Ordinanza
sui medicamenti per uso veterinario
(Ordinanza sui medicamenti veterinari, OMVet)
del 18 agosto 2004 (Stato 1° luglio 2020)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 5 capoverso 2 lettera b, 42 capoverso 3, 44 e 82 capoverso 2
della legge del 15 dicembre 20001 sugli agenti terapeutici (LATer);
visto l’articolo 9 della legge del 9 ottobre 19922 sulle derrate alimentari (LDerr),
ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo
La presente ordinanza si prefigge di:
- a.3
- garantire un’utilizzazione corretta dei medicamenti per uso veterinario (medicamenti veterinari), in particolare la prescrizione, la dispensazione e l’utilizzazione adeguate ai bisogni e mirate di antibiotici;
- b.
- proteggere i consumatori dalla presenza di residui indesiderati di medicamenti veterinari nelle derrate alimentari di origine animale;
- c.
- garantire un adeguato approvvigionamento con medicamenti veterinari di alta qualità, sicuri ed efficaci allo scopo di proteggere la salute degli animali.
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 961).
Art. 2 Oggetto
La presente ordinanza disciplina:
- a.
- i requisiti in materia di prescrizione, dispensazione e utilizzazione di medicamenti veterinari;
- b.
- le condizioni per la fabbricazione di foraggi medicinali da parte di detentori di animali per i propri effettivi;
- c.
- i particolari obblighi di diligenza dei detentori di animali da reddito;
- d.
- l’utilizzazione di medicamenti non omologati;
- e.
- le esigenze relative all’obbligo di tenere una documentazione e un registro;
- f.
- l’unificazione e il coordinamento dell’esecuzione;
- g.
- i requisiti in materia di trattamento di dati sul consumo di medicamenti veterinari.
Art. 3 Definizioni
1 Ai sensi della presente ordinanza si intende per:
- a.4
- animali da reddito:animali delle specie che possono essere utilizzate per produrre derrate alimentari secondo la legislazione sulle derrate alimentari, come pure le api;
- b.
- animali domestici:
- 1.
- animali di specie non ammesse per la produzione di derrate alimentari,
- 2.
- animali delle seguenti specie sempre che non servano alla produzione di derrate alimentari e siano tenuti o destinati a essere tenuti nell’ambiente domestico nell’interesse dell’animale o per compagnia: equidi, volatili domestici, conigli domestici, selvaggina tenuta in cattività, rane, rettili d’allevamento, pesci, crostacei, molluschi ed echinodermi.5
- c.6
- ...
- d.7
- terapia di gruppo per via orale: trattamento di un gruppo di animali con una premiscela di medicamenti aggiunta al foraggio o con un foraggio medicinale. Il valore di riferimento per un gruppo è di:
- 1.
- almeno 10 animali per i vitelli,
- 2.
- almeno 20 animali per i suini,
- 3.
- almeno 50 animali per i polli;
- e.8
- profilassi: trattamento di un animale o di un gruppo di animali prima che insorgano i segni clinici di una malattia, al fine di impedire l’insorgenza della malattia.
2 Sono inoltre applicabili le definizioni di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del 14 novembre 20189 sull’autorizzazione dei medicamenti.
4 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 1 dell’O del 23 nov. 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5451).
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 2311).
6 Introdotta dal n. I dell’O dell’11 mar. 2016 (RU 2016 961). Abrogata dall’art. 20 n. 1 dell’O del 31 ott. 2018 concernente il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4353).
7 Introdotta dal n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 961).
8 Introdotta dal n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 961).
9 RS 812.212.1. Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512)con effetto dal 1° gen. 2019.
Capitolo 2: Prescrizione, dispensazione e utilizzazione di medicamenti veterinari
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 4 Etichetta supplementare
Chi dispensa medicamenti veterinari per i quali vige l’obbligo di tenere un registro (art. 26) deve apporre su ogni imballaggio del medicamento veterinario dispensato, oltre all’etichetta originale, un’etichetta supplementare contenente almeno le seguenti indicazioni:
- a.
- nome e indirizzo della persona, dello studio o della farmacia che dispensa il medicamento veterinario;
- b.
- data della dispensazione;
- c.
- nome del detentore di animali.
Art. 5 Istruzione per l’uso
1 Il veterinario deve redigere per ogni medicamento veterinario di cui all’articolo 26 da lui prescritto o dispensato un’istruzione per l’uso conformemente. Quest’ultima comprende:
- a.
- la designazione dell’animale o del gruppo di animali da trattare;
- b.
- l’indicazione;
- c.
- l’applicazione;
- d.
- il dosaggio e la durata dell’utilizzazione;
- e.
- i termini d’attesa;
- f.
- altre informazioni come prescrizioni di deposito, sempre che queste ultime non figurino sul contenitore (imballaggio primario).
2 Per medicamenti dispensati per la scorta, nonché per medicamenti che non sono impiegati durante il periodo di utilizzazione per l’indicazione data, l’istruzione per l’uso dev’essere consegnata per scritto. Quest’ultima va riportata sull’etichetta supplementare o consegnata separatamente. Se viene consegnata separatamente, deve poter essere attribuita inequivocabilmente al medicamento veterinario.
3 Per trattamenti di lunga durata, l’istruzione per l’uso dev’essere sempre consegnata per scritto.
Art. 6 Cambiamento di destinazione di medicamenti omologati
1 Se, per il trattamento di una malattia, non è stato omologato alcun medicamento veterinario, il veterinario può prescrivere, dispensare o utilizzare un medicamento veterinario, omologato per la stessa specie animale di destinazione ma per un’altra indicazione, nello stesso dosaggio previsto per l’indicazione ammessa.10
2 Se un simile medicamento veterinario non è disponibile, il veterinario può prescrivere, dispensare o utilizzare nella successione seguente:
- a.
- un medicamento veterinario omologato dall’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Istituto) per un’altra specie animale di destinazione;
- b.
