Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Ordinanza dell’UFCOM
sugli impianti di telecomunicazione
(OOIT)

del 26 maggio 2016 (Stato 1° settembre 2021)

L’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM),

visto l’articolo 31 capoverso 5 della legge del 30 aprile 19971 sulle telecomunicazioni (LTC);
visti gli articoli 3, 7 capoverso 3, 8 capoverso 2, 17 capoverso 4, 19 capoverso 6,
26 capoverso 5, 27 capoverso 1, 33 capoversi 1 e 3 e 35 dell’ordinanza
del 25 novembre 20152 sugli impianti di telecomunicazione (OIT),3

ordina:

1 RS 784.10

2 RS 784.101.2

3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFCOM del 21 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7137).

1

Art. 1 Requisiti essenziali supplementari  

I re­qui­si­ti es­sen­zia­li sup­ple­men­ta­ri ap­pli­ca­bi­li di cui all’ar­ti­co­lo 7 ca­po­ver­so 3 OIT e gli im­pian­ti di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne ai qua­li es­si si ri­fe­ri­sco­no fi­gu­ra­no nell’al­le­ga­to 1.

Art. 2 Interfacce  

1 Le pre­scri­zio­ni tec­ni­che ap­pli­ca­bi­li al­le in­ter­fac­ce di cui all’ar­ti­co­lo 3 ca­po­ver­so 1 OIT fi­gu­ra­no nell’al­le­ga­to 2.

2 Le pre­scri­zio­ni re­la­ti­ve all’ubi­ca­zio­ne del­le in­ter­fac­ce pre­scrit­te fi­gu­ra­no nell’al­le­ga­to 1 n. 4 dell’or­di­nan­za dell’Uf­fi­cio fe­de­ra­le del­le co­mu­ni­ca­zio­ni del 9 di­cem­bre 19974 sui ser­vi­zi di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne e gli ele­men­ti d’in­di­riz­zo.

Art. 2a Informazione relativa alle restrizioni d’esercizio 5  

1 L’in­for­ma­zio­ne re­la­ti­va al­le re­stri­zio­ni d’eser­ci­zio che de­ve fi­gu­ra­re sull’im­bal­lag­gio con­for­me­men­te all’ar­ti­co­lo 19 ca­po­ver­so 3 OIT de­ve es­se­re ri­por­ta­ta in mo­do vi­si­bi­le e leg­gi­bi­le.

2 Per un im­pian­to di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne re­can­te il mar­chio sviz­ze­ro di con­for­mi­tà se­con­do l’al­le­ga­to 1 nu­me­ro 1 OIT, l’in­for­ma­zio­ne de­ve es­se­re ri­por­ta­ta in una del­le due for­me se­guen­ti:

a.
pit­to­gram­ma di cui all’al­le­ga­to 6;
b.
di­ci­tu­ra «re­stri­zio­ni d’eser­ci­zio in CH».

3 Per un im­pian­to di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne re­can­te il mar­chio di con­for­mi­tà este­ro se­con­do l’al­le­ga­to 1 nu­me­ro 2 OIT, l’in­for­ma­zio­ne de­ve es­se­re ri­por­ta­ta in una del­le due for­me se­guen­ti:

a. pit­to­gram­ma di cui all’al­le­ga­to 6;

b. di­ci­tu­ra «re­stri­zio­ni o re­qui­si­ti in» in una lin­gua fa­cil­men­te com­pre­sa da­gli uti­liz­za­to­ri fi­na­li e de­ter­mi­na­ta dai Pae­si in­te­res­sa­ti, se­gui­ta dal­le ab­bre­via­zio­ni di cui all’al­le­ga­to 6 dei Pae­si in cui esi­sto­no ta­li re­stri­zio­ni o re­qui­si­ti.

4 Per un im­pian­to di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne re­can­te i due mar­chi di con­for­mi­tà, l’in­for­ma­zio­ne de­ve es­se­re ri­por­ta­ta in una del­le for­me pre­vi­ste al ca­po­ver­so 3.

