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Art. 1990
1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque: - a.
- senza essere autorizzato, coltiva, fabbrica o produce in altro modo stupefacenti;
- b.
- senza essere autorizzato, deposita, spedisce, trasporta, importa, esporta o fa transitare stupefacenti;
- c.
- senza essere autorizzato, aliena, prescrive, procura in altro modo ad altri o mette in commercio stupefacenti;
- d.
- senza essere autorizzato, possiede, detiene, acquista o si procura in altro modo stupefacenti;
- e.
- finanzia il traffico illecito di stupefacenti o serve da intermediario per il suo finanziamento;
- f.
- incita pubblicamente al consumo di stupefacenti o rende pubblicamente nota una possibilità di acquistare o consumare stupefacenti;
- g.
- fa preparativi per commettere una delle infrazioni di cui alle lettere a–f.
2 L’autore è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno se:91 - a.
- sa o deve presumere che l’infrazione può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone;
- b.
- agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti;
- c.
- realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole;
- d.
- per mestiere, offre, fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai minori o nelle immediate vicinanze.
3 Il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento: - a.
- in caso di infrazione ai sensi del capoverso 1 lettera g;
- b.
- in caso di infrazione ai sensi del capoverso 2, se l’autore è tossicomane e l’infrazione era destinata a finanziare il proprio consumo di stupefacenti.
4 È altresì punibile in virtù delle disposizioni di cui ai capoversi 1 e 2 chiunque ha commesso l’atto all’estero, si trova in Svizzera e non è estradato, sempreché l’atto sia punibile anche nel luogo in cui è stato commesso. Si applica però la legge di tale luogo se è più favorevole all’autore. L’articolo 6 del Codice penale92 è applicabile.
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Art. 19bis93
È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, senza indicazione medica, offre, fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti a una persona di età inferiore ai 18 anni.
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Art. 19a94
1. Chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un’infrazione giusta l’articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo, è punito con la multa95. 2. Nei casi poco gravi si può abbandonare il procedimento o prescindere da ogni pena. Può essere pronunciato un avvertimento. 3. Si può prescindere dall’azione penale se l’autore, per aver consumato stupefacenti, sottostà o si sottopone a un’assistenza sorvegliata dal medico. L’azione penale è eseguita se l’autore si sottrae all’assistenza o al trattamento. 4. Se l’autore è tossicomane, il giudice può ordinare il collocamento in una struttura specializzata. Gli articoli 60 e 63 del Codice penale96 si applicano per analogia.97 94Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1220; FF 1973 I 1106). 95 Nuova espr. giusta l’all. n. 3 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 II 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 96 RS 311.0 97 Nuovo testo giusta il n. I 29 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
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Art. 19b98
1 Chiunque prepara un’esigua quantità di stupefacenti soltanto per il proprio consumo o ne fornisce gratuitamente un’esigua quantità a una persona di età superiore ai 18 anni per renderne possibile il simultaneo consumo in comune non è punibile. 2 Per esigua quantità si intendono 10 grammi di uno stupefacente che produce effetti del tipo della canapa.99
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Art. 19c100
Chiunque intenzionalmente istiga o tenta di istigare altri a consumare illecitamente stupefacenti, è punito con la multa. 100Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1220; FF 1973 I 1106).
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Art. 20101
1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque: - a.
- presenta una domanda con indicazioni false per procurare a sé o ad altri un’autorizzazione d’importazione, di transito o d’esportazione;
- b.
- senza autorizzazione, in Svizzera o all’estero, avvia ad altro luogo di destinazione stupefacenti o sostanze di cui all’articolo 3 capoverso 1 per i quali è titolare di un’autorizzazione di esportazione svizzera;
- c.102
- senza autorizzazione, coltiva, fabbrica, importa, esporta, deposita, usa o mette in commercio sostanze di cui all’articolo 3 capoverso 1, nonché sostanze e preparati di cui all’articolo 7;
- d.
- in qualità di operatore sanitario103, usa o dispensa stupefacenti diversamente da quanto previsto negli articoli 11 o 13;
- e.
- in qualità di medico o veterinario, prescrive stupefacenti diversamente da quanto previsto nell’articolo 11.
2 L’autore è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno se, trafficando per mestiere, realizza una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole. ...104 101 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 200678797949). 102 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 385; FF 2020 5391). 103 Definizione: O del 14 nov. 2018 sull’autorizzazione dei medicamenti (RS 812.212.1). Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512)con effetto dal 1° gen. 2019. 104 Per. abrogato dal n. I 29 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
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Art. 21105
1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: - a.106
- non effettua le notificazioni previste negli articoli 11 capoverso 1bis, 16 e 17 capoversi 2 e 3, non allestisce i bollettini di consegna e i registri di controllo prescritti, vi iscrive indicazioni false od omette di iscrivervi indicazioni cui è tenuto;
- b.
- si serve di bollettini di consegna o di registri di controllo contenenti indicazioni false o incomplete.
2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.107
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Art. 22108
È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza: - a.
- viola i propri obblighi di diligenza quale persona abilitata al commercio di stupefacenti;
- b.
- contravviene alle disposizioni relative alla pubblicità e all’informazione in materia di stupefacenti;
- c.
- viola gli obblighi di deposito e di conservazione;
- d.
- contravviene a una disposizione di esecuzione del Consiglio federale o del dipartimento competente la cui violazione è dichiarata punibile oppure a una decisione notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo.
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Art. 23109
1 La pena è adeguatamente aumentata per il funzionario incaricato dell’esecuzione della presente legge, che commette intenzionalmente un’infrazione secondo gli articoli 19 a 22. 2 Il funzionario incaricato di combattere il traffico illecito di stupefacenti che, a fini d’inchiesta, accetta un’offerta di stupefacenti non è punibile neppure qualora non riveli la sua identità e la sua funzione.110 109Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1220; FF 1973 I 1106). 110 Nuovo testo giusta l’art. 24 n. 2. della LF del 20 giu. 2003 sull’inchiesta mascherata, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 20041409; FF 1998 III 3319).
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Art. 24111
1 I vantaggi pecuniari illeciti collocati in Svizzera sono devoluti allo Stato anche quando l’infrazione è stata commessa all’estero. Se manca un foro di cui all’articolo 32 del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007112 (CPP), il Cantone in cui si trovano i beni è competente per la confisca.113 2 Le autorità competenti mettono al sicuro gli stupefacenti loro affidati in esecuzione della presente legge e provvedono a utilizzarli o a distruggerli.114
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Art. 25115
115Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1975, con effetto dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1220; FF 1973 I 1106).
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Art. 26
In mancanza di prescrizioni della presente legge, sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale svizzero116.
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Art. 27117
1 Sono fatte salve le disposizioni speciali del Codice penale118 e le disposizioni della legge del 20 giugno 2014119 sulle derrate alimentari.120 2 In caso di importazione, esportazione o transito non autorizzati di stupefacenti secondo l’articolo 19, le disposizioni penali della legge del 18 marzo 2005121 sulle dogane e dell’ordinanza del 29 marzo 2000122 relativa alla legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto non sono applicabili.
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