|
|
Art. 37 Misure di sicurezza e tutela 85
1 Se durante lo svolgimento di una sperimentazione clinica devono essere adottate senza indugio misure di sicurezza e tutela, lo sperimentatore notifica entro sette giorni alla commissione d’etica tali misure e le circostanze per cui si sono rese necessarie. 2 Per le sperimentazioni cliniche con prodotti ai sensi dell’articolo 2a capoverso 2 LATer, tale notifica deve aver luogo entro due giorni. 3 Per le sperimentazioni cliniche delle categorie B e C le notifiche di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere presentate anche a Swissmedic. Tale obbligo incombe al promotore.86 85 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322). 86 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
|
Art. 38 Prima visita nonché conclusione, arresto prematuro, interruzione e ripresa della sperimentazione clinica 87
1 Lo sperimentatore notifica alla commissione d’etica entro 30 giorni: - a.
- la prima visita della prima persona partecipante in Svizzera; e
- b.
- la conclusione della sperimentazione clinica in Svizzera.
1bis Lo sperimentatore notifica alla commissione d’etica la conclusione globale di una sperimentazione clinica multinazionale entro 90 giorni. 1ter Per conclusione della sperimentazione clinica si intende l’ultima visita di controllo dell’ultima persona partecipante, salvo disposizioni contrarie nel protocollo della sperimentazione. 2 Lo sperimentatore notifica alla commissione d’etica l’arresto prematuro, l’interruzione e la ripresa della sperimentazione clinica entro 15 giorni. Nella notifica occorre indicare i motivi dell’arresto prematuro, dell’interruzione e della ripresa. Un’interruzione che supera i due anni è considerata un arresto prematuro. 3 Lo sperimentatore presenta alla commissione d’etica un rapporto finale sintetico entro un anno dalla conclusione o dall’arresto prematuro della sperimentazione clinica, sempre che il protocollo della sperimentazione non preveda un termine più lungo. 4 Se una sperimentazione clinica multicentrica è arrestata prematuramente, interrotta o ripresa in uno dei luoghi di svolgimento, lo sperimentatore coordinatore presenta la notifica di cui al capoverso 2 anche alla commissione d’etica interessata. 5 Per le sperimentazioni cliniche delle categorie B e C le notifiche e i rapporti di cui ai capoversi 1–3 devono essere presentati anche a Swissmedic. Tali obblighi incombono al promotore. 87 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
|
Art. 39 Eventi indesiderati ( Adverse Events, AE ) in caso disperimentazioni cliniche con medicamenti 88
1 Se durante una sperimentazione clinica della categoria C si manifestano eventi indesiderati, lo sperimentatore deve documentarli nella forma standardizzata.89 1bis In casi eccezionali motivati, per le sperimentazioni cliniche della categoria C il promotore può escludere dall’obbligo di documentazione gli eventi indesiderati non reputati essenziali ai fini della valutazione della sicurezza nel protocollo della sperimentazione.90 2 Se durante una sperimentazione clinica della categoria B si manifestano eventi indesiderati, lo sperimentatore deve documentarli nella forma standardizzata se: - a.
- gli eventi indesiderati sono reputati essenziali ai fini della valutazione della sicurezza nel protocollo della sperimentazione; o
- b.