5 In­tro­dot­to dal n. I dell’O dell’UF­COM del 21 nov. 2017, in vi­go­re dal 9 ago. 2018 (RU 2017 7137).

Art. 3 Obblighi per gli organismi di valutazione della conformità  

Gli or­ga­ni­smi di va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà de­vo­no par­te­ci­pa­re al­le at­ti­vi­tà di re­go­la­men­ta­zio­ne in ma­te­ria di im­pian­ti di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne e di pia­ni­fi­ca­zio­ne del­le fre­quen­ze dei se­guen­ti en­ti:

a.
Co­mi­ta­to del­le co­mu­ni­ca­zio­ni elet­tro­ni­che (Elec­tro­nic Com­mu­ni­ca­tions Com­mit­tee, ECC);
b.
sot­to­grup­pi dell’ECC per­ti­nen­ti per i set­to­ri con­tem­pla­ti dall’ac­cre­di­ta­men­to o dal­la de­si­gna­zio­ne.
Art. 4 Omologazione di impianti di radiocomunicazione destinati a essere impiegati dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica  

1 La pro­ce­du­ra d’omo­lo­ga­zio­ne di cui all’ar­ti­co­lo 26 OIT fi­gu­ra nell’al­le­ga­to 4.

2 Le pre­scri­zio­ni tec­ni­che e am­mi­ni­stra­ti­ve ap­pli­ca­bi­li agli im­pian­ti di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne de­sti­na­ti a es­se­re im­pie­ga­ti dal­le au­to­ri­tà di cui all’ar­ti­co­lo 27 ca­po­ver­so 4 OIT per ga­ran­ti­re la si­cu­rez­za pub­bli­ca fi­gu­ra­no nell’al­le­ga­to 5.

Art. 5 Autorizzazione per la messa a disposizione sul mercato di impianti di radiocomunicazione destinati a essere impiegati dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica 6  

1 Per ot­te­ne­re un’au­to­riz­za­zio­ne di met­te­re a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to im­pian­ti di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne de­sti­na­ti a es­se­re im­pie­ga­ti dal­le au­to­ri­tà per ga­ran­ti­re la si­cu­rez­za pub­bli­ca (art. 27 OIT), il ri­chie­den­te de­ve di­spor­re di un di­ri­gen­te tec­ni­co ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 32 ca­po­ver­so 2 dell’or­di­nan­za del 18 no­vem­bre 20207 sull’uti­liz­za­zio­ne del­lo spet­tro del­le ra­dio­fre­quen­ze (OUS).

2 L’ar­ti­co­lo 32 ca­po­ver­so 3 OUS si ap­pli­ca per ana­lo­gia.

6 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O dell’UF­COM del 18 nov. 2020, in vi­go­re dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5277).

7 RS 784.102.1

Art. 6 Impianti di telecomunicazione collegati per filo basati sulla tecnologia CPL  

Le pre­scri­zio­ni tec­ni­che e am­mi­ni­stra­ti­ve con­cer­nen­ti l’in­stal­la­zio­ne e l’eser­ci­zio di im­pian­ti di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne col­le­ga­ti per fi­lo ba­sa­ti sul­la tec­no­lo­gia del­le cor­ren­ti por­tan­ti in li­nea (CPL) con­for­me­men­te all’ar­ti­co­lo 33 ca­po­ver­so 1 OIT so­no elen­ca­te nell’al­le­ga­to 5.

Art. 7 Cessione di impianti di telecomunicazione  

1 Gli im­pian­ti di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne elen­ca­ti nell’ar­ti­co­lo 25 ca­po­ver­so 1 let­te­ra a OIT pos­so­no es­se­re ce­du­ti so­lo ad au­to­ri­tà mi­li­ta­ri, a or­ga­ni­smi ad­det­ti al­la pro­te­zio­ne ci­vi­le o ad al­tri or­ga­ni­smi ope­ran­ti in si­tua­zio­ni straor­di­na­rie. La ces­sio­ne va ef­fet­tua­ta die­tro ri­ce­vu­ta.

2 I tra­smet­ti­to­ri per ra­dioa­ma­to­ri di­spo­ni­bi­li in com­mer­cio, nuo­vi o usa­ti, pos­so­no es­se­re ce­du­ti uni­ca­men­te:

a.8
ai ti­to­la­ri di un in­di­ca­ti­vo di chia­ma­ta ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 47f dell'or­di­nan­za del 6 ot­to­bre 19979 con­cer­nen­te gli ele­men­ti d’in­di­riz­zo nel set­to­re del­le te­le­co­mu­ni­ca­zio­ni, die­tro ri­ce­vu­ta e pre­sen­ta­zio­ne del­la fat­tu­ra dell'an­no in cor­so in me­ri­to al­la tas­sa ri­scos­sa per la ge­stio­ne dell'in­di­ca­ti­vo di chia­ma­ta (art. 46 cpv. 8 dell’or­di­nan­za del 18 no­vem­bre 202010 sul­le tas­se nel set­to­re del­le te­le­co­mu­ni­ca­zio­ni);
b.
agli ope­ra­to­ri eco­no­mi­ci, die­tro ri­ce­vu­ta.

