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Ordinanza dell’UFCOM
sugli impianti di telecomunicazione
(OOIT)

L’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM),

visto l’articolo 31 capoverso 5 della legge del 30 aprile 19971 sulle telecomunicazioni (LTC);
visti gli articoli 3, 7 capoverso 3, 8 capoverso 2, 17 capoverso 4, 19 capoverso 6,
26 capoverso 5, 27 capoverso 1, 33 capoversi 1 e 3 e 35 dell’ordinanza
del 25 novembre 20152 sugli impianti di telecomunicazione (OIT),3

ordina:

1 RS 784.10

2 RS 784.101.2

3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFCOM del 21 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7137).

1

Art. 1 Requisiti essenziali supplementari  

I re­qui­si­ti es­sen­zia­li sup­ple­men­ta­ri ap­pli­ca­bi­li di cui all’ar­ti­co­lo 7 ca­po­ver­so 3 OIT e gli im­pian­ti di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne ai qua­li es­si si ri­fe­ri­sco­no fi­gu­ra­no nell’al­le­ga­to 1.

Art. 1a Impianti di radiocomunicazione compatibili con un dispositivo di ricarica standardizzato e relative specifiche tecniche 4  

Gli im­pian­ti di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne che ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 7 ca­po­ver­so 2bis OIT de­vo­no es­se­re com­pa­ti­bi­li con un di­spo­si­ti­vo di ri­ca­ri­ca stan­dar­diz­za­to so­no elen­ca­ti nell’al­le­ga­to 7 nu­me­ro 1, men­tre le spe­ci­fi­che tec­ni­che per le ca­pa­ci­tà di ri­ca­ri­ca so­no elen­ca­te nell’al­le­ga­to 7 nu­me­ro 2.

4 In­tro­dot­to dal n. I dell’O dell’UF­COM del 23 nov. 2023, in vi­go­re dal 1° gen. 2024 (RU 2023721).

Art. 2 Interfacce  

1 Le pre­scri­zio­ni tec­ni­che ap­pli­ca­bi­li al­le in­ter­fac­ce di cui all’ar­ti­co­lo 3 ca­po­ver­so 1 OIT fi­gu­ra­no nell’al­le­ga­to 2.

2 Le pre­scri­zio­ni re­la­ti­ve all’ubi­ca­zio­ne del­le in­ter­fac­ce pre­scrit­te fi­gu­ra­no nell’al­le­ga­to 1 n. 4 dell’or­di­nan­za dell’Uf­fi­cio fe­de­ra­le del­le co­mu­ni­ca­zio­ni del 9 di­cem­bre 19975 sui ser­vi­zi di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne e gli ele­men­ti d’in­di­riz­zo.

Art. 2a Informazione relativa alle restrizioni d’esercizio 6  

1 L’in­for­ma­zio­ne re­la­ti­va al­le re­stri­zio­ni d’eser­ci­zio che de­ve fi­gu­ra­re sull’im­bal­lag­gio con­for­me­men­te all’ar­ti­co­lo 19 ca­po­ver­so 3 OIT de­ve es­se­re ri­por­ta­ta in mo­do vi­si­bi­le e leg­gi­bi­le.

2 Per un im­pian­to di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne re­can­te il mar­chio sviz­ze­ro di con­for­mi­tà se­con­do l’al­le­ga­to 1 nu­me­ro 1 OIT, l’in­for­ma­zio­ne de­ve es­se­re ri­por­ta­ta in una del­le due for­me se­guen­ti:

a.
pit­to­gram­ma di cui all’al­le­ga­to 6;
b.
di­ci­tu­ra «re­stri­zio­ni d’eser­ci­zio in CH».

3 Per un im­pian­to di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne re­can­te il mar­chio di con­for­mi­tà este­ro se­con­do l’al­le­ga­to 1 nu­me­ro 2 OIT, l’in­for­ma­zio­ne de­ve es­se­re ri­por­ta­ta in una del­le due for­me se­guen­ti:

a.pittogramma di cui all’allegato 6;

b.dicitura «restrizioni o requisiti in» in una lingua facilmente compresa dagli utilizzatori finali e determinata dai Paesi interessati, seguita dalle abbreviazioni di cui all’allegato 6 dei Paesi in cui esistono tali restrizioni o requisiti.

4 Per un im­pian­to di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne re­can­te i due mar­chi di con­for­mi­tà, l’in­for­ma­zio­ne de­ve es­se­re ri­por­ta­ta in una del­le for­me pre­vi­ste al ca­po­ver­so 3.

