Ordinanza
sulla dipendenza da stupefacenti e sulle altre turbe legate alla dipendenza
(Ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti, ODStup)
del 25 maggio 2011 (Stato 28 settembre 2020)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 3bcapoverso 2,3d capoverso 5, 3e capoversi 2 e 3, 3f capoverso 3, 29 capoverso 4, 29c capoversi 1 e 2 e 30 capoversi 1 e 2 della legge del
3 ottobre 19511 sugli stupefacenti (LStup),
ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina:
- a.
- le misure intese a prevenire il consumo problematico di sostanze psicoattive e le turbe legate alla dipendenza;
- b.
- le terapie e il reinserimento delle persone affette da turbe legate alla dipendenza;
- c.
- le misure di riduzione dei danni e di aiuto alla sopravvivenza per le persone affette da turbe legate alla dipendenza;
- d.
- le autorizzazioni eccezionali previste nell’articolo 8 capoversi 5, 6 e 8 LStup e i relativi controlli;
- e.
- la promozione della ricerca, la formazione, il perfezionamento e la formazione continua, nonché la garanzia della qualità nel settore delle dipendenze;
- f.2
- la Commissione peritale.
2 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 dell’O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 155).
Art. 2 Definizioni
Ai sensi della presente ordinanza si intende per:
- a.
- dipendenza: complesso di fenomeni fisiologici, cognitivi e comportamentali che possono insorgere in seguito al ripetuto consumo di sostanze psicoattive;
- b.
- cure basate sulla prescrizione di stupefacenti o cure sostitutive: sostituzione, su prescrizione medica, di uno stupefacente consumato senza autorizzazione con un preparato dispensato nell’ambito di una cura medica e psicosociale;
- c.
- diacetilmorfina: derivato della morfina prodotto legalmente in ambito farmaceutico e destinato alla cura medica di persone dipendenti da oppiacei;
- d.
- cura basata sulla prescrizione di diacetilmorfina: terapia destinata alle persone gravemente dipendenti da eroina che prevede la somministrazione di diacetilmorfina nell’ambito di una cura medica e psicosociale;
- e.
- buona prassi di laboratorio: sistema di garanzia della qualità che comprende l’organizzazione dello svolgimento degli studi, le condizioni quadro in cui essi sono programmati, eseguiti e controllati, la loro registrazione e i pertinenti rapporti nonché l’archiviazione delle registrazioni;
- f.
- sostanza psicoattiva: una sostanza che ha un’influenza sulla psiche umana;
- g.
- persona gravemente dipendente da eroina: una persona che soddisfa la definizione diagnostica secondo la Classificazione internazionale delle malattie dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, ICD-10 F11.2 nella versione del 2007 pubblicata nel gennaio 20083;
- h.
- salute: stato di completo benessere fisiologico, mentale e sociale, conformemente alla definizione dell’OMS4.
3 Il testo della classificazione è disponibile gratuitamente presso l’Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione programmi nazionali di prevenzione, 3003 Berna e può essere consultato all’indirizzo Internet http://apps.who.int/classifications/apps/icd/icd10online/.
4 La definizione dell’OMS è disponibile gratuitamente presso l’Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione programmi nazionali di prevenzione, 3003 Berna e può essere consultata all’indirizzo Internet http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/EN/constitution-en.pdf/.
Capitolo 2: Prevenzione
Art. 3 Scopi della prevenzione
Gli scopi della prevenzione sono:
- a.
- impedire il consumo non autorizzato di sostanze controllate e promuovere l’astinenza;
- b.
- prevenire e impedire il consumo problematico e la dipendenza da sostanze psicoattive;
- c.
- prevenire i problemi sociali e sanitari che possono insorgere nell’ambito del consumo problematico e della dipendenza; e
- d.
- instaurare condizioni quadro per promuovere la salute in relazione con il consumo di sostanze psicoattive.
Art. 4 Promozione di programmi di prevenzione
1 L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) sostiene i competenti servizi federali, i Cantoni, i Comuni, le istituzioni pubbliche e le organizzazioni private nel pianificare e realizzare programmi di prevenzione nel settore delle sostanze psicoattive.
2 Adempie segnatamente i seguenti compiti:
- a.