- le autorità preposte al rilascio dell’autorizzazione lo esigono.91
3 Per le sperimentazioni cliniche della categoria A non sussiste l’obbligo della documentazione di eventi indesiderati. 4 La definizione degli eventi indesiderati è retta dalle norme della Buona prassi clinica di cui all’allegato 1 numero 2. 88 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322). 89 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322). 90 Introdotto dalla cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322). 91 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
|
Art. 40 Eventi indesiderati gravi ( Serious Adverse Events, SAE ) in caso di sperimentazioni cliniche con medicamenti 92
1 Se durante una sperimentazione clinica si manifestano eventi indesiderati gravi in persone partecipanti, lo sperimentatore deve documentarli nella forma standardizzata e notificarli al promotore entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza. Fanno eccezione gli eventi che non sono sottoposti all’obbligo di notifica secondo il protocollo della sperimentazione. 2 e 3 ...93 4 La definizione degli eventi indesiderati gravi è retta dalle norme della Buona prassi clinica di cui all’allegato 1 numero 2. 92 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322). 93 Abrogati dalla cifra I dell’O del 7 giu. 2024, con effetto dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
|
Art. 41 Sospetto di reazione avversa grave e inattesa a un medicamento ( SuspectedUnexpected Serious Adverse Reaction, SUSAR ) in casi di sperimentazioni cliniche con medicamenti 94
1 Se durante una sperimentazione clinica si manifesta in una persona partecipante un sospetto di reazione avversa grave e inattesa a un medicamento, lo sperimentatore deve documentarlo nella forma standardizzata e notificarlo al promotore entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza.95 2 Lo sperimentatore notifica alla commissione d’etica competente entro sette giorni un sospetto di reazione avversa inattesa a un medicamento manifestatosi in Svizzera e con esito potenzialmente letale o letale, ed entro 15 giorni il sospetto di un’altra reazione avversa grave e inattesa.96 3 Se in una sperimentazione clinica multicentrica si manifesta un sospetto di reazione avversa grave e inattesa a un medicamento in uno dei luoghi di svolgimento in Svizzera, lo sperimentatore coordinatore presenta la notifica di cui al capoverso 2 entro lo stesso termine anche alla commissione d’etica interessata.97 4 Per le sperimentazioni cliniche delle categorie B e C, le notifiche di cui al capoverso 2 devono esser presentate anche a Swissmedic. Tale obbligo incombe al promotore. Per le sperimentazioni cliniche della categoria A, l’obbligo di notifica spetta al promotore conformemente all’articolo 59 capoversi 1 e 2 LATer. 4bis Gli obblighi di cui ai capoversi 1–4 si applicano anche se lo sperimentatore o il promotore vengono a conoscenza di un caso sospetto manifestatosi dopo la conclusione della sperimentazione clinica in Svizzera, oppure se lo sperimentatore o il promotore sono venuti a conoscenza di un tale caso sospetto solo dopo la conclusione della sperimentazione clinica.98 5 La definizione di sospetto di reazione avversa grave e inattesa a un medicamento è retta dalle norme della Buona prassi clinica di cui all’allegato 1 numero 2.99 94 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322). 95 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322). 96 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322). 97 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322). 98 Introdotto dalla cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322). 99 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
|
Art. 42 Eventi indesiderati gravi (Serious Adverse Events, SAE) e vizi sopraggiunti durante sperimentazioni cliniche con prodotti ai sensi dell’articolo 2a capoverso 2 LATer 100101
1 Lo sperimentatore notifica alla commissione d’etica competente entro sette giorni: - a.
- qualsiasi evento indesiderato grave sopraggiunto durante una sperimentazione clinica della categoria C con prodotti ai sensi dell’articolo 2a capoverso 2 LATer in persone partecipanti in Svizzera, per il quale non si può escludere che sia imputabile:
- 1.
- al prodotto in esame, oppure
- 2.
- a un intervento avvenuto durante la sperimentazione clinica;
- b.
- i vizi del prodotto ai sensi dell’articolo 2a capoverso 2 LATer in esame che avrebbero potuto causare eventi indesiderati gravi senza provvedimenti appropriati, senza un intervento oppure in condizioni meno favorevoli.
2 Se in una sperimentazione clinica multicentrica sopraggiungono eventi indesiderati gravi o vizi del prodotto ai sensi dell’articolo 2a capoverso 2 LATer in esame in uno dei luoghi di svolgimento, lo sperimentatore coordinatore presenta la notifica anche alla commissione d’etica interessata.102 3 Per una sperimentazione clinica della categoria C, le notifiche di cui al capoverso 1 devono essere presentate anche a Swissmedic. Quest’obbligo incombe al promotore. Egli notifica a Swissmedic anche gli eventi sopraggiunti all’estero e i vizi constatati sul prodotto ai sensi dell’articolo 2a capoverso 2 LATer in esame. Per una sperimentazione clinica della categoria A, l’obbligo di notifica incombe al promotore secondo l’articolo 15 capoverso 1 ODmed103 nella versione del 1° gennaio 2002104 in applicazione dell’articolo 103 capoverso 2 ODmed. 4 La definizione degli eventi indesiderati gravi e dei vizi del prodotto ai sensi dell’articolo 2a capoverso 2 LATer è retta dalle norme della Buona prassi clinica di cui all’allegato 1 numero 2.
