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Art. 33a Registrazione, conoscenze linguistiche e diploma 50
1 Chi esercita una professione medica universitaria deve: - a.
- essere iscritto nel registro di cui all’articolo 51;
- b.
- disporre delle conoscenze linguistiche necessarie all’esercizio della professione.
2 Chi desidera esercitare una professione medica universitaria ...51 sotto vigilanza professionale e non è titolare di un diploma federale o di un diploma estero riconosciuto secondo la presente legge deve: - a.
- essere titolare di un diploma che lo autorizza a esercitare, nello Stato che ha rilasciato tale diploma, una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale ai sensi della presente legge;
- b.
- richiedere alla Commissione delle professioni mediche l’iscrizione nel registro.
3 Il datore di lavoro è incaricato di verificare che la persona che esercita una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale: - a.
- sia iscritta nel registro di cui all’articolo 51;
- b.
- disponga delle conoscenze linguistiche necessarie all’esercizio della professione.
4 Il Consiglio federale disciplina i particolari relativi alle conoscenze linguistiche e alla loro attestazione e verifica. Può stabilire eccezioni alle esigenze relative alle conoscenze linguistiche nonché prevedere che la registrazione può aver luogo soltanto se il diploma di cui al capoverso 2 lettera a è stato ottenuto dopo una formazione che soddisfa determinate esigenze minime da esso stabilite. 50 Introdotto dal n. I della L del 20 mar. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5363). 51 Espr. stralciata dall’all. n. 4 della LF del 30 set. 2016 sulle professioni sanitarie, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 57; FF 2015 7125). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.
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Art. 34 Obbligo d’autorizzazione 52
1 L’esercizio di una professione medica universitaria sotto la propria responsabilità professionale è subordinato all’ottenimento di un’autorizzazione del Cantone sul cui territorio è esercitata. 2 ...53
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Art. 35 Obbligo di annunciarsi
1 I titolari di qualifiche professionali acquisite all’estero che possono avvalersi dell’allegato III dell’Accordo del 21 giugno 199954 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone o dell’allegato K della Convenzione del 4 gennaio 196055 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), possono esercitare senza autorizzazione la loro professione medica universitaria in qualità di prestatori di servizi sotto la propria responsabilità professionale.56 Devono annunciarsi seguendo la procedura prevista dalla legge federale del 14 dicembre 201257 sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate. L’autorità cantonale competente iscrive l’annuncio nel registro.58 2 I titolari di un’autorizzazione cantonale possono esercitare in un altro Cantone la propria professione medica, e sotto la propria responsabilità professionale, durante un periodo non superiore a 90 giorni per anno civile, senza essere tenuti a chiedere un’autorizzazione di tale Cantone.59 Le restrizioni e gli oneri legati alla loro autorizzazione si applicano pure a tale attività. Queste persone devono annunciarsi presso l’autorità cantonale competente. Quest’ultima iscrive l’annuncio nel registro.60 3 ...61 54 RS 0.142.112.681 55 RS 0.632.31 56 Nuovo testo giusta il n. I della L del 20 mar. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5363). 57 RS 935.01 58 Nuovo testo giusta l’art. 8 n. 1 della LF del 14 dic. 2012 sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate, in vigore dal 1° set. 2013 (RU 2013 2417; FF 2012 3915). 59 Nuovo testo giusta il n. I della L del 20 mar. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5363). 60 Per. introdotto dall’art. 8 n. 1 della LF del 14 dic. 2012 sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate, in vigore dal 1° set. 2013 (RU 2013 2417; FF 2012 3915). 61 Abrogato dall’art. 8 n. 1 della LF del 14 dic. 2012 sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate, con effeto dal 1° set. 2013 (RU 2013 2417; FF 2012 3915).