- raccoglie e analizza informazioni sui rischi della dipendenza per la salute;
- b.
- informa il pubblico sui danni sanitari, sociali ed economici della dipendenza;
- c.
- predispone basi scientifiche e strumenti metodologici;
- d.
- sostiene i Cantoni e i terzi nel coordinare le attività e nello sviluppare e gestire reti nell’ambito della dipendenza;
- e.
- verifica l’efficacia dei programmi e dei progetti che sostiene.
3 Nel quadro dei crediti autorizzati può concedere aiuti finanziari per:
- a.
- programmi di prevenzione di importanza nazionale realizzati da collettività o da organizzazioni di pubblica utilità di diritto privato;
- b.
- attività di informazione e offerte di consulenza.
Art. 5 Facoltà di segnalazione e individuazione precoce
L’UFSP può sostenere i Cantoni per quanto concerne l’attuazione dell’articolo 3c LStup.
Capitolo 3: Terapia e reinserimento
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 6 Scopi della terapia
Gli scopi della terapia per le persone affette da turbe della dipendenza sono i seguenti:
- a.
- coinvolgere gli interessati nella terapia;
- b.
- migliorare la salute, segnatamente riducendo le complicazioni psichiche, fisiologiche e sociali del consumo di sostanze psicoattive;
- c.
- far adottare forme di consumo di sostanze psicoattive a basso rischio;
- d.
- promuovere il reinserimento sociale e professionale;
- e.
- promuovere l’astinenza dal consumo non autorizzato di sostanze controllate.
Art. 7 Offerta terapeutica
L’UFSP elabora raccomandazioni sul finanziamento di terapie e di misure di reinserimento.
Sezione 2: Cure basate sulla prescrizione di stupefacenti
Art. 8 Scopi delle cure basate sulla prescrizione di stupefacenti
1 Gli scopi delle cure basate sulla prescrizione di stupefacenti sono:
- a.
- allontanare la persona curata dalla scena della droga;
- b.
- prevenire la criminalità connessa con la necessità di procurarsi la droga;
- c.
- adottare forme di consumo di sostanze psicoattive a basso rischio;
- d.
- diminuire le dosi delle sostanze sostitutive fino a raggiungere l’astinenza.
2 Le cure basate sulla prescrizione di stupefacenti sono prestate da personale qualificato, segnatamente medici, farmacisti, infermieri specializzati, assistenti sociali e psicologi.
3 Possono essere dispensate nell’ambito di una degenza in un’istituzione adeguatamente attrezzata o ambulatorialmente. Sono fatte salve le disposizioni sulle cure basate sulla prescrizione di diacetilmorfina.
Art. 9 Dati necessari per il rilascio di un’autorizzazione
1 Per il rilascio di un’autorizzazione per una cura basata sulla prescrizione di stupefacenti secondo l’articolo 3e capoverso 1 LStup, il Cantone deve chiedere al medico curante i seguenti dati:
- a.
- il nome e l’indirizzo del medico curante;
- b.
- il cognome e il nome del paziente;
- c.
- il sesso del paziente;
- d.
- la data di nascita del paziente;
- e.
- il luogo d’origine del paziente;
- f.
- l’indirizzo del paziente;
- g.
- l’indirizzo del luogo di soggiorno provvisorio del paziente; e
- h.
- il servizio preposto alla dispensazione.
2 In caso di cura stazionaria, il Cantone chiede anche il nome e l’indirizzo dell’istituzione.
Sezione 3: Disposizioni particolari concernenti le cure basate sulla prescrizione di diacetilmorfina
Art. 10 Criteri d’ammissione
1 È ammesso a seguire una cura basata sulla prescrizione di diacetilmorfina il paziente che:
- a.
- ha compiuto 18 anni;
- b.
- è gravemente dipendente dall’eroina da almeno due anni;
- c.
- ha seguito senza successo o ha interrotto almeno due tentativi di trattamento con un’altra terapia ambulatoriale o stazionaria riconosciuta; e
- d.
- presenta carenze dal profilo psichico, fisiologico o sociale.
2 Se, in casi eccezionali motivati, altre terapie non sembrano avere prospettive di successo o non sono possibili, per esempio in caso di gravi malattie fisiche o psichiche, un paziente può essere ammesso a seguire una cura basata sulla prescrizione di diacetilmorfina anche se non adempie le suddette condizioni.
