­ti nell’am­bi­to dei ser­vi­zi di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne e del­le re­ti pri­va­te che si esten­do­no a di­ver­si edi­fi­ci non con­ti­gui de­ve es­se­re pre­via­men­te no­ti­fi­ca­ta all’UF­COM.

3 L’UF­COM può sot­to­por­re a pre­via au­to­riz­za­zio­ne l’eser­ci­zio di im­pian­ti CPL in de­ter­mi­na­ti ca­si pro­ble­ma­ti­ci qua­li l’uti­liz­za­zio­ne di li­nee ae­ree.

Capitolo 7: Messa a disposizione sul mercato, installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione usati

Art. 34 Messa a disposizione sul mercato di impianti di telecomunicazione usati  

1 Gli im­pian­ti di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne usa­ti pos­so­no es­se­re mes­si a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to uni­ca­men­te se ri­spet­ta­no le di­spo­si­zio­ni in vi­go­re al mo­men­to in cui so­no sta­ti im­mes­si in com­mer­cio e se le nor­me o le pre­scri­zio­ni tec­ni­che ap­pli­ca­bi­li non so­no sta­te og­get­to di mo­di­fi­che so­stan­zia­li. L’ar­ti­co­lo 35 si ap­pli­ca per ana­lo­gia.

2 Gli im­pian­ti di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne usa­ti, i cui com­po­nen­ti im­por­tan­ti per il fun­zio­na­men­to so­no sta­ti mo­di­fi­ca­ti, so­no sog­get­ti al­le stes­se di­spo­si­zio­ni ap­pli­ca­bi­li agli im­pian­ti nuo­vi.

3 Chiun­que in­ten­de met­te­re a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to un im­pian­to di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne usa­to de­ve tra­smet­te­re all’ac­qui­ren­te le in­for­ma­zio­ni sul­le even­tua­li re­stri­zio­ni d’uti­liz­zo di cui era cor­re­da­to l’im­pian­to al mo­men­to dell’ac­qui­sto.

4 L’ar­ti­co­lo 19 ca­po­ver­so 4 si ap­pli­ca per ana­lo­gia.

Art. 35 Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione usati  

In ca­so di mo­di­fi­che so­stan­zia­li del­le nor­me o pre­scri­zio­ni tec­ni­che ap­pli­ca­bi­li, l’UF­COM ema­na se ne­ces­sa­rio pre­scri­zio­ni tec­ni­che e am­mi­ni­stra­ti­ve re­la­ti­ve all’in­stal­la­zio­ne e all’eser­ci­zio di im­pian­ti di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne usa­ti.

Capitolo 8: Controllo

Art. 36 Principi  

1 L’UF­COM ve­ri­fi­ca che gli im­pian­ti di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne mes­si a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to, mes­si in ser­vi­zio, in­stal­la­ti ed eser­ci­ta­ti sia­no con­for­mi al­la pre­sen­te or­di­nan­za e al­le pro­prie pre­scri­zio­ni (art. 33 cpv. 1 LTC). Il con­trol­lo de­gli aspet­ti re­la­ti­vi al­la pro­te­zio­ne del­la sa­lu­te e al­la si­cu­rez­za (art. 7 cpv. 1 lett. a) in­com­be all’au­to­ri­tà d’ese­cu­zio­ne dell’OPBT47.

2 A ta­le fi­ne l’UF­COM pro­ce­de a con­trol­li a cam­pio­ne. Ef­fet­tua un con­trol­lo qua­lo­ra vi sia mo­ti­vo di sup­por­re che un im­pian­to di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne non è con­for­me al­le di­spo­si­zio­ni del­la pre­sen­te or­di­nan­za e al­le pre­scri­zio­ni dell’UF­COM. È inol­tre au­to­riz­za­to a con­trol­la­re im­pian­ti di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne nell’am­bi­to dell’esa­me di una do­man­da di con­ces­sio­ne.

3 L’UF­COM può esi­ge­re che l’Am­mi­ni­stra­zio­ne fe­de­ra­le del­le do­ga­ne (AFD) gli for­ni­sca, per un pe­rio­do de­ter­mi­na­to, in­for­ma­zio­ni sull’im­por­ta­zio­ne di im­pian­ti di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne.

