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Art. 10 Criteri d’ammissione
1 È ammesso a seguire una cura basata sulla prescrizione di diacetilmorfina il paziente che: - a.
- ha compiuto 18 anni;
- b.
- è gravemente dipendente dall’eroina da almeno due anni;
- c.
- ha seguito senza successo o ha interrotto almeno due tentativi di trattamento con un’altra terapia ambulatoriale o stazionaria riconosciuta; e
- d.
- presenta carenze dal profilo psichico, fisiologico o sociale.
2 Se, in casi eccezionali motivati, altre terapie non sembrano avere prospettive di successo o non sono possibili, per esempio in caso di gravi malattie fisiche o psichiche, un paziente può essere ammesso a seguire una cura basata sulla prescrizione di diacetilmorfina anche se non adempie le suddette condizioni.
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Art. 11 Indicazione
Il medico responsabile stabilisce l’indicazione. In precedenza deve compiere un esame completo dello stato di salute del paziente. In tale ambito tiene conto della situazione sociale.
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Art. 12 Piano terapeutico
1 Le persone che curano il paziente (team di cura) elaborano un piano terapeutico in modo interdisciplinare. Il piano terapeutico stabilisce gli obiettivi individuali del paziente nei diversi settori di assistenza. 2 Durante la terapia, il team di cura verifica regolarmente il piano terapeutico insieme al paziente. Esamina in particolare se il paziente può passare a un’altra forma adeguata di terapia.
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Art. 13 Somministrazione, consegna e assunzione di diacetilmorfina 8
1 La diacetilmorfina deve essere somministrata e assunta nell’ambito della terapia, in linea di massima all’interno di un’istituzione titolare di un’autorizzazione secondo l’articolo 16 capoverso 1 e sotto il controllo a vista di un membro del team di cura. 2 Il medico competente o una persona da esso incaricata può somministrare la diacetilmorfina anche a casa o presso un’istituzione esterna appropriata secondo l’articolo 14a oppure consegnarla in uno di questi luoghi in dosi giornaliere etichettate specificamente a nome del paziente. 3A un paziente possono essere consegnate dal medico competente o da una persona da esso incaricata fino a sette dosi giornaliere, se sono adempite le seguenti condizioni: - a.
- il paziente ha seguito una cura basata sulla prescrizione di diacetilmorfina ininterrottamente per almeno sei mesi;
- b.
- la salute e la situazione sociale del paziente sono sufficientemente stabilizzate;
- c.
- il pericolo di abuso è valutato come molto esiguo.
4 Su richiesta motivata del medico competente, l’UFSP può ridurre il periodo stabilito di cui al capoverso 3 lettera a se per il paziente è difficile recarsi regolarmente presso l’istituzione titolare dell’autorizzazione secondo l’articolo 16 capoverso 1, segnatamente in caso di comorbilità o di attività professionale. 5 In casi eccezionali, su richiesta motivata del medico competente, l’UFSP può autorizzare la consegna a un paziente di dosi giornaliere fino a un mese se: - a.
- sono adempite le condizioni secondo il capoverso 3 lettere a e c;
- b.
- il paziente è particolarmente ben stabilizzato; e
- c.
- il paziente deve partire per un determinato periodo per motivi personali o professionali.
6 In caso di consegna di cui ai capoversi 3–5, il medico competente o la persona da esso incaricata prende contatto almeno due volte alla settimana con il paziente per verificare se quest’ultimo assume le dosi conformemente alla prescrizione. In caso di dubbio rinuncia alle agevolazioni di cui ai capoversi 3–5. 8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore il 1° apr. 2023 (RU 2023 138).
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Art. 14 Istituzione per cure basate sulla prescrizione di diacetilmorfina
1 Le istituzioni per cure basate sulla prescrizione di diacetilmorfina (istituzioni di cura) sono istituzioni autorizzate a somministrare e consegnare la diacetilmorfina che: - a.
- dispongono di un’autorizzazione secondo l’articolo 16 capoverso 1;
- b.