3 La ri­ce­vu­ta de­ve re­ca­re il nu­me­ro, il mar­chio e il ti­po de­gli im­pian­ti di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne ce­du­ti, l’in­di­riz­zo e la fir­ma del­la per­so­na a cui so­no sta­ti ce­du­ti, non­ché, even­tual­men­te, l'in­di­ca­ti­vo di chia­ma­ta ri­por­ta­to sul­la fat­tu­ra pre­sen­ta­ta. La ri­ce­vu­ta non dev’es­se­re fir­ma­ta se la con­se­gna de­gli im­pian­ti av­vie­ne per po­sta.11

4 Chiun­que ce­de un im­pian­to di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne con­for­me­men­te al ca­po­ver­so 2 let­te­ra a de­ve con­ser­va­re la ri­ce­vu­ta per due an­ni.

5 Chiun­que ce­de im­pian­ti con­for­me­men­te agli ar­ti­co­li 6 ca­po­ver­so 2 e 25 ca­po­ver­so 1 let­te­ra a OIT de­ve con­ser­va­re per cin­que an­ni le pez­ze giu­sti­fi­ca­ti­ve del­la mes­sa a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to, in par­ti­co­la­re il bol­let­ti­no di con­se­gna e la fat­tu­ra.

8 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O dell’UF­COM del 5 lug. 2021, in vi­go­re dal 1° set. 2021 (RU 2021 475).

9 RS 784.104

10 RS 784.106

11 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O dell’UF­COM del 5 lug. 2021, in vi­go­re dal 1° set. 2021 (RU 2021 475).

Art. 8 Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione usati  

Gli im­pian­ti di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne usa­ti, per i qua­li so­no sta­te mo­di­fi­ca­te so­stan­zial­men­te le nor­me tec­ni­che ap­pli­ca­bi­li (art. 35 OIT) e le pre­scri­zio­ni sul­la lo­ro in­stal­la­zio­ne e il lo­ro eser­ci­zio, fi­gu­ra­no nell’al­le­ga­to 3.

Art. 9 Modifica delle norme tecniche designate dall’UFCOM  

In ca­so di mo­di­fi­ca di una nor­ma tec­ni­ca de­si­gna­ta, l’UF­COM pub­bli­ca nel Fo­glio fe­de­ra­le la da­ta dal­la qua­le la pre­sun­zio­ne di con­for­mi­tà vie­ne a ca­de­re per gli im­pian­ti di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne con­for­mi al­la ver­sio­ne pre­ce­den­te.

Art. 10 Abrogazione di un altro atto normativo  

L’or­di­nan­za dell’Uf­fi­cio fe­de­ra­le del­le co­mu­ni­ca­zio­ni del 14 giu­gno 200212 su­gli im­pian­ti di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne è abro­ga­ta.

Art. 10a Disposizione transitoria della modifica del 12 novembre 2019 13  

I te­le­fo­ni cel­lu­la­ri con fun­zio­na­li­tà in­for­ma­ti­che avan­za­te che non sod­di­sfa­no il re­qui­si­to es­sen­zia­le sup­ple­men­ta­re di cui all’ar­ti­co­lo 7 ca­po­ver­so 3 let­te­ra g OIT in com­bi­na­to di­spo­sto con l’al­le­ga­to 1 nu­me­ro 6 pos­so­no es­se­re im­mes­si in com­mer­cio fi­no al 16 mar­zo 2022.

13 In­tro­dot­to dal n. I dell’O dell’UF­COM del 12 nov. 2019 (RU 2019 4241). Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O dell’UF­COM del 27 lug. 2020, in vi­go­re dal 1° set. 2020 (RU 2020 3563).

Art. 11 Entrata in vigore  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 13 giu­gno 2016.

Allegato 1 14

14 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O dell’UFCOM del 12 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4241).

(art. 1)

Requisiti essenziali supplementari applicabili di cui all’articolo 7 capoverso 3 OIT e impianti di radiocomunicazione ai quali essi si riferiscono

N.