4 Se, nel qua­dro del­le sue at­ti­vi­tà or­di­na­rie, l’AFD sco­pre im­pian­ti di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne per i qua­li so­spet­ta, in ba­se a una li­sta di con­trol­lo for­ni­ta dall’UF­COM, la non con­for­mi­tà al­la pre­sen­te or­di­nan­za, ne pre­le­va un cam­pio­ne e lo tra­smet­te sen­za in­du­gio all’UF­COM.

5 Per quan­to at­tie­ne agli im­pian­ti di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne mi­li­ta­ri, ri­ma­ne sal­va l’or­di­nan­za del 2 mag­gio 199048 con­cer­nen­te la pro­te­zio­ne del­le ope­re mi­li­ta­ri.

Art. 37 Competenze  

1 L’UF­COM può esi­ge­re da­gli ope­ra­to­ri eco­no­mi­ci i do­cu­men­ti e le in­for­ma­zio­ni che di­mo­stra­no la con­for­mi­tà de­gli im­pian­ti di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne al­le di­spo­si­zio­ni del­la pre­sen­te or­di­nan­za e al­le pro­prie pre­scri­zio­ni, non­ché la con­se­gna gra­tui­ta dei per­ti­nen­ti im­pian­ti per esa­mi­nar­li o far­li esa­mi­na­re da uno dei la­bo­ra­to­ri ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 17.

2 In oc­ca­sio­ne dei con­trol­li l’uti­liz­za­to­re de­ve pre­sen­ta­re:

a. la do­cu­men­ta­zio­ne in suo pos­ses­so re­la­ti­va agli im­pian­ti di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne; e

b. le in­for­ma­zio­ni uti­li che per­met­to­no di iden­ti­fi­ca­re la per­so­na re­spon­sa­bi­le del­la mes­sa a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to.

Art. 38 Prove di laboratorio  

1 L’UF­COM fa esa­mi­na­re un im­pian­to di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne da un la­bo­ra­to­rio ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 17 se:

a.
dal­le pro­ve da es­so stes­so ef­fet­tua­te ri­sul­ta che ta­le im­pian­to non ri­spet­ta i re­qui­si­ti di cui agli ar­ti­co­li 7 o 9; e
b.
la ri­chie­sta pro­vie­ne dal­la per­so­na re­spon­sa­bi­le del­la mes­sa a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to di que­sto im­pian­to.

2 Pri­ma di far esa­mi­na­re gli im­pian­ti da un la­bo­ra­to­rio ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 17, l’UF­COM sen­te la per­so­na re­spon­sa­bi­le del­la mes­sa a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to, se­gna­ta­men­te per quan­to ri­guar­da il la­bo­ra­to­rio scel­to, la por­ta­ta del­le pro­ve e la sti­ma dei co­sti.

3 I co­sti del­le pro­ve di la­bo­ra­to­rio so­no a ca­ri­co del re­spon­sa­bi­le del­la mes­sa a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to dell’im­pian­to di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne qua­lo­ra dal­le pro­ve ri­sul­ti che que­st’ul­ti­mo non sod­di­sfa i re­qui­si­ti ri­chie­sti.

4 L’UF­COM può in­ca­ri­ca­re un la­bo­ra­to­rio qua­lo­ra es­so stes­so non pos­sa ef­fet­tua­re le pro­ve. In que­sto ca­so, al­la per­so­na re­spon­sa­bi­le del­la mes­sa a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to di un im­pian­to che non ri­spet­ta i re­qui­si­ti ri­chie­sti sa­ran­no im­pu­ta­ti gli stes­si co­sti co­me se l’UF­COM stes­so aves­se ef­fet­tua­to le pro­ve. I ca­po­ver­si 2 e 3 non si ap­pli­ca­no.

Art. 39 Misure  

1 Se dal con­trol­lo ri­sul­ta che le di­spo­si­zio­ni del­la pre­sen­te or­di­nan­za o le pre­scri­zio­ni dell’UF­COM so­no sta­te vio­la­te, que­st’ul­ti­mo, do­po aver sen­ti­to la per­so­na re­spon­sa­bi­le del­la mes­sa a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to o dell’eser­ci­zio, può or­di­na­re le mi­su­re pre­vi­ste dall’ar­ti­co­lo 33 ca­po­ver­so 3 LTC. Può pub­bli­ca­re le mi­su­re adot­ta­te o ren­der­le di­spo­ni­bi­li in li­nea.