- un medicamento per uso umano omologato dall’Istituto.11
3 I medicamenti omeopatici, antroposofici e fitoterapeutici omologati possono essere utilizzati anche per una diversa destinazione, se un medicamento è omologato per l’indicazione o la specie animale da trattare.
4 Medicamenti, che contengono organismi geneticamente modificati, non possono essere destinati a uno scopo diverso.
5 È fatto salvo l’articolo 12.
6 Per motivi di sicurezza del medicamento o della derrata alimentare, il Dipartimento federale dell’interno (DFI) può escludere un medicamento omologato con procedura semplificata o singole sostanze attive dal cambiamento di destinazione.12
10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 mar. 2010, in vigore dal 15 apr. 2010 (RU 2010 1299).
11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 mar. 2010, in vigore dal 15 apr. 2010 (RU 2010 1299).
12 Introdotto dal n. I dell’O del 24 mar. 2010 (RU 2010 1299). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 961).
Art. 7 Importazione di medicamenti veterinari da parte di operatori sanitari
1 Un operatore sanitario può importare medicamenti per animali pronti per l’uso che non sono omologati in Svizzera solo con l’autorizzazione dell’Istituto. L’autorizzazione concerne al massimo la quantità di un fabbisogno annuo per l’approvvigionamento della propria clientela e viene rilasciata solo se:
- a.
- non è omologato o non esiste alcun medicamento alternativo o alcun medicamento equivalente a livello medico;
- b.
- il medicamento è omologato da uno Stato con un sistema di omologazione equivalente riconosciuto dall’Istituto;
- c.
- questa omologazione si riferisce all’indicazione corrispondente; e
- d.
- l’Istituto non ha sostanziali dubbi giustificati in merito alla sicurezza del medicamento e, nel caso dei medicamenti per gli animali da reddito, alla sicurezza delle derrate alimentari.13
2 Un operatore sanitario che dispone di un’autorizzazione per il commercio al dettaglio rilasciata dal Cantone competente può importare senza autorizzazione medicamenti in piccole quantità, per il trattamento di un animale domestico o di un gruppo di animali domestici, purché questi medicamenti siano omologati in un Paese con un controllo equivalente dei medicamenti e in Svizzera non sia omologato un medicamento alternativo. L’operatore sanitario responsabile dell’importazione tiene un registro a questo riguardo.
3 L’importazione di medicamenti immunologici, ad eccezione degli allergeni, necessita di un’autorizzazione dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).14
4 L’importazione di medicamenti non omologati che contengono organismi geneticamente modificati è vietata.
5 Un operatore sanitario, attivo in Svizzera in virtù di un disciplinamento internazionale, può utilizzare o dispensare medicamenti solo nel rispetto della presente ordinanza. Se è autorizzato da un trattato internazionale15, detto operatore può utilizzare o dispensare solo medicamenti omologati nel suo Paese d’origine o in Svizzera e solo nell’ambito di una visita dell’effettivo (art. 10 cpv. 1).
13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 mar. 2010, in vigore dal 15 apr. 2010 (RU 2010 1299).
14 Nuovo testo giusta l’all. 8 n. II 4 dell’O del 14 nov. 2018 sull’autorizzazione dei medicamenti, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5029).
15 RS 0.811.119.136,0.811.119.163,0.811.119.349,0.811.119.454.1
Art. 8 Restrizioni nella dispensazione
1 Per le vaccinazioni che devono essere confermate da un certificato veterinario, i vaccini possono essere somministrati esclusivamente in presenza del veterinario.
2 I medicamenti veterinari utilizzati a scopo anestetico per la decornazione o la castrazione possono essere dispensati solo ai detentori di animali titolari di un attestato di competenza di cui all’articolo 32 capoverso 2 dell’ordinanza del 23 aprile 200816 sulla protezione degli animali.17
3 I medicamenti considerati sostanze stupefacenti non possono essere dispensati per animali da reddito.18 Sono fatti salvi medicamenti veterinari, omologati specificatamente dall’Istituto per le indicazioni menzionate nel capoverso 2.
16 RS 455.1
17 Nuovo testo giusta l’all. 6 n. II 5 dell’O del 23 apr. 2008 sulla protezione degli animali, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 20082985).
18 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 1 dell’O del 23 nov. 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5451).
Art. 9 Dispensazione di medicamenti in commerci zoologici e di apicoltura
1 Chi può tenere e vendere animali vivi in un commercio zoologico, può dispensare, in virtù dell’autorizzazione cantonale concessa secondo l’articolo 30 della legge del 15 dicembre 200019 sugli agenti terapeutici, medicamenti per pesci ornamentali, uccelli canori e ornamentali, piccioni viaggiatori, rettili, anfibi e piccoli mammiferi, se possiede una formazione approvata dall’USAV20.21
2 Chi intende dispensare medicamenti per api ad apicoltori, necessita di un’autorizzazione cantonale per il commercio al dettaglio. Quest’ultima può essere rilasciata se il richiedente ha frequentato un corso approvato dall’USAV e segue regolarmente corsi di perfezionamento. L’autorizzazione consente anche al titolare di inviare ad apicoltori medicamenti antiparassitari per le api senza ricetta.
3 Gli ispettorati cantonali degli apiari sono autorizzati anche a dispensare medicamenti.
4 L’Istituto stabilisce i medicamenti che possono essere dispensati. ...22
19 RS 812.21
20 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937), con effetto dal 1° gen. 2014. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
21 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 1 dell’O del 23 nov. 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5451).
22 Abrogato dall’all. 8 n. II 4 dell’O del 14 nov. 2018 sull’autorizzazione dei medicamenti, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5029).
Sezione 2: Prescrizione e dispensazione di medicamenti veterinari per animali da reddito
Art. 10 Esame dello stato di salute, convenzione Mvet
1 Prima di prescrivere o dispensare un medicamento veterinario per il quale è prescritta la tenuta di un registro (art. 26), i veterinari devono esaminare personalmente lo stato di salute dell’animale da reddito o del gruppo di animali da reddito da trattare (visita dell’effettivo).