Impianti di radiocomunicazione ai quali essi si riferiscono

Requisiti essenziali supplementari applicabili

Riferimento/fonte

1

Impianti di radiocomunicazione sottoposti all’accordo regionale concernente il servizio di radiotelefono nelle vie di navigazione interna

art. 7 cpv. 3 lett. g OIT

Decisione 2000/637/CE della Com­missione del 22 settembre 2000 relativa all’applicazione dell’arti­colo 3 paragrafo 3 lettera e) della Direttiva 1999/5/CE alle apparecchiature radio contemplate dall’accordo regionale concernente il servizio di radiotelefono nelle vie di navigazione interna

Versione GU L 269 del 21.10.2000, pag. 50

2

Impianti di radiocomuni­cazione marittimi che devono essere installati su navi marittime non sotto­poste alla Convenzione internazionale del 1° novembre 197415 per la salvaguardia della vita umana in mare (convenzione SOLAS) per partecipare al sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (SMSSM)

art. 7 cpv. 3 lett. g OIT

Decisione 2013/638/UE della Commissione del 12 agosto 2013 sui requisiti essenziali dell’attrezzatura di radiocomunicazione marittima che deve essere installata su navi marittime non SOLAS e partecipare al Sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (SMSSM)

Versione GU L 296 del 7.11.2013, pag. 22

3

Impianti di ricerca in valanga che operano sulla frequenza 457 kHz

art. 7 cpv. 3 lett. g OIT

Decisione 2001/148/CE della Commissione del 21 febbraio 2001 relativa all’applicazione dell’articolo 3 paragrafo 3 lettera e) della Direttiva 1999/5/CE agli apparecchi di ricerca in valanga

Versione GU L 55 del 24.2.2001, pag. 65

4

Impianti di radiocomuni­cazione del sistema d’iden­tificazione automatico (AIS) installati su imbarcazioni che non sottostanno alla convenzione SOLAS

art. 7 cpv. 3 lett. g OIT

Decisione 2005/53/CE della Commissione, del 25 gennaio 2005, riguardante l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio alle apparecchiature radio destinate a far parte del sistema d’identificazione automatica (AIS)

Versione GU L22 del 26.1.2005, pag. 14

5

Luci di localizzazione Cospas-Sarsat (406 MHz)

art. 7 cpv. 3 lett. g OIT

Decisione 2005/631/CE della Commissione del 29 agosto 2005 riguardante i requisiti essenziali di cui alla Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per assicurare ai servizi d’emergenza l’accesso alle luci di localizzazione Cospas-Sarsat

Versione GU L 225 del 31.8.2005, pag. 28

6

I telefoni cellulari con funzionalità informatiche avanzate («smartphone»)

art. 7 cpv. 3 lett. g OIT

Regolamento delegato (UE) 2019/320 della Commissione, del 12 dicembre 2018, che integra la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’applicazione dei requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettera g), di tale direttiva, al fine di garantire la localizzazione del chiamante nelle comunicazioni di emergenza da dispositivi mobili

Versione GU L 55 del 25.2.2019, pag. 1

Allegato 2 16

16 Nuovo testo giusta il n. II dell’O dell’UFCOM del 18 nov. 2020 (RU 2020 5277). Aggiornato dal n. I dell’O dell’UFCOM del 23 mar. 2021 (RU 2021 196) e dal n. II dell’O dell’UFCOM del 5 lug. 2021, in vigore dal 1° set. 2021 (RU 2021 475).

(art. 2 cpv. 1)

Prescrizioni tecniche applicabili alle interfacce di cui all’articolo 3 capoverso 1 OIT 17

17 Le prescrizioni applicabili alle interfacce sono ottenibili gratuitamente presso l’Ufficio federale delle comunicazioni, rue de l’Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne oppure consultabili in rete al seguente indirizzo: www.ufcom.ch > L’UFCOM > Basi legali > Prassi d’esecuzione > Apparecchi e impianti > Prescrizioni tecniche delle interfacce (RIR).

N.

