Ordinanza
sulla Commissione nazionale d’etica in materia
di medicina umana
(OCNE)
del 4 dicembre 2000 (Stato 1° gennaio 2012)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 28 della legge del 18 dicembre 19981 concernente la procreazione con assistenza medica (LMP),
ordina:
Sezione 1: Compiti e statuto
Art. 1 Compiti
1 La Commissione nazionale d’etica (Commissione) segue l’evoluzione delle scienze concernenti la salute e le malattie dell’essere umano e le loro applicazioni. Essa funge da consulente etico nelle relative questioni sociali, giuridiche e di scienze naturali.
2 La Commissione ha in particolare i compiti seguenti:
- a.
- informa l’opinione pubblica su questioni importanti e promuove la discussione su questioni etiche che si pongono alla società;
- b.
- elabora raccomandazioni per la prassi medica;
- c.
- segnala le lacune ed eventualmente le difficoltà d’esecuzione delle legislazioni federale e cantonali;
- d.
- su richiesta, fornisce il proprio parere all’Assemblea federale, al Consiglio federale e ai Cantoni;
- e.
- su mandato del Consiglio federale, allestisce perizie su questioni particolari.
3 Può organizzare manifestazioni pubbliche e audizioni.
Art. 2 Collaborazione
1 La Commissione collabora, secondo necessità, con altre commissioni d’etica, con servizi pubblici, con organizzazioni o con privati.
2 In particolare collabora strettamente con:
- a.
- la Commissione federale di esperti per la sicurezza biologica;
- b.
- la Commissione federale d’etica per l’ingegneria genetica nel settore non umano;
- c.
- la Commissione federale delle questioni fondamentali dell’assicurazione malattie;
- d.2
- la Commissione di esperti per gli esami genetici sull’essere umano.
2 Introdotta dall’art. 37 n. 1 dell’O del 14 feb. 2007 sugli esami genetici sull’essere umano, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007651).
Art. 3 Rapporto d’attività
La Commissione fa annualmente rapporto al Consiglio federale sulla sua attività.
Art. 4 Statuto
1 Nell’esecuzione dei propri compiti la Commissione è indipendente.
2 I membri della Commissione esercitano la propria funzione a titolo personale e in modo indipendente.
3 Sul piano amministrativo la Commissione è incorporata nell’Ufficio federale della sanità pubblica.
Sezione 2: Qualità di membro
Art. 5 Numero dei membri 3
La Commissione è composta di 15 membri al massimo.
3 Nuovo testo giusta il n. I 2.5dell’O del 9 nov. 2011 (verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227).
Art. 6 Composizione
1 La Commissione si compone di:
- a.
- esperti nel campo dell’etica e non esperti ma con una particolare comprensione per le questioni etiche;
- b.
- esperti nel campo della salute pubblica e rappresentanti degli interessi dei pazienti;
- c.
- esperti in altri campi (ad es. nelle scienze naturali, sociali, economiche e nel diritto).
2 In seno alla Commissione sono rappresentate diverse concezioni etiche.
3 Nella Commissione sono equamente rappresentati i due sessi, le lingue e i gruppi di età.
Art. 7 Nomina e durata della carica
1 Il Consiglio federale nomina il presidente e gli altri membri della Commissione per un periodo di quattro anni.
2 La durata della carica è limitata a un totale di 12 anni.
Sezione 3: Organizzazione
Art. 8 Costituzione e modalità di lavoro
1 La Commissione si costituisce essa stessa dopo la sua nomina.
2 Stabilisce in un regolamento gli aspetti organizzativi e le modalità di lavoro.
3 Può, servendosi del credito che le è attribuito, chiedere a terzi l’allestimento di perizie.
Art. 9 Rapporti con terzi
La Commissione può trattare direttamente con servizi svizzeri o esteri.
Art. 10 Confidenzialità
1 Le deliberazioni della Commissione sono per principio confidenziali; la Commissione può renderle pubbliche.
2 I membri della Commissione e tutte le persone che la Commissione chiama a consulto per l’esecuzione dei suoi compiti, sono tenuti a rispettare il segreto d’ufficio, sempre che il Dipartimento federale dell’interno non li sciolga esplicitamente da tale vincolo per un caso specifico.
Art. 11 Pubblicazioni
1 La Commissione può pubblicare in modo autonomo i suoi risultati, sempre che questi ultimi non siano stati acquisiti nell’ambito di un mandato.
2 Se i membri della Commissione non raggiungono l’unanimità di parere su questioni importanti, la Commissione può pubblicare le diverse opinioni unitamente alle motivazioni e indicare la proporzione dei voti.
Art. 12 Diritto d’autore
1 Se l’interesse dell’autorità lo esige, il Consiglio federale e i servizi subordinati sono autorizzati a utilizzare i lavori, protetti dal diritto d’autore, che sono stati prodotti dai membri della Commissione nell’esercizio della loro attività commissionale.
2 Il diritto d’utilizzazione comprende segnatamente la riproduzione, la pubblicazione, la diffusione, la traduzione, la registrazione su supporto informatico e l’allestimento di microfilm.
3 Il detentore del diritto d’autore di un’opera ha diritto a un’indennità supplementare unicamente se l’opera è utilizzata a fini commerciali.
Sezione 4: Segreteria
Art. 13
1 Per quanto concerne l’attività, la Segreteria opera su istruzione del presidente della Commissione; dal punto di vista amministrativo, dipende dall’Ufficio federale della sanità pubblica.
2 Essa coadiuva la Commissione nell’espletamento dei suoi compiti, si occupa dei contatti con servizi e organizzazioni svizzeri e esteri e funge da ufficio stampa e d’informazione per il pubblico.
3 Essa si occupa del disbrigo del lavoro amministrativo e coadiuva la Commissione in particolare nell’organizzazione di manifestazioni pubbliche e nell’informazione del pubblico.
Sezione 5: Indennità
Art. 14
1 Il finanziamento delle attività della Commissione è garantito dal Dipartimento federale dell’interno.
2 I membri della Commissione sono indennizzati conformemente all’ordinanza del 25 novembre 19984 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.5
5 Nuovo testo giusta il n. I 2.5dell’O del 9 nov. 2011 (verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227).
Sezione 6: Entrata in vigore
Art. 15
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.