6 In­tro­dot­to dal n. I dell’O dell’UF­COM del 21 nov. 2017, in vi­go­re dal 9 ago. 2018 (RU 2017 7137).

Art. 2b Informazioni relative alle capacità di ricarica e ai dispositivi di ricarica 7  

Nel ca­so di im­pian­ti di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne di cui all’ar­ti­co­lo 7 ca­po­ver­so 2bis OIT ca­ri­ca­bi­li tra­mi­te ca­vo, de­vo­no es­se­re ri­por­ta­te le in­for­ma­zio­ni se­guen­ti:

a.
le in­di­ca­zio­ni di cui all’al­le­ga­to 7 nu­me­ro 3 in me­ri­to al­la ca­pa­ci­tà di ri­ca­ri­ca de­gli im­pian­ti di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne e ai di­spo­si­ti­vi di ri­ca­ri­ca com­pa­ti­bi­li ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 19 ca­po­ver­so 2 let­te­ra d OIT: nel­le istru­zio­ni di si­cu­rez­za;
b.
le in­di­ca­zio­ni ri­guar­dan­ti la pre­sen­za o me­no di un di­spo­si­ti­vo di ri­ca­ri­ca an­nes­so ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 19 ca­po­ver­so 2 let­te­ra d OIT: me­dian­te un pit­to­gram­ma con­for­me­men­te all’al­le­ga­to 7 nu­me­ro 4;
c.
le in­di­ca­zio­ni ri­guar­dan­ti la ca­pa­ci­tà di ri­ca­ri­ca dell’im­pian­to di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne e i di­spo­si­ti­vi di ri­ca­ri­ca com­pa­ti­bi­li ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 19 ca­po­ver­so 2 let­te­ra d OIT: me­dian­te un’eti­chet­ta con­for­me­men­te all’al­le­ga­to 7 nu­me­ro 5.

7 In­tro­dot­to dal n. I dell’O dell’UF­COM del 23 nov. 2023, in vi­go­re dal 1° gen. 2024 (RU 2023721).

Art. 3 Obblighi per gli organismi di valutazione della conformità  

Gli or­ga­ni­smi di va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà de­vo­no par­te­ci­pa­re al­le at­ti­vi­tà di re­go­la­men­ta­zio­ne in ma­te­ria di im­pian­ti di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne e di pia­ni­fi­ca­zio­ne del­le fre­quen­ze dei se­guen­ti en­ti:

a.
Co­mi­ta­to del­le co­mu­ni­ca­zio­ni elet­tro­ni­che (Elec­tro­nic Com­mu­ni­ca­tions Com­mit­tee, ECC);
b.
sot­to­grup­pi dell’ECC per­ti­nen­ti per i set­to­ri con­tem­pla­ti dall’ac­cre­di­ta­men­to o dal­la de­si­gna­zio­ne.
Art. 4 Omologazione di impianti di radiocomunicazione destinati a essere impiegati dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica  

1 La pro­ce­du­ra d’omo­lo­ga­zio­ne di cui all’ar­ti­co­lo 26 OIT fi­gu­ra nell’al­le­ga­to 4.

2 Le pre­scri­zio­ni tec­ni­che e am­mi­ni­stra­ti­ve ap­pli­ca­bi­li agli im­pian­ti di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne de­sti­na­ti a es­se­re im­pie­ga­ti dal­le au­to­ri­tà di cui all’ar­ti­co­lo 27 ca­po­ver­so 4 OIT per ga­ran­ti­re la si­cu­rez­za pub­bli­ca fi­gu­ra­no nell’al­le­ga­to 5.

Art. 5 Autorizzazione per la messa a disposizione sul mercato di impianti di radiocomunicazione destinati a essere impiegati dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica 8  

1 Per ot­te­ne­re un’au­to­riz­za­zio­ne di met­te­re a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to im­pian­ti di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne de­sti­na­ti a es­se­re im­pie­ga­ti dal­le au­to­ri­tà per ga­ran­ti­re la si­cu­rez­za pub­bli­ca (art. 27 OIT), il ri­chie­den­te de­ve di­spor­re di un di­ri­gen­te tec­ni­co ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 32 ca­po­ver­so 2 dell’or­di­nan­za del 18 no­vem­bre 20209 sull’uti­liz­za­zio­ne del­lo spet­tro del­le ra­dio­fre­quen­ze (OUS).

2 L’ar­ti­co­lo 32 ca­po­ver­so 3 OUS si ap­pli­ca per ana­lo­gia.

8 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O dell’UF­COM del 18 nov. 2020, in vi­go­re dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5277).

9 RS 784.102.1

Art. 6 Impianti di telecomunicazione collegati per filo basati sulla tecnologia CPL  

Le pre­scri­zio­ni tec­ni­che e am­mi­ni­stra­ti­ve con­cer­nen­ti l’in­stal­la­zio­ne e l’eser­ci­zio di im­pian­ti di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne col­le­ga­ti per fi­lo ba­sa­ti sul­la tec­no­lo­gia del­le cor­ren­ti por­tan­ti in li­nea (CPL) con­for­me­men­te all’ar­ti­co­lo 33 ca­po­ver­so 1 OIT so­no elen­ca­te nell’al­le­ga­to 5.

Art. 7 Cessione di impianti di telecomunicazione  

1 Gli im­pian­ti di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne elen­ca­ti nell’ar­ti­co­lo 25 ca­po­ver­so 1 let­te­ra a OIT pos­so­no es­se­re ce­du­ti so­lo ad au­to­ri­tà mi­li­ta­ri, a or­ga­ni­smi ad­det­ti al­la pro­te­zio­ne ci­vi­le o ad al­tri or­ga­ni­smi ope­ran­ti in si­tua­zio­ni straor­di­na­rie. La ces­sio­ne va ef­fet­tua­ta die­tro ri­ce­vu­ta.