Art. 11 Indicazione
Il medico responsabile stabilisce l’indicazione. In precedenza deve compiere un esame completo dello stato di salute del paziente. In tale ambito tiene conto della situazione sociale.
Art. 12 Piano terapeutico
1 Le persone che curano il paziente (team di cura) elaborano un piano terapeutico in modo interdisciplinare. Il piano terapeutico stabilisce gli obiettivi individuali del paziente nei diversi settori di assistenza.
2 Durante la terapia, il team di cura verifica regolarmente il piano terapeutico insieme al paziente. Esamina in particolare se il paziente può passare a un’altra forma adeguata di terapia.
Art. 13 Somministrazione, consegna e assunzione di diacetilmorfina
1 La diacetilmorfina deve essere somministrata e assunta nell’ambito della terapia, in linea di massima all’interno di un’istituzione secondo l’articolo 16 e sotto il controllo a vista di un membro del team di cura.
2 Il medico competente o una persona da esso incaricata può somministrare la diacetilmorfina anche a casa sotto il suo controllo a vista.5
3 A un paziente considerato particolarmente a rischio a causa dell’epidemia di COVID-19 possono essere consegnate nell’istituzione o dispensate a casa dal medico competente o da una persona da esso incaricata fino a quattro dosi giornaliere, se sono adempite le seguenti condizioni:
- a.
- il paziente ha seguito una cura basata sulla prescrizione di diacetilmorfina ininterrottamente per almeno sei mesi;
- b.
- la salute e la situazione sociale del paziente sono sufficientemente stabilizzate;
- c.
- gli ultimi due prelievi di urina non hanno rilevato la presenza di stupefacenti eccetto la diacetilmorfina;
- d.
- il pericolo di abuso è valutato come molto esiguo.6
4 Ai pazienti che presentano fattori di rischio elevati quali la comorbilità, il medico curante può aumentare fino a sette il numero di dosi giornaliere consegnate o dispensate di cui al capoverso 3 e ridurre il periodo stabilito di cui al capoverso 3 lettera a.7
5 In caso di consegna o dispensazione di cui ai capoversi 3 e 4, il medico competente o la persona da esso incaricata prende contatto almeno due volte alla settimana con il paziente per verificare se quest’ultimo assume le dosi conformemente alla prescrizione. In caso di dubbio rinuncia alle possibilità di cui ai capoversi 2–4.8
6 Le istituzioni per le cure basate sulla prescrizione di diacetilmorfina presentano ogni trimestre all’UFSP un rapporto sulla consegna e sulla dispensazione di cui ai capoversi 3 e 4, la prima volta il 15 gennaio 2021.9
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 set. 2020, in vigore dal 28 set. 2020 al 31 dic. 2021 (RU 2020 3829).
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 set. 2020, in vigore dal 28 set. 2020 al 31 dic. 2021 (RU 2020 3829).
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 set. 2020, in vigore dal 28 set. 2020 al 31 dic. 2021 (RU 2020 3829).
8 Introdotto dal n. I dell’O del 25 set. 2020, in vigore dal 28 set. 2020 al 31 dic. 2021 (RU 2020 3829).
9 Introdotto dal n. I dell’O del 25 set. 2020, in vigore dal 28 set. 2020 al 31 dic. 2021 (RU 2020 3829).
Art. 14 Istituzione per cure basate sulla prescrizione di diacetilmorfina
1 Possono dispensare cure basate sulla prescrizione di diacetilmorfina le istituzioni che:
- a.
- garantiscono una cura e un’assistenza interdisciplinari;
- b.
- riuniscono le competenze specifiche del personale medico e di altri specialisti;
- c.
- dispongono di sufficiente personale di cura e di assistenza;
- d.
- dispongono di locali dotati dell’infrastruttura appropriata; e
- e.
- sono in grado di garantire la sicurezza e la qualità nell’impiego della diacetilmorfina.
2 Cantoni, Comuni o organizzazioni private possono essere responsabili delle istituzioni che dispensano cure basate sulla prescrizione di diacetilmorfina.