2 Se la do­cu­men­ta­zio­ne tec­ni­ca non for­ni­sce in­for­ma­zio­ni suf­fi­cien­ti o pre­ci­sa­zio­ni uti­li sui mez­zi im­pie­ga­ti per ga­ran­ti­re la con­for­mi­tà de­gli im­pian­ti di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne ai re­qui­si­ti es­sen­zia­li del­la pre­sen­te or­di­nan­za e non è dun­que con­for­me all’ar­ti­co­lo 14, l’UF­COM può ri­chie­de­re che il fab­bri­can­te o l’im­por­ta­to­re fac­cia ese­gui­re, a pro­prie spe­se ed en­tro un cer­to pe­rio­do di tem­po, una pro­va da par­te di un la­bo­ra­to­rio ac­cet­ta­to dall’UF­COM al­lo sco­po di ve­ri­fi­ca­re la con­for­mi­tà ai re­qui­si­ti es­sen­zia­li del­la pre­sen­te or­di­nan­za.

3 L’ar­ti­co­lo 19 ca­po­ver­so 7 LOTC si ap­pli­ca.

4 Quan­do in­for­ma la po­po­la­zio­ne con­for­me­men­te all’ar­ti­co­lo 33 ca­po­ver­so 4 LTC, l’UF­COM pub­bli­ca o ren­de ac­ces­si­bi­le me­dian­te pro­ce­du­ra di ri­chia­mo in par­ti­co­la­re le in­for­ma­zio­ni se­guen­ti:49

a.
le mi­su­re adot­ta­te;
b.
l’uti­liz­zo cui l’im­pian­to di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne è de­sti­na­to;
c.
le in­for­ma­zio­ni che ne per­met­to­no l’iden­ti­fi­ca­zio­ne, co­me il fab­bri­can­te, il mar­chio e il ti­po;
d.
le fo­to­gra­fie dell’im­pian­to di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne e del suo im­bal­lag­gio;
e.
la da­ta del­la de­ci­sio­ne di non con­for­mi­tà.

49 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vi­go­re dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6213).

Art. 40 Interferenze  

1 L’UF­COM ha ac­ces­so in qual­sia­si mo­men­to agli im­pian­ti di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne che in­ter­fe­ri­sco­no con il traf­fi­co del­le te­le­co­mu­ni­ca­zio­ni o la ra­dio­dif­fu­sio­ne e può adot­ta­re le mi­su­re pre­vi­ste dall’ar­ti­co­lo 34 LTC.

2 Per il re­sto, gli ar­ti­co­li 36–39 si ap­pli­ca­no per ana­lo­gia.

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 41 Esecuzione  

1 L’UF­COM è in­ca­ri­ca­to dell’ese­cu­zio­ne del­la pre­sen­te or­di­nan­za.

2 È au­to­riz­za­to a sti­pu­la­re ac­cor­di in­ter­na­zio­na­li su que­stio­ni tec­ni­che e am­mi­ni­stra­ti­ve at­ti­nen­ti al­la pre­sen­te or­di­nan­za.

Art. 42 Abrogazione di un altro atto  

L’or­di­nan­za del 14 giu­gno 200250 su­gli im­pian­ti di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne è abro­ga­ta.

50 [RU 2002 2086, 2003 4771, 2005 677, 2007 9957085n. II, 2008 1903, 2009 58376243all. 3 n. II 7, 2012 6561, 2014 4169, 2016 119art. 30 cpv. 2 lett. e]

Art. 43 Modifica di altri atti  

1e 2 ...51

51 Le mod. pos­so­no es­se­re con­sul­ta­te al­la RU 2016 179.

Art. 44 Disposizioni transitorie  

1 Gli im­pian­ti di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne ri­ce­ven­ti e gli im­pian­ti di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne per ra­dioa­ma­to­ri che pri­ma del 1° mag­gio 2001 non do­ve­va­no es­se­re og­get­to di una pro­ce­du­ra di va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà e che so­no sta­ti im­mes­si in com­mer­cio pri­ma di ta­le da­ta pos­so­no con­ti­nua­re a es­se­re in­stal­la­ti ed eser­ci­ta­ti sen­za es­se­re sot­to­po­sti a una pro­ce­du­ra di va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà. Es­si non pos­so­no tut­ta­via es­se­re mes­si a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to se non so­no sta­ti pri­ma sot­to­po­sti a una ta­le pro­ce­du­ra di va­lu­ta­zio­ne.

