Ordinanza del DFI
sugli elenchi degli stupefacenti, delle sostanze psicotrope, dei precursori e dei coadiuvanti chimici
(Ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefacenti, OEStup-DFI)
del 30 maggio 2011 (Stato 15 dicembre 2020)
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),
visto l’articolo 3 capoverso 1 dell’ordinanza del 25 maggio 20111 sul controllo degli stupefacenti (OCStup),
ordina:
1
Art. 1 Sostanze controllate
1 Sono considerate sostanze controllate gli stupefacenti, le sostanze psicotrope, le materie prime e i prodotti con presunti effetti simili agli stupefacenti, i precursori e i coadiuvanti chimici secondo gli articoli 2a e 7 della legge del 3 ottobre 19512 sugli stupefacenti (LStup).
2 Sono considerati stupefacenti, sostanze psicotrope, materie prime e prodotti con presunti effetti simili agli stupefacenti secondo gli articoli 2a e 7 LStup:
- a.
- le sostanze menzionate negli elenchi degli allegati 1–6;
- b.
- i sali, esteri, eteri e isomeri ottici delle sostanze di cui alla lettera a;
- c.
- i sali, esteri ed eteri degli isomeri ottici di cui alla lettera b;
- d.
- i preparati che contengono le sostanze di cui alle lettere a–c.
3 Sono considerati precursori e coadiuvanti chimici secondo l’articolo 2a LStup:
- a.
- le sostanze menzionate negli elenchi degli allegati 7 e 8;
- b.
- i sali e gli isomeri ottici dei precursori dell’allegato 7;
- c.
- i sali degli isomeri ottici di cui alla lettera b;
- d.
- le miscele che contengono le sostanze di cui alle lettere a–c.
4 Se una sostanza elencata in un allegato è esclusa completamente o in parte dalle misure di controllo (art. 3 cpv. 2 LStup), l’eccezione si applica parimenti alle sue combinazioni. L’eccezione si applica anche ai preparati che contengono tale sostanza per quanto non contengano altre sostanze controllate.
5 Le sostanze controllate sono elencate con la designazione impiegata nelle convenzioni internazionali.
Art. 2 Elenchi delle sostanze controllate
1 Gli elenchi a–d con le sostanze controllate secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettere a–d OCStup figurano negli allegati 1–5.
2 L’elenco e con le materie prime e i prodotti con presunti effetti simili agli stupefacenti secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera e OCStup figura nell’allegato 6.
3 L’elenco f con i precursori secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera f OCStup figura nell’allegato 7.
4 L’elenco g con i coadiuvanti chimici secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera g OCStup figura nell’allegato 8.
Art. 3 Paglia di papavero
La paglia di papavero (capsule, teste e steli di papavero) che non è destinata alla fabbricazione di stupefacenti può essere importata o esportata unicamente con l’autorizzazione dell’Istituto. La sua commercializzazione in Svizzera non richiede un’autorizzazione.
Art. 4 Semi di canapa
I semi di canapa secondo l’allegato 4 dell’ordinanza del 7 dicembre 19983 sul catalogo delle varietà e il catalogo comune delle varietà dell’Unione europea4 sono esclusi dalle disposizioni relative alle sostanze controllate.
3 [RU 1999 429, 2000 626, 2004 2711, 2012 2835. RU 2013 1947art. 2]. Vedi ora l’O del 12 giu. 2013 sulle varietà (RS 916.151.6).
4 Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ventinovesima edizione integrale, nella versione GU C 337 A del 14.12.2010, pag. 1.
Art. 5 Precursori
1 I precursori che sottostanno al controllo sono menzionati nell’elenco f dell’allegato 7.
2 Chi utilizza un quantitativo inferiore a 10 g per anno civile di un precursore, escluso l’acido lisergico, non è tenuto a far controllare tale sostanza. Il controllo del quantitativo annuale spetta al titolare dell’autorizzazione.
3 Se per i precursori sono utilizzati sinonimi o nomi di fantasia, deve essere indicato anche il numero di registrazione per prodotti chimici CAS (Chemical Abstract Services).
Art. 6 Coadiuvanti chimici
1 I coadiuvanti chimici menzionati nell’elenco g dell’allegato 8 sottostanno al controllo a dipendenza del Paese bersaglio e del quantitativo totale delle esportazioni.
2 Per ogni sostanza sono indicati il quantitativo totale delle esportazioni per anno civile e Paese bersaglio, nonché i Paesi bersaglio per i quali l’esportazione dev’essere autorizzata dall’Istituto. Il controllo del quantitativo annuale spetta all’esportatore.
Art. 7 Aggiornamento degli elenchi
L’Istituto verifica regolarmente i singoli elenchi sulla base degli sviluppi internazionali e dei presunti nuovi pericoli e presenta al DFI richieste di adeguamento.
