1 Le autorizzazioni all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale rilasciate secondo il diritto cantonale prima dell’entrata in vigore della presente legge conservano la loro validità nel relativo Cantone.
2 Chi prima dell’entrata in vigore della presente legge non necessitava, secondo il diritto cantonale, di un’autorizzazione all’esercizio della professione sanitaria sotto la propria responsabilità professionale deve disporre dell’autorizzazione di cui all’articolo 11 entro al massimo cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge.
3 Ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione, i titoli di studio svizzeri conformi al diritto anteriore e i titoli di studio esteri riconosciuti come equivalenti sono equiparati ai titoli di studio di cui all’articolo 12 capoverso 2. Il Consiglio federale disciplina i particolari. Può dichiarare i diplomi intercantonali in osteopatia rilasciati entro il 2023 dalla Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità equivalenti ai titoli di studio di cui all’articolo 12 capoverso 2 lettera g.
4 I cicli di studio di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera a già offerti al momento dell’entrata in vigore della presente legge devono essere accreditati entro al massimo sette anni dalla sua entrata in vigore.
5 Le scuole universitarie che secondo la legge dell’8 ottobre 199914 sull’aiuto alle università oppure la legge del 6 ottobre 199515 sulle scuole universitarie professionali erano riconosciute come aventi diritto a un sussidio possono far accreditare i propri cicli di studio entro il 31 dicembre 2022, anche qualora non soddisfino le condizioni di cui all’articolo 7 lettera a.
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14, 2003 187all. cifra II 3, 2004 2013, 2007 5779cifra II 5, 2008 3073437 cifra II 18, 2011 5871, 2012 3655cifra I 10, 2014 4103all. cifra I 1
15 RU 1996 2588, 2002 953, 2005 4635, 2006 2197all. n. 37, 2012 3655cifra I 11, 2014 4103all. cifra I 2
16 Entra in vigore in un secondo tempo (RU 2020 57; FF 20157125).