2 Pos­so­no an­co­ra es­se­re im­mes­si in com­mer­cio fi­no al 12 giu­gno 2017 gli im­pian­ti di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne non con­for­mi al­la pre­sen­te or­di­nan­za ma:

a.
con­for­mi all’or­di­nan­za del 14 giu­gno 200252 su­gli im­pian­ti di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne; o
b.
che era­no esen­ta­ti da una va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà e dall’ap­po­si­zio­ne del con­tras­se­gno ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 16 lett. gbis–hbis dell’or­di­nan­za del 14 giu­gno 2002 su­gli im­pian­ti di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne e che:
1.
era­no con­for­mi all’or­di­nan­za del 9 apri­le 199753 sui pro­dot­ti elet­tri­ci a bas­sa ten­sio­ne e all’or­di­nan­za del 18 no­vem­bre 200954 sul­la com­pa­ti­bi­li­tà elet­tro­ma­gne­ti­ca, o
2.
so­no con­for­mi all’or­di­nan­za del 25 no­vem­bre 201555 sui pro­dot­ti elet­tri­ci a bas­sa ten­sio­ne e all’or­di­nan­za del 25 no­vem­bre 201556 sul­la com­pa­ti­bi­li­tà elet­tro­ma­gne­ti­ca.

52 [RU 2002 2086, 2003 4771, 2005 677, 2007 9957085n. II, 2008 1903, 2009 58376243all. 3 n. II 7, 2012 6561, 2014 4169, 2016 119art. 30 cpv. 2 lett. e]

53 [RU 19971016, 2000734art. 19 n. 2762n. I 3,20074477n. IV 23,20096243all. 3 n. II 4, 20102583all. 4 n. II 12749n. I 1, 20133509all. n. 2. RU 2016 105art. 29]

54 [RU 20096243, 20144159. RU 2016 119art. 30 cpv. 1]

55 RS 734.26

56 RS 734.5

Art. 45 Entrata in vigore  

1 Fat­to sal­vo il ca­po­ver­so 2, la pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 13 giu­gno 2016.

2 L’ar­ti­co­lo 11 en­tra in vi­go­re il 12 giu­gno 2018.

Allegato 1

(art. 18 cpv. 1)

Marchio di conformità

1. Marchio di conformità svizzero

1.1 Il marchio di conformità svizzero è composto di due lettere latine maiuscole susseguenti, «C» e «H»: «CH». Le lettere devono essere applicate in una forma ellittica con l’asse principale orizzontale.

Dimensioni minime:

Altezza dell’ellissi

Larghezza dell’ellissi

Altezza delle lettere

Larghezza delle lettere

Spessore del tratto

7,2 mm

11 mm

5 mm

2,5 mm

0,6 mm

1.2 In caso di riduzione o di ingrandimento del marchio di conformità, devono essere mantenute le sue proporzioni.

2. Marchio di conformità estero

2.1 È ammesso il marchio di conformità definito nell’allegato II del regolamento (CE) n. 765/200857. L’illustrazione ha carattere informativo.

2.2 L’apposizione di questo marchio di conformità deve rispettare i principi generali definiti all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.

3. Le dimensioni minime del marchio di conformità possono essere ridotte nel caso di impianti di radiocomunicazione di piccole dimensioni, purché il marchio di conformità resti visibile e leggibile.

57 Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio, versione della GU L 218, del 13.08.2008, pag. 30.

Allegato 2

(art. 13)

Controllo interno della produzione (modulo A)

1. Il controllo interno della produzione è la procedura di valutazione della conformità in cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai numeri 2, 3 e 4 del presente allegato e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che gli impianti di radiocomunicazione in questione soddisfano i requisiti essenziali della presente ordinanza.

2. Documentazione tecnica

Il fabbricante compila la documentazione tecnica di cui all’articolo 14.

3. Produzione

3.1 Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di produzione e il suo controllo garantiscano la conformità degli impianti di radiocomunicazione alla documentazione tecnica di cui al numero 2 del presente allegato e ai requisiti essenziali della presente ordinanza.

3.2 Il fabbricante tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche dell’impianto di radiocomunicazione nonché delle modifiche delle norme armonizzate o delle altre specifiche tecniche con riferimento alle quali è dichiarata la conformità dell’impianto.

4. Marchio di conformità e dichiarazione di conformità

4.1 Il fabbricante appone il marchio di conformità secondo l’articolo 18 a ogni singolo impianto di radiocomunicazione che soddisfa i requisiti applicabili della presente ordinanza.

4.2 Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità secondo l’alle­gato 5 per ogni tipo d’impianto di radiocomunicazione.