Art. 15 Personale di cura
1 Il personale di cura di un’istituzione che dispensa cure basate sulla prescrizione di diacetilmorfina deve comprendere almeno:
- a.
- un medico autorizzato a prescrivere la diacetilmorfina e responsabile della direzione medica;
- b.
- uno specialista responsabile dell’assistenza psicosociale; e
- c.
- persone competenti per la cura e per la dispensazione dei diversi preparati e medicamenti.
2 Il personale di cura deve disporre delle necessarie qualifiche professionali e seguire regolarmente corsi di perfezionamento.
3 Uno specialista può essere responsabile di due settori di assistenza se possiede la formazione necessaria e le sue capacità di assistenza lo consentono.
4 Se il coordinamento interdisciplinare dell’assistenza lo permette, in casi eccezionali motivati è possibile delegare a persone o a istituzioni esterne qualificate la responsabilità di singoli settori di cura e di assistenza. La prescrizione di diacetilmorfina non può essere delegata.
Art. 16 Autorizzazione dell’istituzione
1 Ogni istituzione che intende dispensare cure basate sulla prescrizione di diacetilmorfina deve ottenere un’autorizzazione dell’UFSP.
2 L’UFSP rilascia l’autorizzazione se:
- a.
- è stata rilasciata l’autorizzazione cantonale di cui all’articolo 3e capoverso 1 LStup;
- b.
- sono adempite le condizioni per dispensare cure basate sulla prescrizione di diacetilmorfina, nonché i requisiti riguardanti il personale di cura e l’istituzione stabiliti dalla presente ordinanza.
3 In casi eccezionali è possibile rilasciare un’autorizzazione a un’istituzione non specializzata se è il solo mezzo per permettere a un paziente di proseguire la cura basata sulla prescrizione di diacetilmorfina. L’autorizzazione è limitata alla durata del soggiorno del paziente nell’istituzione.
4 L’autorizzazione è valida al massimo cinque anni. Può essere rinnovata su richiesta.
Art. 17 Revoca dell’autorizzazione dell’istituzione
1 L’UFSP revoca all’istituzione l’autorizzazione che le è stata rilasciata se vengono a mancare i presupposti.
2 Può revocare l’autorizzazione in qualsiasi momento fondandosi sugli articoli 6 e 14a capoverso 2 LStup.
Art. 18 Autorizzazione del medico
1 L’UFSP rilascia ai medici autorizzati a prescrivere stupefacenti un’autorizzazione per l’acquisizione, l’impiego e la dispensazione di diacetilmorfina nell’ambito di una cura basata sulla prescrizione di questa sostanza (autorizzazione del medico) se dispongono di esperienza nella cura di persone gravemente dipendenti da eroina.
2 L’autorizzazione è valida al massimo cinque anni. Può essere rinnovata su richiesta.
Art. 19 Estinzione dell’autorizzazione del medico
L’autorizzazione del medico si estingue non appena il titolare cessa la propria attività nell’ambito delle cure basate sulla prescrizione di diacetilmorfina.
Art. 20 Revoca dell’autorizzazione del medico
L’UFSP revoca l’autorizzazione del medico se quest’ultimo:
- a.
- non adempie più le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione;
- b.
- commette un’infrazione intenzionale o ripetute infrazioni per negligenza contro la LStup o le relative ordinanze;
- c.
- lo richiede.
Art. 21 Autorizzazione del paziente
1 L’UFSP rilascia a un paziente un’autorizzazione per seguire una cura basata sulla prescrizione di diacetilmorfina (autorizzazione del paziente ) se:
- a.
- sono adempiti i criteri di ammissione di cui all’articolo 10;
- b.
- la direzione medica ha presentato la domanda di ammissione a una cura basata sulla prescrizione di diacetilmorfina e di rilascio di un’autorizzazione del paziente conformemente al capoverso 2;
- c.
- l’autorità cantonale competente secondo l’articolo 3e capoverso 1 LStup non ha sollevato obiezioni; e
- d.
- la cura basata sulla prescrizione di diacetilmorfina è eseguita in un’istituzione che dispone dell’autorizzazione secondo l’articolo 16.
2 La domanda di rilascio al paziente dell’autorizzazione per seguire una cura basata sulla prescrizione di diacetilmorfina deve contenere i dati menzionati nell’articolo 9.
