Ordinanzasulla Commissione nazionale d’etica in materiadi medicina umana (OCNE)
Compiti e statuto (1 - 4)
Qualità di membro (5 - 7)
Organizzazione (8 - 12)
Segreteria (13 - 13)
Indennità (14 - 14)
Entrata in vigore (15 - 15)
Sezione 1: Compiti e statuto |
Art. 1 Compiti
1 La Commissione nazionale d’etica (Commissione) segue l’evoluzione delle scienze concernenti la salute e le malattie dell’essere umano e le loro applicazioni. Essa funge da consulente etico nelle relative questioni sociali, giuridiche e di scienze naturali. 2 La Commissione ha in particolare i compiti seguenti:
3 Può organizzare manifestazioni pubbliche e audizioni. |
Art. 2 Collaborazione
1 La Commissione collabora, secondo necessità, con altre commissioni d’etica, con servizi pubblici, con organizzazioni o con privati. 2 In particolare collabora strettamente con:
2 Introdotta dall’art. 37 n. 1 dell’O del 14 feb. 2007 sugli esami genetici sull’essere umano, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007651). |
Art. 4 Statuto
1 Nell’esecuzione dei propri compiti la Commissione è indipendente. 2 I membri della Commissione esercitano la propria funzione a titolo personale e in modo indipendente. 3 Sul piano amministrativo la Commissione è incorporata nell’Ufficio federale della sanità pubblica. |
Sezione 2: Qualità di membro |
Art. 5 Numero dei membri 3
La Commissione è composta di 15 membri al massimo. 3 Nuovo testo giusta il n. I 2.5dell’O del 9 nov. 2011 (verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227). |
Art. 6 Composizione
1 La Commissione si compone di:
2 In seno alla Commissione sono rappresentate diverse concezioni etiche. 3 Nella Commissione sono equamente rappresentati i due sessi, le lingue e i gruppi di età. |
Sezione 5: Indennità |
Art. 14
1 Il finanziamento delle attività della Commissione è garantito dal Dipartimento federale dell’interno. 2 I membri della Commissione sono indennizzati conformemente all’ordinanza del 25 novembre 19984 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.5 5 Nuovo testo giusta il n. I 2.5dell’O del 9 nov. 2011 (verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227). |
Sezione 6: Entrata in vigore |