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Art. 29 Produzione abusiva di embrioni 51
1 Chiunque produce un embrione mediante impregnazione, nell’intento di usarlo o di permetterne l’uso per uno scopo diverso da quello di causare una gravidanza, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2 È parimenti punibile chi conserva un oocita impregnato o un embrione in vitro nell’intento di usarlo o di permetterne l’uso per uno scopo diverso da quello di causare una gravidanza.
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Art. 30 Sviluppo di embrioni all’esterno del corpo materno
1 Chiunque lascia sviluppare un embrione all’esterno del corpo materno per un periodo che eccede il tempo nel quale è ancora possibile l’annidamento nell’utero è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.52 2 È parimenti punibile chi trasferisce un embrione umano su un animale.
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Art. 31 Maternità sostitutiva
1 Chiunque applica un metodo di procreazione a una madre sostitutiva è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.53 2 È parimenti punibile chi fa da mediatore per maternità sostitutive.
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Art. 32 Abuso di patrimonio germinale 54
1 Chiunque provoca un’impregnazione o un susseguente sviluppo fino allo stadio di embrione, usando patrimonio germinale ricavato da un embrione o feto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2 Chiunque aliena per compenso o acquista patrimonio germinale umano o prodotti di embrioni o feti è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 3 Se il colpevole ha agito per mestiere, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.
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Art. 33 Esame del patrimonio genetico e selezione di gameti o di embrioni in vitro 55
Chiunque, nell’ambito di un metodo di procreazione, esamina il patrimonio genetico di gameti o di embrioni in vitro e li seleziona in base al sesso o ad altre caratteristiche senza che si intenda, con tale procedura, rimediare alla sterilità o evitare di trasmettere ai discendenti la predisposizione a una malattia grave, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
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Art. 34 Applicazione senza consenso o autorizzazione 56
1 Chiunque applica un metodo di procreazione senza il consenso della persona dalla quale provengono i gameti, o della coppia interessata, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2 È parimenti punibile chi, senza autorizzazione o in virtù di un’autorizzazione ottenuta tramite indicazioni fallaci, applica metodi di procreazione, conserva o procura per mediazione gameti, oociti impregnati o embrioni in vitro oppure prescrive esami del patrimonio genetico di embrioni in vitro.
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Art. 35 Interventi sulla via germinale
1 Chiunque interviene sul patrimonio genetico di una cellula della via germinale o di una cellula embrionale, modificandone l’informazione genetica, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.57 2 È parimenti punibile chi usa per un’impregnazione una cellula germinale il cui patrimonio genetico è stato artificialmente modificato, o un oocita impregnato, modificato nel medesimo modo, per l’ulteriore sviluppo fino a divenire un embrione. 3 Il capoverso 1 non è applicabile se la modificazione di cellule della via germinale è fenomeno concomitante, risultante inevitabilmente da una chemioterapia o da una radioterapia, oppure da un altro provvedimento medico al quale si sottopone una persona.
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Art. 36 Clonazione, creazione di chimere e di ibridi
1 Chiunque produce un clone, una chimera o un ibrido è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.58 2 È parimenti punibile chi trasferisce una chimera o un ibrido in una donna o in un animale.
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Art. 37 Contravvenzioni
Chiunque intenzionalmente, - a.
- in violazione dell’articolo 3 capoversi 2 lettera a e 3, applica a una donna un metodo di procreazione;
- b.59
- usa gameti provenienti da una persona defunta, salvo che si tratti di spermatozoi di un donatore defunto;
- bbis.60
- usa oociti impregnati o embrioni in vitro provenienti da una coppia di cui un membro è deceduto;
- c.
- usa oociti donati, sviluppa un embrione mediante oociti e spermatozoi donati o trasferisce a una donna un embrione donato;
- d.
- applica metodi di procreazione senza indicazione consentita;
- e. 61
- …
- f.
- in violazione degli articoli 15, 16 e 42, conserva patrimonio germinale;
- g.
- in violazione dell’articolo 17 capoverso 1, sviluppa embrioni;
- h.
- in qualità di donatore, mette spermatozoi a disposizione di diversi titolari di un’autorizzazione secondo l’articolo 8 capoverso 1;
- i.
- in violazione dell’articolo 22 capoversi 1-3, usa spermatozoi donati;
- j.
- non registra in modo corretto o sufficiente i dati prescritti dall’articolo 24,
è punito con la multa sino a 100 000 franchi.62
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Art. 38 Autorità competente
Il perseguimento e il giudizio dei reati secondo la presente legge spettano ai Cantoni.
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