2 I veterinari e gli studi veterinari possono stipulare con il detentore di animali una convenzione scritta relativa a visite regolari all’azienda e al corretto impiego di medicamenti veterinari (convenzione Mvet). In questo caso possono prescrivere o dispensare medicamenti veterinari anche senza una visita preliminare dell’effettivo.
3 Per ciascuna specie di animali da reddito si può stipulare una sola convenzione Mvet.23
4 I criteri di valutazione, la frequenza delle visite e il contenuto della convenzione Mvet sono disciplinati nell’allegato 1.
23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 961).
Art. 10a Condizioni per la stipulazione di una convenzione Mvet 24
1 Una convenzione Mvet può essere stipulata unicamente dai veterinari che soddisfano i requisiti di veterinario responsabile tecnico di cui all’articolo 20.
2 Presso uno studio veterinario che stipula una convenzione Mvet deve essere impiegato almeno un veterinario responsabile tecnico.
24 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 961).
Art. 10b Compiti del veterinario nel quadro della convenzione Mvet 25
1 Il veterinario che stipula una convenzione Mvet esercita la sorveglianza tecnica diretta sulle questioni inerenti alla medicina veterinaria in relazione alla pertinente specie animale. Egli garantisce le condizioni per l’utilizzazione corretta dei medicamenti.
2 Il veterinario che svolge compiti nel quadro di una convenzione Mvet deve soddisfare i requisti di cui all’articolo 10a capoverso 1.
3 I veterinari assunti da uno studio veterinario che svolgono compiti nel quadro di una convenzione Mvet devono aver concluso la formazione continua di cui all’articolo 20 entro 12 mesi dall’assunzione.
4 È fatto salvo l’articolo 11 capoverso 3.
25 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 961).
Art. 10c Sostanze e preparati vietati 26
È vietato somministrare ad animali da reddito le sostanze e i preparati seguenti:
- a.
- le sostanze e i preparati di cui all’allegato 4;
- b.
- le sostanze farmacologicamente attive vietate dal DFI sulla base dell’articolo 10 capoverso 4 lettera e dell’ordinanza del 16 dicembre 201627 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr).
26 Originario art. 10a. Introdotto dall’all. 2 n. II 1 dell’O del 23 nov. 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (RU 2005 5451). Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 16 dic. 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 283).
27 RS 817.02
Art. 11 Quantità di medicamenti veterinari prescritti o dispensati
1 In occasione di una visita dell’effettivo può essere prescritta o dispensata solo la quantità di medicamenti veterinari necessaria per il trattamento e il seguito del trattamento degli animali interessati dall’indicazione data.
2 Se esiste una convenzione Mvet, il veterinario può prescrivere o dispensare per una determinata indicazione medicamenti veterinari in funzione delle dimensioni dell’effettivo, anche per la scorta:
- a.28
- a scopo di profilassi: il fabbisogno per quattro mesi al massimo; fanno eccezione i medicamenti con sostanze attive antimicrobiche;
- b.29
- per il trattamento di singoli animali: il fabbisogno per tre mesi al massimo; fanno eccezione i medicamenti con sostante attive antimicrobiche di cui all’allegato 5;
- c.
- a scopo di anestesia in caso di decornazione nelle prime settimane o in caso di castrazione precoce: il fabbisogno per tre mesi al massimo;
- d.
- per trattamenti antiparassitari: il fabbisogno per 12 mesi al massimo.
3 Chi sostituisce la persona o rappresenta lo studio che ha concluso la convenzione Mvet può prescrivere o dispensare medicamenti veterinari solo per l’indicazione data, il trattamento scelto e il seguito del trattamento nonché il numero degli animali da trattare.
28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 961).
29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 961).
Art. 12 Cambiamento di destinazione di medicamenti omologati 30
1 Nel caso di animali da reddito, possono essere utilizzati per una diversa destinazione solo medicamenti:
- a.31
- che contengono esclusivamente sostanze attive per le quali il DFI ha stabilito, conformemente all’articolo 10 capoverso 4 lettera e ODerr32, una concentrazione massima omologata per i residui di sostanze farmacologicamente attive o per le quali non ha ritenuto necessario fissare concentrazioni massime;
- b.33
- ...
- c.
- le cui sostanze attive, nel caso di medicamenti omeopatici e antroposofici, presentano un potenziamento D6 o più.
2 Le sostanze e i preparati vietati (art. 10c) non possono essere utilizzati diversamente dalla loro destinazione.
3 Per gli animali addomesticati della famiglia zoologica delle Equidae, destinati alla produzione di derrate alimentari, oltre ai medicamenti con sostanze attive di cui al capoverso 1, possono anche essere prescritti o dispensati medicamenti con sostanze attive che figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 122/201334.
4 Se il regolamento (UE) n. 122/2013 è modificato, il DFI può adeguare il rimando ad esso in caso di necessità.
5 Per gli animali addomesticati della famiglia zoologica delle Camelidae e per la selvaggina tenuta in cattività, ammessi per la produzione di derrate alimentari, possono anche essere prescritti o dispensati medicamenti con sostanze attive che non soddisfano i requisiti di cui al capoverso 1.
6 Nel caso delle api nessun medicamento può essere utilizzato diversamente dalla sua destinazione.
30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 961).
31 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 16 dic. 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 283).
32 RS 817.02
33 Abrogata dall’all. n. 2 dell’O del 16 dic. 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, con effetto dal 1° mag. 2017 (RU 2017 283).
34 Regolamento (UE) n. 122/2013 della Commissione, del 12 febbraio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1950/2006 che istituisce, conformemente alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice comunitario relativo ai prodotti medicinali per uso veterinario, un elenco di sostanze essenziali per il trattamento degli equidi, GU L 42 del 13.2.2013, pag. 1.
