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Art. 11 Definizioni
(art. 10 cpv. 3 e art. 2 lett. k e o LRTV) 1 Non sono considerati pubblicità segnatamente: - a.
- i riferimenti relativi al programma nel quale sono trasmessi;
- b.21
- i riferimenti senza carattere pubblicitario relativi a trasmissioni in altri programmi della stessa azienda;
- c.
- i riferimenti relativi al materiale d’accompagnamento trasmessi senza controprestazione e il cui contenuto è in relazione diretta con la trasmissione nella quale sono diffusi;
- d.
- brevi appelli in favore di opere di beneficenza di organizzazioni di utilità pubblica per quanto la controprestazione all’emittente copra al massimo i costi di produzione.
2 Per pubblicità occulta si intende la presentazione a carattere pubblicitario di beni, servizi o idee in trasmissioni redazionali, in particolare a titolo oneroso. 3 Non è considerata sponsorizzazione la coproduzione di una trasmissione da parte di persone fisiche e giuridiche che svolgono un’attività nel settore radiofonico o televisivo o nella produzione di opere audiovisive. 21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2151).
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Art. 12 Riconoscibilità della pubblicità
(art. 9 LRTV) 1 La pubblicità deve essere separata dalla parte redazionale del programma tramite particolari segnali acustici o ottici. Nell’ambito della televisione va utilizzato il termine «pubblicità». 1bis Si può eccezionalmente rinunciare al segnale di separazione per gli spot pubblicitari di una durata massima di dieci secondi e diffusi isolatamente secondo l’articolo 18 capoverso 1, se tali messaggi sono costantemente e chiaramente riconoscibili mediante la dicitura «pubblicità».22 2 Le trasmissioni pubblicitarie televisive che costituiscono un’unità a sé stante e durano più di 60 secondi devono essere costantemente e chiaramente riconoscibili mediante la dicitura «pubblicità».23 3 Le emissioni pubblicitarie radiofoniche che costituiscono un’unità a sé stante e non sono chiaramente riconoscibili in quanto tali non possono durare più di 60 secondi. 4 I collaboratori ai programmi di emittenti radiofoniche locali o regionali le cui zone di copertura comprendono meno di 150 000 abitanti di almeno 15 anni d’età possono partecipare alle trasmissioni pubblicitarie di tali emittenti se non fungono da moderatori in notiziari o in trasmissioni di attualità politica. Lo stesso vale per le emittenti televisive locali o regionali la cui zona di copertura comprende meno di 250 000 abitanti di almeno 15 anni d’età. 22 Introdotto dal n. I dell’O del 12 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 965). 23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 965).
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Art. 13 Pubblicità a schermo ripartito
(art. 9 cpv. 1 e 11 cpv. 1 LRTV) 1 La pubblicità può essere inserita su una parte dello schermo durante la diffusione di un programma redazionale, a condizione che: - a.
- la superficie pubblicitaria costituisca un’unità, sia situata al bordo dello schermo, non tagli otticamente il contenuto redazionale e non copra più di un terzo della superficie dello schermo;
- b.
- la pubblicità sia separata dal programma redazionale da limiti ben visibili e da una diversa presentazione ottica e segnalata costantemente dalla dicitura chiaramente leggibile «pubblicità»;
- c.
- la pubblicità si limiti a una rappresentazione visiva.
2 La pubblicità a schermo ripartito è vietata nei notiziari e nelle trasmissioni di attualità politica, nelle trasmissioni per bambini, come pure durante la trasmissione di funzioni religiose. 3 La pubblicità a schermo ripartito è computata come tempo di pubblicità ai sensi dell’articolo 19.
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Art. 14 Pubblicità interattiva
(art. 9 cpv. 1 LRTV) 1 Se attivando un simbolo visualizzato sullo schermo il pubblico ha la possibilità di passare dal programma a uno spazio pubblicitario interattivo, le seguenti condizioni devono essere adempiute: - a.
