Disposizioni generali (1 - 4)
Derivazione di cellule staminali embrionali da embrioni soprannumerari (5 - 10)
Impiego di cellule staminali embrionali (11 - 16)
Esecuzione (17 - 23)
Disposizioni penali (24 - 26)
Disposizioni finali (27 - 29)
Sezione 1: Disposizioni generali |
Art. 1 Oggetto, scopo e campo d’applicazione
1 La presente legge stabilisce a quali condizioni cellule staminali embrionali umane possono essere derivate da embrioni soprannumerari ed essere utilizzate a scopi di ricerca. 2 Essa intende impedire l’impiego abusivo di embrioni soprannumerari e di cellule staminali embrionali e tutelare la dignità umana. 3 La presente legge non è applicabile all’utilizzazione di cellule staminali embrionali a scopo di trapianto nell’ambito di sperimentazioni cliniche. |
Art. 2 Definizioni
Nella presente legge si intende per:
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Art. 3 Applicazioni vietate
1 È vietato:
2 È inoltre vietato:
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Art. 4 Gratuità
1 Gli embrioni soprannumerari e le cellule staminali embrionali non possono essere alienati o acquistati dietro compenso. 2 Gli embrioni soprannumerari e le cellule staminali embrionali acquistati dietro compenso non possono essere utilizzati. 3 È considerato compenso anche il ricevimento o la concessione di vantaggi non finanziari. 4 Possono essere indennizzate le spese per:
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Sezione 2: Derivazione di cellule staminali embrionali da embrioni soprannumerari |
Art. 5 Consenso e informazione
1 Un embrione soprannumerario può essere utilizzato per la derivazione di cellule staminali embrionali soltanto se la coppia interessata ha dato il suo consenso liberamente e per scritto. Prima di dare il consenso, la coppia deve essere sufficientemente informata, oralmente e per scritto e in una forma comprensibile, sull’utilizzazione dell’embrione. 2 La coppia può essere interpellata solo qualora sia stato accertato che l’embrione è soprannumerario. 3 La coppia, rispettivamente la donna o l’uomo, ha il diritto di revocare il consenso in ogni momento e senza indicarne i motivi sino all’inizio della derivazione delle cellule staminali. 4 In caso di rifiuto o di revoca del consenso, l’embrione deve essere distrutto immediatamente. 5 In caso di decesso di uno dei partner, quello superstite decide in merito all’utilizzazione dell’embrione per la derivazione di cellule staminali; deve però rispettare la volontà dichiarata o presumibile del defunto. |
Art. 6 Indipendenza delle persone coinvolte
Le persone che partecipano alla derivazione di cellule staminali non possono collaborare al metodo di procreazione della coppia interessata né avere facoltà di impartire istruzioni alle persone che vi partecipano. |
Art. 7 Obbligo d’autorizzazione per la derivazione di cellule staminali
1 Chi intende derivare cellule staminali embrionali da embrioni soprannumerari in vista della realizzazione di un progetto di ricerca necessita dell’autorizzazione dell’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufficio). 2 L’autorizzazione è rilasciata se:
4 Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. alla LF del 30 set. 2011 sulla ricerca umana, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3215; FF 2009 6979). |
Art. 8 Obbligo d’autorizzazione per progetti di ricerca volti a migliorare il processo di derivazione
1 Chi intende derivare cellule staminali embrionali da embrioni soprannumerari nell’ambito di un progetto di ricerca volto al miglioramento del processo di derivazione necessita dell’autorizzazione dell’Ufficio. 2 L’autorizzazione è rilasciata se:
3 Il progetto di ricerca può essere eseguito soltanto se:
4 Per la valutazione scientifica ed etica del progetto l’Ufficio si avvale della collaborazione di esperti indipendenti. |
Art. 9 Obblighi del titolare dell’autorizzazione
1 Il titolare dell’autorizzazione secondo gli articoli 7 o 8 è tenuto a:
2 Se si tratta di un progetto di ricerca volto a migliorare il processo di derivazione, il titolare dell’autorizzazione è inoltre tenuto a:
5 Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. alla LF del 30 set. 2011 sulla ricerca umana, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3215; FF 2009 6979). |
Art. 10 Obbligo d’autorizzazione per la conservazione di embrioni soprannumerari
1 Chi intende conservare embrioni soprannumerari necessita dell’autorizzazione dell’Ufficio. 2 L’autorizzazione è rilasciata se:
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Sezione 3: Impiego di cellule staminali embrionali |
Art. 11 Autorizzazione obbligatoria per i progetti di ricerca 6
1 Un progetto di ricerca con cellule staminali può essere avviato soltanto se è stato autorizzato dalla Commissione d’etica competente. 2 La competenza della Commissione d’etica e la procedura d’autorizzazione sono rette dalla legge del 30 settembre 20117 sulla ricerca umana. 6 Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. alla LF del 30 set. 2011 sulla ricerca umana, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3215; FF 2009 6979). |
Art. 12 Esigenze scientifiche ed etiche dei progetti
Un progetto di ricerca con cellule staminali embrionali può essere svolto soltanto a condizione che:
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Art. 13 Obblighi della direzione di progetto
1 Prima di svolgere progetti di ricerca con cellule staminali embrionali la direzione di progetto è tenuta a notificarli all’Ufficio. 2 Essa è tenuta a:
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Art. 15 Obbligo d’autorizzazione per l’importazione e l’esportazione di cellule staminali embrionali
1 Chi intende importare o esportare cellule staminali embrionali necessita dell’autorizzazione dell’Ufficio. 2 Il collocamento in un deposito doganale è considerato come importazione. 3 L’autorizzazione per l’importazione è rilasciata se:
4 L’autorizzazione per l’esportazione è rilasciata se le condizioni per l’utilizzazione delle cellule staminali embrionali nel Paese destinatario sono equivalenti a quelle previste dalla presente legge. |
Art. 16 Obbligo di notifica per la conservazione di cellule staminali embrionali
1 Chi conserva cellule staminali embrionali è tenuto a darne notifica all’Ufficio. 2 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all’obbligo di notifica, se è garantito che l’Ufficio è già informato in altro modo della conservazione di cellule staminali embrionali. |
Sezione 5: Disposizioni penali 8
8 A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell'art. 333 cpv. 2 - 6 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU 2006 3459). |
Art. 24 Delitti
1 È punito con la detenzione chiunque intenzionalmente:
2È punito con la detenzione o con la multa fino a 200 000 franchi chiunque, intenzionalmente:
3 Se l’autore ha agito per mestiere, la pena è:
4 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della detenzione fino a sei mesi o della multa fino a 100 000 franchi. |
Art. 25 Contravvenzioni
1 È punito con l’arresto o con la multa fino a 50 000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza e senza commettere un delitto giusta l’articolo 24:
2 Il tentativo e la complicità sono punibili. 3 Le contravvenzioni e le relative pene si prescrivono in cinque anni. 4 Nei casi di esigua gravità si può prescindere dalla denuncia, dal perseguimento penale e dalla punizione. |
Art. 26 Competenza e diritto penale amministrativo
1 Il perseguimento e il giudizio dei reati spettano ai Cantoni. 2 Sono applicabili gli articoli 6 e 7 (infrazioni commesse nell’azienda), nonché 15 (falsità in documenti, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione) della legge federale del 22 marzo 19749 sul diritto penale amministrativo. 9 RS 313.0 |
Sezione 6: Disposizioni finali |
Art. 29 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Data dell’entrata in vigore: 1° marzo 2005.11 11 DCF del 2 feb. 2005. |