5. Mandatario

5.1 Gli obblighi del fabbricante previsti nel numero 4 possono essere adempiuti dal suo mandatario, a suo nome e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

5.2 La progettazione e la produzione di impianti di radiocomunicazione nonché la redazione della documentazione tecnica non possono essere delegate al mandatario.

Allegato 3

(art. 13)

Esame del tipo seguito dalla conformità al tipo sulla base del controllo interno della produzione

I. Esame del tipo (modulo B)

1 L’esame del tipo è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui un organismo di valutazione della conformità esamina il progetto tecnico di un impianto di radiocomunicazione, nonché verifica e certifica che rispetti i requisiti essenziali della presente ordinanza.

2 L’esame del tipo consiste in una valutazione dell’adeguatezza del progetto tecnico dell’impianto di radiocomunicazione effettuata esaminando la documentazione tecnica e gli elementi di prova di cui al numero 3, senza esame di un campione (tipo di progetto).

3 Domanda di esame del tipo

3.1 Il fabbricante presenta una domanda di esame del tipo a un unico organismo di valutazione della conformità di sua scelta.

3.2 La domanda deve contenere:

a.
il nome e l’indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal mandatario, il nome e l’indirizzo di quest’ultimo;
b.
una dichiarazione scritta che attesta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo di valutazione della conformità;
c.
la documentazione tecnica di cui all’articolo 14;
d.
gli elementi di prova su cui si basa la pertinenza della soluzione adottata per il progetto tecnico. Questi elementi di prova includono tutti i documenti utilizzati, in particolare se le norme tecniche pertinenti designate dall’UFCOM (art. 31 cpv. 2 lett. a LTC) non sono state applicate o lo sono state soltanto in parte. Se necessario, gli elementi di prova comprendono i risultati delle prove effettuate conformemente ad altre specifiche tecniche pertinenti dal laboratorio competente del fabbricante o da un altro laboratorio di prova a suo nome e sotto la sua responsabilità.

4 L’organismo di valutazione della conformità esamina la documentazione tecnica e gli elementi di prova per valutare l’adeguatezza del progetto tec­nico dell’impianto di radiocomunicazione.

5 L’organismo di valutazione della conformità redige una relazione di valutazione che elenca le iniziative intraprese in conformità al numero 4 e i relativi risultati. Senza pregiudicare i propri obblighi di cui al numero 8, l’organismo di valutazione della conformità rende pubblico l’intero contenuto della relazione, o parte di esso, solo con l’accordo del fabbricante.

6 Certificato di esame del tipo

6.1 Se il tipo risulta conforme ai requisiti della presente ordinanza applicabili all’impianto di radiocomunicazione in questione, l’organismo di valutazione della conformità rilascia al fabbricante un certificato di esame del tipo. Tale certificato riporta il nome e l’indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell’esame, gli aspetti dei requisiti essenziali della presente ordinanza oggetto di esame, le eventuali condizioni di validità e i dati necessari per l’identi­ficazione del tipo approvato. Il certificato di esame del tipo può compren­dere uno o più allegati.

6.2 Il certificato di esame del tipo e i suoi allegati contengono ogni utile informazione che permetta di valutare la conformità degli impianti di radiocomunicazione prodotti al tipo esaminato e consentire il controllo dell’impianto in funzione.

6.3 Se il tipo non soddisfa i requisiti della presente ordinanza ad esso applicabili, l’organismo di valutazione della conformità rifiuta di rilasciare un certificato di esame del tipo e informa di tale decisione il richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto.

7 Obbligo di controllo

7.1 L’organismo di valutazione della conformità segue l’evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto; se tale evoluzione permette di supporre che il tipo approvato non è più conforme alle prescrizioni applicabili della presente ordinanza, decide se sono necessari esami complementari. In caso affermativo, l’organismo di valutazione della conformità ne informa il fabbricante.

7.2 Il fabbricante informa l’organismo di valutazione della conformità che detiene la documentazione tecnica relativa al certificato di esame del tipo di tutte le modifiche al tipo approvato, qualora possano influire sulla conformità dell’impianto di radiocomunicazione ai requisiti essenziali della presente ordinanza o sulle condizioni di validità di tale certificato. Tali modifiche comportano una nuova approvazione sotto forma di un supplemento al certificato iniziale di esame del tipo.

8 Obbligo d’informazione

8.1 Ogni organismo di valutazione della conformità informa l’UFCOM in merito ai certificati di esame del tipo e/o ai supplementi che esso ha rilasciato o revocato e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione l’elenco di tali certificati e/o degli eventuali supplementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni.

