Ordinanza del DFI
sugli esami genetici sull’essere umano
(OEGU-DFI)
del 14 febbraio 2007 (Stato 1° gennaio 2017)
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),
visto l’articolo 11 capoverso 2 dell’ordinanza del 14 febbraio 20071
sugli esami genetici sull’essere umano,
ordina:
1
Art. 1 Designazione degli esami genetici
Le persone che possono comprovare di possedere un titolo di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettere b–f dell’ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull’essere umano sono autorizzate ad effettuare esami genetico-molecolari conformemente all’allegato.
Art. 2 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1º aprile 2007.
Allegato 22 Aggiornato dai n. I delle O del DFI del 15 giu. 2009 (RU 2009 2803), del 18 ago. 2010 (RU 2010 3833), del 23 ago. 2012 (RU 2012 5081) e del 25 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4919).
2 Aggiornato dai n. I delle O del DFI del 15 giu. 2009 (RU 2009 2803), del 18 ago. 2010 (RU 2010 3833), del 23 ago. 2012 (RU 2012 5081) e del 25 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4919).