Art. 13 Termini d’attesa per medicamenti utilizzati per una diversa destinazione
1 Ai medicamenti veterinari, omologati per la stessa specie animale ma per un’altra indicazione, si applicano, in presenza dello stesso dosaggio e della stessa utilizzazione, gli stessi termini d’attesa previsti per l’indicazione ammessa.
2 I medicamenti veterinari omologati per un’altra specie animale nonché i medicamenti per uso umano possono essere utilizzati solo conformemente all’omologazione. Per questi medicamenti sono applicabili i seguenti termini d’attesa:
- a.35
- se le sostanze attive contenute nel medicamento figurano nell’allegato 2, non è necessario alcun termine d’attesa;
- b.36
- se per le sostanze attive contenute in un medicamento il DFI non ha stabilito concentrazioni massime conformemente all’articolo 10 capoverso 4 lettera e ODerr37 o non ha ritenuto necessario fissare concentrazioni massime e il medicamento è somministrato a un animale della stessa classe zoologica dell’animale per il quale è stato omologato, si applica il termine d’attesa più lungo valido per questa classe; è fatta salva la lettera a;
- c.
- se, per le sostanze attive di un medicamento, la legislazione sulle derrate alimentari prevede concentrazioni massime o il medicamento è somministrato ad animali di una classe zoologica per la quale non è stato omologato, per ogni singola derrata alimentare ottenuta dall’animale occorre rispettare almeno i seguenti termini d’attesa:
- 1.
- 7 giorni per il latte e le uova;
- 2.
- 28 giorni per tessuti commestibili e
- 3.
- 500 giorni diviso per la temperatura media dell’acqua in °C per i pesci.
3 Se esistono indizi secondo cui le concentrazioni massime non possono essere rispettate mediante i termini d’attesa minimi, il veterinario prescrittore deve prorogare il termine.
4 Per i medicamenti utilizzati per una diversa destinazione conformemente all’articolo 12 capoversi 3 e 5, il termine d’attesa è di sei mesi.38
5 Per medicamenti omeopatici, antroposofici e fitoterapeutici omologati si può rinunciare ai termini d’attesa, se il medicamento contiene esclusivamente sostanze attive:
- a.
- per le quali il DFI non ha ritenuto necessario determinare concentrazioni massime; oppure
- b.
- che presentano un potenziamento D6 o più.39
35 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 16 dic. 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 283).
36 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 16 dic. 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 283).
37 RS 817.02
38 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 961).
39 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 16 dic. 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 283).
Art. 14 Medicamenti di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettere a–cbis LATer 40
1 I medicamenti di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettere a–cbis LATer possono essere prescritti o dispensati o utilizzati per gli animali da redditto soltanto se nessun medicamento è omologato e nessun medicamento omologato può essere utilizzato diversamente dalla sua destinazione.
2 Per fabbricare un simile medicamento possono essere prescritte e impiegate unicamente le sostanze attive che figurano nell’allegato 2 oppure che presentano un potenziamento D6 o più. È fatto salvo l’articolo 12 capoverso 3.41
3 Per trattare le api non può essere prescritto, dispensato o utilizzato nessun medicamento di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettere a–cbis LATer.
40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 mar. 2010, in vigore dal 15 apr. 2010 (RU 2010 1299).
41 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 16 dic. 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 283).
Art. 15 Disposizioni speciali per animali della specie equina 42
1 Un animale della famiglia zoologica degli Equidi è considerato, dalla nascita, un animale da reddito.
2 Se non è destinato alla produzione di derrate alimentari deve essere designato come animale domestico. Questo scopo d’utilizzo non può più essere modificato.
3 Lo scopo d’utilizzo va iscritto nella banca dati sul traffico di animali e nel passaporto per equide di cui all’articolo 15c dell’ordinanza del 27 giugno 199543 sulle epizoozie.
4 Se le indicazioni nel passaporto per equide divergono da quelle nella banca dati sul traffico di animali prevalgono le indicazioni della banca dati sul traffico di animali.
42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 2311).
43 RS 916.401
Sezione 3: Fabbricazione di foraggi medicinali nonché dispensazione e somministrazione di foraggi medicinali e premiscele di medicamenti
Art. 15a Condizione per la prescrizione 44
I foraggi medicinali e le premiscele di medicamenti per la terapia di gruppo per via orale possono essere prescritti esclusivamente da un veterinario responsabile tecnico di cui all’articolo 20.
44 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 961).
Art. 16 Prescrizione e istruzione per l’uso 45
1 Il veterinario responsabile tecnico che prescrive un foraggio medicinale o una premiscela di medicamenti per la terapia di gruppo per via orale deve avvalersi del modulo elettronico della ricetta dell’USAV e fornire in particolare le seguenti indicazioni:
- a.
- nome e indirizzo del detentore;
- b.
- specie e numero degli animali da trattare;
- c.
- indicazione e, se richiesta, data del controllo successivo;
- d.
- designazione e numero di omologazione della premiscela di medicamenti;
- e.
- istruzioni generali e specifiche dell’azienda per la fabbricazione e la somministrazione, segnatamente il dosaggio, la durata del trattamento e il termine d’attesa;
- f.
- nome e indirizzo del veterinario responsabile tecnico o dello studio;
- g.
- data della prescrizione.
2 L’istruzione per l’uso riguardante la terapia di gruppo per via orale deve essere iscritta sul modulo elettronico della ricetta.
3 Il veterinario responsabile tecnico fornisce la ricetta all’azienda di produzione e al detentore di animali e ne conserva un esemplare nella cartella medica.46
45 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 961).
46 Nuovo testo giusta l’art. 20 n. 1 dell’O del 31 ott. 2018 concernente il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4353).
Art. 17 Ricetta
1 Le aziende di fabbricazione possono dispensare foraggi medicinali solo dietro presentazione di una ricetta allestita su modulo elettronico. È vietato allestire una ricetta a posteriori.47
2 Le ricette possono essere eseguite solo una volta.
47 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 961).
