Ordinanza dell’UFCOMsull’utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze (OUUS)
Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern
L’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), visti gli articoli 8 capoverso 3, 14 capoverso 4, 15 capoverso 2, 46, 51 capoverso 2 e 60 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 novembre 20201 sull’utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze (OUS); ordina: |
Sezione 1: Disposizioni generali |
Art. 1 Utilizzazione delle frequenze senza concessione, senza notifica preliminare e senza certificato di capacità
1 Le utilizzazioni di frequenze per le quali conformemente all’articolo 8 capoverso 2 lettere a, b e d non sono necessari né una concessione, né una notifica preliminare, né un certificato di capacità sono disciplinate nell’allegato 1. 2 Le frequenze al di sotto dei 8,3 kHz possono essere utilizzate liberamente nel rispetto delle prescrizioni vigenti. |
Art. 2 Trasmissione dell’indicativo di chiamata e dell’identificativo
1 Gli utenti dello spettro delle radiofrequenze soggetti a una limitazione ai sensi dell’articolo 22 capoverso 2 della legge del 30 aprile 19973 sulle telecomunicazioni (LTC), devono trasmettere l’indicativo di chiamata o l’identificativo al momento di stabilire la comunicazione e, in seguito, ogni dieci minuti. 2 Il capoverso 1 non si applica all’utilizzazione di impianti di radiocomunicazione per la diffusione di programmi radiofonici e televisivi. |
Art. 3 Canale di coordinamento
1 Il canale di coordinamento (canale K) serve alla trasmissione di messaggi per coordinare l’intervento di organizzazioni che prestano soccorso in caso di sinistri o di incidenti. 2 Le organizzazioni che prestano soccorso non possono svolgere il proprio traffico di radiocomunicazione interno sul canale K. 3 Durante le esercitazioni sul canale K bisogna aggiungere ad ogni chiamata il termine «esercitazione» o «controllo del collegamento». L’organizzazione che nel corso di un’esercitazione disturba le radiocomunicazioni di un’organizzazione che sta prestando soccorso deve sospendere immediatamente il proprio traffico di radiocomunicazione. |
Sezione 2: Radiocomunicazione aeronautica e a bordo di imbarcazioni |
Sezione 3: Radiocomunicazione amatoriale |
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Art. 6 Gamme di frequenze
Le gamme di frequenze a disposizione dei titolari di un certificato di capacità di cui all’articolo 44 capoverso 1 lettera a numeri 1–3 OUS nonché dei titolari di un certificato di capacità di cui all’articolo 44 capoverso 1 lettera a numero 4 OUS sono elencate nell’allegato 4. |
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Art. 7 Aggiunte per l’indicativo di chiamata
1 Se esercita un impianto di radiocomunicazione mobile a bordo di un veicolo terrestre o di un aeromobile, di un battello della navigazione interna, di una nave, o in altro luogo, il titolare di un indicativo di chiamata di cui all’articolo 47f dell’ordinanza del 6 ottobre 19974 concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni può completarlo con una delle seguenti aggiunte:
2 Il titolare può utilizzare altre aggiunte se sono necessarie per l’esercizio e se sono separate dall’indicativo di chiamata con un trattino o una barra. 3 Se esercita il suo impianto di radiocomunicazione nel Principato del Liechtenstein, il titolare di uno dei seguenti certificati di capacità deve anteporre al suo indicativo di chiamata l’aggiunta seguente:
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Sezione 5: Disposizioni finali |
Allegato 1 6
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFCOM del 6 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 666). |
(art. 1 cpv. 1) |
Utilizzazioni di frequenze che non richiedono né una concessione, né una notifica preliminare, né un certificato di capacità conformemente all’articolo 8 capoverso 2 lettere a, b e d OUS 77
7 Il contenuto del presente allegato è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. È possibile consultarlo su https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2023/666 > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando. Una copia stampata è ottenibile a pagamento presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna (www.pubblicazionifederali.admin.ch). |
Versione 6 del 6 novembre 2023 |
Allegato 2 |
(art. 4) |
Allegato 3 |
(art. 5) |
Gamme di frequenze per la partecipazione alla radiocomunicazione su imbarcazioni d’alto mare e su vie navigabili internazionali (navigazione sul Reno) |
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Allegato 4 8
8 Aggiornato dal n. I cpv. 2 dell’O dell’UFCOM dell’8 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 671). |
(art. 6) |
Utilizzazione di gamme di frequenze secondo l’articolo 44 OUS |
1. Gamme di frequenze per titolari di un certificato di capacità secondo l’articolo 44 capoverso 1 lettera a numeri 1–3 OUS |
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2. Gamme di frequenze per titolari di un certificato di capacità secondo l’articolo 44 capoverso 1 lettera a numero 4 OUS |
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Allegato 5 (art. 12) |
Prescrizioni per l’esame volto all’ottenimento dei certificati di capacità secondo l’articolo 51 capoverso 1 OUS 99
9 Il testo delle prescrizioni d’esame è ottenibile presso l’UFCOM, Rue de l’Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne, oppure all’indirizzo: www.ufcom.admin.ch > Frequenze e antenne > Esami di radiocomunicazione. |
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