8.2 Ogni organismo di valutazione della conformità informa gli altri organismi di valutazione della conformità dei certificati di esame del tipo e/o dei supplementi da esso respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e, su richiesta, dei certificati e/o dei supplementi che ha rilasciato.

8.3 Ogni organismo di valutazione della conformità informa l’UFCOM dei certificati di esame del tipo e/o dei supplementi che ha rilasciato se le norme tecniche designate dall’UFCOM (art. 31 cpv. 2 lett. a LTC) non sono state applicate o lo sono state soltanto in parte. L’UFCOM e gli altri organismi di valutazione della conformità possono ottenere, su richiesta, copia dei certificati di esame del tipo e/o dei relativi supplementi. L’UFCOM può ottenere, su richiesta, copia della documentazione tecnica e dei risultati delle prove effettuate dall’organismo di valutazione della conformità. L’organismo di valutazione della conformità conserva una copia del certificato di esame del tipo, degli allegati e dei supplementi, nonché il fascicolo tecnico, inclusa la documentazione presentata dal fabbricante, per dieci anni a decorrere dalla data della valutazione dell’impianto di radiocomunicazione o fino alla scadenza della validità di tale certificato.

9 Il fabbricante tiene a disposizione dell’UFCOM una copia del certificato di esame del tipo, degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci anni a decorrere dalla data in cui l’impianto di radiocomunicazione è stato immesso in commercio.

10 Il mandatario del fabbricante può presentare la domanda di cui al numero 3 e adempiere gli obblighi di cui ai numeri 7 e 9, purché siano specificati nel mandato.

II Conformità al tipo sulla base del controllo interno della produzione (modulo C)

1 La conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante soddisfa gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 e garantisce e dichiara che gli impianti di radiocomunicazione interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame del tipo e soddisfano i requisiti della presente ordinanza ad essi applicabili.

2 Produzione

2.1 Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di produzione e il suo controllo garantiscano la conformità degli impianti di radiocomunicazione prodotti al tipo approvato, oggetto del certificato di esame, e ai requisiti della presente ordinanza ad essi applicabili.

2.2 Il fabbricante tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche dell’impianto di radiocomunicazione nonché delle modifiche delle norme armonizzate o delle altre specifiche tecniche con riferimento alle quali è dichiarata la conformità dell’impianto.

3 Marchio e dichiarazione di conformità

3.1 Il fabbricante appone il marchio di conformità a ogni singolo impianto di radiocomunicazione conforme al tipo descritto nel certificato di esame del tipo e alle prescrizioni della presente ordinanza ad esso applicabili.

3.2 Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità secondo l’allegato 5 per ogni modello di impianto di radiocomunicazione.

4 Mandatario

4.1 Gli obblighi del fabbricante previsti nel numero 3 possono essere adempiuti dal suo mandatario, a suo nome e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

4.2 La progettazione e la produzione di impianti di radiocomunicazione nonché la redazione della documentazione tecnica non possono essere delegate al mandatario.

Allegato 4

(art. 13)

Garanzia totale della qualità (modulo H)

1 La dichiarazione di conformità sulla base della garanzia totale della qualità è la procedura di valutazione della conformità tramite cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai numeri 2 e 5 e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che gli impianti di radiocomunicazione in questione soddisfano i requisiti della presente ordinanza ad essi applicabili.

2 Produzione

2.1 Il fabbricante applica un sistema di qualità approvato per la progettazione, la produzione, l’ispezione finale e le prove degli impianti di radiocomunicazione secondo quanto specificato nel numero 3 ed è soggetto alla sorveglianza di cui al numero 4.

2.2 Il fabbricante tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche dell’impianto di radiocomunicazione nonché delle modifiche delle norme armonizzate o delle altre specifiche tecniche con riferimento alle quali è dichiarata la conformità dell’impianto.

3 Sistema di qualità

3.1 Il fabbricante presenta all’organismo di valutazione della conformità di sua scelta una domanda di valutazione del proprio sistema di qualità per gli impianti di radiocomunicazione in questione.

La domanda comprende:

a.
il nome e l’indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal mandatario, il nome e l’indirizzo di quest’ultimo;
b.
la documentazione tecnica per ogni singolo impianto di radiocomunicazione destinato alla produzione;
c.
la documentazione relativa al sistema di qualità;
d.
una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo di valutazione della conformità.