Art. 18 Aggiunta di medicamenti veterinari in impianti propri all’azienda
1 Chi, negli impianti tecnici della propria azienda agricola, aggiunge medicamenti ai foraggi, necessita di un’autorizzazione di fabbricazione dell’Istituto conformemente alle disposizioni dell’ordinanza del 17 ottobre 200148 sull’autorizzazione dei medicamenti.49
2 Non necessita di un’autorizzazione di fabbricazione chi, per il proprio effettivo:
- a.
- fabbrica al massimo una razione giornaliera per gli animali da trattare;
- b.
- aggiunge manualmente nella mangiatoia medicamenti veterinari alla razione.
48 RS 812.212.1
49 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 mar. 2010, in vigore dal 15 apr. 2010 (RU 2010 1299).
Art. 19 Requisiti posti all’azienda per l’aggiunta e la somministrazione di medicamenti 50
Un’azienda agricola, nei cui impianti tecnici sono aggiunti medicamenti ai foraggi o nella quale sono somministrati foraggi medicinali, deve soddisfare i seguenti requisiti:
- a.
- deve stipulare un contratto scritto con un veterinario responsabile tecnico;
- b.
- deve disporre di impianti adeguati;
- c.
- deve utilizzare solo una premiscela di medicamenti che, secondo l’informazione sui medicamenti veterinari, sia adatta quale aggiunta nel processo di lavorazione previsto;
- d.
- deve registrare in un sistema di documentazione le istruzioni di lavoro, le descrizioni dei procedimenti e i protocolli relativi ai principali processi;
- e.
- deve garantire la funzionalità e l’igiene degli impianti tecnici propri all’azienda prima e dopo ogni somministrazione di premiscele di medicamenti o di foraggi medicinali per la terapia di gruppo per via orale.
50 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 961).
Art. 20 Requisiti posti al veterinario responsabile tecnico 51
1 Il veterinario responsabile tecnico deve disporre di un diploma universitario in medicina veterinaria e delle necessarie conoscenze specifiche e deve aver seguito una formazione continua approvata dall’USAV.
2 La formazione continua deve essere rinnovata ogni cinque anni nell’ambito di un corso approvato dall’USAV.
3 L’USAV stabilisce il contenuto, la durata e le modalità della formazione continua e del corso.
4 Le formazioni supplementari di responsabile tecnico concluse secondo il diritto anteriore sono riconosciute come equivalenti.
5 La formazione continua di cui al capoverso 1 deve essere assolta entro 12 mesi dall’inizio di un’attività per la quale tale formazione continua è richiesta.
51 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 961).
Art. 20a Compiti del veterinario responsabile tecnico 52
1 Il veterinario responsabile tecnico svolge i seguenti compiti:
- a.
- esercita la sorveglianza tecnica diretta nel settore d’attività assegnatogli secondo il contratto di cui all’articolo 19 lettera a e assicura in particolare le condizioni per il corretto impiego dei medicamenti;
- b.
- è responsabile della qualità e della corretta somministrazione dei foraggi medicinali fabbricati nell’azienda per il rispettivo settore d’attività, nonché della corretta somministrazione di premiscele di medicamenti mediante aggiunta manuale direttamente nella mangiatoia («top dressing»);
- c.
- nel quadro delle visite alle aziende di cui all’articolo 10 capoverso 2, verifica che siano soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 19 lettera e.
2 È autorizzato a impartire istruzioni nel suo settore di competenza di cui al capoverso 1. In particolare dispone che siano prese tutte le misure correttive necessarie.
3 Deve vietare l’utilizzazione di un impianto se questo non è o non è più idoneo a produrre e somministrare un foraggio medicinale di qualità ineccepibile.
- 4 Se vi è motivo di presumere che le misure correttive disposte non siano state soddisfatte, il veterinario responsabile tecnico deve rivolgersi al veterinario cantonale competente.
52 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 961).
Art. 21 Requisiti posti agli impianti per l’aggiunta e la somministrazione di medicamenti
1 L’impianto utilizzato in un’azienda agricola per l’aggiunta di medicamenti ai foraggi o per la macinazione, la distribuzione o la somministrazione di foraggi medicinali deve essere concepito in modo tale che:
- a.
- il processo di miscelazione assicuri una miscela di medicamenti e foraggi omogenea;
- b.
- il foraggio medicinale possa essere somministrato agli animali conformemente alla prescrizione; e
- c.
- sia facile da pulire.
- 2 Il produttore, il suo rappresentante domiciliato in Svizzera o l’importatore collauda l’impianto prima della messa in esercizio e istruisce il detentore di animali da reddito circa la corretta utilizzazione.
3 Sono fatte salve le condizioni per l’immissione in commercio secondo le disposizioni della legge federale del 12 giugno 200953 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro).54
53 RS 930.11
54 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 3 dell’O del 19 mag. 2010 sulla sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2583).
Capitolo 3: Obbligo di diligenza e di comunicazione dei detentori di animali da reddito
Art. 22 Obbligo di diligenza
Chi detiene animali da reddito è obbligato a conservare i medicamenti veterinari a disposizione nell’azienda in maniera ordinata e in condizioni igienicamente irreprensibili e sicure secondo le prescrizioni per la conservazione e il deposito contenute nell’informazione sul medicamento veterinario e nell’istruzione per l’uso. Le istruzioni per l’uso scritte vanno conservate fintanto che il medicamento veterinario si trova nell’azienda.
Art. 23 Obbligo di comunicazione in caso di cambiamento di detentore
1 I detentori di animali da reddito, che trasferiscono in un’altra azienda un animale addomesticato delle famiglie zoologiche dei Bovidi, Suidi, Camelidi, Cervidi ed Equidi o selvaggina tenuta in cattività ammessa per la produzione di derrate alimentari, devono confermare per scritto che:
- a.
- l’animale non è stato malato né si è ferito o infortunato negli ultimi dieci giorni;
- b.