|
Art. 43 Rapporto sulla sicurezza delle persone partecipanti alla sperimentazione
1 Lo sperimentatore sottopone una volta all’anno alla commissione d’etica competente un elenco degli eventi e dei vizi constatati sul prodotto ai sensi dell’articolo 2a capoverso 2 LATer in esame e delle reazioni avverse ai medicamenti di cui agli articoli 40–42. Su questa base le presenta un rapporto sul grado di gravità di tali eventi e reazioni, sul relativo nesso di causalità con l’intervento e sulla sicurezza delle persone partecipanti, e la informa sul progresso generale della sperimentazione clinica.105 2 Per le sperimentazioni cliniche che sono condotte anche all’estero sulla base dello stesso protocollo della sperimentazione, nell’elenco e nel rapporto devono inoltre figurare gli eventi, i vizi constatati sul prodotto ai sensi dell’articolo 2a capoverso 2 LATer in esame e le reazioni avverse ai medicamenti sopraggiunti all’estero.106 3 Per le sperimentazioni cliniche delle categorie B e C occorre presentare anche a Swissmedic un rapporto conformemente ai capoversi 1 e 2. Tale obbligo incombe al promotore. 105 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322). 106 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 2 dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 26 mag. 2022 (RU 2022 294).
|
Art. 44 Impiego di radiazioni ionizzanti 107108
1 Per le sperimentazioni cliniche che prevedono l’impiego di radiazioni ionizzanti, lo sperimentatore verifica il rispetto del vincolo di dose di cui all’articolo 45 dell’ordinanza del 26 aprile 2017109 sulla radioprotezione.110 2 Notifica alla commissione d’etica competente il superamento del vincolo di dose ammesso entro sette giorni lavorativi dal momento in cui ne ha conoscenza. 3 Per le sperimentazioni cliniche delle categorie B e C con medicamenti che emettono radiazioni ionizzanti, la notifica di cui al capoverso 2 deve essere presentata anche a Swissmedic. Tale obbligo incombe al promotore.111 4 La commissione d’etica competente e Swissmedic possono richiedere la consulenza tecnica dell’UFSP per valutare il calcolo o la stima della dose nonché per definire ulteriori misure. 5 Per ogni impiego di radiazioni ionizzanti, lo sperimentatore documenta nel rapporto finale sintetico di cui all’articolo 38 tutte le indicazioni rilevanti ai fini della radioprotezione, in particolare la stima retrospettiva delle dosi per le persone partecipanti.112 6 Non sussiste alcun obbligo di fare rapporto secondo il capoverso 5 nel caso di radiofarmaci impiegati in modo conforme all’omologazione e nel caso di dispositivi medici recanti un marchio di conformità secondo l’articolo 13 ODmed113 impiegati conformemente alle istruzioni per l’uso.114 7 Nell’ambito del parere di cui all’articolo 36a o su domanda, l’UFSP può prevedere ulteriori deroghe all’obbligo di fare rapporto di cui al capoverso 5.115 8 Qualora l’UFSP abbia formulato un parere secondo l’articolo 36 o 36a,lo sperimentatore inoltra il rapporto finale sintetico all’UFSP.116 107 Nuovo testo giusta l’all. 11 n. 6 dell’O del 26 apr. 2017 sulla radioprotezione, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4261). 108 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322). 109 RS 814.501 110 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322). 111 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322). 112 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322). 113 RS 812.213 114 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322). 115 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322). 116 Introdotto dalla cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
|
Art. 44a Assunzione da parte del promotore degli obblighi di notifica e di fare rapporto dello sperimentatore 117
Il promotore può assumersi, al posto dello sperimentatore gli obblighi di notifica e di fare rapporto nei confronti della commissione d’etica o delle commissioni d’etica elencati in questa sezione, se questa eventualità è prevista nella documentazione a corredo della domanda. 117 Introdotto dalla cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
|
Art. 45 Obbligo di conservazione
1 Il promotore conserva tutti i dati relativi alla sperimentazione clinica fino alla data di scadenza dell’ultimo lotto fornito del medicamento in esame o dell’ultimo prodotto ai sensi dell’articolo 2a capoverso 2 LATer fabbricato, ma almeno per 20 anni dalla conclusione o dall’arresto prematuro della sperimentazione clinica.118 2 Lo sperimentatore conserva tutti i documenti necessari all’identificazione e alla cura successiva delle persone partecipanti alla sperimentazione, nonché tutti gli altri dati originali durante almeno 20 anni dalla conclusione o dall’arresto prematuro della sperimentazione clinica.119 3 Per le sperimentazioni cliniche con espianti standardizzati e per le sperimentazioni cliniche con sangue e suoi derivati il termine di conservazione è retto dall’articolo 40 capoverso 1 LATer. 118 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322). 119 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
|