3.2 Il sistema di qualità garantisce la conformità degli impianti di radiocomunicazione ai requisiti applicabili della presente ordinanza.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinati sotto forma di politiche, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve permettere un’interpretazione uniforme dei programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità.

Detta documentazione comporta in particolare un’adeguata descrizione:

a.
degli obiettivi di qualità, dell’organigramma dell’impresa, delle responsabilità e delle competenze del personale quadro in materia di qualità della progettazione e dei prodotti;
b.
delle specificazioni del progetto tecnico, comprese le norme tecniche che saranno applicate e se le norme tecniche pertinenti designate dall’UFCOM (art. 31 cpv. 2 lett. a LTC) sono state applicate soltanto in parte, i mezzi che saranno adottati in modo da rispettare i requisiti essenziali della presente ordinanza;
c.
delle tecniche di controllo e verifica della progettazione, dei processi e degli interventi sistematici che verranno applicati alla progettazione degli impianti di radiocomunicazione appartenenti alla categoria d’im­pianti in questione;
d.
delle corrispondenti tecniche di produzione, di controllo e di garanzia della qualità, dei processi e degli interventi sistematici che saranno effettuati;
e.
dei controlli e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la produzione con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;
f.
della documentazione in materia di qualità, quale i rapporti d’ispezione, i dati sulle prove, le tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale ecc.;
g.
dei mezzi di controllo che permettano di verificare che gli obiettivi in materia di qualità di progettazione e del prodotto siano soddisfatti e che il sistema di qualità funzioni correttamente.

3.3 L’organismo di valutazione della conformità valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al numero 3.2.

Esso presume la conformità a tali requisiti per gli elementi dei sistemi di qualità che sono conformi alle relative specificazioni della norma applicabile designata dalla SECO (allegato 2 OAccD58).

Il gruppo d’ispettori deve avere esperienza dei sistemi di gestione della qualità, conoscere i requisiti applicabili della presente ordinanza e contare almeno un membro con esperienza nella valutazione del settore e nella tecnologia degli impianti di radiocomunicazione oggetto della valutazione. L’ispezione deve comprendere una visita di valutazione agli impianti del fabbricante. Gli ispettori esaminano la documentazione tecnica di cui al numero 3.1 b per controllare la capacità del fabbricante a soddisfare i requisiti della presente ordinanza che lo riguardano e a effettuare le prove necessarie per garantire la conformità degli impianti di radiocomunicazione a tali requisiti.

La decisione viene notificata al fabbricante o al suo mandatario.

La notifica contiene le conclusioni dell’ispezione e la decisione di valuta­zione motivata.

3.4 Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

3.5 Il fabbricante informa l’organismo di valutazione della conformità che ha approvato il sistema di qualità di qualsiasi progetto di modifica del sistema.

L’organismo di valutazione della conformità esamina le modifiche previste e decide se il sistema di qualità modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al numero 3.2 o se è necessaria una nuova valutazione.

Esso notifica la sua decisione al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni dell’esame e la decisione di valutazione motivata.

4 Sorveglianza sotto la responsabilità dell’organismo notificato

4.1 La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

4.2 Il fabbricante autorizza l’organismo di valutazione della conformità ad accedere a fini di valutazione ai locali di progettazione, produzione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le informazioni necessarie, in particolare:

a.
la documentazione relativa al sistema di qualità;
b.
i rapporti concernenti la qualità previsti nella parte del sistema di qualità dedicata alla progettazione, quali i risultati di analisi, calcoli, prove ecc.;
c.
i rapporti concernenti la qualità previsti nella parte del sistema di qualità dedicata alla produzione, quali i rapporti d’ispezione e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale ecc.

4.3 L’organismo di valutazione della conformità svolge regolarmente ispezioni per verificare che il fabbricante mantenga e utilizzi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante un rapporto d’ispezione.

4.4 L’organismo di valutazione della conformità può inoltre effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. In tale occasione, se necessario, l’organismo di valutazione della conformità può procedere o far procedere a prove degli impianti di radiocomunicazione atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se vi è stata una prova, un rapporto sulla prova stessa.

5 Marchio e dichiarazione di conformità

5.1 Il fabbricante appone il marchio di conformità di cui all’articolo 18 e, sotto la responsabilità dell’organismo di valutazione della conformità di cui al numero 3.1, il numero d’identificazione di quest’ultimo su ogni impianto di radiocomunicazione che soddisfa i requisiti pertinenti della presente ordinanza.

