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Art. 19 Messa a concorso di concessioni di radiocomunicazione
In caso di messa a concorso di concessioni di radiocomunicazione si applica per analogia l’articolo 18 capoversi 1–3.
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Art. 20 Tassa amministrativa supplementare per domande presentate a breve termine
Se una domanda per il rilascio di una concessione di radiocomunicazione è presentata due giorni lavorativi o meno prima dell’inizio della sua validità, è prelevata una tassa amministrativa supplementare di 50 franchi.
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Art. 21 Ponti radio
La tassa amministrativa annuale per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze utilizzato per i ponti radio ammonta a: - a.
- 84 franchi per ogni collegamento ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 lettere a e b;
- b.
- 168 franchi per ogni collegamento ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 lettera c.
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Art. 22 Collegamenti senza filo a banda larga
La tassa amministrativa annuale per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze utilizzato per i collegamenti senza filo a banda larga ammonta a 80 franchi per ogni trasmettitore di una stazione centrale, ma in ogni caso a un minimo di 2000 franchi.
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Art. 23 Radiocomunicazioni via satellite
La tassa amministrativa annuale per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti utilizzati per le radiocomunicazioni via satellite ammonta a 36 franchi per ogni larghezza di banda di 100 kHz attribuita, ma in ogni caso a un minimo di 300 franchi e a un massimo di 50 000 franchi.
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Art. 24 Radiocomunicazioni mobili terrestri su frequenze della classe A
1 Per le radiocomunicazioni mobili terrestri su frequenze della classe A secondo l’articolo 6 lettera a dell’ordinanza del 18 novembre 20208 sull’utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze (OUS), la tassa amministrativa annuale per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze, riscossa per ogni larghezza di banda di 12,5 kHz attribuita, ammonta a: - a.
- per un’utilizzazione delle frequenze a livello nazionale con un impianto di radiocomunicazione fisso:
- 1.
- su frequenze armonizzate: 50 franchi,
- 2.
- su frequenze non armonizzate: 1680 franchi;
- b.
- per un’utilizzazione delle frequenze a livello regionale con un impianto di radiocomunicazione fisso:
- 1.
- su frequenze armonizzate: 10 franchi,
- 2.
- su frequenze non armonizzate: 336 franchi;
- c.
- per un’utilizzazione delle frequenze in Direct Mode su frequenze armonizzate: 10 franchi;
- d.
- per un’utilizzazione delle frequenze senza impianto di radiocomunicazione fisso su frequenze non armonizzate: 84 franchi.
2 Sono considerate armonizzate le frequenze attribuite a livello internazionale per un uso univoco a condizioni chiaramente definite. 3 Se vengono attribuite larghezze di banda diverse da 12,5 kHz, l’intera somma è suddivisa per 12,5 kHz, arrotondata al numero intero superiore e moltiplicata per le tasse di cui al capoverso 2. 4 In caso di coutenza di un impianto di radiocomunicazione fisso da parte di più concessionari senza relazioni con la clientela nel settore delle telecomunicazioni, la tassa per le frequenze duplex utilizzate in comune è versata solo una volta. La tassa è dovuta dal gestore principale dell’impianto.
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Art. 25 Radiocomunicazioni mobili terrestri su frequenze della classe B
Per le radiocomunicazioni mobili terrestri su frequenze della classe B secondo l’articolo 6 lettera b OUS9, canale di coordinamento incluso, la tassa annuale per la gestione e il controllo tecnico ammonta a 72 franchi per ogni concessione.
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Art. 26 Telecamere senza filo per il giornalismo elettronico
Per ogni telecamera senza filo utilizzata come impianto accessorio per la radiodiffusione finalizzata al giornalismo elettronico la tassa annuale per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze ammonta a 84 franchi.
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Art. 27 Radiocomunicazioni su onde corte e onde lunghe
La tassa amministrativa annuale per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze utilizzato per le radiocomunicazioni su onde corte e onde lunghe ammonta a 110 franchi per ogni canale attribuito.
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Art. 28 Diffusione analogica di programmi radiofonici e televisivi
Per la diffusione analogica dei seguenti programmi, la tassa amministrativa annuale per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze, riscossa per ogni programma e ogni migliaio di persone presenti nella zona di copertura, ammonta a: - a.