2 I tra­smet­ti­to­ri per ra­dioa­ma­to­ri di­spo­ni­bi­li in com­mer­cio, nuo­vi o usa­ti, pos­so­no es­se­re ce­du­ti uni­ca­men­te:

a.10
ai ti­to­la­ri di un in­di­ca­ti­vo di chia­ma­ta ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 47f dell'or­di­nan­za del 6 ot­to­bre 199711 con­cer­nen­te gli ele­men­ti d’in­di­riz­zo nel set­to­re del­le te­le­co­mu­ni­ca­zio­ni, die­tro ri­ce­vu­ta e pre­sen­ta­zio­ne del­la fat­tu­ra dell'an­no in cor­so in me­ri­to al­la tas­sa ri­scos­sa per la ge­stio­ne dell'in­di­ca­ti­vo di chia­ma­ta (art. 46 cpv. 8 dell’or­di­nan­za del 18 no­vem­bre 202012 sul­le tas­se nel set­to­re del­le te­le­co­mu­ni­ca­zio­ni);
b.
agli ope­ra­to­ri eco­no­mi­ci, die­tro ri­ce­vu­ta.

3 La ri­ce­vu­ta de­ve re­ca­re il nu­me­ro, il mar­chio e il ti­po de­gli im­pian­ti di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne ce­du­ti, l’in­di­riz­zo e la fir­ma del­la per­so­na a cui so­no sta­ti ce­du­ti, non­ché, even­tual­men­te, l'in­di­ca­ti­vo di chia­ma­ta ri­por­ta­to sul­la fat­tu­ra pre­sen­ta­ta. La ri­ce­vu­ta non dev’es­se­re fir­ma­ta se la con­se­gna de­gli im­pian­ti av­vie­ne per po­sta.13

4 Chiun­que ce­de un im­pian­to di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne con­for­me­men­te al ca­po­ver­so 2 let­te­ra a de­ve con­ser­va­re la ri­ce­vu­ta per due an­ni.

5 Chiun­que ce­de im­pian­ti con­for­me­men­te agli ar­ti­co­li 6 ca­po­ver­so 2 e 25 ca­po­ver­so 1 let­te­ra a OIT de­ve con­ser­va­re per cin­que an­ni le pez­ze giu­sti­fi­ca­ti­ve del­la mes­sa a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to, in par­ti­co­la­re il bol­let­ti­no di con­se­gna e la fat­tu­ra.

10 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O dell’UF­COM del 5 lug. 2021, in vi­go­re dal 1° set. 2021 (RU 2021 475).

11 RS 784.104

12 RS 784.106

13 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O dell’UF­COM del 5 lug. 2021, in vi­go­re dal 1° set. 2021 (RU 2021 475).

Art. 8 Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione usati  

Gli im­pian­ti di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne usa­ti, per i qua­li so­no sta­te mo­di­fi­ca­te so­stan­zial­men­te le nor­me tec­ni­che ap­pli­ca­bi­li (art. 35 OIT) e le pre­scri­zio­ni sul­la lo­ro in­stal­la­zio­ne e il lo­ro eser­ci­zio, fi­gu­ra­no nell’al­le­ga­to 3.

Art. 9 Modifica delle norme tecniche designate dall’UFCOM  

In ca­so di mo­di­fi­ca di una nor­ma tec­ni­ca de­si­gna­ta, l’UF­COM pub­bli­ca nel Fo­glio fe­de­ra­le la da­ta dal­la qua­le la pre­sun­zio­ne di con­for­mi­tà vie­ne a ca­de­re per gli im­pian­ti di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne con­for­mi al­la ver­sio­ne pre­ce­den­te.

Art. 10 Abrogazione di un altro atto normativo  

L’or­di­nan­za dell’Uf­fi­cio fe­de­ra­le del­le co­mu­ni­ca­zio­ni del 14 giu­gno 200214 su­gli im­pian­ti di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne è abro­ga­ta.

Art. 10a Disposizione transitoria della modifica del 12 novembre 2019 15  

I te­le­fo­ni cel­lu­la­ri con fun­zio­na­li­tà in­for­ma­ti­che avan­za­te che non sod­di­sfa­no il re­qui­si­to es­sen­zia­le sup­ple­men­ta­re di cui all’ar­ti­co­lo 7 ca­po­ver­so 3 let­te­ra g OIT in com­bi­na­to di­spo­sto con l’al­le­ga­to 1 nu­me­ro 6 pos­so­no es­se­re im­mes­si in com­mer­cio fi­no al 16 mar­zo 2022.

15 In­tro­dot­to dal n. I dell’O dell’UF­COM del 12 nov. 2019 (RU 2019 4241). Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O dell’UF­COM del 27 lug. 2020, in vi­go­re dal 1° set. 2020 (RU 2020 3563).

Art. 10b Disposizione transitoria della modifica del 21 luglio 2022 16  

Gli im­pian­ti di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne che so­no sot­to­po­sti ai re­qui­si­ti es­sen­zia­li sup­ple­men­ta­ri di cui all’ar­ti­co­lo 7 ca­po­ver­so 3 let­te­re d–f OIT in com­bi­na­to di­spo­sto con l’al­le­ga­to 1 nu­me­ri 7–9 e che non ri­spet­ta­no ta­li re­qui­si­ti pos­so­no es­se­re im­mes­si in com­mer­cio fi­no al 31 lu­glio 2025.