Titolo del documento

Edizione

RIR0000

Prescrizioni tecniche d’interfacce: documento di base

10

RIR0101

Comunicazione aeronautica

10

RIR0102

Navigazione aeronautica

10

RIR0103

Sorveglianza aeronautica

8

RIR0104

Sistemi d’emergenza aeronautica

4

RIR0105

Telemetria/telecomando aeronautica

3

RIR0201

Emittenti di radiodiffusione terrestre

16

RIR0203

Servizi per realizzazione di programmi e di eventi speciali (PMSE)

21

RIR0301

Ponti radio punto a multipunto

11

RIR0302

Ponti radio punto a punto

27

RIR0501

Telefonia digitale cellulare

17

RIR0503

Telefoni senza filo

9

RIR0504

Impianti di radiocomunicazione del servizio di emergenza

11

RIR0506

Impianti di ricerca di persona (pager)

9

RIR0507

Impianti di radiocomunicazione PMR/PAMR

18

RIR0510

Sistemi intelligenti di trasporto (ITS)

7

RIR0601

Stazioni terminali per il sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare

9

RIR0603

Comunicazione marittima

9

RIR0604

Radionavigazione marittima

11

RIR0702

Sonde meteorologiche

7

RIR0703

Radar meteorologici

8

RIR0705

Wind-Profiler

6

RIR0806

Stazioni terrestri fisse di comunicazioni via satellite (FSS)

15

RIR0808

Stazioni terrestri mobili di comunicazioni via satellite (MSS)

16

RIR0809

Sistemi di navigazione satellitare (RNSS)

4

RIR1001

Sistemi d’allarme

12

RIR1002

Applicazioni ferroviarie

11

RIR1003

Ricerca, seguito ed acquisizione di dati

17

RIR1004

Radiodeterminazione

16

RIR1005

Applicazioni induttive

13

RIR1006

Applicazioni senza filo nel settore sanitario

18

RIR1007

Telecomandi di modelli ridotti

9

RIR1008

Applicazioni non specifiche a corta portata

22

RIR1009

Microfoni senza filo

25

RIR1010

Sistemi di trasmissione dati a banda larga

18

RIR1011

Identificazione tramite radiofrequenza (RFID)

12

RIR1012

Telematica dei trasporti e del traffico (TTT)

15

RIR1013

Applicazioni audio senza filo

16

RIR1021

Telecomando, trasmissione di dati e telemetria a potenza elevata

12

RIR1023

Applicazioni a banda ultra larga (UWB)

11

RIR1101

Impianti per radioamatori

13

RIR1102

Impianti di radiocomunicazione CB

9

RIR1108

Radiolocalizzazione (civile)

9

Allegato 3

(art. 8)

Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione usati di cui all’art. 35 OIT

Impianto/tipo di impianto

Prescrizione

UHF PMR con un’ampiezza di banda di 25 kHz

(Soppressione dell’ampiezza di banda di 25 kHz nelle frequenze UHF a seguito della modifica della RIR 050718)

Fatta salva una concessione corrispon­dente, l’esercizio non è più autorizzato dal 1° gennaio 2008.

18 Cfr. all. 2.

Allegato 4

(art. 4 cpv. 1)

Procedura di omologazione degli impianti di radiocomunicazione destinati ad essere impiegati dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica

1 Domanda di omologazione

1.1 Chi vuole ottenere l’omologazione di un impianto di radiocomunicazione destinato ad essere impiegato dalle autorità per garantire la sicurezza pub­blica deve farne domanda all’UFCOM mediante l’apposito modulo19, corredato della documentazione tecnica di cui all’articolo 14 OIT.

1.2 Le relazioni sulle prove effettuate (art. 14 cpv. 4 lett. h OIT) vanno allestite da un laboratorio di prova riconosciuto conformemente all’articolo 17 OIT.

1.3 Se il richiedente vuole basarsi su una relazione sulle prove effettuate o un certificato d’omologazione allestiti da terzi, deve provare che il suo impianto di telecomunicazione corrisponde in tutti i punti all’impianto originaria­mente sottoposto a prova o omologato.

19 Questo formulario è ottenibile presso l’Ufficio federale delle comunicazioni, rue de l’Avenir 44, casella postale, 2500 Bienne.

2 Omologazione

2.1 Il certificato d’omologazione è rilasciato a nome del richiedente e non è trasferibile. Non conferisce al suo titolare alcun diritto esclusivo.

2.2 Se l’impianto di radiocomunicazione omologato è il modello di una serie, il certificato d’omologazione è valido pure per gli altri impianti del suo titolare che corrispondono in tutte le parti a quello omologato.

3 Obbligo di notifica

3.1 Il titolare dell’omologazione deve notificare preventivamente all’UFCOM la sua intenzione di modificare il contrassegno (art. 18 cpv. 4 OIT) o di cambiare la ragione sociale o l’indirizzo, oppure, trattandosi di una persona giuridica, se quest’ultima viene sciolta.

