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Art. 19
1È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque: - a.
- senza essere autorizzato, coltiva, fabbrica o produce in altro modo stupefacenti;
- b.
- senza essere autorizzato, deposita, spedisce, trasporta, importa, esporta o fa transitare stupefacenti;
- c.
- senza essere autorizzato, aliena, prescrive, procura in altro modo ad altri o mette in commercio stupefacenti;
- d.
- senza essere autorizzato, possiede, detiene, acquista o si procura in altro modo stupefacenti;
- e.
- finanzia il traffico illecito di stupefacenti o serve da intermediario per il suo finanziamento;
- f.
- incita pubblicamente al consumo di stupefacenti o rende pubblicamente nota una possibilità di acquistare o consumare stupefacenti;
- g.
- fa preparativi per commettere una delle infrazioni di cui alle lettere a–f.
2L’autore è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno, che può essere cumulata con una pena pecuniaria, se: - a.
- sa o deve presumere che l’infrazione può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone;
- b.
- agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti;
- c.
- realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole;
- d.
- per mestiere, offre, fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai minori o nelle immediate vicinanze.
3Il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento: - a.
- in caso di infrazione ai sensi del capoverso 1 lettera g;
- b.
- in caso di infrazione ai sensi del capoverso 2, se l’autore è tossicomane e l’infrazione era destinata a finanziare il proprio consumo di stupefacenti.
4È altresì punibile in virtù delle disposizioni di cui ai capoversi 1 e 2 chiunque ha commesso l’atto all’estero, si trova in Svizzera e non è estradato, sempreché l’atto sia punibile anche nel luogo in cui è stato commesso. Si applica però la legge di tale luogo se è più favorevole all’autore. L’articolo 6 del Codice penale2 è applicabile.
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Art. 19bis
È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, senza indicazione medica, offre, fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti a una persona di età inferiore ai 18 anni.
1 Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).
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Art. 19a
1. Chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un’infrazione giusta l’articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo, è punito con la multa2. 2. Nei casi poco gravi si può abbandonare il procedimento o prescindere da ogni pena. Può essere pronunciato un avvertimento. 3. Si può prescindere dall’azione penale se l’autore, per aver consumato stupefacenti, sottostà o si sottopone a un’assistenza sorvegliata dal medico. L’azione penale è eseguita se l’autore si sottrae all’assistenza o al trattamento. 4. Se l’autore è tossicomane, il giudice può ordinare il collocamento in una casa di salute. L’articolo 44 del Codice penale svizzero3 è applicabile per analogia.
1 Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1220; FF 1973 I 1106). 2 Nuova espr. giusta l’all. n. 3 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 3 RS 311.0. Ora gli art. 60 e 63.
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Art. 19b
1 Chiunque prepara un’esigua quantità di stupefacenti soltanto per il proprio consumo o ne fornisce gratuitamente un’esigua quantità a una persona di età superiore ai 18 anni per renderne possibile il simultaneo consumo in comune non è punibile. 2Per esigua quantità si intendono 10 grammi di uno stupefacente che produce effetti del tipo della canapa.2
1 Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1975 (RU 1975 1220; FF 1973 I 1106). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949). 2 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU 2013 1451; FF 2011 7269 7295).
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Art. 19c
Chiunque intenzionalmente istiga o tenta di istigare altri a consumare illecitamente stupefacenti, è punito con la multa.
1 Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1220; FF 1973 I 1106).
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Art. 20
1È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque: - a.
- presenta una domanda con indicazioni false per procurare a sé o ad altri un’autorizzazione d’importazione, di transito o d’esportazione;
- b.
- senza autorizzazione, in Svizzera o all’estero, avvia ad altro luogo di destinazione stupefacenti o sostanze di cui all’articolo 3 capoverso 1 per i quali è titolare di un’autorizzazione di esportazione svizzera;
- c.
- senza autorizzazione, coltiva, fabbrica, importa, esporta, deposita, usa o mette in commercio sostanze e preparati di cui all’articolo 7;
- d.