- dopo l’attivazione, il pubblico deve essere informato che lascia il programma televisivo per entrare in uno spazio commerciale;
- b.
- dopo l’informazione secondo la lettera a, il pubblico deve confermare la sua scelta di entrare nello spazio commerciale;
- c.
- l’interfaccia immediatamente successiva alla conferma non deve contenere alcuna pubblicità per prodotti o servizi che soggiacciono al divieto in materia di pubblicità previsto dall’articolo 10 capoversi 1 e 2 LRTV.
2 Le disposizioni dell’articolo 13 si applicano se il simbolo che permette di passare allo spazio pubblicitario interattivo è visualizzato nella parte redazionale del programma.
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Art. 15 Pubblicità virtuale
(art. 9 cpv. 1 LRTV) 1 La pubblicità virtuale consiste nel modificare il segnale da diffondere in modo da sostituire con altre le superfici pubblicitarie situate sul luogo della registrazione. 2 La pubblicità virtuale è ammessa alle seguenti condizioni: - a.
- la superficie pubblicitaria da sostituire è in relazione con un avvenimento pubblico organizzato da terzi;
- b.
- è sostituita una superficie pubblicitaria fissa situata sul luogo della registrazione e allestita da terzi appositamente per tale avvenimento;
- c.
- la pubblicità visibile sullo schermo può utilizzare immagini animate solo se la superficie pubblicitaria sostituita contiene già simili immagini;
- d.
- all’inizio e al termine della trasmissione interessata va segnalato che la trasmissione contiene pubblicità virtuale.
3 La pubblicità virtuale è vietata nei notiziari e nelle trasmissioni di attualità politica, nelle trasmissioni per bambini, come pure durante la trasmissione di funzioni religiose. 4 Gli articoli 9 e 11 LRTV non sono applicabili.
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Art. 16 Pubblicità per le bevande alcoliche
(art. 10 cpv. 1 lett. b e c LRTV) 1 La pubblicità per le bevande alcoliche non deve: - a.
- indirizzarsi espressamente ai minorenni;
- b.
- associare al consumo di bevande alcoliche persone che sembrano minorenni;
- c.
- mettere in relazione il consumo di bevande alcoliche con prestazioni fisiche o la guida di veicoli;
- d.
- attribuire alle bevande alcoliche proprietà terapeutiche, stimolanti o calmanti o rappresentarle come mezzo per risolvere problemi personali;
- e.
- incitare al consumo smodato di alcol o mettere in cattiva luce l’astinenza o la moderazione;
- f.
- sottolineare il tenore alcolico.
2 Nessuna pubblicità per le bevande alcoliche può essere trasmessa prima, durante e dopo le trasmissioni indirizzate ai bambini o agli adolescenti. 3 Le offerte di vendita di bevande alcoliche sono vietate. 4 Nei programmi sottoposti a un divieto in materia di pubblicità per le bevande alcoliche, la pubblicità per un prodotto analcolico non deve comportare un effetto pubblicitario per le bevande alcoliche. Occorre segnatamente che l’azione scenica, i riferimenti al prodotto e al fabbricante, gli elementi costitutivi, gli sfondi e le persone si differenzino da quelli utilizzati nella comunicazione pubblicitaria per le bevande alcoliche dello stesso fabbricante. Il prodotto pubblicizzato deve essere reperibile in commercio.
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Art. 17 Pubblicità politica
(art. 10 cpv. 1 lett. d LRTV) 1 Per partito politico si intende un gruppo di persone che partecipa a elezioni popolari. 2 Per cariche politiche si intendono le cariche conferite da un’elezione popolare. 3 Il divieto di pubblicità per temi oggetto di votazione popolare si applica a partire dal momento in cui l’autorità competente rende nota la data della votazione.