- 40 franchi per i programmi radiofonici diffusi sulle onde ultracorte (OUC) e sulle onde medie;
- b.
- 10 franchi per i programmi televisivi.
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Art. 29 Trasmissione analogica di dati e voce su OUC
La tassa amministrativa annuale per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze utilizzato per la trasmissione analogica di dati e voce su OUC ammonta a 40 franchi per ogni canale.
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Art. 30 Diffusione digitale di programmi radiofonici e televisivi e trasmissione digitale unidirezionale di dati nella gamma VHF e UHF e su OUC
1 Per la diffusione digitale di programmi radiofonici e televisivi e la trasmissione digitale unidirezionale di dati mediante la radiodiffusione video digitale terrestre (Digital Video Broadcasting, DVB-T), la tassa amministrativa annuale per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze, riscossa per ogni canale di frequenza destinato alla copertura di una regione geografica ben definita nella concessione, ammonta a 12 000 franchi. 2 Per la diffusione digitale di programmi radiofonici e televisivi e la trasmissione digitale unidirezionale di dati mediante la radiofonia digitale (Digital Audio Broadcasting, DAB+), la tassa amministrativa annuale per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze, riscossa per ogni canale di frequenza destinato alla copertura di una regione geografica ben definita, ammonta a 2250 franchi. 3 Per la gestione e il controllo tecnico dell’utilizzazione digitale dello spettro delle frequenze OUC, la tassa amministrativa annuale per ogni utilizzazione del canale e ogni migliaio di persone presenti nella zona di copertura ammonta a 55 franchi.
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Art. 31 Radar terrestri
Per i radar terrestri, la tassa amministrativa annuale per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze ammonta a 144 franchi per ogni concessione.
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Art. 32 Prove di radiocomunicazione
Per le prove di radiocomunicazione, la tassa amministrativa annuale per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze ammonta a 450 franchi per ogni concessione.
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Art. 33 Dimostrazioni d’impianti di radiocomunicazione
Per le dimostrazioni d’impianti di radiocomunicazione, la tassa amministrativa annuale per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze ammonta a 312 franchi per ogni concessione.
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Art. 34 Tassa di registrazione
1 Per ciascuna registrazione di un uso di frequenze la tassa ammonta a 70 franchi. 2 Per i radar terrestri (ground probing radar, GPR) e i ripetitori GPS non sono riscosse tasse di registrazione.
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Art. 35 Sistemi di localizzazione e di sorveglianza nonché impianti di telecomunicazione che provocano interferenze
1 Per i sistemi di localizzazione e di sorveglianza e per gli impianti di telecomunicazione che provocano interferenze l’articolo 24 si applica per analogia. 2 Viene fatturata al massimo una larghezza di banda di 50 kHz per ogni autorizzazione.
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Art. 36 Riduzione delle tasse amministrative per la diffusione di programmi radiofonici e televisivi
1 Se, nell’ambito della diffusione di programmi, le emittenti radiotelevisive con diritto d’accesso ai sensi dell’articolo 53 lettera b della legge federale del 24 marzo 200610 sulla radiotelevisione vengono direttamente o indirettamente gravate da tasse amministrative per la messa a concorso, il rilascio, la modifica e la revoca di concessioni di radiocomunicazione nonché per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze, l’autorità riduce queste tasse amministrative del 60 per cento. 2 Se la diffusione avviene in digitale, la riduzione è applicata alla parte della capacità trasmissiva che, secondo la concessione di radiocomunicazione, viene richiesta per diffondere programmi con diritto d’accesso. 3 La tassa amministrativa può essere ulteriormente ridotta per i programmi delle emittenti di cui all’articolo 79 capoverso 2 dell’ordinanza del 9 marzo 200711 sulla radiotelevisione.
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Art. 37 Localizzazione delle interferenze
1 La tassa amministrativa per la localizzazione di interferenze è calcolata in funzione del tempo impiegato; non è calcolato il tempo necessario per recarsi sul posto. 2 La tassa amministrativa ammonta a un minimo di 175 franchi.
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Art. 38 Esenzione dalle tasse amministrative
Le organizzazioni di cui all’articolo 40 capoverso 1bis LTC sono esonerate dalle tasse amministrative per il rilascio, la modifica e la revoca di concessioni di radiocomunicazione e per la relativa vigilanza nonché per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti.
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