- in qualità di operatore sanitario2, usa o dispensa stupefacenti diversamente da quanto previsto negli articoli 11 o 13;
- e.
- in qualità di medico o veterinario, prescrive stupefacenti diversamente da quanto previsto nell’articolo 11.
2L’autore è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno se, trafficando per mestiere, realizza una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole. La pena detentiva può essere cumulata con una pena pecuniaria.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949). 2 Definizione: O del 14 nov. 2018 sull’autorizzazione dei medicamenti (RS 812.212.1). Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512) con effetto dal 1° gen. 2019.
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Art. 21
1È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: - a.
- non effettua le notificazioni previste negli articoli 11 capoverso 1bis, 16 e 17 capoverso 1, non allestisce i bollettini di consegna e i registri di controllo prescritti, vi iscrive indicazioni false od omette di iscrivervi indicazioni cui è tenuto;
- b.
- si serve di bollettini di consegna o di registri di controllo contenenti indicazioni false o incomplete.
2Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è la multa.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).
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Art. 22
È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza: - a.
- viola i propri obblighi di diligenza quale persona abilitata al commercio di stupefacenti;
- b.
- contravviene alle disposizioni relative alla pubblicità e all’informazione in materia di stupefacenti;
- c.
- viola gli obblighi di deposito e di conservazione;
- d.
- contravviene a una disposizione di esecuzione del Consiglio federale o del dipartimento competente la cui violazione è dichiarata punibile oppure a una decisione notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).
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Art. 23
1La pena è adeguatamente aumentata per il funzionario incaricato dell’esecuzione della presente legge, che commette intenzionalmente un’infrazione secondo gli articoli 19 a 22. 2Il funzionario incaricato di combattere il traffico illecito di stupefacenti che, a fini d’inchiesta, accetta un’offerta di stupefacenti non è punibile neppure qualora non riveli la sua identità e la sua funzione.2
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1220; FF 1973 I 1106). 2 Nuovo testo giusta l’art. 24 n. 2. della LF del 20 giu. 2003 sull’inchiesta mascherata, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1409; FF 1998 3319).
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Art. 24
1I vantaggi pecuniari illeciti collocati in Svizzera sono devoluti allo Stato anche quando l’infrazione è stata commessa all’estero. Se manca un foro di cui all’articolo 32 del Codice di procedura penale del 5 ottobre 20072 (CPP), il Cantone in cui si trovano i beni è competente per la confisca.3 2Le autorità competenti mettono al sicuro gli stupefacenti loro affidati in esecuzione della presente legge e provvedono a utilizzarli o a distruggerli.4
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1220; FF 1973 I 1106). 2 RS 312.0 3 Nuovo testo del per. giusta l’all. 1 n. II 27 del Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). 4 Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).
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Art. 25
…1 Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1975, con effetto dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1220; FF 1973 I 1106).
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Art. 26
In mancanza di prescrizioni della presente legge, sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale svizzero1.
1 RS 311.0. Vedi anche l’art. 321bis.
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Art. 27
1Sono fatte salve le disposizioni speciali del Codice penale2 e le disposizioni della legge del 20 giugno 20143 sulle derrate alimentari.4 2In caso di importazione, esportazione o transito non autorizzati di stupefacenti secondo l’articolo 19, le disposizioni penali della legge del 18 marzo 20055 sulle dogane e dell’ordinanza del 29 marzo 20006 relativa alla legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto non sono applicabili.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949). 2 RS 311.0 3 RS 817.0 4 Nuovo testo giusta l’all. n. II 4 della L del 20 giu. 2014 sulle derrate alimentari, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 249; FF 2011 5017). 5 RS 631.0 6 [RU 2000 1347, 2001 3294 n. II 4, 2004 5387, 2006 2353 4705 n. II 45, 2007 1469 all. 4 n. 24 6657 all. n. 9. RU 2009 6743 art. 163]. Vedi ora l’O del 27 nov. 2009 (RS 641.201).
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