16 In­tro­dot­to dal n. I dell’O dell’UF­COM del 21 lug. 2022 (RU 2022 437). Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O dell’UF­COM del 23 nov. 2023, in vi­go­re dal 1° gen. 2024 (RU 2023721).

Art. 10c Disposizione transitoria relativa alla modifica del 1° gennaio 2024 17  

Gli im­pian­ti di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne che so­no sot­to­po­sti al­le spe­ci­fi­che tec­ni­che di cui all’ar­ti­co­lo 7 ca­po­ver­so 2bis in com­bi­na­to di­spo­sto con l’al­le­ga­to 7 nu­me­ri 1.1–1.12, e che tut­ta­via non le adem­pio­no, pos­so­no es­se­re mes­si a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to fi­no al 27 di­cem­bre 2024 e gli im­pian­ti di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne di cui al nu­me­ro 1.13 fi­no al 27 apri­le 2026.

17 In­tro­dot­to dal n. I dell’O dell’UF­COM del 23 nov. 2023, in vi­go­re dal 1° gen. 2024 (RU 2023721). Cor­re­zio­ne del 15 gen. 2024 (RU 2024 23).

Art. 11 Entrata in vigore  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 13 giu­gno 2016.

Allegato 1 18

18 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O dell’UFCOM del 21 lug. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 437).

(art. 1)

Requisiti essenziali supplementari applicabili di cui all’articolo 7 capoverso 3 OIT e impianti di radiocomunicazione ai quali essi si riferiscono

Impianti di radiocomunicazione

Requisiti essenziali supplementari applicabili

Riferimento/fonte

1

Impianti di radiocomunicazione sottoposti all’Accordo regionale del 18 aprile 2012 concernente il servizio di radiotelefono nelle vie di navigazione interna19

art. 7 cpv. 3 lett. g OIT

Decisione 2000/637/CE20

2

Impianti di radiocomunicazione marittimi che devono essere installati su navi marittime non sottoposte alla Convenzione internazionale del 1° novembre 197421 per la salvaguardia della vita umana in mare (convenzione SOLAS) per partecipare al sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (SMSSM)

art. 7 cpv. 3 lett. g OIT

Decisione 2013/638/UE22

3

Impianti di ricerca in valanga che
operano sulla frequenza 457 kHz

art. 7 cpv. 3 lett. g OIT

Decisione 2001/148/CE23

4

Impianti di radiocomunicazione del sistema d’identificazione automatico (AIS) installati su imbarcazioni che non sottostanno alla convenzione SOLAS

art. 7 cpv. 3 lett. g OIT

Decisione 2005/53/CE24

5

Luci di localizzazione Cospas-Sarsat (406 MHz)

art. 7 cpv. 3 lett. g OIT

Decisione 2005/631/CE25

6

Telefoni cellulari con funzionalità informatiche avanzate

art. 7 cpv. 3 lett. g OIT

Regolamento delegato (UE) 2019/32026

7

Impianti di radiocomunicazione collegati direttamente o indirettamente a Internet.

Fanno eccezione:

i dispositivi medici ai sensi dell’articolo 2 comma 1) del regolamento (UE) 2017/74527 comprendenti un impianto di radiocomunicazione;
i dispositivi medico-diagnostici in vitro ai sensi dell’articolo 2 comma 2) del regolamento (UE) 2017/74628comprendenti un impianto di radiocomunicazione.

art. 7 cpv. 3 lett. d OIT

Regolamento delegato (UE) 2022/3029

8

Gli impianti di radiocomunicazione seguenti se in grado di procedere al trattamento di dati personali:

art. 7 cpv. 3 lett. e OIT

Regolamento delegato (UE) 2022/3030

impianti di radiocomunicazione collegati a Internet;
impianti di radiocomunicazione ideati per il monitoraggio dei bambini o destinati esclusivamente a tale scopo;
giocattoli secondo l’ordinanza del DFI del 15 agosto 201231 concernente la sicurezza dei giocattoli comprendenti un impianto di radiocomunicazione;
impianti di radiocomunicazione ideati per o destinati, esclusivamente o meno, a essere indossati, allacciati o sospesi su:
qualsiasi parte del corpo, compresi la testa, il collo, il torso, le braccia, le mani, le gambe e i piedi,
qualsiasi abito indossato da esseri umani, compresi capi che coprono la testa, le mani e i piedi.

Fanno eccezione:

i dispositivi medici secondo l’articolo 2 comma 1) del regolamento (UE) 2017/74532 comprendenti un impianto di radiocomunicazione;
i dispositivi medico-diagnostici in vitro secondo l’articolo 2 comma 2) del regolamento (UE) 2017/74633 comprendenti un impianto di radiocomunicazione;
gli impianti di radiocomunicazione per la sicurezza aerea secondo il regolamento (UE) 2018/113934;
gli impianti di radiocomunicazione nei veicoli secondo l’ordinanza del 19 giugno 199535 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali;
i sistemi di telepedaggio stradale secondo l’articolo 2 comma 10) della direttiva (UE) 2019/52036comprendenti un impianto di radiocomunicazione.