5.2 Il fabbricante redige una dichiarazione di conformità scritta secondo l’alle­gato 5 per ogni tipo di impianto di radiocomunicazione.

6 Il fabbricante tiene a disposizione dell’UFCOM per dieci anni a decorrere dalla data in cui l’impianto di radiocomunicazione è stato immesso in commercio:

a.
la documentazione tecnica di cui al numero 3.1;
b.
la documentazione riguardante il sistema di qualità di cui al numero 3.1;
c.
le modifiche approvate di cui al numero 3.5;
d.
le decisioni e i rapporti dell’organismo di valutazione della conformità di cui ai numeri 3.5, 4.3 e 4.4.

7 Ogni organismo di valutazione della conformità informa l’UFCOM delle approvazioni di sistemi di qualità che ha rilasciato o ritirato e gli trasmette, periodicamente o su richiesta, l’elenco delle approvazioni respinte, sospese o altrimenti sottoposte a restrizioni.

Ogni organismo di valutazione della conformità informa gli altri organismi di valutazione della conformità delle approvazioni di sistemi di qualità che ha respinto, sospeso o ritirato e, su richiesta, di quelle che ha rilasciato.

8 Mandatario

8.1 Gli obblighi del fabbricante previsti nei numeri 3.1, 3.5, 5 e 6 possono essere adempiuti dal suo mandatario, a suo nome e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

8.2 La progettazione e la produzione di impianti di radiocomunicazione nonché la redazione della documentazione tecnica non possono essere delegate al mandatario.

Allegato 5

(art. 15)

Modello di dichiarazione di conformità

1 La dichiarazione di conformità per un impianto di radiocomunicazione recante il marchio svizzero di conformità secondo l’allegato 1 numero 1 deve essere redatta in base al modello seguente:

Titolo: Dichiarazione di conformità

1.
Impianto di radiocomunicazione (numero di prodotto, tipo, lotto o serie):
2.
Nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario con sede in Svizzera:
3.
La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante:
4.
Oggetto della dichiarazione (identificazione dell’impianto di radiocomunicazione che ne consenta la rintracciabilità; se necessario, un’immagine a colori di chiarezza sufficiente può essere acclusa per identificare l’impianto):
5.
L’oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla legislazione svizzera applicabile:
ordinanza del 25 novembre 2015 sugli impianti di telecomunicazione
Se del caso, altre disposizioni applicabili
6.
Riferimento alle pertinenti norme tecniche applicate o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità. Per ogni riferimento occorre indicare il numero d’identificazione, la versione e, se del caso, la data di emissione:
7.
Se del caso, l’organismo di valutazione della conformità ... (denominazione, numero d’identificazione) ha effettuato ... (descrizione dell’intervento) e rilasciato il certificato di esame del tipo: ...
8.
Se del caso: la descrizione degli accessori e degli elementi (compresi i software) che permettono all’impianto di radiocomunicazione di funzionare secondo il suo scopo e che sono disciplinati dalla dichiarazione di confor­mità: ...
9.
Informazioni supplementari:
Firmato a nome e per conto di:
(luogo e data del rilascio):
(nome, funzione) (firma):

2 La dichiarazione di conformità per un impianto di radiocomunicazione recante il marchio di conformità estero secondo l’allegato 1 numero 2 deve essere redatta in base al modello di cui all’allegato VI della direttiva 2014/53/UE59.

59 Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compa­tibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 1999/5/CE, GU L 153 del 22.05.2014, pag. 62.

Allegato 6

(art. 15)

Modello di dichiarazione di conformità abbreviata

1 La dichiarazione di conformità abbreviata per un impianto di radiocomunicazione recante il marchio di conformità svizzero secondo l’allegato 1 numero 1 è redatta come segue:

Il richiedente, [nome del fabbricante], dichiara che l’impianto di radiocomunicazione del tipo [descrizione del tipo] è conforme all’ordinanza del 25 novembre 2015 sugli impianti di telecomunicazione.
Il testo completo della dichiarazione di conformità è disponibile all’indirizzo Internet seguente: [indirizzo esatto]

2 La dichiarazione di conformità abbreviata per un impianto di radiocomunicazione recante il marchio di conformità estero conformemente all’allegato 1 numero 2 deve essere redatta in base al modello di cui all’allegato VII della direttiva 2014/53/UE60.

60 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’all. 5 cpv. 2.

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