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Art. 36 Condizioni d’autorizzazione
1 L’autorizzazione all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale è rilasciata se il richiedente:62 - a.
- è titolare di un diploma federale corrispondente;
- b.63
- è degno di fiducia e offre la garanzia, sotto il profilo psicofisico, di un esercizio ineccepibile della professione;
- c.64
- dispone delle conoscenze necessarie di una lingua ufficiale del Cantone per il quale richiede l’autorizzazione.
2 Chi intende esercitare la professione di medico, chiropratico o farmacista sotto la propria responsabilità professionale necessita inoltre di un titolo federale di perfezionamento.65 3 Dopo aver consultato la Commissione delle professioni mediche, il Consiglio federale prevede che le persone titolari di un diploma o di un titolo di perfezionamento rilasciato da uno Stato con cui la Svizzera non ha concluso un accordo sul riconoscimento reciproco possano esercitare la professione sotto la propria responsabilità professionale se il loro diploma o il loro titolo di perfezionamento equivale a un diploma federale o a un titolo federale di perfezionamento. La condizione è che tali persone: - a.
- insegnino nell’ambito di un ciclo di studio o di perfezionamento accreditato ed esercitino la professione sotto la propria responsabilità professionale nell’ospedale in cui insegnano; o
- b.
- esercitino la professione sotto la propria responsabilità professionale in una regione di cui è provata la copertura insufficiente in materia di assistenza medica.66
4 Chi dispone dell’autorizzazione a esercitare la professione secondo la presente legge adempie in linea di massima le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione in un altro Cantone.67 62 Nuovo testo giusta il n. I della L del 20 mar. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5363). 63 Nuovo testo giusta il n. I della L del 20 mar. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5363). 64 Introdotta dal n. I della L del 20 mar. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5363). 65 Nuovo testo giusta il n. I della L del 20 mar. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5363). 66 Nuovo testo giusta il n. I della L del 20 mar. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5363). 67 Introdotto dal n. I della L del 20 mar. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5363).
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Art. 37 Restrizione dell’autorizzazione e oneri 68
I Cantoni possono prevedere che l’autorizzazione all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale sia vincolata a determinate restrizioni di natura professionale, temporale o geografica, oppure a oneri, se tali restrizioni od oneri risultano da atti normativi della Confederazione oppure se sono necessari per garantire un’assistenza medica affidabile e di qualità elevata. 68 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 30 set. 2016 sulle professioni sanitarie, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 57; FF 2015 7125).
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Art. 38 Revoca dell’autorizzazione 69
1 L’autorizzazione è revocata se le sue condizioni non sono più adempiute o se emergono fatti in base ai quali essa avrebbe dovuto essere rifiutata. 2 Se la revoca avviene nei confronti di una persona in possesso anche di un’autorizzazione di un altro Cantone, l’autorità competente informa l’autorità di vigilanza di tale Cantone. 69 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 30 set. 2016 sulle professioni sanitarie, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 57; FF 2015 7125).
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Art. 39 Designazione della professione
Dopo aver consultato la Commissione delle professioni mediche, il Consiglio federale disciplina le modalità di utilizzazione dei diplomi federali e dei titoli federali di perfezionamento nella designazione della professione.
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Art. 40 Obblighi professionali
Chi esercita una professione medica universitaria sotto la propria responsabilità professionale deve osservare i seguenti obblighi professionali:70 - a.
- esercitare la professione in modo accurato e coscienzioso; deve altresì rispettare i limiti delle competenze acquisite nell’ambito della formazione, del perfezionamento e dell’aggiornamento;
- b.71
- approfondire, estendere e migliorare le proprie conoscenze, attitudini e capacità professionali, ai fini della garanzia della qualità, grazie all’aggiornamento permanente;
- c.
- tutelare i diritti dei pazienti;
- d.
- praticare esclusivamente una pubblicità oggettiva e corrispondente all’interesse generale, non ingannevole né invadente;
- e.
- tutelare, nel collaborare con membri di altre professioni sanitarie, esclusivamente gli interessi dei pazienti e operare indipendentemente da vantaggi finanziari;
- f.