9

Impianti di radiocomunicazione collegati a Internet che consentono di trasferire denaro, valore monetario o una valuta virtuale come definita all’articolo 2 lettera d) della direttiva (UE) 2019/71337

art. 7 cpv. 3 lett. f OIT

Regolamento delegato (UE) 2022/3038

Fanno eccezione:

i dispositivi medici secondo l’articolo 2 comma 1) del regolamento (UE) 2017/74539 comprendenti un impianto di radiocomunicazione;
i dispositivi medico-diagnostici in vitro secondo l’articolo 2 comma 2) del regolamento (UE) 2017/74640 comprendenti un impianto di radiocomunicazione;
gli impianti di radiocomunicazione per la sicurezza aerea secondo il regolamento (UE) 2018/113941;

gli impianti di radiocomunicazione nei veicoli secondo l’ordinanza del 19 giugno 199542 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali;
sistemi di telepedaggio stradale secondo l’articolo 2 comma 10) della direttiva (UE) 2019/52043 comprendenti un impianto di radiocomunicazione.

19 Il testo dell’accordo può essere ottenuto dietro pagamento presso l’Ufficio federale delle comunicazioni, rue de l’Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne, o gratuitamente all’indirizzo Internet seguente: www.rainwat.bipt.be

20 2000/637/CE: Decisione della Commissione, del 22 settembre 2000, relativa all’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 1999/5/CE alle apparecchiature radio contemplate dall’accordo regionale concernente il servizio di radiotelefono nelle vie di navigazione interna, versione della GU L 269 del 21.10.2000, pag. 50.

21 RS 0.747.363.33

22 2013/638/UE: Decisione della Commissione del 12 agosto 2013 sui requisiti essenziali dell’attrezzatura di radiocomunicazione marittima che deve essere installata su navi marittime non SOLAS e partecipare al Sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (SMSSM), versione della GU L 296 del 7.11.2013, pag. 22.

23 2001/148/CE: Decisione della Commissione, del 21 febbraio 2001, relativa all’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 1999/5/CE agli apparecchi di ricerca in valanga, versione della GU L 55 del 24.2.2001, pag. 65.

24 2005/53/CE: Decisione della Commissione, del 25 gennaio 2005, riguardante l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio alle apparecchiature radio destinate a far parte del sistema d’identificazione automatica (AIS), versione della GU L 22 del 26.1.2005, pag. 14.

25 2005/631/CE: Decisione della Commissione, del 29 agosto 2005, riguardante i requisiti essenziali di cui alla direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per assicurare ai servizi d’emergenza l’accesso alle luci di localizzazione Cospas-Sarsat, versione della GU L 225 del 31.8.2005, pag. 28.

26 Regolamento delegato (UE) 2019/320 della Commissione, del 12 dicembre 2018, che integra la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’applicazione dei requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettera g), di tale direttiva, al fine di garantire la localizzazione del chiamante nelle comunicazioni di emergenza da dispositivi mobili, versione della GU L 55 del 25.2.2019, pag. 1.

27 Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) no 178/2002 e il regolamento (CE) no 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/561, GU L 130 del 24.4.2020, pag. 18.

28 Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione; versione della GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2022/112, GU L 19 del 28.1.2022, pag. 3.

29 Regolamento delegato (UE) 2022/30 della Commissione del 29 ottobre 2021 che integra la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’applicazione dei requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettere d), e) e f), di tale direttiva, versione della GU L 7 del 12.1.2022, pag. 6.

30 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 7.

31 RS 817.023.11

32 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 7

33 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 7

34 Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, nella versione che vincola la Svizzera in virtù del numero 3 dell’allegato dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).

35 RS 741.41

36 Direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell’Unione, GU L 91 del 29.3.2019, pag. 45; modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2022/362, GU L 69 del 4.3.2022, pag. 1.

37 Direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, versione della GU L 123 del 10.5.2019, pag. 18.

38 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 7

39 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 7

40 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 7

41 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 8

42 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 8

43 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 8

Allegato 2 44

44 Nuovo testo giusta il n. II dell’O dell’UFCOM del 18 nov. 2020 (RU 2020 5277). Aggiornato dal n. I delle O dell’UFCOM del 23 mar. 2021 (RU 2021 196), dell’11 nov. 2022 (RU 2021 738), dal n. II cpv. 2 dell’O dell’UFCOM del 21 lug. 2022 (RU 2022 437), dal n. I delle O dell’UFCOM dell’8 nov. 2022 (RU 2022 670) e del 6 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 665).

(art. 2 cpv. 1)

Prescrizioni tecniche applicabili alle interfacce di cui all’articolo 3 capoverso 1 OIT 4545

45 Le prescrizioni applicabili alle interfacce sono ottenibili gratuitamente presso l’Ufficio federale delle comunicazioni, rue de l’Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne oppure consultabili in rete al seguente indirizzo: www.ufcom.ch > L’UFCOM > Basi legali > Prassi d’esecuzione > Apparecchi e impianti > Prescrizioni tecniche delle interfacce (RIR).

N.

