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Art. 10 Esami genetici su persone
- 1Esami genetici possono essere eseguiti su una persona solo se servono a uno scopo medico ed è preservato il diritto all'autodeterminazione di cui all'articolo 18.
2Un esame genetico può essere eseguito su una persona incapace di discernimento soltanto se è necessario alla tutela della sua salute. A titolo eccezionale, tale esame è ammesso quando non è possibile accertare in altro modo una grave malattia ereditaria nella famiglia o il rispettivo gene responsabile e i disagi legati all'esame sono minimi per la persona interessata.
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Art. 11 Esami prenatali
È vietato eseguire esami prenatali allo scopo di: - a.
- ricercare caratteristiche nell'embrione o nel feto che non incidono direttamente sulla sua salute; o
- b.
- determinare il sesso dell'embrione o del feto, salvo per la diagnosi di una malattia.
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Art. 12 Depistaggio genetico
1Il depistaggio genetico può essere eseguito solo se il programma è stato autorizzato dal servizio federale competente. 2L'autorizzazione può essere rilasciata se: - a.
- è possibile una cura precoce o una profilassi;
- b.
- è provato che il metodo d'indagine fornisce risultati attendibili; e
- c.
- è garantita la consulenza genetica adeguata.
3Prima di rilasciare l'autorizzazione, il servizio federale competente sente la Commissione di esperti per gli esami genetici sull'essere umano e, se necessario, la Commissione nazionale d'etica in materia di medicina umana. 4Il Consiglio federale può prevedere condizioni supplementari. Esso designa il servizio federale competente, disciplina la procedura di rilascio dell'autorizzazione e la vigilanza e fissa l'ammontare degli emolumenti.
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Art. 13 Prescrizione di esami genetici
1Gli esami genetici possono essere prescritti soltanto da medici abilitati al libero esercizio della professione o all'esercizio della professione sotto vigilanza. 2Gli esami genetici presintomatici e prenatali e gli esami nell'ambito della pianificazione familiare possono essere prescritti solo da medici che hanno seguito un perfezionamento professionale adeguato o da medici che, nell'ambito del perfezionamento professionale, praticano sotto la vigilanza di medici che hanno seguito un perfezionamento professionale adeguato. 3Il medico che prescrive un esame genetico in virtù del capoverso 2 provvede alla consulenza genetica della persona interessata.
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Art. 14 Consulenza genetica in generale
1Gli esami genetici presintomatici e prenatali e gli esami nell'ambito della pianificazione familiare devono essere preceduti e seguiti da una consulenza genetica non direttiva fornita da una persona competente. Il colloquio deve essere documentato. 2La consulenza considera unicamente la situazione individuale e familiare della persona interessata e non tiene conto di interessi sociali generali. Essa prende in considerazione le possibili ripercussioni psicosociali dei risultati dell'esame su tale persona e sulla sua famiglia. 3La persona interessata o, se essa è incapace di discernimento, il suo rappresentante legale deve essere informata segnatamente su: - a.
- lo scopo, il genere e il valore indicativo dell'esame e le eventuali misure che ne conseguono;
- b.
- gli eventuali rischi connessi con l'esame, nonché la frequenza e il tipo delle anomalie da diagnosticare;
- c.
- la possibilità di scoprire risultati inattesi;
- d.
- le possibili ripercussioni fisiche e psichiche;
- e.
- le possibilità di assunzione dei costi dell'esame e delle misure che ne conseguono;
- f.
- le possibili misure di sostegno in funzione dei risultati dell'esame;
- g.
- la gravità delle anomalie scoperte e le misure profilattiche e terapeutiche disponibili.
4Tra la consulenza e l'esecuzione dell'esame deve trascorrere un adeguato periodo di riflessione. 5In caso di depistaggio genetico, la consulenza deve essere adattata alle circostanze.
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Art. 15 Consulenza genetica in caso di esami genetici prenatali
1La donna incinta deve essere esplicitamente informata, prima e dopo l'esame genetico prenatale, sul suo diritto di autodeterminarsi. 2Se, con ogni probabilità, l'esame proposto non può essere seguito da una cura terapeutica o profilattica, la donna deve esserne avvertita in anticipo; essa deve inoltre essere informata sull'esistenza di centri d'informazione e consultori per esami prenatali. 3Se si constata una grave anomalia incurabile, la donna deve essere informata anche sulle possibili alternative all'aborto e sull'esistenza di associazioni per genitori di disabili e di gruppi di mutua assistenza. 4 Se possibile, il coniuge o partner è coinvolto nella consulenza genetica.
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Art. 16 Informazione in caso di esami prenatali volti a valutare un rischio
Prima di un esame di laboratorio eseguito allo scopo di valutare il rischio di un'anomalia genetica dell'embrione o del feto o prima di un esame prenatale immaginografico, la donna incinta deve essere informata su: - a.
- lo scopo e il valore indicativo dell'esame;
- b.
- la possibilità di scoprire risultati inattesi;
- c.
- gli eventuali esami e interventi che ne conseguono; e
- d.
- i centri d'informazione e i consultori conformemente all'articolo 17.
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Art. 17 Centri d'informazione e consultori per esami prenatali
1I Cantoni provvedono affinché vi siano centri d'informazione e consultori indipendenti per esami prenatali, che dispongano del necessario personale competente. 2Essi possono istituire tali centri in comune o affidarne i compiti ai consultori di gravidanza riconosciuti (LF del 9 ott. 19811 sui consultori di gravidanza). 3I centri d'informazione e i consultori ragguagliano e forniscono consulenza generale sugli esami prenatali e, su richiesta, fungono da intermediario con le associazioni di genitori di disabili o con i gruppi di mutua assistenza.
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Art. 18 Diritto di autodeterminazione della persona interessata
1Dopo essere stata informata in modo circostanziato, la persona interessata decide liberamente: - a.
- se intende sottoporsi a un esame genetico o a un esame prenatale e, se del caso, a un esame complementare;
- b.
- se vuole prendere conoscenza dei risultati dell'esame; e
- c.
- quali conclusioni vuole trarre dai risultati dell'esame.
2Il medico informa senza indugio la persona interessata sui risultati dell'esame se per essa, l'embrione o il feto esiste un pericolo fisico imminente che potrebbe essere evitato. 3Il consenso a un esame genetico presintomatico o prenatale e a un esame nell'ambito della pianificazione familiare deve essere dato per scritto, salvo se si tratta di un depistaggio genetico. 4Se la persona interessata è incapace di discernimento, la decisione spetta al suo rappresentante legale.
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Art. 19 Comunicazione di dati genetici
1Il medico può comunicare i risultati di un esame genetico solo alla persona interessata o, se quest'ultima è incapace di discernimento, al suo rappresentante legale. 2Il medico può comunicare i risultati dell'esame ai familiari, al coniuge o al partner se la persona interessata vi acconsente espressamente. 3Se il consenso è negato, il medico può chiedere all'autorità cantonale competente di essere sciolto dal segreto professionale, giusta l'articolo 321 numero 2 del Codice penale1, se ciò è necessario per tutelare gli interessi preponderanti dei familiari, del coniuge o del partner. L'autorità competente può chiedere il parere della Commissione di esperti per gli esami genetici sull'essere umano.
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Art. 20 Riutilizzazione del materiale biologico
1Un campione può essere riutilizzato solo per gli scopi ai quali la persona interessata ha acconsentito. 2e 3...1
1 Abrogati dal n. 3 dell'all. alla LF del 30 set. 2011 sulla ricerca umana, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3215; FF 2009 6979).
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