- tutti i termini d’attesa dopo un trattamento con medicamenti veterinari sono scaduti.
2 Se tale conferma non può essere rilasciata, occorre consegnare una copia del giornale dei trattamenti e indicarvi per scritto il tipo di malattia o ferita.
3 Queste indicazioni devono figurare, nel caso di animali ad unghia fessa, nel Queste indicazioni devono figurare, nel caso di animali ad unghia fessa, nel certificato d’accompagnamento di cui all’articolo 12 dell’ordinanza del 27 giugno 199555 sulle epizoozie e, nel caso di equidi considerati animali da reddito, nel passaporto per equide. Per gli equidi macellati prima del 31 dicembre del rispettivo anno di nascita, queste indicazioni vanno riportate nell’attestato di registrazione di cui all’articolo 22 capoverso 2 dell’ordinanza del 26 ottobre 201156 concernente la banca dati sul traffico di animali (BDTA).57
55 RS 916.401
56 RS 916.404.1
57 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 1 dell’O BDTA del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5453).
Art. 24 Particolari obblighi di diligenza nella produzione di derrate alimentari
1 La carne, il latte, le uova e il miele, nonché i prodotti che ne derivano non possono essere utilizzati quali derrate alimentari, fintanto che per gli animali interessati non è scaduto il termine d’attesa per il medicamento veterinario utilizzato. Sono fatte salve le disposizioni dell’articolo 10 capoverso 2 dell’ordinanza del 23 novembre 200558 concernente la macellazione e il controllo delle carni.59
2 Il latte raccolto prima della scadenza del termine d’attesa può essere utilizzato quale foraggio per animali da reddito. Per gli animali abbeverati, ogni utilizzazione di questo latte va documentata quale impiego di medicamenti. I termini d’attesa validi per il medicamento corrispondente vanno rispettati.
58 [RU 2005 5493, 2006 48074809, 2007 561all. 2 n. 2 2711 n. II 1, 2008 5169, 2011 2699all. 8 n. II 2 5453 all. 2 n. II 2, 2013 3041n. I 8, 2014 1691all. 3 n. II 6, 2015 36295201all. n. II 3. RU 2017411art. 62]. Vedi ora la l’O del 16 dic. 2016 (RS 817.190).
59 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 1 dell’O del 23 nov. 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5451).
Capitolo 4: Obbligo di tenere un registro e obbligo di registrazione
Art. 25 Persone soggette all’obbligo del registro
Ha l’obbligo di tenere un registro chi è autorizzato a dispensare medicamenti ad animali da reddito secondo l’articolo 24 LATer (persone autorizzate a dispensare medicamenti) e chi detiene animali da reddito.
Art. 26 Oggetto del registro
Vanno iscritti a registro:
- a.
- i medicamenti veterinari soggetti a prescrizione;
- b.
- i medicamenti veterinari per i quali occorre rispettare un termine d’attesa;
- c.60
- i medicamenti utilizzati secondo gli articoli 6 e 12, eccettuati quelli di cui all’articolo 13 capoverso 5;
- d.
- i medicamenti veterinari non soggetti a omologazione (art. 9 cpv. 2 LATer),
- e.
- i medicamenti importati secondo l’articolo 7.
60 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 1 dell’O del 23 nov. 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5451).
Art. 27 Persone autorizzate a dispensare medicamenti
1 Le persone autorizzate a dispensare medicamenti devono indicare per ogni dispensazione di medicamenti per animali da reddito:
- a.
- la designazione del medicamento (denominazione commerciale);
- b.
- la quantità in unità di confezioni o la dose;
- c.
- la data della dispensazione o dell’utilizzazione;
- d.
- il nome e l’indirizzo del detentore degli animali.
2 Le persone autorizzate a dispensare e a prescrivere medicamenti veterinari devono iscrivere queste indicazioni nella cartella medica dell’animale o del gruppo di animali di un effettivo o memorizzarle su un supporto comparabile accessibile in ogni momento. Se dispensano medicamenti sia per animali da reddito sia per animali domestici, la documentazione deve indicare in modo sufficientemente chiaro le quantità rispettive di medicamenti somministrati.
3 Le persone autorizzate a dispensare ma non a prescrivere medicamenti veterinari devono inoltre allegare la prescrizione veterinaria o, nel caso non sia necessaria una prescrizione, indicare il nome e l’indirizzo del destinatario.
4 Chi dispensa medicamenti secondo l’articolo 26 deve conservare in ordine cronologico i bollettini di consegna di tutti i medicamenti acquistati nonché i documenti relativi a ogni restituzione o distruzione di medicamenti. Deve anche allegare le corrispondenti istruzioni per l’uso.
Art. 28 Detentori di animali da reddito e veterinari 61
1 I detentori di animali da reddito provvedono affinché le persone che utilizzano un medicamento veterinario secondo l’articolo 26 registrino le seguenti indicazioni in un giornale dei trattamenti:62
- a.
- la data della prima e dell’ultima utilizzazione;
- b.
- l’identificazione degli animali trattati o del gruppo di animali trattato, come ad esempio le marche auricolari;
- c.
- l’indicazione;
- d.
- la denominazione commerciale del medicamento veterinario;
- e.
- la quantità;
- f.
- i termini d’attesa;
- g.
- le date della liberazione delle diverse derrate alimentari ottenute dall’animale da reddito;
- h.
- il nome della persona autorizzata a dispensare medicamenti che ha prescritto, dispensato o somministrato il medicamento veterinario.
2 Essi sono tenuti, per ogni entrata destinata alla scorta e per ogni restituzione o distruzione di medicamenti secondo l’articolo 26, ad annotare in maniera chiara le seguenti indicazioni:
- a.
- la data;
- b.
- la denominazione commerciale;
- c.
- la quantità in unità di confezioni;
- d.
- la ditta distributrice o la persona che riprende il medicamento.