3 L’autorizzazione è valida al massimo due anni. Può essere rinnovata su richiesta se i presupposti per il rilascio sono adempiti.
Art. 22 Scadenza dell’autorizzazione del paziente
L’autorizzazione del paziente scade:
- a.
- su richiesta del paziente;
- b.
- se il paziente cessa la cura secondo l’indicazione del medico curante.
Art. 23 Revoca dell’autorizzazione del paziente
L’UFSP può revocare al paziente l’autorizzazione a seguire la cura basata sulla prescrizione di diacetilmorfina se questi:
- a.
- all’interno dell’istituzione consuma stupefacenti non prescritti da un medico;
- b.
- consegna a terzi o vende i preparati che ha ricevuto nell’ambito della terapia;
- c.
- minaccia il personale di cura o altre persone all’interno dell’istituzione o commette contro di loro atti di violenza;
- d.
- rifiuta di principio e reiteratamente le cure concomitanti o rifiuta in generale di ricevere assistenza;
- e.
- viola le ulteriori disposizioni legali o il regolamento interno dell’istituzione.
Art. 24 Informazione
L’UFSP pubblica ogni anno un rapporto sull’esecuzione, lo svolgimento e l’evoluzione delle cure basate sulla prescrizione di diacetilmorfina.
Art. 25 Controllo
1 L’UFSP esercita la vigilanza sulle istituzioni. Esegue controlli regolari in stretta collaborazione con le competenti autorità cantonali.
2 Nell’ambito dei controlli delle cure basate sulla prescrizione di diacetilmorfina, l’UFSP può consultare le cartelle cliniche e i piani di cura dei pazienti.
Capitolo 4: Scopi della riduzione dei danni
Art. 26 Scopi della riduzione dei danni
Gli scopi della riduzione dei danni sono i seguenti:
- a.
- mantenere o migliorare lo stato di salute delle persone che consumano sostanze psicoattive in modo problematico o che ne sono dipendenti;
- b.
- garantire l’accesso al sistema sanitario e ai servizi di assistenza sociale alle persone che consumano sostanze psicoattive in modo problematico o che ne sono dipendenti;
- c.
- informare le persone che consumano sostanze psicoattive in modo problematico o che ne sono dipendenti su forme di consumo meno rischiose;
- d.
- incoraggiare le persone affette da turbe della dipendenza ad avviare terapie di sostituzione o terapie orientate all’astinenza;
- e.
- incoraggiare la motivazione delle persone che consumano sostanze psicoattive in modo problematico o che ne sono dipendenti ad astenersi durevolmente dal consumo di sostanze controllate che non sono state loro prescritte;
- f.
- proteggere i terzi e gli spazi pubblici dalle conseguenze negative connesse con le dipendenze;
- g.
- garantire nel miglior modo possibile l’integrazione sociale delle persone che consumano sostanze psicoattive in modo problematico o che ne sono dipendenti.
Art. 27 Compiti della Confederazione
L’UFSP promuove il coordinamento tra i servizi competenti e i loro scambi concernenti i nuovi sviluppi.
Capitolo 5: Autorizzazioni eccezionali
Art. 28 Condizioni
1 Deve ottenere un’autorizzazione eccezionale dell’UFSP chi intende:
- a.
- coltivare, importare, fabbricare o mettere in commercio stupefacenti vietati (art. 8 cpv. 5, 6 e 8 LStup);
- b.
- eseguire attività di ricerca con stupefacenti vietati;
- c.
- sviluppare medicamenti con stupefacenti vietati;
- d.
- impiegare in modo limitato a scopo medico stupefacenti vietati;
- e.
- usare un medicamento autorizzato che contiene stupefacenti vietati per un’indicazione diversa dall’indicazione autorizzata.
2 Sono necessarie le seguenti indicazioni:
- a.
- per ottenere l’autorizzazione secondo il capoverso 1 lettera a:
- 1.
- i dati personali del richiedente,
- 2.
- lo scopo dell’uso dello stupefacente, e
- 3.
- il quantitativo e il luogo d’acquisto dello stupefacente;
- b.