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Art. 18 Inserimento della pubblicità 24
(art. 11 cpv. 1 e 13 cpv. 2 LRTV) 1 Gli spot pubblicitari possono essere diffusi isolatamente tra una trasmissione e l’altra e durante la trasmissione di manifestazioni sportive. 2 Le seguenti trasmissioni possono essere interrotte da pubblicità una volta per ogni periodo programmato di almeno 30 minuti: - a.
- i lungometraggi cinematografici;
- b.
- i telefilm, ad esclusione delle serie, dei seriali e dei documentari;
- c.
- i notiziari e le trasmissioni di attualità politica.
3 Non è ammesso interrompere con pubblicità le trasmissioni per bambini e la trasmissione di servizi religiosi. 4 A tutte le altre trasmissioni, in particolare serie, seriali e documentari, non si applicano restrizioni. 5 Durante la trasmissione di avvenimenti che includono pause, la pubblicità può essere inserita, oltre ai casi previsti dal capoverso 2, solo nelle pause. 6 Nelle trasmissioni composte di parti autonome, l’inserimento della pubblicità è autorizzato soltanto fra queste parti. 7 Ai programmi radiofonici senza concessione, nonché a quelli televisivi senza concessione che non possono essere captati all’estero non si applicano le restrizioni in materia di inserimento della pubblicità, ad eccezione della restrizione di cui al capoverso 3. 24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 965).
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Art. 19 Durata della pubblicità 25
(art. 11 cpv. 2 LRTV) 1 Gli spot pubblicitari non devono superare 12 minuti in un’ora d’orologio.26 2 Ai programmi radiofonici senza concessione, nonché a quelli televisivi senza concessione che non possono essere captati all’estero non si applicano le restrizioni riguardo alla durata della pubblicità. 25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 965). 26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2151).
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Art. 20 Citazione dello sponsor 27
(art. 12 cpv. 2 e 3, nonché 13 cpv. 4 LRTV) 1 Le trasmissioni sponsorizzate devono essere identificate come tali. A tal fine si può utilizzare, per esempio, il nome, il logo, un simbolo o un riferimento a prodotti e servizi dello sponsor. 2 Ogni citazione dello sponsor deve stabilire un rapporto esplicito tra lo sponsor e la trasmissione. 3 La citazione dello sponsor non può indurre direttamente alla conclusione di un negozio giuridico riguardante beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi. 4 Durante la diffusione di una trasmissione televisiva è consentito ricordare breve-mente il rapporto di sponsorizzazione (insert). Lo sponsor può essere citato una volta ogni dieci minuti. Nelle trasmissioni per bambini gli insert sono vietati. 27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 965).
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Art. 21 Inserimento di prodotti 28
(art. 9 cpv. 1, 12 cpv. 3 e 13 cpv. 4 LRTV) 1 I beni e i servizi messi a disposizione da uno sponsor possono essere integrati nella trasmissione (inserimento di prodotti). All’inserimento di prodotti si applicano le norme sulla sponsorizzazione, sempre che il presente articolo non preveda altrimenti. 2 Gli inserimenti di prodotti non sono ammessi nelle trasmissioni per bambini, nei documentari né nelle trasmissioni religiose, salvo se lo sponsor mette a disposizione gratuitamente soltanto beni o servizi di valore non significativo, per esempio a titolo di aiuti alla produzione o premi, senza versare ulteriori compensi. 3 Gli inserimenti di prodotti devono essere segnalati chiaramente all’inizio e alla fine della trasmissione e dopo ogni interruzione pubblicitaria. Per gli inserimenti di prodotti, gli aiuti alla produzione e i premi di valore inferiore a 5000 franchi è sufficiente un’unica segnalazione. 4 L’obbligo di segnalazione di cui al capoverso 3 non si applica ai lungometraggi cinematografici, ai telefilm né ai documentari che: - a.
- non sono stati prodotti né commissionati dall’emittente stessa o da un’impresa gestita dall’emittente;
- b.
- l’emittente ha commissionato a registi indipendenti e che essa stessa ha cofinanziato in ragione di meno del 40 per cento (coproduzioni).