Titolo del documento

Edizione

RIR0000

Prescrizioni tecniche d’interfacce: documento di base

10

RIR0101

Comunicazione aeronautica

10

RIR0102

Navigazione aeronautica

10

RIR0103

Sorveglianza aeronautica

8

RIR0104

Sistemi d’emergenza aeronautica

4

RIR0105

Telemetria/telecomando aeronautica

3

RIR0201

Emittenti di radiodiffusione terrestre

17

RIR0203

Servizi per realizzazione di programmi e di eventi speciali (PMSE)

23

RIR0301

Ponti radio punto a multipunto

12

RIR0302

Ponti radio punto a punto

31

RIR0501

Telefonia digitale cellulare

19

RIR0503

Telefoni senza filo

9

RIR0504

Impianti di radiocomunicazione del servizio di emergenza

11

RIR0506

Impianti di ricerca di persona (pager)

9

RIR0507

Impianti di radiocomunicazione PMR/PAMR

18

RIR0510

Sistemi intelligenti di trasporto (ITS)

7

RIR0601

Stazioni terminali per il sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare

10

RIR0603

Comunicazione marittima

10

RIR0604

Radionavigazione marittima

11

RIR0702

Sonde meteorologiche

7

RIR0703

Radar meteorologici

8

RIR0705

Wind-Profiler

6

RIR0805

Collegamenti di alimentazione (Feeder Links)

1

RIR0806

Stazioni terrestri fisse di comunicazioni via satellite (FSS)

18

RIR0808

Stazioni terrestri mobili di comunicazioni via satellite (MSS)

19

RIR0809

Sistemi di navigazione satellitare (RNSS)

4

RIR1001

Sistemi d’allarme

12

RIR1002

Applicazioni ferroviarie

11

RIR1003

Ricerca, seguito ed acquisizione di dati

17

RIR1004

Radiodeterminazione

17

RIR1005

Applicazioni induttive

13

RIR1006

Applicazioni senza filo nel settore sanitario

19

RIR1007

Telecomandi di modelli ridotti

9

RIR1008

Applicazioni non specifiche a corta portata

22

RIR1009

Microfoni senza filo

26

RIR1010

Sistemi di trasmissione dati a banda larga

19

RIR1011

Identificazione tramite radiofrequenza (RFID)

12

RIR1012

Telematica dei trasporti e del traffico (TTT)

16

RIR1013

Applicazioni audio senza filo

17

RIR1021

Telecomando, trasmissione di dati e telemetria a potenza elevata

12

RIR1023

Applicazioni a banda ultra larga (UWB)

11

RIR1101

Impianti per radioamatori

14

RIR1102

Impianti di radiocomunicazione CB

9

RIR1108

Radiolocalizzazione (civile)

9

Allegato 3

(art. 8)

Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione usati di cui all’art. 35 OIT

Impianto/tipo di impianto

Prescrizione

UHF PMR con un’ampiezza di banda di 25 kHz

(Soppressione dell’ampiezza di banda di 25 kHz nelle frequenze UHF a seguito della modifica della RIR 050746)

Fatta salva una concessione corrispondente, l’esercizio non è più autorizzato dal 1° gennaio 2008.

46 Cfr. all. 2.

Allegato 4 47

47 Aggiornato dal n. I dell’O dell’UFCOM dell’11 nov. 2022 (RU 2021 738) e dal n. II cpv. 1 dell’O dell’UFCOM del 23 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023721).

(art. 4 cpv. 1)

Procedura di omologazione per impianti di radiocomunicazione destinati ad essere utilizzati dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica

1 Domanda di omologazione

1.1
Chi vuole ottenere l’omologazione di un impianto di radiocomunicazione destinato ad essere impiegato dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica deve farne domanda all’UFCOM mediante l’apposito modulo48, corredato dei documenti e informazioni necessari all’omologazione.
1.2
Le relazioni sulle prove effettuate (art. 14 cpv. 4 lett. h OIT) circa i requisiti in materia di compatibilità elettromagnetica e di utilizzazione dello spettro delle frequenze (art. 26 cpv. 3 OIT) devono essere allestite da un laboratorio di prova riconosciuto conformemente all’articolo 17 OIT.
1.3
Se il richiedente vuole basarsi su una relazione sulle prove effettuate o un certificato d’omologazione allestiti da terzi, deve provare che il suo impianto di telecomunicazione corrisponde in tutti i punti all’impianto originariamente sottoposto a prova o omologato.

48 Questo formulario è ottenibile presso l’Ufficio federale delle comunicazioni, rue de l’Avenir 44, casella postale, 2500 Bienne.

2 Omologazione

2.1
Il certificato d’omologazione è rilasciato a nome del richiedente e non è trasferibile. Non conferisce al suo titolare alcun diritto esclusivo.
2.2
Se l’impianto di radiocomunicazione omologato è il modello di una serie, il certificato d’omologazione è valido pure per gli altri impianti del suo titolare che corrispondono in tutte le parti a quello omologato.

3 Obbligo di notifica

3.1
Il titolare dell’omologazione deve notificare preventivamente all’UFCOM la sua intenzione di modificare il contrassegno (art. 18 cpv. 4 OIT) o di cambiare la ragione sociale o l’indirizzo, oppure, trattandosi di una persona giuridica, se quest’ultima viene sciolta.
3.2
Deve comunicare all’UFCOM, mediante l’apposito modulo49, tutte le modifiche tecniche che intende apportare all’impianto. L’UFCOM decide quanto prima se le modifiche previste necessitano di una nuova omologazione.

49 Questo formulario è ottenibile presso l’Ufficio federale delle comunicazioni, rue de l’Avenir 44, casella postale, 2500 Bienne.