- per ottenere l’autorizzazione secondo il capoverso 1 lettera b va fornita la prova che i presupposti della buona prassi di laboratorio sono rispettati;
- c.10
- per ottenere l’autorizzazione secondo il capoverso 1 lettera c va fornita la prova che sono rispettate le norme della Buona prassi di fabbricazione di cui all’allegato 1 dell’ordinanza del 14 novembre 201811 sull’autorizzazione dei medicamenti e le disposizioni sulle sperimentazioni cliniche previste nella legge del 15 dicembre 200012 sugli agenti terapeutici e l’ordinanza del 20 settembre 201313 sulle sperimentazioni cliniche con agenti terapeutici;
- d.
- per ottenere l’autorizzazione secondo il capoverso 1 lettere d ed e va fornita una dichiarazione scritta del paziente con cui egli consente alla somministrazione.
10 Nuovo testo giusta l’all. 8 n. II 2 dell’O del 14 nov. 2018 sull’autorizzazione dei medicamenti, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5029).
11 RS 812.212.1
12 RS 812.21
13 RS 810.305
Art. 29 Controllo
L’UFSP controlla i titolari di autorizzazioni eccezionali riguardanti stupefacenti vietati (art. 8 cpv. 5, 6 e 8 LStup).
Capitolo 6: Compiti dell’UFSP
Art. 30 Formazione, perfezionamento e formazione continua
1 L’UFSP elabora misure per promuovere la formazione, il perfezionamento e la formazione continua nell’ambito della dipendenza da sostanze psicoattive, segnatamente collaborando con le autorità e con le organizzazioni specializzate.
2 Nell’ambito dei crediti autorizzati può concedere aiuti finanziari per misure volte a promuovere il perfezionamento e la formazione continua.
Art. 31 Raccomandazioni sulla garanzia della qualità
L’UFSP elabora raccomandazioni sulla garanzia della qualità negli ambiti della prevenzione, della terapia e della riduzione dei danni, segnatamente collaborando con le autorità e con le organizzazioni specializzate. A tal fine tiene conto dei risultati e delle raccomandazioni dei settori della ricerca e della prassi.
Art. 32 Laboratorio di riferimento
1 Il laboratorio di riferimento secondo l’articolo 29c LStup è diretto dall’UFSP.
2 In collaborazione con le associazioni professionali competenti e con i servizi cantonali, esso emana raccomandazioni sulla garanzia della qualità in materia di esami quantitativi e qualitativi di stupefacenti.
Art. 33 Osservatorio nazionale
1 L’Osservatorio nazionale dei problemi della dipendenza è diretto dall’UFSP.
2 I servizi federali e i servizi cantonali forniscono su richiesta all’Osservatorio nazionale le informazioni e i dati statistici che gli occorrono.
Capitolo 7: Commissione peritale, emolumenti e protezione dei dati 1414 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 dell’O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 155).
14 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 dell’O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 155).
Sezione 1: Commissione peritale 1515 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 dell’O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 155).
15 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 dell’O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 155).
Art. 34 Compiti
1 La Commissione peritale ha i compiti e le competenze seguenti:16
- a.
- funge da consulente del Consiglio federale e dell’Amministrazione federale su questioni fondamentali della politica in materia di dipendenze e della problematica della dipendenza;
- b.
- osserva e analizza gli sviluppi nazionali e internazionali nell’ambito delle dipendenze;
- c.
- elabora piani e idee per il futuro della politica svizzera in materia di dipendenze;
- d.
- riferisce regolarmente sulle proprie attività.
2 Adempie i suoi compiti in maniera indipendente.
3 Può ottenere le informazioni disponibili presso i servizi federali interessati.
16 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 dell’O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 155).
Art. 35a3717
17 Abrogati dall’all. n. 4 dell’O del 14 dic. 2018, con effetto dal 1° feb. 2019 (RU 2019 155).
Sezione 2: Emolumenti
Art. 38 Emolumenti
1 Sono riscossi i seguenti emolumenti:
- a.
- per le decisioni sulle autorizzazioni eccezionali secondo l’articolo 8 capoverso 5 LStup: 200–2 000 franchi;
- b.
- per le decisioni sulle autorizzazioni eccezionali secondo l’articolo 8 capoverso 6 LStup: 200–2 000 franchi;
- c.