3 All’occorrenza, il veterinario deve mettere a disposizione dei detentori di animali da reddito le indicazioni di cui al capoverso 1 necessarie per le registrazioni.63
61 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 961).
62 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 mar. 2010, in vigore dal 15 apr. 2010 (RU 2010 1299).
63 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 961).
Art. 29 Durata di conservazione
1 I documenti di cui agli articoli 10, 19 e 26–28 come pure l’originale e le copie della prescrizione di foraggi medicinali e premiscele di medicamenti vanno conservati durante tre anni, ma almeno sino alla conclusione di una procedura in corso.64
2 Sono fatti salvi termini di conservazione più lunghi secondo altri testi legislativi.
64 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 mar. 2010, in vigore dal 15 apr. 2010 (RU 2010 1299).
Capitolo 5: Esecuzione
Sezione 1: Controllo
Art. 30 Competenza e facoltà
1 I veterinari cantonali sono responsabili per i controlli e per l’esecuzione della legislazione sugli agenti terapeutici in:65
- a.
- farmacie veterinarie private;
- b.
- altre aziende di commercio al dettaglio il cui assortimento di medicamenti è costituito prevalentemente da medicamenti veterinari;
- c.66
- aziende registrate secondo l’articolo 3 capoverso 3 dell’ordinanza del 23 novembre 200567 sulla produzione primaria.
2 Essi possono in particolare:
- a.
- accedere nelle ore di apertura abituali, senza preavviso, a tutti i locali nonché ispezionare i veicoli nei quali sono conservati, lavorati o utilizzati medicamenti veterinari o foraggi;
- b.
- consultare e mettere al sicuro tutti i registri e documenti, che devono essere allestiti o conservati conformemente alla presente ordinanza, come pure la contabilità;
- c.68
- prescrivere, in casi singoli, visite all’azienda supplementari a quelle previste nella convenzione Mvet, se nel quadro di controlli vengono constatati difetti che mettono in pericolo la sicurezza alimentare o la salute degli animali;
- d.
- prelevare campioni da animali vivi o macellati, nonché da medicamenti e foraggi;
- e.
- mettere al sicuro, sequestrare, custodire ufficialmente all’indirizzo dell’autorità competente o distruggere medicamenti veterinari nocivi per la salute, vietati, non conformi alle prescrizioni della legislazione sugli agenti terapeutici o acquisiti illecitamente;
- f.
- controllare aziende e persone che riforniscono i detentori di animali da reddito di prodotti per il trattamento e la cura di animali.
3 I titolari di autorizzazioni per la fabbricazione e il commercio all’ingrosso forniscono ai veterinari cantonali, su richiesta, le indicazioni relative alle quantità di medicamenti veterinari consegnati ai singoli acquirenti nel loro settore di controllo.
4 Previa consultazione dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), del Servizio d’accreditamento svizzero (SAS) e degli organi di controllo, l’USAV fissa in una direttiva tecnica forma e contenuto dei controlli. Con questi organismi provvede a far sì che i controlli effettuati in virtù della presente ordinanza siano coordinati con i controlli nel settore di competenza di tali organismi.69
5 Esso si adopera per garantire un’esecuzione uniforme della presente ordinanza da parte dei Cantoni.70
65 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 2 dell’O del 26 ott. 2011 sul coordinamento dei controlli, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5297).
66 Nuovo testo giusta l’all.n. 4 dell’O del 14 nov. 2007 sul coordinamento dei controlli, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6167).
67 RS 916.020
68 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 2 dell’O del 26 ott. 2011 sul coordinamento dei controlli, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5297).
69 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1455).
70 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1455).
Art. 31 Intervallo dei controlli 71
I controlli si basano sull’ordinanza del 27 maggio 202072 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso
71 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 3 dell’O del 27 mag. 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2441).
72 RS 817.032
Art. 32 Obbligo di collaborazione
1 I titolari di farmacie veterinarie private o di altre aziende di commercio al dettaglio, nonché i detentori di animali da reddito hanno l’obbligo di collaborare in occasione dei controlli. In particolare occorre garantire agli organi di controllo:
- a.
- l’accesso;
- b.
- il rilascio delle informazioni necessarie;
- c.
- la consultazione della documentazione necessaria;
- d.
- la collaborazione nel prelievo di campioni.
2 La collaborazione durante i controlli non è indennizzata.
Art. 33 Rapporto 73
1 Oltre a registrare i dati relativi ai controlli di cui all’articolo 31 capoverso 4, le competenti autorità cantonali inseriscono regolarmente nel sistema d’informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dell’esecuzione (ASAN) di cui all’ordinanza del 6 giugno 201474 concernente i sistemi dʼinformazione per il servizio veterinario pubblico i seguenti dati:
- a.
- le misure amministrative ordinate;
- b.
- le denunce penali depositate.
2 LʼUSAV valuta i dati e li pubblica in forma adeguata.
73 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 961).
74 RS 916.408
Art. 34 Requisiti posti agli organi di controllo 75
1 I singoli controllori devono disporre, nel loro settore specifico, di una qualifica sufficiente e di esperienza; devono inoltre perfezionarsi costantemente.
2 I controllori devono essere indipendenti dalle aziende che controllano. Nei casi di cui all’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 196876 sulla procedura amministrativa devono ricusarsi.
75 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 961).
76 RS 172.021
Sezione 2: Requisiti in materia di trattamento di dati sul consumo di medicamenti veterinari
Art. 35 Obbligo di comunicazione dei dati 77
1 Su richiesta dell’USAV:
- a.
- le persone soggette all’obbligo di tenere un registro dei medicamenti conformemente all’articolo 43 LATer devono mettere a disposizione i dati rilevati nell’ambito di questo obbligo;
- b.
- i veterinari responsabili tecnici che prescrivono foraggi medicinali o premiscele di medicamenti devono mettere a disposizione i dati rilevati sul modulo elettronico della ricetta;
- c.
- le competenti autorità e organizzazioni devono mettere a disposizione i dati necessari all’esecuzione della presente ordinanza.
