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Ordinanza del DFI
sugli esami genetici sull’essere umano
(OEGU-DFI)

del 14 febbraio 2007 (Stato 1° gennaio 2017)

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visto l’articolo 11 capoverso 2 dell’ordinanza del 14 febbraio 20071
sugli esami genetici sull’essere umano,

ordina:

1

Art. 1 Designazione degli esami genetici

Le per­so­ne che pos­so­no com­pro­va­re di pos­se­de­re un ti­to­lo di cui all’ar­ti­co­lo 6 ca­po­ver­so 1 let­te­re b–f dell’or­di­nan­za del 14 feb­bra­io 2007 su­gli esa­mi ge­ne­ti­ci sull’es­se­re uma­no so­no au­to­riz­za­te ad ef­fet­tua­re esa­mi ge­ne­ti­co-mo­le­co­la­ri con­for­me­men­te all’al­le­ga­to.

Art. 2 Entrata in vigore

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1º apri­le 2007.

Allegato 2

2 Aggiornato dai n. I delle O del DFI del 15 giu. 2009 (RU 2009 2803), del 18 ago. 2010 (RU 2010 3833), del 23 ago. 2012 (RU 2012 5081) e del 25 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4919).

Designazione degli esami genetici che possono essere eseguiti con i singoli titoli