- per le ispezioni e i controlli eseguiti nell’ambito dell’articolo 8 LStup: secondo il dispendio;
- d.
- per le prestazioni su richiesta: secondo il dispendio.
2 Entro i limiti stabiliti nel capoverso 1 lettere a e b, gli emolumenti sono fissati in base al dispendio di tempo.
3 Le spese sono calcolate in base a una tariffa oraria compresa fra 100 e 250 franchi, a seconda delle qualifiche e del livello gerarchico degli impiegati che eseguono il lavoro.
4 Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’ 8 settembre 200418 sugli emolumenti.
18 RS 172.041.1
Art. 39 Emolumenti speciali
Per gli atti amministrativi di portata straordinaria, di particolare difficoltà o urgenza, l’UFSP può maggiorare fino al 50 per cento l’emolumento ordinario.
Art. 40 Esenzione dagli emolumenti
Sono esenti da emolumenti:
- a.
- le decisioni concernenti autorizzazioni eccezionali per un impiego medico limitato;
- b.
- le autorizzazioni eccezionali riguardanti le ricerche scientifiche sovvenzionate dalla Confederazione;
- c.
- le autorizzazioni eccezionali nell’ambito di misure di lotta secondo l’articolo 8 capoverso 8 LStup;
- d.
- le autorizzazioni e i controlli nel settore delle cure basate sulla prescrizione di diacetilmorfina;
- e.
- le semplici informazioni che possono essere fornite in tempi brevi.
Sezione 3: Protezione dei dati
Art. 41 Trattamento di dati personali
I collaboratori dell’UFSP, delle autorità cantonali e delle istituzioni, i quali nell’ambito dell’articolo 3f LStup sono competenti per verificare le condizioni e l’andamento delle cure di persone dipendenti da stupefacenti, trattano i seguenti dati personali:
- a.
- il cognome e il nome;
- b.
- l’indirizzo e il numero di telefono;
- c.
- il sesso e la data di nascita;
- d.
- lo Stato di domicilio e la cittadinanza, il Cantone di domicilio e il luogo di domicilio;
- e.
- i dati sanitari.
Art. 42 Scambio di dati tra autorità e istituzioni
Le persone menzionate nell’articolo 41 scambiano, su richiesta, unicamente i dati personali necessari per verificare le condizioni e l’andamento delle cure di persone dipendenti da stupefacenti.
Art. 43 Trasmissione di dati personali a terzi
L’UFSP e l’istituto hanno il diritto di trasmettere a terzi soltanto dati personali anonimizzati, segnatamente a fini statistici, di ricerca, di pianificazione e di valutazione privi di riferimenti personali.
Art. 44 Trasmissione di dati personali ad autorità estere e a organizzazioni sovranazionali e internazionali
1 L’UFSP e l’istituto hanno il diritto di trasmettere dati personali anonimizzati ad autorità e istituzioni estere, nonché a organizzazioni sovranazionali e internazionali.
2 Hanno il diritto di trasmettere dati personali se lo richiedono convenzioni internazionali o decisioni di organizzazioni internazionali.
Art. 45 Ricerca e statistica
1 Le persone incaricate di raccogliere dati a fini di ricerca o a fini statistici devono mantenere segreti tutti i dati concernenti singole persone fisiche o giuridiche di cui vengono a conoscenza nell’ambito del lavoro.
2 Per raccogliere dati personali a fini di ricerca o a fini statistici occorre il consenso scritto dell’interessato.
3 I dati personali raccolti a fini di ricerca o a fini statistici non devono essere impiegati ad altri fini senza il consenso scritto dell’interessato.
Capitolo 8: Disposizioni finali
Art. 46 Diritto previgente: abrogazione
Le seguenti ordinanze sono abrogate:
- 1.
- ordinanza dell’8 marzo 199919 concernente la prescrizione medica di eroina;
- 2.
- ordinanza del 23 ottobre 197820 che fissa gli emolumenti del Laboratorio degli stupefacenti del Servizio federale dell’igiene pubblica.
19 [RU 19991313, 20092641]
20 [RU 19781622]
Art. 47 Disposizioni transitorie
Le autorizzazioni e autorizzazioni eccezionali rilasciate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza sono valide fino alla loro scadenza.
Art. 48 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2011.