- garantiscono una cura e un’assistenza interdisciplinari;
- c.
- riuniscono le competenze specifiche del personale medico e di altri specialisti;
- d.
- dispongono di sufficiente personale di cura e di assistenza;
- e.
- hanno locali dotati dell’infrastruttura appropriata; e
- f.
- sono in grado di garantire la sicurezza e la qualità nell’impiego della diacetilmorfina.9
2 Cantoni, Comuni o organizzazioni private possono essere responsabili delle istituzioni che dispensano cure basate sulla prescrizione di diacetilmorfina. 9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore il 1° apr. 2023 (RU 2023 138).
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Art. 14a Istituzione esterna appropriata 10
1L’istituzione di cura può delegare la somministrazione e la consegna di diacetilmorfina a un’istituzione esterna appropriata se quest’ultima: - a.
- ha ricevuto informazioni e istruzioni adeguate da parte dell’istituzione di cura;
- b.
- dispone di personale sufficientemente formato; e
- c.
- dispone di locali e infrastrutture appropriate.
2Se un’istituzione esterna appropriata è incaricata della somministrazione o della consegna di diacetilmorfina in dosi giornaliere etichettate specificamente a nome del paziente, l’istituzione di cura presenta immediatamente un annuncio per ciascun paziente all’UFSP o alle autorità cantonali competenti. 3 Nell’autorizzazione rilasciata all’istituzione di cura, l’UFSP prevede oneri e condizioni adattati, segnatamente se: - a.
- le condizioni di cui al capoverso 1 non sono interamente adempite;
- b.
- l’adeguato accompagnamento terapeutico del paziente non è garantito.
4 L’UFSP rifiuta la delega segnatamente se: - a.
- le condizioni di cui al capoverso 1 non sono adempite;
- b.
- l’adeguato accompagnamento terapeutico del paziente non può essere garantito.
10 Introdotto dal n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore il 1° apr. 2023 (RU 2023 138).
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Art. 15 Personale di cura
1 Il personale di cura di un’istituzione di cura deve comprendere almeno:11 - a.
- un medico autorizzato a prescrivere la diacetilmorfina e responsabile della direzione medica;
- b.
- uno specialista responsabile dell’assistenza psicosociale; e
- c.
- persone competenti per la cura e per la dispensazione dei diversi preparati e medicamenti.
2 Il personale di cura deve disporre delle necessarie qualifiche professionali e seguire regolarmente corsi di perfezionamento. 3 Uno specialista può essere responsabile di due settori di assistenza se possiede la formazione necessaria e le sue capacità di assistenza lo consentono. 4 ...12 11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore il 1° apr. 2023 (RU 2023 138). 12 Abrogato dal n. I dell’O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU 2023 138).
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Art. 16 Autorizzazione dell’istituzione
1 Ogni istituzione di cura deve disporre di un’autorizzazione dell’UFSP.13 2 L’autorizzazione è rilasciata se: - a.
- è stata rilasciata l’autorizzazione cantonale di cui all’articolo 3e capoverso 1 LStup;
- b.
- sono adempite le condizioni per prescrivere una cura a base di diacetilmorfina nonché i requisiti riguardanti il personale di cura e l’istituzione stabiliti dalla presente ordinanza.14
3 ...15 4 L’autorizzazione è valida al massimo cinque anni. Può essere rinnovata su richiesta. 13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore il 1° apr. 2023 (RU 2023 138). 14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore il 1° apr. 2023 (RU 2023 138). 15 Abrogato dal n. I dell’O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU 2023 138).
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Art. 17 Revoca dell’autorizzazione dell’istituzione
1 L’UFSP revoca all’istituzione l’autorizzazione che le è stata rilasciata se vengono a mancare i presupposti. 2 Può revocare l’autorizzazione in qualsiasi momento fondandosi sugli articoli 6 e 14a capoverso 2 LStup.
