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Art. 20 Organizzazione della Posta
Se la legge federale del 30 aprile 199711 sull’organizzazione delle poste non dovesse entrare in vigore contemporaneamente alla presente legge, il Consiglio federale emana fino all’entrata in vigore di una regolamentazione legale le disposizioni necessarie per la trasformazione del dicastero Posta dell’Azienda delle PTT in un ente autonomo dotato di personalità giuridica propria. Il Consiglio federale determina gli organi e i loro poteri e tiene adeguatamente conto delle esigenze di autonomia per quanto riguarda l’esercizio, le partecipazioni e la situazione finanziaria.
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Art. 21 Costituzione dell’azienda
1 Con la sua costituzione, l’azienda continua la gestione delle parti dell’Azienda delle PTT che forniscono servizi di telecomunicazione e di radiodiffusione. 2 Al momento dell’entrata in vigore della presente legge devono essere prese le misure seguenti: - a.
- il Consiglio federale decide il bilancio d’apertura dell’azienda;
- b.
- il Consiglio federale indica i diritti di proprietà fondiaria e diritti reali limitati come pure gli accordi obbligatori che sono trasferiti all’azienda o alle società da essa designate o controllate;
- c.
- il Consiglio federale nomina il consiglio d’amministrazione, ne designa il presidente, delibera in merito al primo statuto e sceglie l’ufficio di revisione;
- d.
- il consiglio d’amministrazione dell’azienda nomina le persone incaricate della gestione e della rappresentanza, approva il preventivo ed emana il regolamento d’organizzazione.
3 In relazione con l’allestimento del bilancio d’apertura, il Consiglio federale approva la chiusura dei conti e l’ultimo rapporto di gestione dell’Azienda delle PTT; il consiglio di amministrazione dell’Azienda delle PTT presenta la proposta. 4 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, delle energie e delle comunicazioni può rettificare mediante decisione i trasferimenti di cui al capoverso 2 lettera b entro 15 anni dall’entrata in vigore della presente legge.
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Art. 22 Personalità giuridica
Con l’entrata in vigore della presente legge l’azienda acquista personalità giuridica.
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Art. 23 Ripresa degli attivi e dei passivi
1 Con l’entrata in vigore della presente legge l’azienda riprende gli attivi e i passivi delle parti dell’ente di cui continua la gestione secondo l’articolo 21 capoverso 1. 2 I fondi e i diritti reali limitati dell’Azienda delle PTT, trasferiti all’azienda o alle società da essa designate o controllate, devono essere intestati nel registro fondiario all’azienda o alla società affiliata senza conseguenze fiscali e tributarie, previa relativa richiesta.
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Art. 24 Ripresa e adeguamento dei rapporti giuridici
1 Con la sua costituzione, l’azienda riprende i diritti e gli obblighi dell’Azienda delle PTT derivanti dai rapporti di diritto amministrativo, costituiti sulla base della legislazione sulle telecomunicazioni e sulla radiodiffusione. Questi rapporti giuridici vengono regolati contrattualmente conformemente alle disposizioni del diritto privato. 2 L’azienda invia alla sua clientela le nuove regolamentazioni contrattuali che sostituiscono i rapporti di diritto amministrativo precedenti e fissa un termine adeguato entro il quale il cliente può risolvere il rapporto. Se un cliente comunica per scritto entro questo termine di non accettare la nuova regolamentazione, il suo rapporto giuridico con l’azienda cessa alla scadenza del termine. Se si tratta di un abbonamento con durata minima, le tasse per il tempo non ancora trascorso dovute all’azienda sono calcolate conformemente al diritto previgente. 3 Alle decisioni e ai ricorsi pendenti emanati prima dell’entrata in vigore della presente legge è applicabile il diritto previgente. Per le pretese derivanti da prestazioni fornite secondo il nuovo diritto, l’attuale dichiarazione di abbonamento vale come titolo di rigetto dell’opposizione. 4 I contratti di diritto privato stipulati dall’Azienda delle PTT e ripresi dall’azienda non subiscono modifiche in seguito a questa trasformazione.
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Art. 25 Ripresa e adeguamento dei rapporti d’impiego
1 L’azienda continua quale datore di lavoro i rapporti d’impiego esistenti. 2 Fino alla scadenza del periodo amministrativo 1997-2000, il personale è sottoposto alla legislazione sul personale federale. 3 Dal 1° gennaio 2001 i rapporti d’impiego sono regolati sulla base del diritto relativo al contratto di lavoro. 4 In casi motivati, l’azienda può assumere personale secondo il Codice delle obbligazioni12 già prima del 1° gennaio 2001.
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Art. 26 Disavanzo tecnico della Cassa pensioni della Confederazione
La Confederazione può riprendere il vuoto di copertura della Cassa pensioni della Confederazione a favore dell’azienda affinché quest’ultima raggiunga una quota di capitale proprio adeguata nel suo bilancio d’apertura. L’onere assunto dalla Confederazione è iscritto all’attivo nel conto capitale della Confederazione e ammortizzato a carico del conto economico degli anni successivi.
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Art. 27 Prestiti all’azienda
La Confederazione può concedere all’azienda prestiti della tesoreria durante un periodo di transizione.
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Art. 28 Trasformazione di prestiti in capitale proprio
La Confederazione può trasformare prestiti in capitale proprio per raggiungere una quota di capitale proprio adeguata nel bilancio d’apertura dell’azienda. La trasformazione è registrata nel conto capitale della Confederazione.
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Art. 29 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. 3 L’articolo 16 capoverso 1 entra in vigore il 1° gennaio 2001. Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 199813 Il numero 14 dell’allegato entra in vigore il 1° gennaio 2001
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