28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 965).
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Art. 22 Restrizioni supplementari in materia di pubblicità e sponsorizzazione nei programmi della SSR
(art. 14 cpv. 1 e 3 LRTV) 1 Nei programmi televisivi della SSR sono ammesse interruzioni pubblicitarie durante le seguenti trasmissioni: - a.
- i notiziari e le trasmissioni di attualità politica: una interruzione per ogni periodo programmato di almeno 90 minuti;
- b.
- altre trasmissioni:
- 1.
- tra le 18.00 e le 23.00: una interruzione per ogni periodo programmato di almeno 90 minuti,
- 2.
- durante il resto della giornata: una interruzione per ogni periodo programmato di almeno 30 minuti.29
1bis Non sono ammesse interruzioni pubblicitarie durante le trasmissioni per bambini e nel corso della trasmissione di funzioni religiose.30 2 Nei programmi televisivi della SSR: - a.31
- gli spot pubblicitari e le forme pubblicitarie di lunga durata non devono eccedere complessivamente il 15 per cento del tempo d’antenna quotidiano;
- b.
- tra le 18 e le 23 gli spot pubblicitari e le forme pubblicitarie di lunga durata non devono eccedere complessivamente 12 minuti nell’arco di un’ora d’orologio;
- c.
- durante il resto della giornata gli spot pubblicitari non devono eccedere 12 minuti nell’arco di un’ora d’orologio.
3 La pubblicità a schermo ripartito e la pubblicità virtuale sono vietate, salvo nella trasmissione di manifestazioni sportive. 4 La diffusione di trasmissioni di televendita è vietata. 5 La SSR può autopromuoversi nei suoi programmi radiofonici, per quanto tale autopromozione serva prevalentemente a consolidare il legame con il pubblico. 6 Le informazioni relative a manifestazioni per le quali la SSR ha concluso un partenariato con altri media possono essere diffuse quale autopromozione per quanto servano prevalentemente a consolidare il legame con il pubblico e il partenariato non sia stato concluso allo scopo di finanziare il programma. Sussiste un partenariato quando in base a una collaborazione tra l’emittente del programma e l’organizzatore di una manifestazione pubblica l’emittente si impegna a segnalare la manifestazione nel suo programma e in contropartita fruisce di vantaggi sul posto e prestazioni analoghe. 7 Le citazioni degli sponsor nei programmi radiofonici della SSR possono contenere solo elementi necessari per identificare lo sponsor.32 29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5219). 30 Introdotto dal n. I dell’O del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5219). 31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5219). 32 Introdotto dal n. I dell’O del 12 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 965).
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Art. 23 Pubblicità e sponsorizzazione nell’ulteriore offerta editoriale della SSR
(art. 14 cpv. 3 LRTV) Nell’ulteriore offerta editoriale della SSR che, oltre ai programmi radiotelevisivi, è necessaria per adempiere il mandato di programma ed è finanziata con il canone radiotelevisivo (art. 25 cpv. 3 lett. b LRTV), la pubblicità e la sponsorizzazione sono vietate, con le seguenti eccezioni:33 - a.
- le trasmissioni sponsorizzate diffuse nel programma e disponibili su domanda devono essere offerte con la citazione dello sponsor;
- b.
- le trasmissioni disponibili su domanda e contenenti pubblicità a schermo ripartito o pubblicità virtuale possono essere offerte invariate;
- c.
- la pubblicità e la sponsorizzazione nel servizio di teletext sono autorizzate. Si applicano per analogia le disposizioni sulla pubblicità e la sponsorizzazione della LRTV e della presente ordinanza applicabili ai programmi della SSR; i dettagli sono disciplinati nella concessione;
- d.
- la concessione può prevedere altre eccezioni per le offerte presentate in collaborazione con terzi senza scopo lucrativo, come pure per l’autopromozione.
33 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2151).
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