Art. 8 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2011.
Allegato 1 55 Aggiornato dal n. I cpv. 1 delle O del DFI del 5 set. 2014 (RU 2014 3011), del 18 ago. 2017 (RU 2017 5003), dai n. I delle O del DFI del 18 mar. 2019 (RU 2019 1057) e del 29 mag. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 2603).
5 Aggiornato dal n. I cpv. 1 delle O del DFI del 5 set. 2014 (RU 2014 3011), del 18 ago. 2017 (RU 2017 5003), dai n. I delle O del DFI del 18 mar. 2019 (RU 2019 1057) e del 29 mag. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 2603).
Elenco generale delle sostanze controllate degli elenchi a–d
Allegato 2 77 Aggiornato dal n. I cpv. 1 delle O del DFI del 5 set. 2014 (RU 2014 3011) e del 18 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5003).
7 Aggiornato dal n. I cpv. 1 delle O del DFI del 5 set. 2014 (RU 2014 3011) e del 18 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5003).
Elenco a
Allegato 3 88 Aggiornato dal n. I cpv. 1 dell’O del DFI del 5 set. 2014 (RU 2014 3011), dai n. I delle O del DFI del 18 mar. 2019 (RU 2019 1057) e del 29 mag. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 2603).
8 Aggiornato dal n. I cpv. 1 dell’O del DFI del 5 set. 2014 (RU 2014 3011), dai n. I delle O del DFI del 18 mar. 2019 (RU 2019 1057) e del 29 mag. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 2603).
Elenco b
Allegato 4
Elenco c
Allegato 5 99 Aggiornato dal n. I cpv. 1 delle O del DFI del 5 set. 2014 (RU 2014 3011), del 18 ago. 2017 (RU 2017 5003), dai n. I delle O del DFI del 18 mar. 2019 (RU 2019 1057) e del 29 mag. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 2603).
9 Aggiornato dal n. I cpv. 1 delle O del DFI del 5 set. 2014 (RU 2014 3011), del 18 ago. 2017 (RU 2017 5003), dai n. I delle O del DFI del 18 mar. 2019 (RU 2019 1057) e del 29 mag. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 2603).
Elenco d
Allegato 6 1010 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 21 nov. 2011 (RU 2011 5649). Aggiornato dai n. I delle O del DFI del 20 nov. 2012 (RU 2012 6803), dell’8 nov. 2013 (RU 2013 4515), del 3 nov. 2014 (RU 2014 4381), del 2 nov. 2015 (RU 2015 5093), del 1° nov. 2016 (RU 2016 4197), dal n. I cpv. 1 dell’O del DFI del 18 ago. 2017 (RU 2017 5003), dai n. I delle O del DFI del 2 feb. 2018 (RU 2018 949), del 2 nov. 2018 (RU 2018 4287), del 18 mar. 2019 (RU 2019 1057), del 24 ott. 2019 (RU 2019 4089), del 29 mag. 2020 (RU 2020 2603) e del 13 nov. 2020, in vigore il 15 dic. 2020 (RU 2020 5775).
10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 21 nov. 2011 (RU 2011 5649). Aggiornato dai n. I delle O del DFI del 20 nov. 2012 (RU 2012 6803), dell’8 nov. 2013 (RU 2013 4515), del 3 nov. 2014 (RU 2014 4381), del 2 nov. 2015 (RU 2015 5093), del 1° nov. 2016 (RU 2016 4197), dal n. I cpv. 1 dell’O del DFI del 18 ago. 2017 (RU 2017 5003), dai n. I delle O del DFI del 2 feb. 2018 (RU 2018 949), del 2 nov. 2018 (RU 2018 4287), del 18 mar. 2019 (RU 2019 1057), del 24 ott. 2019 (RU 2019 4089), del 29 mag. 2020 (RU 2020 2603) e del 13 nov. 2020, in vigore il 15 dic. 2020 (RU 2020 5775).
Elenco e: Materie prime e prodotti con presunti effetti simili agli stupefacenti
Allegato 7 1212 Nuovo testo giusta il n. I cpv. 2 dell’O del DFI del 18 ago. 2017 (RU 2017 5003). Aggiornato dai n. I delle O del DFI del 18 mar. 2019 (RU 2019 1057) e del 29 mag. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 2603).
12 Nuovo testo giusta il n. I cpv. 2 dell’O del DFI del 18 ago. 2017 (RU 2017 5003). Aggiornato dai n. I delle O del DFI del 18 mar. 2019 (RU 2019 1057) e del 29 mag. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 2603).
Elenco f: Precursori
Allegato 8 1313 Aggiornato dal n. I cpv. 1 dell’O del DFI del 18 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5003).
13 Aggiornato dal n. I cpv. 1 dell’O del DFI del 18 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5003).