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Art. 18 Autorizzazione del medico
1 L’UFSP rilascia ai medici autorizzati a prescrivere stupefacenti destinati alla cura di persone affette da dipendenza un’autorizzazione per l’acquisizione, la somministrazione e la consegna di diacetilmorfina nell’ambito di una cura basata sulla prescrizione di questa sostanza (autorizzazione del medico) se essi dispongono di sufficiente esperienza nel settore delle dipendenze.16 2 L’autorizzazione è valida al massimo cinque anni. Può essere rinnovata su richiesta. 16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore il 1° apr. 2023 (RU 2023 138).
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Art. 19 Estinzione dell’autorizzazione del medico
L’autorizzazione del medico si estingue non appena il titolare cessa la propria attività nell’ambito delle cure basate sulla prescrizione di diacetilmorfina.
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Art. 20 Revoca dell’autorizzazione del medico
L’UFSP revoca l’autorizzazione del medico se quest’ultimo: - a.
- non adempie più le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione;
- b.
- commette un’infrazione intenzionale o ripetute infrazioni per negligenza contro la LStup o le relative ordinanze;
- c.
- lo richiede.
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Art. 21 Autorizzazione del paziente
1 L’UFSP rilascia a un paziente un’autorizzazione per seguire una cura basata sulla prescrizione di diacetilmorfina (autorizzazione del paziente ) se: - a.
- sono adempiti i criteri di ammissione di cui all’articolo 10;
- b.
- la direzione medica ha presentato la domanda di ammissione a una cura basata sulla prescrizione di diacetilmorfina e di rilascio di un’autorizzazione del paziente conformemente al capoverso 2;
- c.
- l’autorità cantonale competente secondo l’articolo 3e capoverso 1 LStup non ha sollevato obiezioni; e
- d.17
- la cura basata sulla prescrizione di diacetilmorfina è prescritta presso un’istituzione titolare di un’autorizzazione secondo l’articolo 16 capoverso 1.
3In caso di autorizzazione di una consegna secondo l’articolo 13 capoverso 5 o di annuncio di delega a un’istituzione esterna appropriata secondo l’articolo 14a capoverso 2, l’UFSP può adeguare l’autorizzazione del paziente e prevedere oneri e condizioni adattati.18 4 L’autorizzazione è valida al massimo cinque anni. Può essere rinnovata su richiesta se i presupposti per il rilascio sono adempiti.19 17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore il 1° apr. 2023 (RU 2023 138). 18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore il 1° apr. 2023 (RU 2023 138). 19 Introdotto dal n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore il 1° apr. 2023 (RU 2023 138).
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Art. 22 Scadenza dell’autorizzazione del paziente
L’autorizzazione del paziente scade: - a.
- su richiesta del paziente;
- b.
- se il paziente cessa la cura secondo l’indicazione del medico curante.
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Art. 23 Revoca dell’autorizzazione del paziente
L’UFSP può revocare al paziente l’autorizzazione a seguire la cura basata sulla prescrizione di diacetilmorfina se questi: - a.
- all’interno dell’istituzione consuma stupefacenti non prescritti da un medico;
- b.
- consegna a terzi o vende i preparati che ha ricevuto nell’ambito della terapia;
- c.
- minaccia il personale di cura o altre persone all’interno dell’istituzione o commette contro di loro atti di violenza;
- d.
- rifiuta di principio e reiteratamente le cure concomitanti o rifiuta in generale di ricevere assistenza;
- e.
- viola le ulteriori disposizioni legali o il regolamento interno dell’istituzione.
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Art. 24 Informazione 20
L’UFSP pubblica ogni due anni un rapporto sull’esecuzione, l’andamento e l’evoluzione delle cure basate sulla prescrizione di diacetilmorfina. 20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore il 1° apr. 2023 (RU 2023 138).
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Art. 25 Controllo
1 L’UFSP esercita la vigilanza sulle istituzioni. Esegue controlli regolari in stretta collaborazione con le competenti autorità cantonali. 2 Nell’ambito dei controlli delle cure basate sulla prescrizione di diacetilmorfina, l’UFSP può consultare le cartelle cliniche e i piani di cura dei pazienti.
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