2 ...78
77 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 961).
78 Abrogato dall’art. 20 n. 1 dell’O del 31 ott. 2018 concernente il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4353).
Art. 36 Collezione di dati
1 L’USAV tratta i dati personali di cui agli articoli 16, 33 e 35.79
2 Gli organi di controllo competenti secondo la presente ordinanza possono trattare autonomamente dati personali.
3 L’USAV e l’Istituto possono scambiarsi e mettere a disposizione dell’UFSP e dell’UFAG i dati rilevati.80
4 I dati possono essere pubblicati in forma anonima.
5 Tutti i trattamenti sottostanno alla legge federale del 19 giugno 199281 sulla protezione dei dati.
79 Nuovo testo giusta l’art. 20 n. 1 dell’O del 31 ott. 2018 concernente il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4353).
80 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1455).
81 RS 235.1
Capitolo 6: Disposizioni finali
Art. 37 Modifica del diritto vigente
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato 3.
Art. 38 Modifica degli allegati 2 e 5 82
All’occorrenza, il DFI adegua allo stato attuale della tecnica e della scienza l’allegato 2 e, d’intesa con il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, l’allegato 5.
82 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 961).
Art. 39 Disposizione transitoria
1 …83
2 Gli organi di controllo devono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 34 al più tardi entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
3 …84
4 Le premiscele di medicamenti, la cui informazione sul medicamento non contiene indicazioni sull’idoneità della miscela nel processo di lavorazione previsto (art. 19 lett. c), possono essere utilizzate sino al 1° gennaio 2007.
5 I medicamenti conservati dopo il 1° gennaio 2005 da una persona non autorizzata a dispensare medicamenti, devono essere muniti di etichetta e di istruzioni per l’uso conformemente agli articoli 4 e 5.
83 Abrogato dall’all. 2 n. II 1 dell’O del 23 nov. 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, con effetto al 1° gen. 2006 (RU 2005 5451).
84 Abrogato dall’all. 2 n. II 1 dell’O del 23 nov. 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, con effetto al 1° gen. 2006 (RU 2005 5451).
Art. 39a Disposizioni transitorie della modifica dell’11 marzo 2016 85
1 Finché non sarà disponibile la ricetta elettronica, gli articoli 16, 17 capoverso 1, 35 capoverso 1 lettera b e 36 capoverso 1 si applicano per analogia alla ricetta dell’USAV utilizzata in forma cartacea.
2 I veterinari che non hanno seguito una formazione continua di responsabile tecnico e che hanno stipulato convenzioni Mvet secondo il diritto anteriore o ne stipulano secondo il nuovo diritto devono assolvere la formazione continua di veterinario responsabile tecnico di cui all’articolo 20 capoverso 1 entro due anni dall’entrata in vigore della presente modifica.
3 I foraggi medicinali e le premiscele di medicamenti possono essere prescritti da veterinari che non hanno seguito una formazione continua di veterinario responsabile tecnico di cui all’articolo 20 capoverso 1 fino al 1° aprile 2017.
4 La formazione continua e i corsi per veterinario responsabile tecnico di cui all’articolo 20 possono essere offerti secondo il diritto anteriore fino al 1° aprile 2017.
5 I medicamenti contenenti fenilbutazone possono continuare a essere somministrati agli equidi di cui all’articolo 12 capoverso 3 fino al 1° aprile 2018. Vige un termine d’attesa di 6 mesi.
85 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 961).
Art. 39b Disposizione transitoria relativa alla modifica del 16 dicembre 2016 86
Le sostanze attive che figurano negli elenchi a e b dell’allegato 2 secondo il diritto anteriore e che secondo il nuovo diritto non possono più essere utilizzate nel rispetto dei requisiti del diritto anteriore possono ancora essere somministrate ad animali da reddito come medicamenti veterinari fino al 31 dicembre 2020.
86 Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 16 dic. 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 283).
Art. 40 Entrata in vigore
1 Fatti salvi i capoversi 2–4, la presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2004.
2 Gli articoli 16 capoverso 1 e 25–29 entrano in vigore il 1° gennaio 2005.
3 Gli articoli 9 e 18–21 entrano in vigore il 1° luglio 2005.
4 Gli articoli 8 capoverso 2 e 11 capoverso 2 lettera c entrano in vigore il 1° gennaio 2006.
Allegato 1 8787 Aggiornato dal n. II dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 961).
87 Aggiornato dal n. II dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 961).
Condizioni per la dispensazione di medicamenti veterinari nell’ambito di una convenzione Mvet
1 Criteri di valutazione
2 Frequenze minime di visita per ispezioni d’azienda
3 Contenuto e durata della convenzione
4 Obbligo di conservazione
Allegato 2 8888 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 16 dic. 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 283).
88 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 16 dic. 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 283).
Elenco delle sostanze attive della medicina veterinaria che non richiedono termini d’attesa se sono rispettati gli scopi di utilizzazione e le modalità di somministrazione indicati
Spiegazioni concernenti l’elenco al numero 2
1 Scopo dell’utilizzazione
2 Elenco
3 Medicamenti omeopatici
Allegato 3
Modifica del diritto vigente
Allegato 4 9191 Introdotto dall’all. 2 n. II 1 dell’O del 23 nov. 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (RU 2005 5451). Aggiornato dal n. II dell’O dell’11 mar. 2016 (RU 2016 961) e dall’all. n. 2 dell’O del 16 dic. 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 283).
91 Introdotto dall’all. 2 n. II 1 dell’O del 23 nov. 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (RU 2005 5451). Aggiornato dal n. II dell’O dell’11 mar. 2016 (RU 2016 961) e dall’all. n. 2 dell’O del 16 dic. 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 283).
Sostanze e preparati che non possono essere somministrati ad animali da reddito
Allegato 5 9292 Introdotto dal n. II dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 961).
92 Introdotto dal n. II dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 961).