4 Durata dell’omologazione

4.1
Di regola, l’omologazione è rilasciata per una durata indeterminata.
4.2
Si estingue in particolare:
a.
tramite la revoca di cui al numero 4a;
b.
una volta superata la durata di validità, nel caso essa sia limitata;
c.
con il decesso del titolare o, trattandosi di una persona giuridica, all’atto di scioglimento di quest’ultima.
4.3
L’UFCOM stabilisce se l’estinzione dell’omologazione ai sensi del numero 4.2 lettere a e c si ripercuote sugli impianti di radiocomunicazione che sono già offerti, immessi in commercio, fabbricati o messi in esercizio. Nella sua analisi tiene in debita considerazione i rischi nonché la necessità di proteggere gli investimenti delle autorità coinvolte.

4a Revoca dell’omologazione

Tenendo conto dei rischi e della protezione degli investimenti, per motivi giustificati l’UFCOM può revocare senza indennizzo l’omologazione, in particolare in caso di:

a.
modifica alla presente ordinanza o alle relative prescrizioni tecniche e amministrative;
b.
mancato rispetto, da parte del titolare dell’omologazione, della presente ordinanza o delle condizioni che disciplinano l’omologazione.

5 Numero di omologazione

5.1
La rappresentazione grafica del numero di omologazione è la seguente:
CH.yy.iiii
5.2
Le cifre e le lettere contenute nelle rappresentazioni grafiche menzionate al n. 5.1 hanno il seguente significato:
a)
yy: le due ultime cifre dell’anno in cui è stato rilasciato il certificato d’omologazione;
b)
iiii: numero individuale a quattro cifre.

Allegato 5 50

50 Nuovo testo giusta il n. II dell’O dell’UFCOM del 18 nov. 2020 (RU 2020 5277). Aggiornato dal n. I dell’O dell’UFCOM dell’11 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 738).

(art. 4 cpv. 2 e art. 6)

Prescrizioni tecniche e amministrative varie 5151

51 Queste prescrizioni tecniche e amministrative sono ottenibili gratuitamente presso l’UFCOM, rue de l’Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne, oppure consultabili in rete all’indirizzo: www.ufcom.ch > L’UFCOM > Basi legali > Prassi d’esecuzione > Apparecchi e impianti > Altre prescrizioni.

N.

Titolo del documento

Edizione

PTA 5.1

(art. 6)

Prescrizioni tecniche e amministrative concernenti gli impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo basati sulla tecnologia delle correnti portanti in linea (CPL)

5

PTA 5.2

(art. 4 cpv. 2)

Prescrizioni tecniche e amministrative applicabili agli impianti di radiocomunicazione previsti per garantire la sicurezza pubblica da parte delle autorità: impianti fissi che provocano interferenze

4

PTA 5.3

(art. 4 cpv. 2)

Prescrizioni tecniche e amministrative applicabili agli impianti di radiocomunicazione previsti per garantire la sicurezza pubblica da parte delle autorità: impianti mobili che provocano interferenze

4

PTA 5.4

(art. 4 cpv. 2)

Prescrizioni tecniche e amministrative applicabili agli impianti di radiocomunicazione previsti per garantire la sicurezza pubblica da parte delle autorità: impianti di localizzazione, di sorveglianza e di comunicazione

3

Allegato 6 52

52 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O dell’UFCOM del 21 nov. 2017, in vigore dal 9 ago. 2018 (RU 2017 71377787).

(art. 2a)

Pittogramma

1 Il pittogramma si presenta sotto forma di tabella.

2 Include il seguente simbolo:

3 Per un impianto di radiocomunicazione recante il marchio di conformità svizzero secondo l’allegato 1 numero 1 OIT riporta, sotto o accanto al simbolo di cui al capoverso 2, l’abbreviazione della Svizzera (CH).

4 Per un impianto di radiocomunicazione recante il marchio di conformità estero secondo l’allegato 1 numero 2 OIT riporta, sotto o accanto al simbolo di cui al capoverso 2, le abbreviazioni dei Paesi in cui esistono restrizioni d’esercizio.

5 Le abbreviazioni di cui al capoverso 4 sono definite nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2017/135453; sono completate dai Paesi seguenti:

a.
Svizzera: CH;
b.
Liechtenstein: LI;
c.
Norvegia: NO;
d.
Islanda: IS.

6 Variazioni nella presentazione del pittogramma e del suo contenuto (per esempio colore, forma vuota o piena, spessore del tratto) sono autorizzate, a condizione che il pittogramma resti visibile e leggibile.

7 Esempio a carattere informativo:

CH

FR

ES

IT

DK

DE

CH

IT

DE

53 Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1354 della Commissione, del 20 luglio 2017, che specifica le modalità di presentazione delle informazioni di cui all’articolo 10, paragrafo 10, della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, versione GU L 190 del 21.7.2017, pag. 7.

Allegato 7 54

54 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O dell’UFCOM del 23 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023721).

(art. 1ae 2b)

Impianti di radiocomunicazione compatibili con un dispositivo di ricarica standardizzato

1 Impianti di radiocomunicazione di cui all’art. 7 cpv. 2 OITbis

N.

Categoria

1.

Telefoni cellulari

2.

Tablet

3.

Fotocamere digitali

4.

Cuffie

5.

Cuffie microfono

6.