3.2 Deve comunicare all’UFCOM, mediante l’apposito modulo20, tutte le modifiche tecniche che intende apportare all’impianto. L’UFCOM decide quanto prima se le modifiche previste necessitano di una nuova omologa­zione.

20 Questo formulario è ottenibile presso l’Ufficio federale delle comunicazioni, rue de l’Avenir 44, casella postale, 2500 Bienne.

4 Durata dell’omologazione

4.1 Di regola, l’omologazione è rilasciata per una durata indeterminata.

4.2 Si estingue con il decesso del titolare o, trattandosi di una persona giuridica, all’atto di scioglimento di quest’ultima.

4.3 L’UFCOM stabilisce se l’estinzione dell’omologazione si ripercuote sugli impianti di radiocomunicazione che sono già immessi in commercio.

5 Numero di omologazione

5.1 La rappresentazione grafica del numero di omologazione è la seguente:

CH.yy.iiii

5.2 Le cifre e le lettere contenute nelle rappresentazioni grafiche menzionate al n. 5.1 hanno il seguente significato:

a)
yy: le due ultime cifre dell’anno in cui è stato rilasciato il certificato d’omologazione;
b)
iiii: numero individuale a quattro cifre.

Allegato 5 21

21 Nuovo testo giusta il n. II dell’O dell’UFCOM del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5277).

(art. 4 cpv. 2 e art. 6)

Prescrizioni tecniche e amministrative varie 2222

22 Queste prescrizioni tecniche e amministrative sono ottenibili gratuitamente presso l’UFCOM, rue de l’Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne, oppure consultabili in rete all’indirizzo: www.ufcom.ch > L’UFCOM > Basi legali > Prassi d’esecuzione > Apparecchi e impianti > Altre prescrizioni.

N.

Titolo del documento

Edizione

PTA 5.1

(art. 6)

Prescrizioni tecniche e amministrative concernenti gli impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo basati sulla tecnologia delle correnti portanti in linea (CPL)

5

PTA 5.2

(art. 4 cpv. 2)

Prescrizioni tecniche e amministrative applicabili agli impianti di radiocomunicazione previsti per garantire la sicurezza pubblica da parte delle autorità: impianti fissi che provocano interferenze

3

PTA 5.3

(art. 4 cpv. 2)

Prescrizioni tecniche e amministrative applicabili agli impianti di radiocomunicazione previsti per garantire la sicurezza pubblica da parte delle autorità: impianti mobili che provocano interferenze

3

PTA 5.4

(art. 4 cpv. 2)

Prescrizioni tecniche e amministrative applicabili agli impianti di radiocomunicazione previsti per garantire la sicurezza pubblica da parte delle autorità: impianti di localizzazione, di sorveglianza e di comunicazione

2

Allegato 6 23

23 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O dell’UFCOM del 21 nov. 2017, in vigore dal 9 ago. 2018 (RU 2017 71377787).

(art. 2a)

Pittogramma

1 Il pittogramma si presenta sotto forma di tabella.

2 Include il seguente simbolo:

3 Per un impianto di radiocomunicazione recante il marchio di conformità svizzero secondo l’allegato 1 numero 1 OIT riporta, sotto o accanto al simbolo di cui al capoverso 2, l’abbreviazione della Svizzera (CH).

4 Per un impianto di radiocomunicazione recante il marchio di conformità estero secondo l’allegato 1 numero 2 OIT riporta, sotto o accanto al simbolo di cui al capoverso 2, le abbreviazioni dei Paesi in cui esistono restrizioni d’esercizio.

5 Le abbreviazioni di cui al capoverso 4 sono definite nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2017/135424; sono completate dai Paesi seguenti:

a.
Svizzera: CH;
b.
Liechtenstein: LI;
c.
Norvegia: NO;
d.
Islanda: IS.

6 Variazioni nella presentazione del pittogramma e del suo contenuto (per esempio colore, forma vuota o piena, spessore del tratto) sono autorizzate, a condizione che il pittogramma resti visibile e leggibile.

7 Esempio a carattere informativo:

CH

FR

ES

IT

DK

DE

CH

IT

DE

24 Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1354 della Commissione, del 20 luglio 2017, che specifica le modalità di presentazione delle informazioni di cui all’articolo 10, paragrafo 10, della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, versione GU L 190 del 21.7.2017, pag. 7.

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