- osservare il segreto professionale conformemente alle prescrizioni pertinenti;
- g.
- prestare assistenza in casi di urgenza e partecipare ai servizi di emergenza conformemente alle prescrizioni cantonali;
- h.72
- concludere un’assicurazione di responsabilità civile professionale commisurata al genere e all’entità dei rischi connessi alla propria attività oppure dimostrare di aver concluso una simile assicurazione, a meno che l’esercizio dell’attività non sia disciplinato dal diritto in materia di responsabilità dello Stato.
70 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 30 set. 2016 sulle professioni sanitarie, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 57; FF 2015 7125). 71 Nuovo testo giusta il n. I della L del 20 mar. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5363). 72 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 30 set. 2016 sulle professioni sanitarie, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 57; FF 2015 7125).
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Art. 41 Autorità cantonale di vigilanza 73
1 Ogni Cantone designa un’autorità incaricata di vigilare sulle persone che esercitano sul territorio cantonale una professione medica universitaria sotto la propria responsabilità professionale. 2 Tale autorità di vigilanza prende le misure necessarie a fare osservare gli obblighi professionali. Può delegare determinati compiti di vigilanza alle associazioni professionali cantonali competenti.
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Art. 42 Assistenza amministrativa
Le autorità giudiziarie e amministrative annunciano senza indugio all’autorità di vigilanza del proprio Cantone i fatti che potrebbero costituire una violazione degli obblighi professionali.
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Art. 43 Misure disciplinari
1 In caso di violazione degli obblighi professionali, delle prescrizioni della presente legge o delle sue disposizioni d’esecuzione, l’autorità di vigilanza può ordinare le seguenti misure disciplinari: - a.
- un avvertimento;
- b.
- un ammonimento;
- c.
- una multa fino a 20 000 franchi;
- d.
- un divieto d’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale per sei anni al massimo (divieto temporaneo);
- e.
- un divieto definitivo d’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale per l’intero campo d’attività o per una parte di esso.
2 Per la violazione degli obblighi professionali di cui all’articolo 40 lettera b possono essere pronunciate soltanto misure disciplinari conformemente al capoverso 1 lettere a–c. 3 La multa e il divieto d’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale possono essere cumulati. 4 L’autorità di vigilanza può imporre restrizioni all’autorizzazione all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale durante il procedimento disciplinare, vincolarla a oneri o sospenderla.
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Art. 44 Procedura disciplinare in un altro Cantone
1 L’autorità di vigilanza di un Cantone che avvia un procedimento disciplinare contro una persona che esercita una professione medica in virtù di un’autorizzazione rilasciata da un altro Cantone ne informa l’autorità di vigilanza del Cantone in questione. 2 Se intende pronunciare un divieto d’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale, essa consulta l’autorità di vigilanza del Cantone che ha rilasciato l’autorizzazione.
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Art. 45 Effetti del divieto d’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale
1 Il divieto d’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale si applica sull’intero territorio svizzero. 2 Esso invalida ogni autorizzazione all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale.
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Art. 46 Prescrizione
1 Il perseguimento disciplinare si prescrive in due anni a decorrere dalla data in cui l’autorità di vigilanza ha avuto conoscenza dei fatti contestati. 2 Ogni atto d’inchiesta o atto processuale intrapreso dall’autorità di vigilanza, dall’autorità di perseguimento penale o da un tribunale in merito ai fatti contestati interrompe il termine di prescrizione. 3 Il perseguimento disciplinare si prescrive in ogni caso in dieci anni a decorrere dai fatti contestati. 4 Qualora la violazione degli obblighi professionali costituisca reato, è applicabile il termine di prescrizione più lungo previsto dal diritto penale. 5 L’autorità di vigilanza può anche prendere in considerazione fatti caduti in prescrizione qualora si tratti di valutare i rischi per la salute pubblica dovuti a una persona oggetto di un procedimento disciplinare.
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