Console portatili per videogiochi

7.

Altoparlanti portatili

8.

Lettori elettronici

9.

Tastiere

10.

Mouse

11.

Sistemi di navigazione portatili

12.

Auricolari

13.

Laptop

2 Specifiche tecniche per capacità di ricarica

N.

Categoria

Specifiche tecniche applicabili

1.

Impianti di radiocomunicazione ricaricabili mediante cavo:

Gli impianti di radiocomunicazione devono:

essere dotati di una presa USB tipo C, come descritto nella norma EN IEC 62680-1-2: 2021, Interfacce del Bus Seriale Universale per dati e alimentazione – parti 1–3: Componenti comuni – Specifica del cavo e del connettore USB tipo C®, e la presa deve rimanere accessibile e operativa in ogni momento;
devono poter essere ricaricati con cavi conformi alla norma EN IEC 62680-1-3:2021 Interfacce del Bus Seriale Universale (Universal Serial Bus) per dati e alimentazione – parti 1–3: Componenti comuni – Specifica del cavo e del connettore USB tipo C®.

2.

Impianti di radiocomunicazione che possono essere ricaricati mediante cavo e con tensione superiore a 5 volt, corrente superiore a 3 ampère o potenza superiore a 15 watt:

Gli impianti di radiocomunicazione devono:

integrare il protocollo USB Power Delivery, come descritto nella norma EN IEC 62680-1-2:2021, Interfacce per bus universali seriali per dati e alimentazione elettrica – parti 1–2: Componenti comuni – Specifiche di alimentazione tramite USB;
garantire che qualsiasi protocollo di ricarica supplementare consenta la piena funzionalità del protocollo USB Power Delivery a prescindere dal dispositivo di ricarica utilizzato.

3 Indicazioni in merito alle capacità di ricarica e ai dispositivi di ricarica compatibili ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 lett. d OIT

N.

Categoria

Indicazioni in merito alle capacità di ricarica e ai dispositivi di ricarica compatibili

1.

Per le categorie che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 7 capoverso 2bis OIT e che sottostanno ai requisiti di cui all’allegato 2 vanno indicate le informazioni seguenti:

Una descrizione dei requisiti di potenza dei dispositivi di ricarica con cavo che possono essere utilizzati con tale apparecchiatura radio, compresa la potenza minima richiesta per caricare l’apparecchiatura radio, e la potenza massima richiesta per caricare l’apparecchiatura radio alla massima velocità di ricarica espressa in watt, mediante l’apposizione del testo: La potenza fornita dal caricabatteria deve essere tra min [xx] watt richiesta dall’apparecchiatura radio e max [yy] watt per raggiungere la massima velocità di ricarica. Il numero di watt deve esprimere, rispettivamente, la potenza minima richiesta e la potenza massima richiesta per raggiungere la massima velocità di ricarica.

2.

Per gli impianti di radiocomunicazione che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 7 capoverso 2bis OIT e che sottostanno ai requisiti di cui all’allegato 7 numero 2 vanno indicate anche le informazioni seguenti:

Una descrizione delle specifiche relative alle capacità di ricarica, compresa l’indicazione che è supportato il protocollo di ricarica USB Power Delivery mediante l’apposizione del testo «Ricarica rapida USB PD» e l’indicazione di qualsiasi altro protocollo di ricarica supportato mediante l’apposizione del relativo nome in formato di testo.

4 Pittogramma

1. Il pittogramma deve presentarsi nei formati seguenti e comprendere il simbolo seguente

a.
per gli impianti di radiocomunicazione offerti in combinazione con un dispositivo di ricarica:

b.
per gli impianti di radiocomunicazione offerti senza un dispositivo di ricarica:

2. Il pittogramma può variare nell’aspetto, ad esempio può essere di colori diversi, avere forma vuota o piena, linee di spessore differente, purché rimanga visibile e leggibile. In caso di riduzione o di ingrandimento del pittogramma, devono essere mantenute le proporzioni indicate nei simboli di cui al punto 1. La dimensione «a» deve essere superiore o pari a 7 mm, indipendentemente dalla variazione.

5 Etichetta

1. L’etichetta deve presentare il formato seguente e contenere il simbolo seguente:

2. Le lettere XX sono sostituite dalla cifra corrispondente alla potenza minima richiesta dall’apparecchiatura radio per la ricarica, che determina la potenza minima che un dispositivo di ricarica deve fornire per caricare l’apparecchiatura radio. Le lettere YY sono sostituite dalla cifra corrispondente alla potenza massima richiesta dall’apparecchiatura radio per raggiungere la massima velocità di ricarica, che determina la potenza minima che un dispositivo di ricarica deve fornire per raggiungere tale massima velocità di ricarica. La dicitura USB PD (USB Power Delivery) figura se l’apparecchiatura radio supporta tale protocollo di comunicazione per la ricarica.

3. L’etichetta può variare nell’aspetto, ad esempio può essere di colori diversi, avere forma vuota o piena, linee di spessore differente, purché rimanga visibile e leggibile. In caso di riduzione o di ingrandimento dell’etichetta, devono essere mantenute le proporzioni indicate nel simbolo di cui al punto 1 della presente parte. La dimensione «a» di cui al punto 1 della presente parte deve essere superiore o pari a 7 mm, indipendentemente dalla variazione.

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